Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 159
2004 08286/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 75 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE L'AREA DI CORSO UNITÀ
D'ITALIA 70 EX STAZIONE NORD DELLA MONOROTAIA URBANA (ITALIA '61)
- APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale del 1 marzo 2004
(mecc. 2003 08182/009), esecutiva in data 15 marzo 2004, è
stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77,
e s.m.i., la variante n. 75 al vigente P.R.G. relativa allarea
di Corso Unità dItalia 70, ex Stazione nord della
Monorotaia urbana (Italia '61).
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 1 aprile 2004 al 30 aprile 2004.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. dell8 aprile 2004.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere
previsto dalla L.R. 41/97, alla Provincia di Torino che con atto
n. 623/04 della Giunta Provinciale 126085, ha espresso parere
favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità
con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 291 26243 del 1 agosto 2003
e con i progetti sovracomunali approvati.
Tuttavia, con atto n. 622/04 della Giunta Provinciale 125322 di
Torino, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi,
ha formulato le seguenti osservazioni:
"Con riferimento alla modifica proposta con la variante parziale
in oggetto, si esprime perplessità nei confronti di una
scelta che consente la localizzazione di una residenza collettiva
in prossimità di arteria di grande traffico costituente
uno dei principali accessi a Torino, da cui si determineranno
situazioni di incompatibilità per lintensa generazione
di inquinamento da gas, da polveri e da rumore a cui le nuove
funzioni di residenzialità e servizi saranno soggette.
Inoltre accresce limpatto di presenza insediativa in una
zona che nella adiacenza verde e inedificata e nelle visuali aperte
deve il suo pregio paesistico e ambientale. In ultima analisi,
si ritiene che il proposto intervento peggiori il valore di questa
parte di accesso alla città".
A tali osservazioni si controdeduce che:
in merito alla scelta di localizzare una residenza collettiva
lungo il Corso Unità dItalia, oltre a quanto già
indicato nellelaborato di variante, si evidenzia che larea
in oggetto è stata individuata in quanto collocata nelle
vicinanze delle strutture sanitarie esistenti, di facile accessibilità
da chi proviene da fuori Torino e presenta disponibilità
di aree verdi di pertinenza.
La residenza in progetto costituirà, infatti, punto di
appoggio per i pazienti degli ospedali torinesi provenienti da
altre città e le relative famiglie durante i cicli di pausa
da terapie sanitarie praticate presso detti ospedali, in particolare
per quanto riguarda le patologie neoplastiche dei bambini.
Pertanto la residenza in questi casi sarà limitata a brevi
periodi di permanenza legati ai tempi necessari per la terapia.
Il Nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle
persone, approvato dalla Città di Torino con deliberazione
del Consiglio Comunale del 19 giugno 2002 (mecc. 2002 00155/006),
classifica Corso Unità dItalia come viabilità
di tipo E1 - "Strada urbana di interquartiere esistente",
collocata allinterno del perimetro del centro abitato individuato
ai sensi del Nuovo Codice della Strada. Tale tipologia viaria
è equiparata pertanto ad una viabilità urbana non
di grande traffico, infatti la previsione del P.U.T. è
quella di declassare la funzione di tale viabilità.
In particolare si rileva che la viabilità tra due aree
di pregio storico ambientale (quella ad ovest destinata a servizi
e a verde pubblico e larea a est che costeggia il Po anchessa
destinata a parco) costituisce un' interruzione delle aree a servizi
lungo il fiume Po ed emerge che detta viabilità non può
che essere considerata come viabilità di minor traffico
e inserita in un contesto urbano consolidato (allinterno
del perimetro del centro abitato).
Laccesso alla struttura lungo Corso Unità dItalia
sarà garantito con la realizzazione di una corsia per laccostamento
dei veicoli in modo da consentire, in sicurezza, sia lingresso
allarea destinata a parcheggi pertinenziali, sia per la
discesa degli utenti che si recano alla struttura.
La struttura in progetto, in ogni caso, che consentirà
il recupero e la riqualificazione di unarea attualmente
abbandonata e in stato di degrado, non comporta la realizzazione
di ulteriori fabbricati in quanto lintervento riguarda esclusivamente
la struttura esistente, non modificando e non alterando, pertanto,
la situazione esistente. In questottica si ritiene che la
variante in oggetto non può che avere un impatto migliorativo
rispetto alla situazione attuale.
Si rileva altresì che rispetto al contesto nel quale si
colloca la struttura di cui trattasi linsediamento dellattività
prevista risulta compatibile con la destinazione delle aree circostanti
(aree prevalentemente a verde pubblico, servizi ospedalieri ...).
Relativamente allinquinamento da gas e polveri e da rumore
si rileva che le unità abitative presentano affaccio sul
fronte est e corridoi di distribuzione sul fronte opposto al giardino;
l'ampia superficie dei serramenti sul fronte est consente di sconfinare
con lo sguardo sul gradevole paesaggio del parco fluviale del
Po e sulla collina torinese; lo standard di tipo ospedaliero adottato
nella progettazione acustica degli stessi serramenti annulla ovunque
gli effetti dell'inquinamento acustico proveniente da Corso Unità
d'Italia. Le unità abitative dispongono inoltre di impianto
di trattamento aria primaria e ventilconvettori per il riscaldamento
invernale ed il raffreddamento estivo. Pertanto, le nuove funzioni
di residenzialità e servizi risultano progettate per soddisfare
i requisiti standard di tipo ospedaliero al fine di creare le
condizioni migliori per la permanenza temporanea delle persone
nella struttura in parola.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano,
1) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia
riportate in narrativa;
2) di approvare la variante parziale n. 75 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione n. 16 del Consiglio Comunale n.
16 del 1 marzo 2004 (mecc. 2003 08182/009), esecutiva dal 15 marzo
2004.
3) di dare atto che sono allegati al presente provvedimento il
testo della deliberazione della Provincia n. 623 recante il parere
di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia (All. 1 - n. ),
e quello delle osservazioni (All. 2 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.