Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 118
2004 12387/009
OGGETTO: VARIANTE N. 106 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. PER LA MODIFICA DEI TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI NEGLI EDIFICI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE Z.U.T. - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il P.R.G. della Città di Torino, approvato nel 1995,
ha suddiviso il territorio in aree caratterizzate da omogenei
obiettivi di modificazione, riqualificazione e conservazione.
Tra gli ambiti normativi raggruppati secondo gli obiettivi di
cui sopra, sono state individuate le Zone Urbane di Trasformazione
(Z.U.T.) che costituiscono le nuove disponibilità edificatorie
della Città, orientate inizialmente a favorire, per la
maggior parte, nuove localizzazioni residenziali soggette a radicale
ristrutturazione urbanistica indipendentemente dal loro stato
di fatto.
Le prescrizioni inerenti i tipi di intervento consentiti e le
destinazioni d'uso proposte nelle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G., nelle more della trasformazione
delle cosiddette Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.), risultavano
assai restrittive in quanto coerenti con gli originali principi
ispiratori del Piano Regolatore, tesi a favorire una radicale
trasformazione delle aree nel breve periodo piuttosto che il mantenimento
delle strutture esistenti.
La norma, infatti, concedeva limitate possibilità di intervento
sugli edifici residenziali esistenti ricadenti nelle Z.U.T. e
non coerenti con le trasformazioni previste dal P.R.G., essendo
ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
senza cambio di destinazione d'uso.
Con il procedere dell'attuazione del Piano, si è rilevata
una crescente difficoltà nel gestire tali aree; infatti
il Piano, mentre da un lato si è rivelato anticipatore
di un concetto di urbanistica fondato su vaste aree collocate
all'interno delle zone urbane di trasformazione da ridisegnare
in quanto occupate da stabilimenti industriali dismessi, dall'altro
ha impedito qualsiasi iniziativa comportante il mantenimento delle
attività produttive e artigianali esistenti o il recupero
di edifici da destinare a nuove attività di tipologia similare.
Infatti, nonostante i processi di deindustrializzazione che interessano
da anni la Città, Torino si caratterizza tuttora per la
presenza industriale e manifatturiera. La maggior parte degli
ambiti previsti in trasformazione non contengono i caratteri propri
della trasformabilità in tempi brevi a causa del grado
di compromissione connesso alle attività commerciali, produttive
e artigianali in atto, nonché per l'elevata incidenza della
S.L.P. esistente, superiore a quella che sarebbe consentita applicando
le regole di trasformazione del P.R.G. e per la grande frammentazione
di proprietà e attività.
La variante normativa n. 37 al P.R.G., approvata nel 2002, ha
introdotto alcuni adeguamenti di carattere normativo finalizzati
a mitigare gli aspetti descritti.
Tale variante ha ampliato le possibilità operative tese
al mantenimento delle attività produttive nelle Z.U.T.,
nelle more della trasformazione, estendendo fino alla ristrutturazione
edilizia gli interventi ammessi sulle attività produttive
in atto, oltre i modesti ampliamenti funzionali già previsti
e alla localizzazione di nuove attività produttive, purché
non nocive e moleste, negli edifici esistenti, già ad uso
non residenziale.
Contestualmente, gli studi sulle aree interessate da grandi trasformazioni
finalizzati alla definizione di un regime normativo che consentisse
(sempre nelle more di attuazione della trasformazione) interventi
più consoni all'adeguamento e allammodernamento delle
strutture esistenti, sono proseguiti e hanno portato alla definizione
della variante n. 38 al P.R.G. relativa al comparto produttivo,
adottata definitivamente nel mese di marzo 2003.
Le analisi condotte per la redazione della citata variante, hanno
evidenziato come in alcuni intorni urbani sia persistente la presenza
delle attività insediate negli ambiti di trasformazione
che contribuisce a creare le condizioni di contorno per l'esercizio
delle attività produttive o comunque economiche che nel
complesso arricchiscono le funzioni urbane.
Gli approfondimenti condotti hanno consentito di individuare i
casi in cui è preferibile che la fitta rete esistente di
attività produttive, terziarie, commerciali, non sia espulsa,
ma anzi trovi condizioni localizzative più adeguate e urbanisticamente
corrette.
Per tali motivi, con la variante n. 38, sono stati variati i mix
funzionali delle destinazioni, riducendo la quota di S.L.P. da
destinare a residenza elevando quella da destinare ad ASPI e ad
attività produttive, mentre con la presente variante si
estende alla ristrutturazione edilizia i tipi di intervento ammissibili
nelle more della trasformazione.
In linea con quanto già precedentemente introdotto, con
il presente provvedimento si propone una ulteriore modifica normativa
volta ad ammettere, nelle more della trasformazione, l'insediamento
di nuove attività produttive e artigianali anche negli
edifici a destinazione residenziale insistenti nelle Z.U.T. che
prevedono la destinazione produttiva.
Con tale inserimento si permette una maggiore flessibilità
operativa avendo comunque cura di salvaguardare gli ambiti di
trasformazione destinati a residenza.
La Città, infatti, necessita di vedere consolidato un ruolo
che sta progressivamente perdendo a causa del declino della grande
industria; risulta, pertanto, giustificato un interesse a favorire
e sostenere l'insediamento di attività industriali e artigianali
che altrimenti tendono a trovare localizzazione al di fuori del
contesto urbano.
In relazione a quanto sopra, e considerato che, data la finalità,
la variante costituisce interesse per la pubblica collettività,
lAmministrazione ha ritenuto di procedere attraverso variante
urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica
Regionale.
La variante prevede di apportare all'art. 15 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 13, dopo le parole "senza cambio di destinazione
duso" eliminare le parole "salvo quanto previsto
nei successivi commi 13 bis e 14" e inserire le seguenti
"Qualora siano insediate attività non residenziali,
purché non nocive, moleste e pericolose, sono ammessi altresì
interventi di ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione
duso";
b) al comma 13bis, dopo le parole "nelle more della trasformazione,
è" aggiungere la parola "inoltre";
c) in calce al comma 13bis inserire il seguente nuovo comma:
"13ter Nelle Zone Urbane di Trasformazione, la cui quantità
massima di S.L.P. destinata a residenza - riportata nelle schede
normative allegate alle NUEA - risulta pari o inferiore al 50%
della S.L.P. totale, le norme di cui al precedente comma si applicano
indipendentemente dall'uso in atto".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, non comporta decremento
della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto
attiene alla quantità globale di servizi, tutte le varianti
parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento
in oggetto, non producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art.
17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Tale provvedimento risulta, infine, coerente con il piano di zonizzazione
acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26
novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta
dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 29 ottobre
2004, prot. n. 8068 (IV-7-5)/2 parte sostanziale e integrante
del presente provvedimento.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli
articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento a tutte le
Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 1, 5, 6, 7, 8 e 9 hanno espresso parere favorevole
(all. 2-7 - nn. ).
La Circoscrizione n. 2 (all. 8 - n. ) ha deliberato oltre i termini
esprimendo parere sfavorevole "in quanto le modifiche proposte
al P.R.G. non sembrano giustificate: gli attuali vincoli evidenziati
dalla Variante sono opportuni, mentre le realtà produttive
cittadine da tutelare sono altre e di diversa entità e
con altri metodi".
Alla presente si controdeduce come segue:
Considerando quanto espresso dalla Circoscrizione, occorre, d'altro
canto, evidenziare che con la presente Variante si intende tutelare
e garantire il mantenimento e lo sviluppo di realtà artigianali
e produttive all'interno delle ZUT.
Tali scelte sono volte a garantire l'esistenza e la sopravvivenza
delle Aziende che, in tal modo, assicurano posti di lavoro, così
da perseguire l'interesse pubblico.
Infine, le Circoscrizioni n. 3, 4 e 10 non si sono espresse.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Visti i pareri delle Circoscrizioni;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare il provvedimento di variante parziale al P.R.G.
ai sensi dellart. 17, comma 7, della L.U.R. 56/77 e s.m.i.,
concernente le modificazioni descritte in narrativa e indicate
in dettaglio nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento
(all. 1 - n. ),
che comprende:
- Relazione illustrativa;
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. interessate dalla variante
- STATO ATTUALE (art. 15);
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - VARIANTE (art. 15);
- Parere di coerenza con il piano di zonizzazione acustica del
Settore Tutela Ambiente prot. n. 8068 del 29 ottobre 2004.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Sono stati inotre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 - Variante al P.R.G.:
- A pagina 4, nella parte RELAZIONE ILLUSTRATIVA, punto
C), dopo le parole: "nuovo comma:" il
testo: ""13ter Nelle Z.U.T. ove sia prevista la
destinazione produttiva le norme di cui al precedente comma si
applicano indipendentemente dall'uso in atto.""
è sostituito con il seguente:
""13ter Nelle Zone Urbane di Trasformazione, la
cui quantità massima di S.L.P. destinata a residenza -
riportata nelle schede normative allegate alle NUEA - risulta
pari o inferiore al 50% della S.L.P. totale, le norme di cui al
precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso in atto."".
- Nella parte ESTRATTO VARIANTE, Art. 15 - Zone urbane
di trasformazione, il comma: ""13ter Nelle
Z.U.T. ove sia prevista la destinazione produttiva le norme di
cui al precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso
in atto."" è sostituito con il seguente:
""13ter Nelle Zone Urbane di Trasformazione, la
cui quantità massima di S.L.P. destinata a residenza -
riportata nelle schede normative allegate alle NUEA - risulta
pari o inferiore al 50% della S.L.P. totale, le norme di cui al
precedente comma si applicano indipendentemente dall'uso in atto."".