Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 142
2004 08214/009

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 NOVEMBRE 2004

(proposta dalla G.C. 12 ottobre 2004)

OGGETTO: ART. 19 COMMA 5 DELLE N.U.E.A. CONVENZIONE TRA LA CITTÀ E LA SOCIETÀ SKYLOGIC S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "TELEPORTO PER TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE", SITO IN TORINO, VIA CENTALLO 72 - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l’Assessore Dealessandri.

Skylogic Italia S.p.A. è una società che svolge attività di fornitura di servizi di comunicazione via satellite per collegamenti dati e video sull’area di copertura dei satelliti Eutelsat, vale a dire dalle Americhe all’Estremo Oriente, e da Capo Nord all’Africa Australe, di gestione e operazione degli apparati al suolo associati ai servizi (antenne di emissione, piattaforma di servizi, codifica di segnali video in formato digitale etc..) e di commercializzazione e fornitura di un’estesa gamma di servizi e applicazioni IP volte a collegamenti broadband per aziende, istituzioni e privati cittadini laddove la rete terrestre sia carente o inadeguata, collegamenti di backup per la rete terrestre al fine di garantire continuità di servizio in caso di catastrofe naturale o attentato, collegamenti ad-hoc per eventi speciali o emergenze, nonché di commercializzazione e fornitura di una molteplice gamma di servizi e applicazioni broadcast volte alla trasmissione di segnali video per distribuzione diretta o per contribuzione, alla trasmissione di dati in multicast per distribuzione di documenti, files, archivi, films etc.. a utenti privati, professionali o istituzionali, alla trasmissione di segnali di streaming video per distribuzione su sistemi informatici o televisivi.
In relazione alla sua numerosa gamma di attività, Skylogic è interessata alla realizzazione e all’esercizio di un Teleporto per la telecomunicazione via satellite con l’acquisizione e l’utilizzo di un’area sita in Torino, Via Centallo 72, attualmente di proprietà della Società Telemaco Immobiliare S.r.l., con sede in Roma e sede decentrata in Torino, Via Meucci 4.
La gran parte dell’area di cui sopra ricade nell’area normativa "S" "servizi pubblici – attrezzature e impianti tecnologici" di cui all’art. 8, punto 64, lettera t) ed agli artt. 19 e ss. delle N.U.E.A., mentre una parte minore ricade in area normativa "Misto M2" di cui all’art. 8 delle N.U.E.A..
Parte del complesso è poi compresa in "aree esondabili", come indicato nella tavola 7 (fasce di rispetto) degli allegati tecnici del P.R.G.. Parte è compresa nelle aree esondabili da sottoporre alla disciplina dell’art. 31 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i..
Il Teleporto avrà un bacino di utenza che da Torino interesserà l’insieme del Nord Ovest, l’Italia, l’Europa ed il bacino del Mediterraneo, erogando la banda di comunicazione necessaria a fornire i servizi (video ed IP) più avanzati di telecomunicazione via satellite. I soggetti che potranno usufruire di un’ampia gamma di soluzioni a larga banda sono i più vari: gli enti pubblici in primo luogo, le imprese, i service and content providers, oltre ovviamente ai singoli cittadini. In particolare, il servizio di banda larga via satellite è concepito per operatori che vogliono offrire servizi internet ovunque sul territorio, senza dover investire in infrastrutture fisse per la copertura di aree remote, consentendo agli utenti finali (enti pubblici, imprese e cittadini) di usufruire della connessione veloce anche in assenza di fornitori DSL che propongano i loro servizi sul territorio, il che può risultare di particolare interesse per quelle località svantaggiate dal punto di vista geografico in relazione ai metodi di trasmissione dati che presuppongono reti fisse (ad es. fibre ottiche), sia in relazione alle difficili condizioni orografiche sia per le limitate potenzialità dell'utenza.
Il Teleporto completerebbe, pertanto, l’infrastruttura locale nel settore delle telecomunicazioni, ad esempio integrando l’offerta del consorzio Topix (Torino Piemonte Internet Exchange), la piattaforma che consente accordi di "peering" fra i diversi operatori associati (CSI Piemonte, Atlanet, Telespazio, Fastweb, Colt, Telecom, Noicom, Telecom Italia, SanPaolo IMI, la medesima Eutelsat, casa madre di Skylogic S.p.A, ecc.…) con l’obiettivo di offrire all’utenza la più ampia gamma di servizi e di prodotti possibile.
Il complesso troverà nell’immediato uno specifico impiego per le telecomunicazioni via satellite legate ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, con la fornitura a Toroc (Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici) del servizio di distribuzione video, via Satellite, di 50 canali televisivi ad uso dei giudici di gara, degli atleti e dei preparatori atletici, dei giornalisti, del personale C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), del personale Toroc e del personale TOBO (Turin Olympic Broadcasting Organisation).
Considerato che, per le ragioni sopra esposte, l’opera da realizzarsi deve ritenersi di rilevante interesse pubblico e che, ai sensi dell’art. 19, punto 5, delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, è ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica, la Città intende sottoscrivere con Skylogic S.p.A. una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento denominato "Teleporto per le telecomunicazioni via satellite"e le conseguenti modalità di assoggettamento all’uso pubblico e di gestione del servizio.
Per gli ulteriori aspetti si rimanda allo schema di Convenzione allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all. 1).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da stipularsi tra la Città di Torino e la Società Skylogic Italia S.p.A. avente ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di un Teleporto per la telecomunicazione via satellite su un’area sita in Torino, Via Centallo 72;
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Skylogic Italia S.p.A., con sede legale in Strada della Manta n. 24 - 10137 Torino, ognuna in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante ed al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico - formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto.
Costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione i seguenti allegati:
(all. 1 - n                           ) Schema di Convenzione;
(all. 2 - n.                          ) Relazione tecnico illustrativa afferente la realizzazione di un Teleporto per telecomunicazioni via Satellite;
(all. 3 - n.                          ) Relazione geologica;
(all. 4 - n.                          ) Planimetria di ipotesi di utilizzo dell’area per l’installazione di nuovo Teleporto video di Torino per i XX Giochi Olimpici Invernali.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.