Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

n. ord. 166
2004 10571/023

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  6 DICEMBRE 2004

  (proposta dalla G.C. 1 dicembre 2004)

OGGETTO: ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS). ESTENSIONE AD ALTRI COMUNI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

     Proposta dell'Assessore Dealessandri.   

     Nel quadro di una congiuntura economica complessa, con riflessi negativi sulla produzione e quindi sull’occupazione, non è eccezionale il caso di aziende i cui lavoratori maturino, a seguito di crisi produttive più o meno gravi, il diritto ai benefici della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), così come disciplinata dalla Legge n. 223/1991 e successive modificazioni. La situazione dei lavoratori è particolarmente grave nel caso in cui l’azienda non sia in condizione di anticipare ai lavoratori la Cassa Integrazione per poi rivalersi sull’INPS.

     Si verifica in tal caso la circostanza che i lavoratori, senza regolare retribuzione da mesi e senza poter beneficiare del Trattamento di Fine Rapporto, si trovino in una condizione economica estremamente critica. Pur vantando, infatti, crediti nei confronti dell’azienda, essi versano in situazione di assoluto bisogno dal punto di vista della disponibilità finanziaria. Ciò determina un evidente disagio sociale dei lavoratori e delle loro famiglie, con effetti che ricadono sull’intero sistema economico locale.

     Questi casi riguardano normalmente imprese fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, ovvero imprese non liquidate o fallite, i cui lavoratori si trovano in condizioni del tutto analoghe perché le stesse imprese non sono in grado di anticipare la Cassa Integrazione.

     La Città di Torino, nell’ambito delle proprie politiche volte al benessere della popolazione locale, ha ritenuto di contribuire ad attutire il disagio sociale per i lavoratori anticipando il trattamento di cassa integrazione in luogo dell’azienda e a tale scopo, ha istituito un apposito Servizio presso la Divisione Lavoro a cui possono accedere i lavoratori residenti in Torino. L'anticipazione consiste nella erogazione di Euro 600,00 mensili per nove mesi con un conguaglio finale per la differenza, calcolata sull'importo totale erogato dall'INPS alla Città di Torino per ciascun lavoratore.

     La stessa situazione si verifica in altri Comuni, specialmente della prima e della seconda cintura, uniti a Torino da vincoli di contiguità territoriale e di integrazione economica e sociale.

     I lavoratori di questi comuni, investiti dalla crisi delle medesime aziende, non possono accedere al servizio di anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria   proprio perché non residenti in Torino. D’altra parte la Città di Torino ha sottoscritto un’apposita convenzione con l’INPS e si è dotata degli strumenti tecnici ed operativi necessari prevedendo di dover affrontare un numero rilevante di casi, mentre gli altri comuni, considerati singolarmente, hanno maggiori difficoltà a strutturare analoghi servizi comunali, anche tenendo conto di un numero di casi da affrontare assai più limitato.

     Il Decreto Legislativo n. 267 del 2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, prevede forme di collaborazione tra gli Enti Locali. All’art. 30 del citato D.Lgs. viene prevista la convenzione tra Enti Locali per la gestione associata di uno specifico servizio anche attraverso il meccanismo della delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti ad uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

     La Città di Torino, che già dispone di una propria organizzazione tecnica ed amministrativa all’uopo costituita, può mettere a disposizione i propri uffici per la realizzazione del servizio anche a beneficio dei residenti in altri comuni in quanto da questi delegata, considerato che l’ordinamento assegna ai singoli comuni la cura del benessere della popolazione costituente la comunità locale e che tale funzione non può essere attribuita ad altri se non per specifica delegazione degli organi amministrativi dell’Ente.

     Al fine di garantire a tutti i lavoratori interessati da situazioni di crisi i benefici previsti per i lavoratori torinesi si rende necessario stipulare apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 avente la finalità di realizzare in forma associata il servizio di anticipazione della Cassa Integrazione guadagni Straordinaria (CIGS).

     È stato predisposto uno schema di convenzione contenente tutti gli elementi di cui al secondo comma del citato art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. L’estensione del servizio ai residenti di altri comuni avviene a seguito di adesione dei Comuni stessi allo schema di convenzione approvato dal Comune di Torino.

     Nella convenzione è previsto che ciascun Comune si accolli i costi relativi alla informazione, all'assistenza tecnica e alla verifica dei requisiti posseduti da ciascun lavoratore.

     Il costo della convenzione per la Città di Torino è riconducibile esclusivamente ad alcune mere operazioni tecniche di registrazione e di emissione dei documenti amministrativi necessari al pagamento. Tale costo risulta di modesta entità e non si ritiene quindi opportuno procedere con la istruzione di procedimenti amministrativi di accertamento e di incasso.

     Attualmente la Città di Torino opera in base ad un disciplinare con l'INPS che prevede l'intervento esclusivamente a beneficio dei residenti a Torino. Il disciplinare medesimo dovrà essere conseguentemente modificato, quale condizione essenziale di efficacia del presente provvedimento.   

     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;

     Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare lo schema di convenzione (all. 1 - n.                 ), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la gestione associata del servizio di anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai lavoratori aventi diritto secondo quanto specificato in premessa, nonché di dare mandato al Direttore della Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione di introdurre nell'allegato stesso le modifiche tecniche che si rendessero necessarie;

2)     di autorizzare il Direttore della Divisione Lavoro ad adottare i provvedimenti di accettazione delle adesioni ovvero di recesso da parte dei Comuni nonché gli altri provvedimenti che si rendessero necessari al fine di garantire la funzionalità del servizio;

3)     di dare atto che i costi aggiuntivi determinati dal presente provvedimento risultano di modesta entità e che pertanto non si ritiene di procedere con atti di accertamento e di riscossione nei confronti dei Comuni aderenti;

4)     di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è condizionata dalla necessaria modifica del disciplinare attualmente vigente con l'INPS, in quanto limitato ai soli residenti in Torino;

5)     di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.