Atto n. 151
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
11 OTTOBRE 2004
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: CACCIAPUOTI
Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE
FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo,
MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI
Rocco.
In totale n. 19 Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni, QUAGLIA
Laura, GAI Giorgio, RABELLINO Renzo e VALLE Mauro
Con l'assistenza
del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C. 4 PARERE- (artt. 43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento) avente ad oggetto "Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi
dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle
N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: PARERE C4 (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD
OGGETTO "VARIANTE PARZIALE N. 97 AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. R. 56/77 E
S.M.I. ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI
"PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO"
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO,
riferisce.
Con nota dell’8 settembre 2004, n.prot.1733, la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata-Settore Procedure Amministrative
Urbanistiche, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di
competenza ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in
merito alla " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7
della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a
seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".
Con
deliberazione del Consiglio Comunale 19 giugno 2002, n. mecc. 2002 00155/6 sono
stati adottati il nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle
persone (PUT 2001) ed il Programma Urbano dei Parcheggi PUP 2001), previsti
dalla legge 122/89.
Tra i principali obiettivi del Programma Urbano dei
Parcheggi vi è la realizzazione dei cosiddetti “Parcheggi di
interscambio” finalizzati a ridurre l’afflusso dei veicoli privati
nel centro urbano e nel centro storico attraverso l’interscambio con
sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano.
I
“parcheggi di interscambio” sono destinati agli addetti e agli
utenti provenienti dal bacino metropolitano. La loro ubicazione pertanto
è principalmente in posizione periferica, in corrispondenza delle
stazioni ferroviarie, delle stazioni della metropolitana e delle linee portanti
del trasporto pubblico di superficie, con valenza di grandi nodi strategici
serviti da mezzi di trasporto pubblico/collettivo ad alta qualità di
servizio e attrezzati con locali di ristorazione, locali commerciali, sportelli
di servizi pubblici, servizi accessori all’auto.
Dalla descrizione
delle diverse tipologie di parcheggio si evince che i parcheggi di interscambio,
oltre a svolgere la funzione primaria costituita dall’offerta di posti
auto, devono essere dotati di infrastrutture che favoriscono e incentivano lo
scambio tra mezzo di trasporto privato e pubblico.
Tali indicazioni
recepite nel Programma Urbano dei Parcheggi, non trovano però pieno
riscontro nel P.R.G. vigente. Infatti l’art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G.
individua le aree a parcheggio, contraddistinte con le lettere “p”,
tra le aree a Servizi pubblici “S”, classificandole tra le
“Attività di servizio” elencate all’articolo 3 punto 7
delle N.U.E.A. stesse.
Nel sopracitato articolo 3, al comma 16, si
precisa che nelle “Attività di servizio” sono ammesse
destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento
dell’attività principale, quali attività commerciali al
dettaglio e pubblici esercizi (articolo 3 punto 4A1a “attività
commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato”–superficie e
pubblici esercizi”–superficie di vendita non superiore a
mq.250–e articolo 3 punto 4A2 “Attività per la ristorazione e
pubblici esercizi”).
Inoltre le N.U.E.A. all’articolo 19 comma
8bis specificano che “In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi
parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio
insediate”.
Per aree a parcheggio il P.R.G. ammette la presenza di
attività accessorie pertinenti all’attività principale, ma
esclusivamente per quelle espressamente elencate, tra le quali non figurano
tutte le attività individuate per i parcheggi di interscambio e descritte
nel P.U.P.
Data la necessità di coordinare i due strumenti di
pianificazione si ritiene di procedere all’adozione di specifica variante
urbanistica ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
La finalità del presente provvedimento è
pertanto quella di rendere urbanisticamente coerenti le previsioni generali
contenute nel Programma Urbano dei Parcheggi con il vigente Piano Regolatore,
procedendo all’adeguamento delle N.U.E.A. relativamente alle
attività previste nei parcheggi di interscambio.
Si propone quindi
di introdurre, all’interno del corpo normativo del P.R.G., il richiamo
specifico ai “parcheggio di interscambio” così come definiti
nel P.U.P., consentendo la presenza dei cosiddetti “servizi accessori
all’auto” (vendita prodotti, relativi uffici e servizi, officina,
autolavaggio......) nei parcheggi suddetti.
Parimenti, considerato che la
destinazione a “parcheggio” rientra tra le attività di
servizio di cui al punto 7 dell’articolo 3 delle N.U.E.A. si propone di
consentire, in tutte le attività di servizio, quali destinazioni
accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento
dell’attività principale, anche le “attività
principale, anche le “attività artigianali di servizio”
descritte al punto 4 A3) del citato articolo 3 delle N.U.E.A. al fine di
promuovere le attività insediabili per una ottimazione dell’uso
delle aree stesse.
Il ricorso al provvedimento di variante riviste carattere
di pubblico interesse in quanto, in linea generale, determina la
possibilità di offrire, nelle aree destinate a servizi pubblici, maggiori
destinazioni accessorie e, in particolare, nelle aree destinate a parcheggio di
interscambio un variegato servizio di assistenza ai fruitori delle stesse,
coerentemente alla normativa di settore, oltre che un valore aggiunto alle
strutture.
Il presente provvedimento di variante, pertanto,
prevede:
- All’articolo 3 delle N.U.E.A., al comma 16, dopo le parole
“attività commerciali al dettaglio” eliminare la congiunzione
“e” e inserire il carattere “,”; dopo le parole
“pubblici esercizi” inserire le seguenti parole “e
attività artigianali di servizio”; dopo le parole “punti
4A1a” eliminare la congiunzione “e” e inserire il carattere
“,”; dopo i caratteri “4A2” inserire i seguenti
caratteri “e4A3”.
- All’articolo 8 delle N.U.E.A., in calce al comma 75 inserire il
seguente nuovo comma:
“75bis Nei “ Parcheggi di
interscambio” previsti nel Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla
Città sono ammesse le destinazioni di cui all’articolo 3 punti
4A1a, 4A2 e 4A3 delle presenti N.U.E.A.”.
- All’articolo 31 delle N.U.E.A., in calce al comma 8 inserire il
seguente nuovo testo:
“-nelle aree destinate dal
Programma Urbano dei Parcheggi a “parcheggio di interscambio”, anche
come impianti autonomi”.
Il presente provvedimento ha
rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i
piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai
sensi dell’articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
Il presente provvedimento non comporta inoltre decremento
della dotazione di servizi pubblici.
Per quanto attiene alla quantità
globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente
adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso
il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma
dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Per quanto riguarda la
compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica, il Settore Tutela
Ambiente ha fatto presente che la stessa non può essere espressa in via
generale, ma dovrà essere valutata, di volta in volta su ogni singolo
progetto.
Il Settore citato dovrà, pertanto, essere interpellato
in futuro, in relazione alle singole attuazioni, come è specificato
nell’allegato 1 al presente provvedimento.
Relativamente alla proposta
di deliberazione in oggetto, illustrata e discussa nella seduta dalla II
Commissione permanente di lavoro riunitasi il 7 ottobre 2004, si ritiene
opportuno condividere quanto espresso evidenziando tuttavia la necessità
di coinvolgere le Associazioni di categoria interessate dalle tipologie di
insediamento nelle aree destinate ai parcheggi di interscambio, per valutarne
caso per caso l’impatto sugli impianti preesistenti ed offrire un servizio
omogeneo sul territorio cittadino.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le
modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO DI
CIRCOSCRIZIONE
- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi
dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle
N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:
19
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI:16
VOTI CONTRARI://
ASTENUTI: 3
(Demarie, Pollini, Vignale)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi
dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle
N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".