Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 118
2004 12387/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 106 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. PER LA MODIFICA DEI TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI NEGLI EDIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE Z.U.T. - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il P.R.G. della Città di Torino, approvato nel 1995, ha suddiviso il territorio in aree caratterizzate da omogenei obiettivi di modificazione, riqualificazione e conservazione. Tra gli ambiti normativi raggruppati secondo gli obiettivi di cui sopra, sono state individuate le Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) che costituiscono le nuove disponibilità edificatorie della Città, orientate inizialmente a favorire, per la maggior parte, nuove localizzazioni residenziali soggette a radicale ristrutturazione urbanistica indipendentemente dal loro stato di fatto.
Le prescrizioni inerenti i tipi di intervento consentiti e le destinazioni d'uso proposte nelle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G., nelle more della trasformazione delle cosiddette Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.), risultavano assai restrittive in quanto coerenti con gli originali principi ispiratori del Piano Regolatore, tesi a favorire una radicale trasformazione delle aree nel breve periodo piuttosto che il mantenimento delle strutture esistenti.
La norma, infatti, concedeva limitate possibilità di intervento sugli edifici residenziali esistenti ricadenti nelle Z.U.T. e non coerenti con le trasformazioni previste dal P.R.G., essendo ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.
Con il procedere dell'attuazione del Piano, si è rilevata una crescente difficoltà nel gestire tali aree; infatti il Piano, mentre da un lato si è rivelato anticipatore di un concetto di urbanistica fondato su vaste aree collocate all'interno delle zone urbane di trasformazione da ridisegnare in quanto occupate da stabilimenti industriali dismessi, dall'altro ha impedito qualsiasi iniziativa comportante il mantenimento delle attività produttive e artigianali esistenti o il recupero di edifici da destinare a nuove attività di tipologia similare.
Infatti, nonostante i processi di deindustrializzazione che interessano da anni la Città, Torino si caratterizza tuttora per la presenza industriale e manifatturiera. La maggior parte degli ambiti previsti in trasformazione non contengono i caratteri propri della trasformabilità in tempi brevi a causa del grado di compromissione connesso alle attività commerciali, produttive e artigianali in atto, nonché per l'elevata incidenza della S.L.P. esistente, superiore a quella che sarebbe consentita applicando le regole di trasformazione del P.R.G. e per la grande frammentazione di proprietà e attività.
La variante normativa n. 37 al P.R.G., approvata nel 2002, ha introdotto alcuni adeguamenti di carattere normativo finalizzati a mitigare gli aspetti descritti.
Tale variante ha ampliato le possibilità operative tese al mantenimento delle attività produttive nelle Z.U.T., nelle more della trasformazione, estendendo fino alla ristrutturazione edilizia gli interventi ammessi sulle attività produttive in atto, oltre i modesti ampliamenti funzionali già previsti e alla localizzazione di nuove attività produttive, purché non nocive e moleste, negli edifici esistenti, già ad uso non residenziale.
Contestualmente, gli studi sulle aree interessate da grandi trasformazioni finalizzati alla definizione di un regime normativo che consentisse (sempre nelle more di attuazione della trasformazione) interventi più consoni all'adeguamento e all’ammodernamento delle strutture esistenti, sono proseguiti e hanno portato alla definizione della variante n. 38 al P.R.G. relativa al comparto produttivo, adottata definitivamente nel mese di marzo 2003.
Le analisi condotte per la redazione della citata variante, hanno evidenziato come in alcuni intorni urbani sia persistente la presenza delle attività insediate negli ambiti di trasformazione che contribuisce a creare le condizioni di contorno per l'esercizio delle attività produttive o comunque economiche che nel complesso arricchiscono le funzioni urbane.
Gli approfondimenti condotti hanno consentito di individuare i casi in cui è preferibile che la fitta rete esistente di attività produttive, terziarie, commerciali, non sia espulsa, ma anzi trovi condizioni localizzative più adeguate e urbanisticamente corrette.
Per tali motivi, con la variante n. 38, sono stati variati i mix funzionali delle destinazioni, riducendo la quota di S.L.P. da destinare a residenza elevando quella da destinare ad ASPI e ad attività produttive, mentre con la presente variante si estende alla ristrutturazione edilizia i tipi di intervento ammissibili nelle more della trasformazione.
In linea con quanto già precedentemente introdotto, con il presente provvedimento si propone una ulteriore modifica normativa volta ad ammettere, nelle more della trasformazione, l'insediamento di nuove attività produttive e artigianali anche negli edifici a destinazione residenziale insistenti nelle Z.U.T. che prevedono la destinazione produttiva.
Con tale inserimento si permette una maggiore flessibilità operativa avendo comunque cura di salvaguardare gli ambiti di trasformazione destinati a residenza.
La Città, infatti, necessita di vedere consolidato un ruolo che sta progressivamente perdendo a causa del declino della grande industria; risulta, pertanto, giustificato un interesse a favorire e sostenere l'insediamento di attività industriali e artigianali che altrimenti tendono a trovare localizzazione al di fuori del contesto urbano.
In relazione a quanto sopra, e considerato che, data la finalità, la variante costituisce interesse per la pubblica collettività, l’Amministrazione ha ritenuto di procedere attraverso variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
La variante prevede di apportare all'art. 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 13, dopo le parole "senza cambio di destinazione d’uso" eliminare le parole "salvo quanto previsto nei successivi commi 13 bis e 14" e inserire le seguenti "Qualora siano insediate attività non residenziali, purché non nocive, moleste e pericolose, sono ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione d’uso";
b) al comma 13bis, dopo le parole "nelle more della trasformazione, è" aggiungere la parola "inoltre";
c) in calce al comma 13bis inserire il seguente nuovo comma:
"13ter Nelle Zone Urbane di Trasformazione, la cui quantità massima di S.L.P. destinata a residenza - riportata nelle schede normative allegate alle NUEA - risulta pari o inferiore al 50% della S.L.P. totale, le norme di cui al precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso in atto".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, tutte le varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Tale provvedimento risulta, infine, coerente con il piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 29 ottobre 2004, prot. n. 8068 (IV-7-5)/2 parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 1, 5, 6, 7, 8 e 9 hanno espresso parere favorevole (all. 2-7 - nn. ).
La Circoscrizione n. 2 (all. 8 - n. ) ha deliberato oltre i termini esprimendo parere sfavorevole "in quanto le modifiche proposte al P.R.G. non sembrano giustificate: gli attuali vincoli evidenziati dalla Variante sono opportuni, mentre le realtà produttive cittadine da tutelare sono altre e di diversa entità e con altri metodi".
Alla presente si controdeduce come segue:
Considerando quanto espresso dalla Circoscrizione, occorre, d'altro canto, evidenziare che con la presente Variante si intende tutelare e garantire il mantenimento e lo sviluppo di realtà artigianali e produttive all'interno delle ZUT.
Tali scelte sono volte a garantire l'esistenza e la sopravvivenza delle Aziende che, in tal modo, assicurano posti di lavoro, così da perseguire l'interesse pubblico.
Infine, le Circoscrizioni n. 3, 4 e 10 non si sono espresse.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visti i pareri delle Circoscrizioni;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare il provvedimento di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.U.R. 56/77 e s.m.i., concernente le modificazioni descritte in narrativa e indicate in dettaglio nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.                    ), che comprende:
- Relazione illustrativa;
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. interessate dalla variante - STATO ATTUALE (art. 15);
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - VARIANTE (art. 15);
- Parere di coerenza con il piano di zonizzazione acustica del Settore Tutela Ambiente prot. n. 8068 del 29 ottobre 2004.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inotre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 - Variante al P.R.G.:

- A pagina 4, nella parte RELAZIONE ILLUSTRATIVA, punto C), dopo le parole: "nuovo comma:" il testo: ""13ter Nelle Z.U.T. ove sia prevista la destinazione produttiva le norme di cui al precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso in atto."" è sostituito con il seguente:
""13ter Nelle Zone Urbane di Trasformazione, la cui quantità massima di S.L.P. destinata a residenza - riportata nelle schede normative allegate alle NUEA - risulta pari o inferiore al 50% della S.L.P. totale, le norme di cui al precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso in atto."".
- Nella parte ESTRATTO VARIANTE, Art. 15 - Zone urbane di trasformazione, il comma: ""13ter Nelle Z.U.T. ove sia prevista la destinazione produttiva le norme di cui al precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso in atto."" è sostituito con il seguente:
""13ter Nelle Zone Urbane di Trasformazione, la cui quantità massima di S.L.P. destinata a residenza - riportata nelle schede normative allegate alle NUEA - risulta pari o inferiore al 50% della S.L.P. totale, le norme di cui al precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso in atto."".