Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie
Direzione
n. ord. 43
2004 12264/012
OGGETTO: CONVENZIONE MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' E L'A.T.C. DI TORINO, PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
In data 25 agosto 1999 si stipulò la convenzione tra la Città e l'ATC di Torino, per la gestione in concessione del patrimonio immobiliare comunale, precedentemente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 15 dicembre 1998 (mecc. 9808901/12).
I contenuti salienti della predetta convenzione
possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
- La Città affida in concessione all'
A.T.C. la gestione del patrimonio immobiliare comunale di edilizia
residenziale pubblica (E.R.P.) per la durata di dieci anni, fatta
salva reciproca facoltà di recesso unilaterale con preavviso
di 12 mesi; le condizioni, i canoni e quant'altro definito contrattualmente
con gli utenti è determinato nel rispetto delle normative
vigenti ed in analogia al patrimonio dell'A.T.C. medesima;
- La concessione è gratuita; tutti i proventi
derivanti dall'esercizio della concessione sono di spettanza dell'
A.T.C., in quanto concessionaria, che si impegna a destinare la
totalità dei proventi effettivamente incassati, al netto
delle spese effettivamente pagate, al finanziamento di interventi
di adeguamento edilizio ed impiantistico alla vigente normativa
e di manutenzione straordinaria del patrimonio concesso; di tali
interventi l'A.T.C. deve fornire rendiconto annuale entro il mese
di giugno dell'anno successivo;
- Le spese devono essere rilevate in termini
di cassa e sono determinate con imputazione proporzionale al numero
dei vani del patrimonio comunale gestito rispetto al patrimonio
complessivamente amministrato, per ciò che attiene le spese
generali, di amministrazione e del personale addetto alla manutenzione
ordinaria, e con imputazione diretta per ciò che riguarda
le spese ripetibili, legali, fiscali, assicurative, di manutenzione
ordinaria e straordinaria e ogni altra spesa attinente al solo
patrimonio comunale;
- La manutenzione straordinaria e gli eventuali
interventi di adeguamento sono effettuati dall'A.T.C. nell'ambito
di specifici programmi annuali o pluriennali predisposti di concerto
con la Città, fissando i criteri di intervento e le modalità
di copertura dei relativi oneri finanziari sulla base delle effettive
disponibilità contabilizzate nella gestione speciale ex
art. 10 D.P.R. 1036/1972 e s.m.i., acquisita la necessaria autorizzazione
regionale;
- In caso di morosità l'A.T.C. procede
nei confronti degli utenti in applicazione della Legge Regionale
46/1995 e s.m.i.; la concessionaria prosegue nell'azione di recupero
della morosità pregressa destinando i relativi proventi
per le finalità sopra individuate;
- La Città si riserva di effettuare tutti
i controlli ritenuti necessari alla tutela dei propri interessi
patrimoniali; a tal fine l'A.T.C. garantisce l'accesso alla documentazione
ed ai beni relativi.
Ciò precisato, si rende oggi necessario apportare alcune modifiche alla convenzione di cui trattasi, per adeguarla ad un mutato contesto operativo.
I mutamenti in tal senso intervenuti sono sostanzialmente riconducibili all'entità ed alla natura delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale di E.R.P.; infatti i suddetti interventi erano prima finanziati pressoché esclusivamente con i fondi della gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1036/1972, (accantonamento di quota parte dei canoni di locazione, operato per legge dall'ente gestore), mentre oggi, accanto a tali risorse è stato attivato un massiccio afflusso di finanziamenti comunali.
La Città sta infatti sviluppando un ampio programma di manutenzione straordinaria e di recupero del proprio patrimonio di edilizia pubblica, con l'obiettivo di riqualificarne a tutti i livelli, gli attuali standard abitativi. Il programma pluriennale in tal senso elaborato, prevede una spesa di oltre 50 milioni di Euro nel prossimo triennio, interamente a carico del bilancio comunale (mutui), che andrà ad incrementare i circa 30 milioni di Euro complessivamente previsti come contributi regionali e fondi della gestione speciale.
Ciò precisato, si ritiene pertanto necessario apportare alcune modifiche alla vigente convenzione, al fine di normare diversamente le modalità di utilizzo dell'attivo di gestione, di prevedere la facoltà per il Comune di concordare in via preventiva con l'ente gestore, il massimale annuo di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria ed infine di introdurre ulteriori prescrizioni, in capo all'ente gestore, per regolamentare l'attuazione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria affidati allo stesso, indipendentemente dal tipo di finanziamento, (la vigente convenzione, regolamenta solo gli interventi finanziati con i fondi della gestione speciale).
Nello specifico, le motivazioni di tali modifiche
sono così riassumibili:
a) L'introduzione di ulteriori prescrizioni in
capo all'ente gestore, per regolamentare l'attuazione degli interventi
di manutenzione straordinaria e l'estensione di tali prescrizioni
a tutti gli interventi manutentivi, indipendentemente dal tipo
di finanziamento; le predette modifiche rispondono ad una duplice
esigenza: è necessario innanzitutto regolamentare gli interventi
manutentivi finanziati direttamente con risorse della Città,
con mutui o con finanziamenti regionali, visto che tale casistica
non è prevista dalla vigente convenzione, (sono contemplati
unicamente gli interventi straordinari finanziati con disponibilità
della gestione speciale); si ritiene inoltre opportuno ampliare
le attuali prescrizioni in materia, prevedendo, nello specifico,
l'impegno da parte dell'ente gestore incaricato, di predisporre
e sottoporre alla Città un'analisi del fabbisogno manutentivo
programmata nel triennio sulla base delle priorità ed aggiornata
annualmente, nonché l'impegno di sottoporre con adeguato
anticipo all'approvazione della Città le proposte e le
scelte progettuali elaborate durante le fasi di redazione dei
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi.
Si danno infine indicazioni circa il collaudo delle opere: in
tal senso per tutti gli interventi la Città si riserva
la nomina del collaudatore finale o in corso d'opera.
b) Le diverse modalità di utilizzo dell'attivo
di gestione, (che la convenzione vigente prevede sia trattenuto
dall'ATC per realizzare interventi di manutenzione straordinaria),
consistono nel prevedere la facoltà, per il Comune, di
introitare il suddetto avanzo di gestione, potendone in tal modo
liberamente decidere l'utilizzo, sulla base delle esigenze di
bilancio, ma con il vincolo comunque di investire in manutenzione
straordinaria sul proprio patrimonio di E.R.P., risorse almeno
pari a quelle introitate.
c) La facoltà per il Comune di concordare
in via preventiva con l'ente gestore il massimale annuo di spesa
per gli interventi di manutenzione ordinaria, risponde all'esigenza
di incentivare un'analitica e puntuale programmazione della manutenzione
straordinaria. Si ritiene infatti che una parte del fabbisogno
di manutenzione ordinaria consegua ad una inadeguata o intempestiva
risposta ad esigenze manutentive di più ampia scala, configurandosi
pertanto come misure "tampone" non risolutive della
causa del problema.
Viste le ingenti risorse che la Città investe in manutenzione
straordinaria, nel prossimo triennio, si ritiene opportuno che
la Città stessa possa avvalersi della suddetta facoltà.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'approvazione della schema di convenzione in allegato, a parziale modifica della convenzione tra la Città di Torino e l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) della Provincia di Torino, per la gestione in concessione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale, stipulata in data 25 agosto 1999.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, l'allegato schema di convenzione tra la Città e l'A.T.C. di Torino (all. 1 - n. ) a parziale modifica della convenzione per la gestione in concessione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale, stipulata tra la Città e l'A.T.C. di Torino stesse, in data 25 agosto 1999;
2) di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto convenzionale qui approvato, autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale, al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma , del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CONVENZIONE MODIFICATIVA DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA DI TORINO E LAGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO, PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE, STIPULATA IN DATA 25 AGOSTO 1999, REP. N° 1966 A.P.A.
Lanno duemilaquattro, il giorno .. del mese di . in Torino, in una sal del Palazzo Civico, sito in Piazza di Palazzo di Città n. 1, avanti a me Dottor .., sono personalmente comparsi i Signori:
- , nato a .. il , domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di .. ed in rappresentanza del Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, tale nominato dal Sindaco con provvedimento prot. n. .. in data . a norma dellart. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 19 comma 2, del vigente Regolamento Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 15 marzo 1999 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data ., n. .. (meccanografico n. ..), esecutiva dal , che si allega al presente atto in copia autentica sotto la lettera "A";
- , nato a . il , domiciliato per la carica in , ., il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di . e legale rappresentante dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (di seguito denominata A.T.C. o Agenzia o Concessionario), con sede in Torino, corso Dante n. 14, codice fiscale 00499000016, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data . N. ., che si allega al presente atto in copia autentica sotto la lettera "B".
Detti signori comparenti, della cui identità personale io, .., sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
La Convenzione tra la Città di Torino e lA.T.C., avente per oggetto la gestione in concessione del patrimonio comunale a prevalente destinazione residenziale, stipulata in data 25 agosto 1999, con rogito Dott. Roberto Sbrana, Vice Segretario Generale della Città di Torino, Repertorio n. 1966 A.P.A., viene integrata e parzialmente rettificata con le pattuizioni seguenti, ferme restando tutte le altre parti della Convenzione sopra citata non espressamente modificate con il presente atto.
Lart. 3 "Corrispettivi" della Convenzione stipulata
in data 25 agosto 1999, sopra menzionata, viene così modificato:
- il 2° comma viene soppresso;
- il 3° comma viene così integralmente riformulato:
"I proventi effettivamente incassati, derivanti dalla gestione
ed al netto delle spese, potranno, in parte o nella loro totalità,
su richiesta della Città, essere corrisposti a questultima
a fronte di specifici stanziamenti nel bilancio comunale, di entità
non inferiore allattivo di gestione introitato, finalizzati
al finanziamento di interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico
alla vigente normativa e di manutenzione straordinaria del patrimonio
concesso e/o all'erogazione, su indicazioni del nucleo misto di
valutazione Città/ATC, delle provvidenze per morosità
incolpevole.";
- il 4° comma viene così integralmente riformulato:
"Le spese di cui al precedente comma sono quelle di amministrazione
riconosciute al concessionario, fiscali, assicurative, di manutenzione
ordinaria e per l'accantonamento al fondo per l'edilizia.
La Città si riserva la facoltà di concordare in
via preventiva, ogni anno, con lAgenzia il limite massimo
di spesa, relativo agli interventi di manutenzione ordinaria.".
Il 1° comma dellart. 4 "Manutenzione ordinaria"
della Convenzione, sopra menzionata, viene così riformulato:
"Il concessionario si impegna ad effettuare, nei limiti delle
risorse di cui all'art. 3, comma 4, la manutenzione ordinaria.".
Il titolo dellarticolo 5 è sostituito dal seguente:
"Interventi straordinari finanziati con disponibilità
della gestione speciale, con risorse comunali, con mutui o con
finanziamenti regionali.".
Il primo comma dellarticolo 5 è sostituito dal
seguente:
"La Città si riserva la facoltà di incaricare
l'Agenzia ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria
o di adeguamento degli edifici di cui trattasi alla normativa
vigente; detti interventi saranno individuati e proposti alla
Città dalla Agenzia stessa, nell'ambito di un'analisi del
fabbisogno manutentivo programmata nel triennio ed aggiornata
annualmente. Gli interventi stessi saranno finanziati con risorse
comunali, con fondi regionali, con mutui o con le disponibilità
della gestione speciale. L'Agenzia, ove accetti detto incarico,
attuerà gli interventi nell'ambito di specifici programmi
annuali o pluriennali, predisposti di concerto con il Comune;
nel caso di programmi finanziati con disponibilità della
gestione speciale, (ex art. 10 D.P.R. 30 Dicembre 1972, n. 1036
e s.m.i.), i criteri di intervento e le modalità di copertura
dei relativi oneri finanziari sono fissati sulla base delle effettive
disponibilità contabilizzate nella gestione speciale stessa,
acquisita la necessaria autorizzazione regionale.".
Per quanto riguarda i progetti finanziati con i fondi derivanti dalla Gestione Speciale ex art. 10 D.P.R. n. 1036/1972, dalla Legge n. 179/1992 e dai contributi vari Regionali, si richiama il Regolamento 4 aprile 1995, n. 2 per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato dalla Regione Piemonte e promulgato con D.P.G.R. n. 2/R del 14 aprile 2000 ed in particolare la disposizione che prevede il riconoscimento all'A.T.C., per la progettazione, appalto, direzione, sorveglianza, contabilità lavori, dell'aliquota variabile da un minimo del 13,00% ad un massimo del 1,9,00%, a seconda delle categorie di intervento e degli importi di realizzazione, comprensiva delle spese ed oneri per il collaudo, nonché dell'ulteriore rimborso spese pari all'aliquota compresa tra il minimo del 2,20% ed il massimo del 3,00% ai sensi dell'articolo 1 del predetto Regolamento.
I progetti e l'esecuzione dei lavori finanziati con i suddetti fondi, dovranno riportare il parere favorevole della Commissione Tecnica Consultiva ex art. 21 comma 2° Legge Regionale 26 aprile 1993, n. 11.
Per quanto riguarda i progetti finanziati con le disponibilità derivanti dai mezzi straordinari del bilancio comunale o tramite mutui ordinari, si riconosceranno all'A.T.C. le aliquote previste dall'art. 1 comma 1-b1) del D.P.G.R. 2/R del 14/4/2000.
Il 3° e 4° comma dellart. 5 della Convenzione
sopra menzionata, sono sostituiti dai seguenti:
"Allaffidamento delle opere provvederà direttamente
A.T.C. sotto losservanza delle norme vigenti in materia
di opere pubbliche, richiamata in proposito la Legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tutti gli interventi da eseguirsi sul patrimonio comunale
gestito, lA.T.C. simpegna a:
1) predisporre un'analisi del fabbisogno di manutenzione straordinaria,
programmata nel triennio, in base alla scala di priorità
ed aggiornata annualmente;
2) segnalare alla Città gli interventi di manutenzione
straordinaria, recupero o adeguamento alla normativa vigente degli
edifici di cui trattasi, ritenuti necessari; la Città si
riserva di affidare la progettazione ed esecuzione di tali interventi
all'ATC, verificandone la compatibilità, con le risorse
finanziarie individuate;
3) sottoporre, durante le fasi di redazione dei progetti preliminari,
definitivi/esecutivi degli interventi, con adeguato anticipo,
al Settore Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica della Città,
le proposte e le scelte progettuali effettuate, affinché
queste ultime possano essere preventivamente verificate ed approvate
dalla Città;
4) tenere la contabilità dei lavori eseguiti, verbali,
stati di avanzamento lavori, certificati e collaudi o certificati
di regolare esecuzione;
5) prevedere listituzione di unapposita scheda tecnica
(predisposta dall'A.T.C.) per ogni intervento di manutenzione
straordinaria o di recupero, sulla quale vengano registrati tutti
i dati tecnici relativi al progetto ed all'esecuzione dei lavori
effettuati;
6) prevedere l'istituzione di un'apposita scheda tecnica, concordata
con la Città, sulla quale vengano registrati tutti i dati
tecnico-economici relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria.
Il collaudo delle opere sarà eseguito a termini di legge.
Per tutti gli interventi la Città si riserva la nomina
del collaudatore finale od in corso di opera la cui relativa spesa
dovrà essere prevista nel quadro economico dellopera.
Per lesecuzione ed il collaudo delle opere lA.T.C.
garantisce la piena osservanza della Legge 11 febbraio 1994, n°
109 e successive modifiche ed integrazioni.".
I programmi di intervento che prevedono l'adeguamento normativo o il recupero di complessi edilizi, concordati previamente con la Città, dovranno essere comunicati ai rispettivi Comitati Inquilini.
Lart. 6 "Proprietà" della Convenzione
stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata, viene così
riformulato:
"Tutte le nuove opere realizzate sugli immobili oggetto della
presente concessione utilizzando i fondi stanziati mediante il
contributo di cui al comma 3 dellart. 3 e le disponibilità
contabilizzate nella gestione speciale, ai sensi dellart.934
del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città
dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta
a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.".
Tutte le spese datto, di registrazione e conseguenti alla convenzione sono a carico della Città di Torino la quale, come sopra rappresentata, chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dellart. 11 Tariffa - Parte Prima - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
E richiesto, ricevo nella mia qualità di Pubblico Ufficiale autorizzato questo atto che leggo ai comparenti, i quali dichiarano, su mio interpello, esserne il tenore conforme alle loro volontà e con me, che omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa dei comparenti medesimi, in segno di conferma lo sottoscrivono.
La Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata,
viene integrata con il seguente:
"Art. 5 Bis - Collaborazione in campo sociale.
La Città di Torino, assumendone i relativi oneri, potrà
chiedere ad A.T.C. di collaborare ad iniziative a carattere cognitivo,
sociale, formativo e culturale nell'ambito dell'edilizia sociale
e dei processi di riqualificazione urbana.".
La Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata,
viene integrata con il seguente:
"Art. 7 Bis - Collaborazione nelle operazioni preliminari
di vendita di immobili comunali di E.R.P.
La Città di Torino può avvalersi della collaborazione
dell'A.T.C. per l'espletamento delle operazioni di natura tecnica
preliminari alla vendita, ai sensi della Legge 560/1993 e successive
modifiche ed integrazioni, di immobili del patrimonio comunale
di E.R.P. amministrato dall'A.T.C. stessa (quali, ad esempio:
verifiche ed aggiornamenti catastali, frazionamenti, stesura di
regolamenti condominiali, ecc.), con riconoscimento all'Agenzia
del relativo corrispettivo.".
La Convenzione stipulata in data 25 agosto 1999, sopra menzionata,
viene integrata con il seguente:
"Art. 7 Ter - Collaborazione nell'evasione delle pratiche
per l'erogazione dei contributi di cui alla Legge 13/1989.
La Città di Torino può avvalersi, con riconoscimento
del relativo corrispettivo, della collaborazione dell'A.T.C. nell'evasione
delle domande presentate da cittadini invalidi per l'accesso al
finanziamento regionale finalizzato all'abbattimento delle barriere
architettoniche in stabili privati, di cui alla Legge 13/1989
ed alla vigente normativa in materia.".