Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 70
2004 10900/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 MAGGIO 2005

(proposta dalla G.C. 1 dicembre 2004)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE N. 110 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DELLE N.U.E.A. RIGUARDANTE LE ATTIVITÀ PER LO SPETTACOLO - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda immobili del territorio cittadino nei quali sono in atto attività per lo spettacolo come cinema, teatri ecc, o immobili dismessi che hanno avuto come ultima destinazione d’uso le stesse attività.
Nel corso degli ultimi venti anni si è registrata una crisi delle tradizionali sale adibite ad attività per lo spettacolo e cinematografiche, in particolare a seguito sia di mutamenti nei comportamenti degli utenti, in particolare nelle grandi città, sia del cambiamento nei modelli gestionali di tali strutture, crisi aggravata, nel caso torinese, da note vicende (Cine Statuto) che hanno imposto anche l’adeguamento radicale degli impianti esistenti.
Già negli anni della formazione del Piano erano evidenti i segni di questa crisi con la tendenza a chiudere numerose sale per sostituirle con altre attività più remunerative.
Per fermare questa tendenza il Piano ha ritenuto di assegnare a questi edifici una specifica destinazione d’uso (attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc…, art. 3 p. 11 e 19 bis NUEA), che non ammette altri tipi di attività, nei casi in cui gli edifici stessi corrispondevano ad unità immobiliari autonome.
Negli altri casi, dove le sale cinematografiche occupavano solo una parte di edifici con altre destinazioni d’uso (residenza, commercio e servizi in genere), il piano ha ricompreso le sale per spettacoli in aree normative che consentono usi diversi: in prevalenza residenziale, ma anche terziario, commercio, ecc..
Negli anni successivi all’approvazione del PRG (1995) i processi di trasformazione prima richiamati non sono cessati, portando a rilevanti innovazioni nelle tipologie delle sale per spettacoli, alle quali si è data una regolamentazione con gli adeguamenti normativi del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391 che ha introdotto le nuove tipologie insediative delle cosiddette "multisale" e dei "multiplex".
Le multisale cinematografiche, sono costituite dall'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti.
I complessi multiplex, invece sono quelle strutture che ricomprendono più sale cinematografiche collegate tra loro secondo lo schema di complessi multisale di notevolissime dimensioni a valenza sia urbana che extraurbana.
Con la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale (deliberazione di approvazione Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999 mecc. 1999 07238/09) sono state introdotte modifiche alle Norme Urbanistico edilizie di Attuazione in recepimento delle disposizioni del D.P.C.M. 29 settembre 1998, n. 391 che disciplinava a livello nazionale la diffusione di questo tipo di organizzazione, soprattutto in riferimento alla tipologia multiplex, sconosciuto in allora alle nostre esperienze locali.
Da allora nel territorio cittadino si sono attuate varie trasformazioni delle tradizionali sale cinematografiche, che hanno via via adeguato gli spazi, rapportandoli alle nuove esigenze; parallelamente sono state realizzate anche strutture multiplex ex-novo di notevoli dimensioni, a loro volta inserite in complessi polifunzionali.
Le strutture multiplex con servizi diversificati hanno altresì assunto nuove denominazioni come i Cityplex e/o Palazzi del Cinema con oltre otto schermi, ubicati generalmente nelle zone consolidate urbane e per la maggior parte localizzate nelle zone centrali e semicentrali, derivanti da ristrutturazioni di locali di ampie dimensioni; i Megaplex, strutture multiplex con oltre 16 schermi; le Imax, sale cinematografiche concepite per proiezioni speciali in tre dimensioni, grazie a una tecnologia che si serve di tre proiettori contemporaneamente ecc.
Tali strutture rappresentano, per la gamma di funzioni offerte, una notevole attrattività anche perché, oltre alla tradizionale sala cinematografica o sala per spettacoli teatrali, sono presenti attività commerciali, terziarie, pubblici esercizi con ristorazione e bar, altre attività di intrattenimento ecc. creando così delle strutture polifunzionali, come sopra detto di grande attrazione.
Si è così creata una concorrenza sempre più difficilmente arginabile per le sale cinematografiche tradizionali.
Va inoltre segnalato che, per effetto della impostazione assunta dal P.R.G. di Torino prima descritta, le sale cinematografiche inserite in edifici ad usi misti hanno di norma destinazioni urbanistiche che consentono ai piani terra e primo anche destinazioni d’uso diverse, di tipo commerciale, più remunerative di locali per lo spettacolo a gestione tradizionale, che tendono quindi a cedere il passo a queste attività.
Nel complesso panorama cittadino sono ormai presenti molte sale cinematografiche e teatri dismessi, e altri che rischiano la chiusura, perché da un lato non sono in grado di reggere l’onere di una ristrutturazione funzionale necessaria per un possibile rilancio, in relazione alle loro ridotte dimensioni e alle attuali modalità di trasformazione ora consentite dalle norme di Piano Regolatore, e dall’altro risentono della spinta verso usi di tipo commerciale.
Se non si introducono nuovi correttivi di carattere normativo, finalizzati a rendere più competitive le strutture tradizionali per resistere alla concorrenza dei complessi multiplex, si potrebbero verificare altre chiusure definitive con sostituzioni degli attuali usi con nuove attività contribuendo al degrado fisico e funzionale di ambiti cittadini anche centrali, impoveriti di strutture che, in passato, hanno costituito un importante punto di aggregazione e di vitalità all’interno della trama urbana.
L’Amministrazione, ritenendo di notevole importanza salvaguardare la presenza diffusa delle attività per lo spettacolo nel tessuto urbano consolidato, ha avviato la predisposizione di modifiche normative volte a favorirne il mantenimento e il potenziamento di tali strutture negli immobili attuali.
Le modifiche normative della presente variante sono finalizzate da un lato a favorire il mantenimento delle attività per lo spettacolo attuali, limitando il cambio d’uso solo per l’inserimento di attività accessorie e complementari e dall’altra a regolamentare, tramite un’apposita Convenzione, gli interventi previsti qualora le attività accessorie superino la misura del 10% della superficie lorda di pavimento consentita.
Altre modifiche riguardano infine l’art. 3, punto 11, comma 19bis (Attività per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc.) volte a riformulare per una miglior comprensione la definizione delle attività per lo spettacolo di cui alla lettera A) e allo stesso tempo stabilire la quota massima di S.L.P. destinata ad attività accessorie.
In relazione a quanto sopra, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere all'adozione del presente provvedimento, con variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LUR , al fine di adeguare e uniformare le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.
La variante pertanto prevede di apportare al fascicolo delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. le seguenti modifiche e integrazioni:
a) All’articolo 2 - Definizioni, al punto 8 Destinazioni, in calce al comma 13 dopo le parole: "regolamenti comunali." inserire le seguenti parole:
"Per gli immobili utilizzati da attività per lo spettacolo, anche se non più in esercizio, e a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'immobile stesso, non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso di cui al precedente comma 12; è comunque consentito l’inserimento di attività accessorie con le modalità specificate al successivo art. 3 punto 11 comma 19bis."
b) All'art. 3 - Destinazioni d'uso, comma 19bis, punto 11. "Attività per lo Spettacolo, cinema, teatri, ecc." cancellare dal suddetto titolo le parole ":cinema, teatri, ecc. " e sostituire il testo del punto A) con il seguente nuovo testo:
"Attrezzature con una capienza massima di 1300 posti e una SLP complessiva massima di mq. 4.000.
Sono ammesse le seguenti attività accessorie: attività commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi (v. punti 4A1a, 4A1b1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C) e uffici pertinenti e connessi con le attività principali, ferma restando la prevalenza delle attività per lo spettacolo.
Qualora si prevedano cambi di destinazione d'uso ai fini della realizzazione delle destinazioni accessorie in misura superiore al 10% della SLP, dovrà essere stipulata apposita convenzione in sede attuativa degli interventi e prima del rilascio dei titoli abilitativi, fondata su uno studio unitario volto a comprovare la stretta connessione tipologica e funzionale delle nuove destinazioni previste con l'attività principale; lo studio unitario dovrà contenere altresì le necessarie indicazioni di carattere gestionale che configurino l'iniziativa come integrazione e arricchimento funzionale dell'attività principale.
La S.L.P. può essere estesa fino a mq 5.000 esclusivamente per ospitare le attività accessorie nel rispetto dei limiti di cui sopra;"
Con D.C.C. del 29 maggio 1999 n. 109/1999 (Variante parziale n. 8 - Attrezzature per lo spettacolo) era stato introdotto in calce al comma 64 dell'art. 8 delle N.U.E.A. il punto o) "Attrezzature per lo spettacolo: cinema, teatri, ecc. (v. art. 3 punto 11 A)"; per un errore materiale nel testo vigente, nel riferimento al punto 11 A è stato aggiunto il numero 3, che occorre eliminare.
Pertanto, nel testo delle NUEA di P.R.G., art. 8, comma 64, punto o) "Attrezzature per lo spettacolo …": sostituire le parole "cinema, teatri, ecc. (v. art. 3 punto 11 A3)", con "teatri, cinema (art. 3 punto 11 A)".
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente prot. n. 8746 del 25 novembre 2004, che si allega.
Successivamente all'approvazione della variante si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (articoli 2 e 3) del Piano Regolatore Generale in conformità alla presente variante.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento a tutte le Circoscrizioni per l'acquisizione del relativo parere.
Le Circoscrizioni n. 1, 5, 6, 7, 8 e 9, hanno espresso parere favorevole con rispettive deliberazioni di Consiglio Circoscrizionale che si allegano (all. 2-7 - nn.                              ).
La Circoscrizione n. 2 ha deliberato oltre i termini (all. 8 - n.               ), esprimendo parere favorevole condizionato "purché la finalità della variante sia garantita da un reale vincolo tra l'attività commerciale da avviare e quella cinematografica; in particolare nel caso degli immobili dismessi, il ripristino della attività cinematografica o comunque artistica deve essere condizione necessaria per l'insediamento di altre attività produttive".
In merito alla presente osservazione non si può che esprimere piena condivisione, ribadendo che coincide con la volontà della Variante.
Infine, le Circoscrizioni n. 3, 4 e 10 non si sono espresse.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di adottare il provvedimento di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.U.R. 56/77 e s.m.i concernente le modificazioni descritte in narrativa e indicate in dettaglio nell'elaborato, parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.            ), che comprende:
- Relazione illustrativa;
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. interessate dalla variante - STATO ATTUALE (artt. 2 e 3);
- Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - VARIANTE (artt. 2 e 3);
- Parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica del Settore Tutela Ambiente prot. n. 8746 del 25 novembre 2004.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.
2) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A pagina 4, punto b), prima e seconda riga, le parole: ":cinema, teatri, ecc." sono soppresse.

A pagina 4, punto b), quarta riga, il testo: ""Attrezzature con una capienza massima di 1300 posti … e connessi con le attività principali.", è sostituito dal seguente:
" "Attrezzature con una capienza massima di 1300 posti e una SLP complessiva massima di mq. 4.000.
Sono ammesse le seguenti attività accessorie: attività commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi (v. punti 4A1a, 4A1b1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C) e uffici pertinenti e connessi con le attività principali, ferma restando la prevalenza delle attività per lo spettacolo.
".

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO 1 - ESTRATTO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. - VARIANTE (ARTT. 2 E 3)

Art.3 - Destinazioni d'uso, comma 15, punto 7., Attività di servizio, lettera o), le parole: ", ecc. (vedi punto" sono sostituite dalla seguente: "(punto".

Art.3 - Destinazioni d'uso, comma 19bis, prima riga, le parole: ": cinema, teatri, ecc." sono soppresse.

Art.3 - Destinazioni d'uso, comma 19bis, punto A), il testo: "Attrezzature con una capienza massima di 1300 posti … e connessi con le attività principali.", è sostituito dal seguente:
" Attrezzature con una capienza massima di 1300 posti e una SLP complessiva massima di mq. 4.000.
Sono ammesse le seguenti attività accessorie: attività commerciali al dettaglio, per la ristorazione, pubblici esercizi (v. punti 4A1a, 4A1b1 e 4A2 nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C) e uffici pertinenti e connessi con le attività principali, ferma restando la prevalenza delle attività per lo spettacolo.
".