Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 175
2004 11419/009
OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI. VARIAZ. URBANISTICA AI SENSI ART. 9, COMMA 4, DELLA L. 285/2000 E S.M.I. INERENTE IL PROVVEDIMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONALE N. 611 DEL 10 NOVEMBRE 2003 AI SENSI DELLA L. 285/2000 E S.M.I.. SPINA 3. COMPRENSORIO VITALI. SUB-COMPRENSORI 3 E 4. AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE URBANISTICA E PRESA ATTO MODIFICA. CONVENZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
In data 30 settembre 2003 è stata sottoscritta, in
esecuzione della deliberazione n. 131 del Consiglio Comunale 22
settembre 2003 (mecc. 2003 05969/009), la Convenzione tra la Città
di Torino, Immobiliare Europea S.p.A., Agenzia Torino 2006 e Toroc
per la realizzazione del Villaggio Media in aree comprese allinterno
del P.Ri.U. Spina 3, Comprensorio Vitali, Sub-comprensori 3 e
4.
Lurgenza connessa con lavvio dei lavori per la realizzazione
di tale intervento ha richiesto lapprovazione ai sensi della
Legge 285/2000 e s.m.i. dei progetti edilizi e dei relativi permessi
a costruire in Conferenza di Servizi nonché della relativa
Variazione Urbanistica al P.R.G. vigente.
In particolare, con Determinazione Dirigenziale della Regione
Piemonte n. 611 del 10 novembre 2003 è stato approvato
il provvedimento inerente la realizzazione del Villaggio Media
"Vitali" localizzato sulla porzione est del Comprensorio
Vitali, corrispondente ai Sub-comprensori 3 e 4 già individuati
nel P.Ri.U. vigente, con il rilascio da parte della Conferenza
di Servizi dei permessi a costruire.
Nella determinazione dirigenziale si è precisato come i
contenuti della Variazione Urbanistica sono finalizzati a consentire
la realizzazione dellopera olimpica secondo le quantità
previste dal progetto definitivo presentato e come le capacità
edificatorie sintendono definite con il progetto edilizio
secondo le quantità e le destinazioni duso indicate
dallUfficio Tecnico Comunale della Città di Torino
nellambito del parere acquisito in sede di Conferenza di
Servizi.
Nel corso della realizzazione degli interventi edilizi privati
e delle opere pubbliche, si sono rese necessarie alcune modifiche
al progetto approvato, di cui sopra, in relazione ad esigenze
di tipo logistico, impiantistico, distributivo, di accessibilità
veicolare e pedonale, nonché ad esigenze di mercato che
hanno comportato la necessità di apportare alcune varianti
ai progetti esecutivi delle opere in corso.
Pertanto, la Società Immobiliare Europea S.p.A., in qualità
di proprietaria dellarea interessata, ha demandato ad Agenzia
Torino 2006 di richiedere allOrgano Regionale competente
lattivazione di una nuova Conferenza di Servizi ai sensi
dellart. 9 della Legge 285/2000 e s.m.i. al fine di ottenere
lapprovazione delle varianti in corso dopera al progetto
Villaggio Media Olimpico.
Nella fattispecie tali varianti, oggetto della Variazione Urbanistica
al P.R.G. contenuta nel provvedimento approvato con Determinazione
Dirigenziale Regionale n. 611 del 10 novembre 2003 e che comportano
anche limitate modifiche alla Convenzione Olimpica stipulata il
24 maggio 2004, consistono nella riduzione della superficie lorda
di pavimento (S.L.P.) complessiva da 50.700 mq. a circa 49.200
mq. e nella conseguente ridistribuzione dei mix funzionali nel
modo sotto rappresentato:
Residenza max
31.200 mq min
30.000 mq.
ASPI min
11.050 mq.
Eurotorino min 6.950
mq.
TOTALE S.L 49.200
mq.
La progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazione
relativa ai Sub-comprensori 3 e 4 comporta lievi modifiche agli
importi delle opere medesime. Inoltre, in fase attuativa, si è
resa necessaria la realizzazione di alcune opere aggiuntive, quali
la rotonda di via Orvieto/via Verolengo, la realizzazione dellincrocio
di corso Brin/via Orvieto, la rimozione GTT e la sistemazione
provvisoria del parcheggio attiguo al Sub-comprensorio 2, funzionalmente
connesse con le opere già previste e che dovranno essere
eseguite a cura e spese del soggetto attuatore privato.
Le sopra citate opere non sono oggetto della Conferenza di Servizi
a tuttoggi in corso, e pertanto gli adeguamenti che si renderanno
necessari in termini di impegni delloperatore privato e
di definizione dei nuovi importi delle opere pubbliche dovranno
essere successivamente recepiti nella Convenzione P.Ri.U. Spina
3.
Rilevato che le varianti in corso d'opera al progetto Villaggio
Olimpico Media, oggetto della Variazione Urbanistica al P.R.G.,
comportano modifiche di lieve entità, non si è resa
necessaria la trasmissione del provvedimento al Consiglio Circoscrizionale
competente considerata la carenza di interesse diretto circoscrizionale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino
approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di autorizzare la Variazione Urbanistica, consistente nella
riduzione della superficie lorda di pavimento (S.L.P.) complessiva
da 50.700 mq. a circa 49.200 mq., che sarà approvata con
Determinazione Dirigenziale Regionale e prendere atto delle modifiche
da apportare alla Convenzione P.Ri.U. Spina 3 relativamente agli
impegni da assumere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Viene allegato (all.1 - n.
), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
la Variazione Urbanistica al P.R.G. ai sensi dellart. 9,
comma 4, della Legge 285/2000 e s.m.i. con oggetto "Villaggio
Olimpico Comprensorio Vitali - Sub-Comprensori 3 e 4 - Spina 3"
in pubblicazione allAlbo Pretorio della Città di
Torino dall11 ottobre 2004 al 28 ottobre 2004 compreso.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio.
2) di dichiarare attesa lurgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo
Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.