Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione Divisione

n. ord. 95
2004 06907/013

CITTÀ  DI  TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 SETTEMBRE 2004
(proposta dalla G.C. 24 agosto 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997. N. 446 S.M.I. - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA COSTITUENDA SOCIETA' "SORIS S.P.A.".

Proposta dell'Assessore Bonino,
di concerto con l’Assessore Perveraro.

Il Consiglio Comunale in data 26 luglio 2004 con deliberazione n. 84 (mecc. 2004 04534/013), ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ha provveduto a modificare i seguenti Regolamenti Comunali, con efficacia dal 1° gennaio 2005:
- Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino - D.Lgs. 446/1997 - 2004;
- Regolamento imposta comunale sugli immobili;
- Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie;
- Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
rendendo così possibile l’affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte a soggetti diversi dall’attuale concessionario.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1° giugno 2004, è stata approvata, ai fini dell’affidamento dell’attività in oggetto ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, la costituzione di una società per azioni totalmente pubblica, denominata "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.", socio unico il Comune di Torino, con sede in Torino, avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.
Con la citata deliberazione (mecc. 2004 04535/013) il Consiglio Comunale, ha proceduto inoltre, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, all’affidamento del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte, alla costituenda società SORIS S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2005, demandando a successiva deliberazione l’approvazione del contratto di servizio tra la Città e la costituenda società.
A tal riguardo si precisa che l’approvazione del Contratto di servizio, il cui testo era stato allegato sub 3 alla citata deliberazione (mecc. 2004 04535/013) prima del suo stralcio e in quanto tale inserito all’ordine del giorno della 1^ Commissione Consiliare permanente nelle sedute del 6 luglio 2004 e del 9 luglio 2004, è stata posticipata per consentire al Consiglio Comunale di approfondire l’analisi del Contratto anche a seguito del parere dell’Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.
Infatti, pur dovendosi ritenere che il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali non sia riconducibile al concetto di servizio pubblico, perché "non si svolge su di un piano paritario rispetto alla collettività di riferimento, trattandosi anzi di una delle più tipiche ed incisive manifestazioni della potestà autoritativa dell’Ente pubblico, frazione finale e, per così dire, armata, del potere impositivo, mentre, sotto un profilo non solo formale, il flusso di utilità derivanti dal servizio fa capo propriamente all’Ente impositore e non si svolge certo nella direzione dell’arricchimento della collettività, che semmai è assoggettata al prelievo", con decisione dei Capigruppo in data 9 luglio 2004 è stato richiesto il parere dell’Agenzia, che ha trasmesso le sue osservazioni al Consiglio Comunale in data 21 luglio 2004 (all. 2 - n.                            ).
In tale parere l’Agenzia, oltre a confermare "che la dottrina e la giurisprudenza sono per lo più orientate a negare la natura di servizio pubblico a quello preordinato all’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi" formula rilievi e proposte, ritualmente controdedotte, alcune delle quali meritano accoglimento. Queste ultime, qui di seguito elencate, fatta eccezione per il necessario adeguamento delle premesse contrattuali alla nuova situazione determinatasi per la non contestuale approvazione della costituzione della società e del contratto, costituiscono le uniche modificazioni al testo del Contratto di servizio già esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare permanente nelle richiamate sedute del 6 luglio 2004 e del 9 luglio 2004:
- Art. 6 punto 16: pur confermando la validità per la Società di una strategia gestionale di outsourcing, perseguita del resto anche dall’attuale concessionario della riscossione, si è ritenuto di limitare la portata della norma sopprimendo l’inciso "in ogni caso";
- Art. 9 punto 2 lettera e): causa refuso dattilografico nel testo, ora corretto, compariva la parola "collaborazione" in luogo di "collocazione";
- Art. 17 punto 8: pur confermando la coerenza dell’inserimento di tale norma nel testo dell’articolo si è ritenuto di aggiungere la seguente frase di chiusura: "La Società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 8".
Non si reputano accoglibili per i seguenti motivi, le ulteriori "Osservazioni e proposte al Consiglio Comunale" al contratto di servizio rese dall’Agenzia per i servizi pubblici locali nel parere sopra allegato (allegato 2):
- Sub Art. 5 - lettera e)
L'art. 5.4 disciplina solo i principi generali cui deve uniformarsi l’erogazione del servizio; eventuali modalità di attuazione verranno disciplinate nella carta dei servizi e concordate con la società per l’attuazione dei principi;
- Sub Art. 6 punto1)
Una cosa è il rispetto delle norme di legge nell’esecuzione del contratto, per la cui violazione risponde la società, altra è l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".
Al riguardo si precisa che gli uffici devono monitorare l’applicazione della Legge 231/2001 e che le società AEM S.p.A. - AFC S.p.A. e SMAT S.p.A. hanno già trasmesso documentazione al riguardo. Le altre vi stanno lavorando;
- Sub Art. 7 punto 9)
Quanto osservato è oggetto della carta dei servizi;
- Sub Art. 9 punto 2) lettera a)
La norma va interpretata con il combinato disposto degli articoli relativi agli obblighi della società (art. 6), al rispetto della privacy (art. 22) e le banche dati sono accessibili solo ai fini dell’esecuzione del servizio. Inoltre si ricorda che senza un coordinato accesso alla Banche dati, la società non potrebbe adempiere alla funzione impositiva assegnatale;
- Sub Art. 22)
Vedi osservazioni all’art. 9.2;
- La dizione "Comune" è parte formale e sostanziale del contratto.
Inoltre la suddivisione delle competenze è disciplinata dal T.U.E.L.; tuttavia si è reputato opportuno precisare che le modifiche del contratto approvato dal C.C. sono di competenza dello stesso organo (non testuale nel T.U.E.L.), mentre l’esecuzione contrattuale, che a rigore potrebbe essere di competenza dirigenziale, si è attribuita alla competenza residuale della Giunta. Infine l’esecuzione del contratto è rimessa al settore competente.
Ad oggi quindi, anche sulla base di dette osservazioni, si può proporre l’approvazione del Contratto di servizio per la "Gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale", con durata dal 1° gennaio 2005 sino al 31 dicembre 2013, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale quale allegato 1.
Detto contratto ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la costituenda "Società Riscossioni S.p.A." relativamente alla gestione di tutte le attività relative alla riscossione volontaria e coattiva dei tributi (ICI, TARSU/Tariffa e Diritti di Affissione) e delle entrate patrimoniali imposte (COSAP e CIMP), nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio in oggetto, con facoltà al Comune di estendere il contratto alla gestione di altre entrate comunali.
In esso sono stabiliti i principi generali e di diritto mentre si rinvia (art. 15) al Capitolato di servizio - da approvarsi annualmente in contraddittorio con la costituenda Società - la definizione delle modalità di attuazione.
Per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto, il Comune di Torino corrisponderà alla Società un corrispettivo determinato da:
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via ordinaria;
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via coattiva.
La determinazione dei suddetti aggi (nonché le modalità di aggiornamento degli stessi), verrà determinata dal Comune di Torino, in accordo con la Società, sulla base dei costi da sostenere per l’espletamento delle attività oggetto del servizio, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura da impiegarsi per l’erogazione dei servizi.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del contratto, la Giunta Comunale e i dirigenti comunali, nell’ambito delle rispettive competenze, approveranno annualmente eventuali piani di lavoro aggiuntivi, in cui saranno definiti i corrispettivi per l’espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento o di servizi occasionali, provvedendo all’eventuale relativa copertura finanziaria.
Fra gli obblighi posti a carico della Società si segnala quello (art. 14, punto 2) di versare al Comune, a titolo di anticipazione, un importo pari all’80% di quanto complessivamente riscosso a titolo di ICI per l’anno precedente, con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione e accertamento per annualità pregresse, con un versamento pari al 50% del suddetto importo entro il 23 giugno, in corrispondenza della prima rata d’acconto ed un ulteriore versamento entro il 23 dicembre, in corrispondenza della rata di saldo, di un importo che assicuri il raggiungimento di un incasso complessivo per il Comune pari a detto 80%.
Per tutto quanto non illustrato si rinvia al Contratto di servizio allegato.
Si precisa infine che in data 1° giugno 2004 il Contratto di servizio (già allegato alla deliberazione n. 85 del Consiglio Comunale) è stato inviato alle Circoscrizioni per l’acquisizione dei pareri obbligatori da rendersi ai sensi dell’art. 43 del Regolamento del decentramento con il seguente esito:
- la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole in tempo utile;
- le Circoscrizioni 1, 3, 6, 9, 10 hanno espresso parere fuori tempo utile;
- le Circoscrizioni 2, 4, 5, 8 non hanno espresso parere (non pervenuto).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, in virtù dell’affidamento alla "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A." - del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, con provvedimento n. 85 (mecc. 2004 04535/013) in data 26 luglio 2004, lo schema di Contratto di servizio per la "Gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale" che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n.             ) per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra la Città di Torino e la costituenda società SORIS S.p.A. per la durata dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013;
2) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il Contratto di servizio allegato con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali, dando atto che le spese per la sottoscrizione del Contratto saranno a carico della Società SORIS S.p.A.;
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione;
4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 446/1997;
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.

GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA’ CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO.

L’anno 2004 e questo dì _______ del mese di ______ fra le seguenti parti:
- Comune di Torino con sede in _______ C.F. ________ rappresentato da _________ in qualità di ___________, di seguito denominato "Comune";
- Società Riscossioni S.p.A. (in forma abbreviata "SORIS S.p.A.") con sede in Torino C.F. __________ e Registro delle Imprese di Torino n. _________ capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventimila), in persona del Legale Rappresentante __________ di seguito denominata "Società"

Si conviene quanto segue:

PREMESSO

- che l’art. 52, comma 5 lettera b) n. 1 del D.Lgs.4461 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra l’altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (già previste dall’art. 22 lett. e) dell’abrogata legge 142/1990);
- che l’art. 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, (articolo che ha sostituito l’art. 22 della legge 142/1990) disciplina tra l’altro la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che la controllano;
- che l’art. 113 comma 11 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti;
- che il vigente Statuto comunale disciplina all’art. 71 le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa;
- che gli artt. 24 e 29 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) disciplinano le condizioni per il rispetto del patto di stabilità interno ed autorizzano a costituire soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento dei servizi svolti in precedenza direttamente dagli Enti Locali;
- che sulla base di un apposito Survey l'Amministrazione Comunale ha potuto valutare le criticità dell'attuale modello organizzativo e la convenienza economica e gestionale della società;
- che con delibera di Consiglio n. 85 del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013) esecutiva dal 9 agosto 2004 in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2004 della concessione stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CONRIT S.p.A.) per la riscossione delle entrate tributarie comunali, si è adottato l’indirizzo di costituire, ai sensi dell’art. 52, c. 5, lett. b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997, una Società per azioni a totale capitale pubblico denominata SORIS S.p.A., socio unico il Comune di Torino, alla quale è stato contestualmente affidato il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte, demandando a successiva deliberazione l'approvazione del contratto di servizio tra la Città e la costituenda Società;
- che in esecuzione della suddetta deliberazione, con atto a rogito notaio in repertorio n. è stata costituita la società a socio unico Comune di Torino denominata "Società Riscossioni S.p.A.", in forma abbreviata "SORIS S.p.A.", con sede in Torino con C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Torino al n. , con capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila) avente ad oggetto "la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale";
- che con delibera di Consiglio n. del mecc. esecutiva dal è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio;
- che la Società predisporrà un apposito Business Plan, che conterrà tutti gli elementi operativo-gestionali, economici e finanziari riguardanti la Società stessa e ad oggi non ancora valutabili;
- che è pertanto necessario addivenire alla stipula del contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle forme e alle modalità di gestione del servizio;
- che le scelte operate dal Comune in ordine alla costituzione della Società sono espressione dell’impegno dell’Ente a favorire le esigenze della collettività e dell’utenza nonché per il conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse dell’ente;
- che l’affidamento del servizio alla Società non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 2, lettera c del D.Lgs. 446/1997.
Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue.

ART. 1 - FINALITA’ DELL’ATTO

Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la "Società Riscossioni S.p.A.", in forma abbreviata "SORIS S.p.A.", relativamente alle prestazioni previste all’art. 2 del presente contratto di servizio.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

2.1 Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione di tutte le attività relative alla riscossione volontaria e coattiva dei tributi (Ici, Tarsu/Tariffa e Diritti di Affissione) e delle altre entrate patrimoniali imposte (Cosap e Cimp), nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio in oggetto, con facoltà al Comune di estendere il contratto alla gestione di altre entrate comunali.
2.2 La Società ha facoltà di subappaltare in tutto o in parte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio, di cui al comma precedente, a soggetti abilitati dalla legge, previo consenso del Comune e secondo quanto infra meglio specificato.
2.3 La gestione delle attività avverrà sulla base del Capitolato di Servizio di cui all’art. 15.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

3.1 Il presente contratto di servizio avrà inizio dal 1 gennaio 2005 e durata sino al 31 dicembre 2013.
3.2 Il Contratto potrà essere oggetto di revisione, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale.
3.3 Il contratto potrà essere rinnovato una sola volta e per un periodo pari o inferiore a quello stabilito da questo contratto, previa verifica da parte del Comune dell’economicità di tale soluzione rispetto alla situazione presente sul mercato.

ART. 4 - NATURA DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente contratto di servizio costituiscono un servizio di pubblico interesse. La sua interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni relative all’interruzione di un pubblico servizio.

ART. 5 - EROGAZIONE DEI SERVIZI

5.1 La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei tributi comunali e delle altre entrate del Comune ed informa la propria attività ai seguenti principi:
- esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento di contabilità e delle entrate del Comune;
- responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;
- assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
5.2 La Società, Concessionaria per la Riscossione delle Entrate del Comune di Torino, assume nei confronti del Comune stesso, il ruolo di tesoriere delle somme riscosse fino alla data di riversamento, secondo le modalità previste all’art. 13, comma 4. Pertanto assume l’obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di investimento a capitale non garantito.
5.3 Con il presente contratto la società diventa titolare della gestione dei servizi di cui all’art. 2, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia.
5.4 La Società si impegna altresì ad uniformare l’erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
a) uguaglianza: l’attività della Società e l’erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
e) informazione: l’utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994. L’utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate nei termini previsti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune;
f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge 212/2000 la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

6.1 La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nel "Regolamento delle Entrate" e quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento e nel rispetto del Capitolato di Servizio di cui all’art. 15.
In caso di violazione di legge da parte della Società, essa resterà unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
6.2 La Società mantiene sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni danno che possa derivare a terzi dall’esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse state effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori.
6.3 La Società si obbliga a svolgere le attività indicate all’art. 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi così come definiti nel Capitolato di Servizio di cui all’art. 15.
6.4 La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune ed in armonia con quanto vigente per il Comune stesso.
6.5 La Società si obbliga a completare le procedure di riscossione già avviate dall’attuale Concessionario per la Riscossione dei Tributi del Comune di Torino, ivi comprese le attività di notifica riscossione volontaria e coattiva, rendicontazione, gestione dei rimborsi e dei discarichi, comunicazione di inesigibilità e quant’altro sia necessario. Le forme, i tempi e le modalità di tale attività saranno regolate previo accordo da definire tra il Comune e l’attuale Concessionario.
6.6 La Società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti nel Capitolato di Servizio di cui all’art. 15. L’esecuzione dei rimborsi potrà essere effettuata utilizzando sistemi di pagamento analoghi a quelli impiegati per il versamento dei tributi.
6.7 Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell’ambito delle attività di competenza della Società. La Società deve adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi: in tal caso la Società ed il Comune si impegnano a concordare modalità operative che comportino un aggravio dei costi inferiore.
6.8 La Società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune di Torino.
6.9 La Società si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo.
6.10 La Società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l’adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidatele ai sensi del presente Contratto, all’evoluzione tecnologica degli impianti, del software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime
6.11 La Società si impegna ad utilizzare, per i residenti all’interno del Comune, le banche dati proprie di ciascuna entrata e fornite dal Comune stesso, mentre si riserva la facoltà di utilizzarle per coloro che risiedano al di fuori del Comune.
6.12 La Società si impegna a costituire con il Comune un nuovo archivio informatico, attraverso l’attivazione di interconnessioni tra le banche dati, che permetta di stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie dei contribuenti.
6.13 Le banche dati inerenti l’attività di riscossione sono di proprietà del Comune, in utilizzo alla Società.
6.14 Eventuali variazioni architetturali del sistema informativo tributario devono essere autorizzate dal Comune di Torino e devono garantire l’integrità complessiva del sistema informativo comunale e l’unicità di interfaccia con il cittadino. A tal fine la Società si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi interattivi.
6.15 La Società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.
6.16 La Società può appaltare ad altre imprese forniture, lavori, opere e servizi previsti dal presente contratto, previa approvazione da parte del Comune stesso, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo.
La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l’esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele.
Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
6.17 Al fine di fornire al Comune uno strumento di valutazione, la Società si impegna a realizzare annualmente un’indagine di Customer Satisfaction con l’obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sulle principali aree di attività aziendali. Per realizzare queste ricerche, che dovranno sempre e comunque riguardare un campione significativo di contribuenti, la Società si impegna ad utilizzare agenzie di ricerca primarie a livello nazionale. L’indagine dovrà riguardare le aree dei servizi prestati, della comunicazione ed informazione e della gestione finanziaria e dei costi.
6.18 La Società redige il progetto di bilancio di previsione ed il piano annuale e pluriennale di attività, procedendo ad inviarli al Comune per informativa e autorizzazione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il piano annuale e pluriennale di attività dovrà contenere:
- il programma annuale di attività (con particolare riferimento alle politiche di assunzione del personale);
- il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento (con particolare riferimento alla pianificazione informatica);
- le previsioni riferite al conto economico degli esercizi a cui si riferisce corredato delle relative previsioni di entrata e di spesa;
- la relazione illustrativa dell’Organo Amministrativo della Società;
- un documento di programmazione delle modalità operative e tecniche con cui la Società intende svolgere le proprie attività.
6.19 La Società si impegna a sottoporre il proprio bilancio annuale consuntivo a revisione contabile volontaria.
6.20 La Società si impegna ad introdurre un sistema di contabilità analitica, da definire puntualmente mediante separato accordo, che contenga al minimo l’attribuzione contemporanea dei ricavi, dei costi e degli aspetti patrimoniali e finanziari a centri di profitto organizzativi, per le diverse tipologie di entrata gestite e per riscossioni ordinarie e coattive.
6.21 La Società si impegna a compilare e sottoscrivere il Conto dell’agente contabile previsto dall’art. 93 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
Il Conto di gestione dell’agente contabile dovrà poi essere approvato con determinazione del Direttore dei Servizi Tributari o suo delegato, trasmesso al Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie, per il visto di regolarità e l’inoltro alla Corte dei Conti.

ART. 7 - RAPPORTI CON L’UTENZA

7.1 La Società predispone e mantiene nel Comune di Torino, per tutta la durata del presente contratto, ed anche in caso di suo rinnovo ai sensi dell’art. 3, un apposito ufficio (allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza e dotato di tutto quanto necessario alla facilitazione della comunicazione: telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.); tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza o perché collocato in zona centrale e quindi vicino ad altri servizi pubblici, o perché collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze di zone di parcheggio. L’accesso all’ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
7.2 L’ubicazione del suddetto ufficio deve essere di gradimento dell’Amministrazione e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro 6 mesi dalla data di affidamento del servizio. In attesa di trovare una sede adeguata la Società ha comunque l’obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell’utenza, che deve essere attiva alla data di affidamento del servizio.
7.3 Al mancato allestimento della sede entro 6 mesi dalla data di avvio del servizio o allestimento della sede inadeguata, il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, indicando un termine essenziale oltre il quale l’adempimento non sarà più possibile; se tale termine decorrerà infruttuosamente, la Società corrisponderà al Comune, a titolo di penale convenzionale, la somma di Euro 100.000 (centomila) ed il Comune avrà comunque la facoltà di dichiarare la decadenza dall’affidamento, comunicandola tempestivamente alla Società.
7.4 Gli uffici della Società dovranno essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui sono aperti al pubblico gli uffici della Divisione Servizi Tributari del Comune di Torino, in un’ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. L’orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l’Amministrazione così come eventuali necessità di modifica.
7.5 La Società deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento dei tributi e delle altre entrate, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in casi di ritardato pagamento, laddove calcolabili al momento dell’invio. Inoltre va indicata l’ubicazione degli uffici della Società, con l’indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, oltre ad ogni tipo di indicazione che la Società ritenga utile per il contribuente. Nell’avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale e/o altri strumenti di pagamento equivalenti.
7.6 La Società non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte del Comune.
Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo (o entrata), deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente postale.
7.7 Oltre alla possibilità di effettuare i pagamenti per contanti presso gli sportelli della Società, o attraverso il canale postale, al contribuente sarà concessa la possibilità di regolarizzare le proprie pendenze mediante bonifico bancario e/o addebito automatico sul proprio conto corrente bancario in essere presso gli Istituti Bancari convenzionati. Dovranno inoltre essere attivate dalla Società, le nuove forme di pagamento che l’Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti (anche tramite Internet).
7.8 Con l’intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, la Società si impegna a mantenere in funzione un call center, con relativo numero verde, organizzato in modo da poter assorbire annualmente un numero di chiamate almeno pari a 100.000 (centomila), impegnandosi a fare riferimento direttamente alla Divisione Servizi Tributari del Comune, per tutte le informazioni di competenza del Comune stesso.
7.9 La Società garantisce a tutti coloro i quali entrano in contatto con il Servizio di Assistenza Clienti, una sollecita soluzione ai problemi manifestati. La Società si impegna ad impiegare al numero verde, personale altamente qualificato e specificatamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi un’attenzione elevata alle necessità dell’utente/cliente.
7.10 La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l’utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società. Sarà possibile entrare in contatto con il Servizio Assistenza Clienti anche attraverso un’apposita sezione del suddetto sito web.
7.11 Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, che la Società si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell’esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Società dal Comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:
- aumento della qualità del servizio;
- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull’importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tasse e tributi;
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.
7.12 I mezzi utilizzati dalla Società per lo svolgimento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione sono quelli tipici a disposizione nel mercato dell’informazione, che vanno dall’advertising agli spot radiotelevisivi, dall’organizzazione di eventi, all’ufficio stampa ed alla pubblicazione di materiale informativo. La Società nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di comunicazione, privilegia il contatto diretto con gli utenti. La Società si impegna altresì a stanziare a bilancio per ciascun anno una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA’

8.1 La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.
8.2 La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto.
8.3 I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all’interno della Società che nei rapporti con l’utenza.
8.4 La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.
8.5 Non sono in ogni caso considerati danni cagionati alla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa salvo prova della negligenza della Società stessa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

9.1 Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.
9.2 L’obbligo di cooperazione consiste, in particolare:
a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, con il solo addebito di eventuali costi di trasmissione;
b) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società impegnandosi a mantenerle e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei servizi;
d) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;
e) nell’individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
9.3 Il Comune si impegna ad analizzare e definire le pratiche di discarico presentate dalla Società, entro 1 anno dalla data di presentazione.
9.4 Il Comune si impegna a nominare e a comunicare alla Società il soggetto responsabile delle comunicazioni con la Società stessa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 10 - ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

10.1 Annualmente saranno presentati e trasmessi al Comune il progetto dei documenti di programmazione e indirizzo di cui all’art. 6, comma 18 nonché le eventuali proposte e suggerimenti soprattutto in merito a:
- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti sui tributi comunali;
- proposte in ordine al contenzioso in essere e alle modalità di recupero dei crediti di natura tributaria ed extra-tributaria.
10.2 I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi entro il 31 ottobre, in tempo utile per il Comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del Comune.
10.3 Il Comune provvederà, tramite autorizzazione della Giunta Comunale, ad autorizzare i piani proposti o ad apportare le eventuali modifiche a tale documentazione.
10.4 La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall’ordinamento comunale.
10.5 I documenti di programmazione della Società potranno essere aggiornati nel corso dell’esercizio sociale nel caso della variazione degli atti di indirizzo comunali.

ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA

11.1 Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l’operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.
m,11.2 A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l’attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
11.3 Il Comune, tramite l’Ufficio incaricato del controllo e della gestione del contratto, vigila sull’andamento dei servizi attraverso l’esame dei documenti di rendicontazione di cui all’art. 12 e può disporre i controlli di cui al precedente comma, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo, l’Ufficio incaricato del controllo e della gestione del contratto avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate all’evidenziazione di scostamenti dagli standard quali-quantitativi previsti.
11.4 Eventuali contestazioni in ordine all’attività svolta, saranno notificate alla Società, che potrà rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se l’Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui all’art. 16.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

12.1 La Società predispone periodicamente un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente Contratto, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio del Comune, contestualmente al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune.
12.2 Tale documento sarà distinto in due parti la prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà definito nel Capitolato di Servizio di cui all’art. 15.
Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:
- rendicontazione degli importi incassati per ciascuna decade, con il dettaglio del calcolo dell’aggio applicato e trattenuto e con indicazione del numero esatto dei bollettini (per le entrate che ne prevedano l’uso);
- rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebito, con evidenza del compensato e del rimborsabile;
- rendicontazione dei pagamenti con riferimenti al ruolo, nel caso di rateizzazione, i pagamenti andranno riferiti al ruolo originario.
12.3 Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

ART. 13 - COMPENSI

13.1 Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune di Torino corrisponderà alla Società un corrispettivo determinato da:
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via ordinaria;
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via coattiva.
13.2 La determinazione dei suddetti aggi (nonché le modalità di aggiornamento degli stessi), verrà determinata dal Comune di Torino, in accordo con la Società, sulla base dei costi da sostenere per l’espletamento di dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura da impiegarsi per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2.
13.3 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, la Giunta Comunale e i dirigenti comunali, nell’ambito delle rispettive competenze, approveranno annualmente eventuali Piani di lavoro aggiuntivi, in cui saranno definiti i corrispettivi per l’espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento o di servizi occasionali, provvedendo all’eventuale relativa copertura finanziaria.

ART. 14 - RAPPORTI ECONOMICO - FINANZIARI

14.1 La Società riverserà al Comune di Torino gli incassi effettuati a qualsiasi titolo, al netto dell’eventuale aggio di riscossione, il giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
14.2 La Società si impegna a versare al Comune un importo pari all’80% di quanto complessivamente riscosso a titolo di Ici per l’anno precedente, con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione e accertamento per annualità pregresse, con un versamento pari al 50% del suddetto importo entro il 23 giugno, in corrispondenza della prima rata d’acconto ed un ulteriore versamento entro il 23 dicembre, in corrispondenza della rata di saldo, di un importo che assicuri il raggiungimento di un incasso complessivo per il Comune pari al predetto 80%.
14.3 Alla scadenza del 23 giugno la somma complessivamente da riversare, comprensiva dei due riversamenti decadali, dovrà essere d’importo non inferiore al 50% di quello concordato ai sensi del comma precedente.
Il riversamento con cadenza decadale riprende a decorrere dalla decade in cui viene contabilizzato un importo di riscossione superiore a quanto versato alla data del 23 giugno.
14.4 Alla scadenza del 23 dicembre la somma complessivamente da riversare, comprensiva dei due riversamenti decadali, dovrà essere d’importo tale che assicuri, il raggiungimento di un incasso complessivo per il Comune almeno pari all’80% di quanto complessivamente riscosso a titolo Ici per l’anno precedente con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione e accertamento per annualità pregresse.
Il riversamento con cadenza decadale riprende a decorrere dalla decade in cui viene contabilizzato un importo di riscossione superiore a quanto versato alla data del 23 dicembre.
14.5 Eventuali ulteriori anticipazioni di cassa a beneficio del Comune (che comunque dovranno essere erogate a titolo gratuito), formeranno oggetto di separati accordi che tempo per tempo potranno intervenire fra le parti.
14.5 In caso di scadenza in giorno festivo, i suddetti riversamenti andranno anticipati al primo giorno utile.

ART. 15 - CAPITOLATO DI SERVIZIO

15.1 Il Capitolato di Servizio stabilisce i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune di Torino per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2.
15.2 Il Capitolato viene predisposto annualmente dalla Società, tenuto conto della documentazione di cui all’art. 6, comma 18, e presentato al Comune entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di validità. Il Comune analizza il contenuto dello stesso e presenta alla Società eventuali richieste di modifica. La Società, valutate le richieste di modifica formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo ed economico finanziario, provvede a predisporre le modifiche al Capitolato. Il Capitolato, eventualmente modificato, viene poi sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale in tempo utile per consentire l’approvazione del Bilancio Previsionale comunale.

15.3 Qualora la Società ritenga le proposte di modifica del Comune non congrue dal punto di vista operativo, economico o finanziario o eccessivamente onerose può formulare, motivandole, soluzioni alternative. Qualora la Società ed il Comune non arrivino ad una soluzione concordata in tempo utile per l’approvazione del Bilancio di Previsione i rapporti tra la Società ed il Comune continueranno ad essere regolamentati dal Capitolato precedentemente in vigore fintanto che non verrà approvato un nuovo Capitolato e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in corso.
15.4 Il Capitolato dovrà necessariamente contenere:
- i servizi oggetto di concessione;
- le modalità di esecuzione dei servizi;
- gli aggi ed i compensi per le attività comprese nel presente contratto, e le modalità di pagamento;
- il piano del personale che si intende utilizzare per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto;
- le procedure di rendicontazione;
- le procedure di controllo;
- il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra Società e cittadinanza.

ART. 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

Le notizie relative all’attività oggetto del presente contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

ART. 17 - SANZIONI E PENALI

17.1 Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari dalla Legge 337/1998, quando applicabili, le parti convengono, ai sensi dell’art. 1382 C.C. che, qualora la Società non provveda a consegnare e/o notificare almeno l’80 % delle posizioni fornite dal Comune entro e non oltre il termine di 100 giorni dalla data della fornitura delle stesse posizioni, la Società dovrà versare al Comune entro la data del successivo riversamento un importo corrispondente ad Euro 1 (uno) per ogni posizione mancante al raggiungimento del suddetto 80 %.
17.2 In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l’obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel Capitalo di Servizio di cui all’art. 15, con provvedimento dirigenziale a discrezione dell’Amministrazione, da un minimo di Euro 1.000 (mille) fino ad un massimo di Euro 10.000 (diecimila). Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di Euro 1.000.000 (un milione).
17.3 Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
17.4 In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.
17.5 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
17.6 L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
17.7 In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell’art. 1382 C.C., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
17.8 Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa si impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.
La Società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 8.

ART. 18 - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 La presente convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell’inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell’esecuzione e, avendo riguardo all’interesse concreto dell’altro contraente.
18.2 La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali.
18.3 Nel caso in cui la Società non adempia puntualmente agli obblighi di versamento degli incassi effettuati nei termini di cui al precedente art. 13 comma 4, il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456, comma 1 C.C. su richiesta del Comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

ART. 19 - REVOCA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

ART. 20 - CAUZIONE

20.1 La Società, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall’affidamento del servizio, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari a Euro 1.000.000 (un milione), attraverso la consegna di polizza fideiussoria o assicurativa "a prima richiesta" incondizionata rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.
20.2 Tale polizza dovrà tassativamente contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 C.C. ed il conseguente impegno a semplice richiesta scritta formulata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Comune e, rimossa ogni eccezione, e nonostante l’opposizione del debitore principale, a versare entro 30 giorni dal ricevimento della sopraindicata richiesta, la somma che verrà indicata fino alla concorrenza dell’importo garantito dalla polizza.
20.3 La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte della Società; in difetto, la Società dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. Il mancato reintegro dà facoltà al Comune di risolvere il Contratto per fatto e colpa della Società.
20.4 La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospesa derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita alla Società solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all’Amministrazione per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23 - SPESE DELL’ATTO - REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene redatta in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la Società e l’altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia all’applicazione delle norme del Codice Civile.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono.

Torino, lì