Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 142
2004 08214/009
OGGETTO: ART. 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. CONVENZIONE TRA LA CITTÀ E LA SOCIETÀ SKYLOGIC S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "TELEPORTO PER TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE", SITO IN TORINO, VIA CENTALLO 72 - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con lAssessore Dealessandri.
Skylogic Italia S.p.A. è una società che svolge
attività di fornitura di servizi di comunicazione via satellite
per collegamenti dati e video sullarea di copertura dei
satelliti Eutelsat, vale a dire dalle Americhe allEstremo
Oriente, e da Capo Nord allAfrica Australe, di gestione
e operazione degli apparati al suolo associati ai servizi (antenne
di emissione, piattaforma di servizi, codifica di segnali video
in formato digitale etc..) e di commercializzazione e fornitura
di unestesa gamma di servizi e applicazioni IP volte a collegamenti
broadband per aziende, istituzioni e privati cittadini laddove
la rete terrestre sia carente o inadeguata, collegamenti di backup
per la rete terrestre al fine di garantire continuità di
servizio in caso di catastrofe naturale o attentato, collegamenti
ad-hoc per eventi speciali o emergenze, nonché di commercializzazione
e fornitura di una molteplice gamma di servizi e applicazioni
broadcast volte alla trasmissione di segnali video per distribuzione
diretta o per contribuzione, alla trasmissione di dati in multicast
per distribuzione di documenti, files, archivi, films etc.. a
utenti privati, professionali o istituzionali, alla trasmissione
di segnali di streaming video per distribuzione su sistemi informatici
o televisivi.
In relazione alla sua numerosa gamma di attività, Skylogic
è interessata alla realizzazione e allesercizio di
un Teleporto per la telecomunicazione via satellite con lacquisizione
e lutilizzo di unarea sita in Torino, Via Centallo
72, attualmente di proprietà della Società Telemaco
Immobiliare S.r.l., con sede in Roma e sede decentrata in Torino,
Via Meucci 4.
La gran parte dellarea di cui sopra ricade nellarea
normativa "S" "servizi pubblici attrezzature
e impianti tecnologici" di cui allart. 8, punto 64,
lettera t) ed agli artt. 19 e ss. delle N.U.E.A., mentre una parte
minore ricade in area normativa "Misto M2" di cui allart.
8 delle N.U.E.A..
Parte del complesso è poi compresa in "aree esondabili",
come indicato nella tavola 7 (fasce di rispetto) degli allegati
tecnici del P.R.G.. Parte è compresa nelle aree esondabili
da sottoporre alla disciplina dellart. 31 della L.R. n.
56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i..
Il Teleporto avrà un bacino di utenza che da Torino interesserà
linsieme del Nord Ovest, lItalia, lEuropa ed
il bacino del Mediterraneo, erogando la banda di comunicazione
necessaria a fornire i servizi (video ed IP) più avanzati
di telecomunicazione via satellite. I soggetti che potranno usufruire
di unampia gamma di soluzioni a larga banda sono i più
vari: gli enti pubblici in primo luogo, le imprese, i service
and content providers, oltre ovviamente ai singoli cittadini.
In particolare, il servizio di banda larga via satellite è
concepito per operatori che vogliono offrire servizi internet
ovunque sul territorio, senza dover investire in infrastrutture
fisse per la copertura di aree remote, consentendo agli utenti
finali (enti pubblici, imprese e cittadini) di usufruire della
connessione veloce anche in assenza di fornitori DSL che propongano
i loro servizi sul territorio, il che può risultare di
particolare interesse per quelle località svantaggiate
dal punto di vista geografico in relazione ai metodi di trasmissione
dati che presuppongono reti fisse (ad es. fibre ottiche), sia
in relazione alle difficili condizioni orografiche sia per le
limitate potenzialità dell'utenza.
Il Teleporto completerebbe, pertanto, linfrastruttura locale
nel settore delle telecomunicazioni, ad esempio integrando lofferta
del consorzio Topix (Torino Piemonte Internet Exchange), la piattaforma
che consente accordi di "peering" fra i diversi operatori
associati (CSI Piemonte, Atlanet, Telespazio, Fastweb, Colt, Telecom,
Noicom, Telecom Italia, SanPaolo IMI, la medesima Eutelsat, casa
madre di Skylogic S.p.A, ecc.
) con lobiettivo di offrire
allutenza la più ampia gamma di servizi e di prodotti
possibile.
Il complesso troverà nellimmediato uno specifico
impiego per le telecomunicazioni via satellite legate ai XX Giochi
Olimpici Invernali di Torino 2006, con la fornitura a Toroc (Comitato
Organizzatore dei Giochi Olimpici) del servizio di distribuzione
video, via Satellite, di 50 canali televisivi ad uso dei giudici
di gara, degli atleti e dei preparatori atletici, dei giornalisti,
del personale C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), del personale
Toroc e del personale TOBO (Turin Olympic Broadcasting Organisation).
Considerato che, per le ragioni sopra esposte, lopera da
realizzarsi deve ritenersi di rilevante interesse pubblico e che,
ai sensi dellart. 19, punto 5, delle N.U.E.A. del P.R.G.
vigente, è ammesso lintervento diretto del privato
per la realizzazione di strutture di uso pubblico, previa stipulazione
di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo,
nonché le modalità e le forme di utilizzazione del
bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica, la Città
intende sottoscrivere con Skylogic S.p.A. una Convenzione avente
ad oggetto la realizzazione dellintervento denominato "Teleporto
per le telecomunicazioni via satellite"e le conseguenti modalità
di assoggettamento alluso pubblico e di gestione del servizio.
Per gli ulteriori aspetti si rimanda allo schema di Convenzione
allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all.
1).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare lo schema di Convenzione, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, da stipularsi
tra la Città di Torino e la Società Skylogic Italia
S.p.A. avente ad oggetto la realizzazione e lesercizio di
un Teleporto per la telecomunicazione via satellite su unarea
sita in Torino, Via Centallo 72;
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo
alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa,
a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e
s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Skylogic Italia
S.p.A., con sede legale in Strada della Manta n. 24 - 10137 Torino,
ognuna in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione
all'ufficiale rogante ed al rappresentante del Comune di Torino
di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico - formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto.
Costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione
i seguenti allegati:
(all. 1 - n
) Schema di Convenzione;
(all. 2 - n. )
Relazione tecnico illustrativa afferente la realizzazione di un
Teleporto per telecomunicazioni via Satellite;
(all. 3 - n. )
Relazione geologica;
(all. 4 - n. )
Planimetria di ipotesi di utilizzo dellarea per linstallazione
di nuovo Teleporto video di Torino per i XX Giochi Olimpici Invernali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.