Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 134
2004 08253/008
OGGETTO: IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN STRADA SUPERGA 15-21. NEGOZI PATRIMONIALI VOLTI ALL'ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI CONFINI CON PROPRIETÀ PRIVATA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Con atto a rogito notaio Cassinis del 1° dicembre 1932
la Città acquistò un appezzamento di terreno, con
soprastanti fabbricati nel complesso denominati "Villa Racchis",
ubicato in Regione Sassi e dellestensione di circa mq. 79.000.
Con atto a rogito notaio Porro del 4 marzo 1970 rep. n. 20372/11210
due porzioni reliquate di terreno, facenti parte del complesso
suddetto, indicati in colore verde nella planimetria che si allega
(all. 1 n. ), vennero cedute in proprietà dalla
Città stessa alla "Giusanna di Tabasso Carlo e C."
s.a.s..
Con tale atto la Società cessionaria si impegnò
a retrocedere alla Città di Torino una delle dette porzioni
reliquate di terreno e, precisamente, quella perimetrata con le
lettere A-B-C-D-E-A nella citata planimetria, senza cubatura,
a semplice richiesta da parte della Città di Torino stessa
e costituì, altresì, servitù perpetua di
passaggio carraio sempre in favore della Città (con obbligo
di manutenzione di detto passaggio a carico di questultima)
sullaltra porzione reliquata di terreno e, precisamente,
quella perimetrata con le lettere F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-F nella
planimetria medesima, con obbligo di retrocessione per parte di
essa.
In data 13 ottobre 1968 era stato redatto dal Civico Ufficio Tecnico
un tipo di frazionamento (prot. n. 331) che avrebbe dovuto consentire
lesatta rappresentazione catastale e giuridica delle porzioni
di terreno oggetto del citato atto a rogito Porro, ma che non
venne inserito nelle mappe catastali da parte dellAgenzia
del Territorio. Poiché la Città e la Società
acquirente si resero conto che, mancando detto inserimento in
mappa, i confini tra le proprietà non risultavano esattamente
individuati, addivennero alla determinazione di apporre dei termini
e dei cippi a delimitazione dei confini, avvalendosi, altresì,
di recinzioni metalliche in parte installate su muretti in pietra
tuttora presenti in loco. Venne redatto, pertanto, dintesa
tra le parti, un verbale di delimitazione di confini, datato 4
ottobre 1974 (all. 2 - n. ), che valse a rappresentare per anni
il limite delle proprietà.
Gli atti sopra menzionati vennero formalizzati vigente il vecchio
sistema del Catasto Terreni in scala 1:1500; con linstaurazione
del nuovo sistema di mappatura in scala 1:1000 (risalente allanno
1990 circa), lAgenzia del Territorio ha proceduto dufficio,
tramite rilievo fotogrammetrico dei luoghi, allinserimento
nelle nuove mappe delle particelle catastali oggetto delle compravendite
suddette.
Detto inserimento è risultato erroneo, non avendo lAgenzia
evidenziato sulle mappe lo stato esatto dei confini tra le proprietà
interessate, sia per la mancanza del citato frazionamento del
1968, sia perché i termini a suo tempo apposti ed il basso
muretto con le relative recinzioni metalliche di cui sopra erano
ricoperti da vegetazione tale da renderli non visibili ai rilievi
fotogrammetrici.
A seguito di tale errato inserimento in mappa, con atto a rogito
notaio Goria del 19 novembre 2001 rep. n. 59210/22661 la Società
Giusanna ha venduto alle signore Porta Savita e Porta Chitra un
appezzamento di terreno che venne nellatto identificato
come censito - tra laltro - al C.T. foglio 1192 particella
39 della superficie complessiva di mq. 710 (come da planimetria
allegata al presente provvedimento all. 3 - n - ) ma che,
in realtà - anche a seguito dellavvenuto inserimento
del frazionamento prot. n. 331 del 13 gennaio 1968 tramite presentazione
del foglio di osservazioni prot. 351208 dell8 luglio 2004
- doveva intendersi identificato catastalmente con le particelle
68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 e 76 del foglio 1192, avente una superficie
di mq. 555.
Poiché nel corso dellistruttoria volta allalienazione
del complesso immobiliare comunale di Strada Superga, approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2003
(mecc. 2003 09047/008) si è rilevata la difformità
sopra descritta tra lo stato di fatto catastale, lo stato di diritto
e la situazione possessoria, con atto a rogito notaio Goria in
data 29 settembre 2004 la Società Giusanna e le signore
Porta hanno proceduto alla rettifica necessaria per dare atto
dellesatta consistenza reale e catastale di quanto compravenduto
nel 2001 (vd. copia del certificato di rogito all. 4 -
n. ) ed inoltre, in esito alle volture catastali conseguenti a
tale rogito, la Città ha riacquisito catastalmente la proprietà
dei terreni distinti al C.T. come mappali 72 e 39.
Essendosi, peraltro, protratto il possesso continuato ed ininterrotto
dei terreni così come delimitati dal posizionamento dei
termini e dai documenti conservati agli atti della Città
(si veda la scrittura privata all. 2 al presente provvedimento),
occorre ora definire giuridicamente le proprietà. Infatti,
come sopra rilevato, i confini sono rappresentati in loco da una
recinzione metallica esistente in parte installata su muretto
in pietra e da termini e cippi il cui posizionamento non è
stato variato nel corso degli anni ed è quindi da considerarsi
non oggetto di contestazione.
Si rende quindi necessario formalizzare un atto, mediante il quale:
1) le signore Porta Savita e Porta Chitra trasferiscono in proprietà
alla Città tutte quelle porzioni di terreno che si trovano
ubicate a sud e a ovest della recizione metallica esistente (in
parte installata su muretto in pietra) e dei termini costituenti,
come sopra precisato, delimitazione di confine (porzioni raffigurate
in giallo nella planimetria allegata e distinte al C.T. al foglio
1192 particelle 67b, 56b, 68b, 68c, 69b, 70, 71, 73, 74, 75 e
76, da distinguersi con migliori e più precisi dati catastali
a frazionamento avvenuto all. 5 - n. );
2) la Città trasferisce in proprietà alle signore
Porta la porzione di area in adiacenza alla Strada Superga, attualmente
identificata come mappale 72a (porzione raffigurata in rosso nellunita
planimetria, da distinguersi con migliori e più precisi
dati catastali a frazionamento avvenuto all. 5), con rinuncia
alla retrocessione prevista nellatto a rogito Porro del
1970;
3) inoltre, in accoglimento di specifica richiesta delle signore
Porta, la Città rinuncia:
- al diritto di retrocessione ad essa spettante, sempre in forza
del citato atto a rogito Porro, sullarea perimetrata dalle
lettere A-B-C-D-E-A nella planimetria sopra allegata quale all.
1 e colorata in verde nella planimetria allegata quale all. 5,
della superficie di circa mq. 240 (C.T. foglio 1192 particella
67a, anchessa da distinguersi con migliori e più
precisi dati catastali a frazionamento avvenuto): tale diritto
era stato infatti riservato alla Città "per salvaguardare
le possibilità costruttive della residua area municipale"
(si veda deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 febbraio
1969 doc. 2087/68), con una clausola che, ad oggi, risulta superata,
sia per quanto concerne le aree limitrofe di proprietà
comunale, che, con lentrata in vigore del nuovo P.R.G.,
sono destinate a "Servizi S-v servizi pubblici zonali
spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport",
sia per ciò che concerne ladiacente complesso di
Strada Superga 15-21 che, con ladozione della variante n.
66 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre
2003 (mecc. 2003 10021/009), ricade ora in "Area normativa
residenziale R6";
- alla servitù attiva di passaggio carraio costituita con
atto a rogito Porro del 4 marzo 1970 su parte delle aree di cui
ai precedenti punti 1 e 2, precisandosi che detta rinuncia deve
intendersi estesa anche alla adiacente proprietà delle
signore Porta (porzioni raffigurate in azzurro nella planimetria
allegata, distinte al C.T. al foglio 1192 n.ri 68a e 69a e da
distinguersi con migliori e più precisi dati catastali
a frazionamento avvenuto all. 5). Infatti, il terreno distinto
in verde nella planimetria allegata al presente provvedimento
all. 1 con latto a rogito Porro del 1970 era stato gravato
a favore della Città - di una servitù perpetua,
di natura obbligatoria, che avrebbe dovuto consentire laccesso
dalla Strada Superga alla residua proprietà della Città.
Pertanto, tale servitù di passaggio, che grava attualmente
sullintera proprietà delle sorelle Porta, risulterà
estinta per confusione sui mappali contraddistinti in giallo ed
in rosso nella citata planimetria (all. 5), in quanto oggetto
della vendita alla Città di cui al precedente punto 1.
Inoltre, i terreni limitrofi che restano di proprietà della
Città, ubicati oltre il confine ovest e non oggetto di
alienazione a terzi, usufruiscono di unampia e comoda strada
sterrata che, partendo da corso Casale, a lato della Scuola Elementare
San Domenico Savio, attraversa il parco e consente di raggiungerne
agevolmente ogni porzione. La servitù esistente, poi, grava
su terreni in pendenza (il cui livellamento per la realizzazione
di una strada risulterebbe estremamente oneroso a fronte di un
esiguo vantaggio) e, oltre tutto, privi di accesso dalla Strada
Superga in quanto, in loco, esiste un muro di confine contro terra
lungo tutto il marciapiede. Si ritiene, pertanto, che la stessa
non rivesta più interesse per la Città, che dispone
di altro accesso al proprio fondo.
Ancorché le superfici dei terreni oggetto di trasferimento
di proprietà non siano equivalenti ed ancorché si
tratti di negozi giuridici di natura diversa, si ritiene che loperazione
complessiva non dia luogo a conguagli tra le parti. Ciò
in quanto, se da un lato, i terreni di proprietà privata
contrassegnati in giallo hanno maggiore estensione (circa mq.
360) rispetto al mappale 72a oggetto di cessione alle signore
Porta (mq. 94), dallaltro il Comune, rinuncia contestualmente
al diritto di retrocessione sul mappale 67a nonché alla
servitù di passaggio carraio. Infatti, alle aree trasferite
alla Città è stato attribuito un valore pari ad
Euro 1.800,00, a quelle trasferite alle signore Porta un valore
di Euro 470,00 mentre, parallelamente, la rinuncia al diritto
di retrocessione è stata valutata pari ad Euro 1.200,00
e la rinuncia alla servitù pari ad Euro 130,00, atteso
che questultima era stata costituita con obbligo di manutenzione
a carico della Città.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente
si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di approvare i seguenti negozi giuridici da formalizzarsi tra
la Città e le signore Porta, evidenziando sin d'ora che
l'importo complessivo dovuto dalla Civica Amministrazione risulta
equivalente a quello da riceversi dalla controparte:
- trasferimento della proprietà alle signore Porta Savita,
nata a Jaipur (India) il 10 luglio 1976 e Porta Chitra, nata a
Jaipur (India) il 1° dicembre 1977, del terreno comunale ubicato
in Torino, Strada Superga 15-21, evidenziato in colore rosso nellunita
planimetria (all. 5) e distinto al C.T. al foglio 1192 mappale
72a, della superficie di circa mq. 94 circa (da distinguersi con
migliori e più precisi dati catastali a frazionamento avvenuto),
verso il corrispettivo di Euro 470,00;
- acquisto del terreno appartenente in parti uguali ed in comproprietà
indivisa alle signore Porta Savita e Porta Chitra, ubicato in
Torino, Strada Superga, evidenziato in colore giallo nellunita
planimetria (all. 5) e distinto al C.T. al foglio 1192 mappali
67b, 56b, 68b, 68c, 69b, 70, 71, 73, 74, 75 e 76, della superficie
di circa mq. 360 (da distinguersi con migliori e più precisi
dati catastali a frazionamento avvenuto), verso il corrispettivo
di Euro 1.800,00;
- rinuncia alla servitù perpetua di passaggio carraio costituita
a favore della Città di Torino con atto a rogito notaio
Porro del 4 marzo 1970 su parte dei terreni di cui ai punti precedenti
(ora al C.T. foglio 1192 mappali 72a, 68c, 68b, 69b, 70, 71, 73,
74, 75 e 76) e sulle porzioni di area raffigurate in azzurro nella
planimetria allegata (all. 5) distinte al C.T. al foglio 1192
particelle 68a e 69a. Valore pari ad Euro 130,00;
- rinuncia al diritto di retrocessione spettante alla Città,
sempre in forza del più volte citato atto a rogito Porro
in data 4 marzo 1970, sulle aree perimetrate dalle lettere A-B-C-D-E-A
nella planimetria allegata al presente provvedimento quale all.
1 e colorate in verde nella planimetria allegata quale all. 5,
della superficie di mq. 240 circa (C.T. foglio 1192 particella
67a, anchessa da distinguersi con migliori e più
precisi dati catastali a frazionamento avvenuto), dandosi atto
che il corrispettivo per tale rinuncia ammonta ad Euro 1.200,00;
2) di dare atto che i terreni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere
reciprocamente ceduti a corpo, nello stato di fatto in cui si
trovano, con le relative accessioni, dipendenze e pertinenze e
liberi da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli,
liti in corso e arretrati dimposta, con ogni garanzia di
legge per evizione e molestie nel possesso;
3) di demandare a determinazione dirigenziale la redazione delleventuale
schema di atto da stipularsi con le sorelle Porta sopra indicate
e ladozione dei provvedimenti contabili occorrenti per la
formalizzazione degli accordi suddetti;
4) di approvare che la redazione del necessario frazionamento
catastale e le spese di atto, relative e conseguenti vengano assunte
dalla Città;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.