Divisione Servizi Tributari e Catasto
Segreteria Direzione Divisione
n. ord. 95
2004 06907/013
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, ANCHE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997. N. 446 S.M.I. - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E LA COSTITUENDA SOCIETA' "SORIS S.P.A.".
Proposta dell'Assessore Bonino,
di concerto con lAssessore Perveraro.
Il Consiglio Comunale in data 26 luglio 2004 con deliberazione
n. 84 (mecc. 2004 04534/013), ai sensi e per gli effetti dellart.
52 del D.Lgs. 446/1997, ha provveduto a modificare i seguenti
Regolamenti Comunali, con efficacia dal 1° gennaio 2005:
- Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino -
D.Lgs. 446/1997 - 2004;
- Regolamento imposta comunale sugli immobili;
- Regolamento per lapplicazione della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati;
- Regolamento per lapplicazione del canone sulle iniziative
pubblicitarie;
- Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
rendendo così possibile laffidamento del servizio
di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle
entrate patrimoniali imposte a soggetti diversi dallattuale
concessionario.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 26 luglio
2004 (mecc. 2004 04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta
della Giunta Comunale del 1° giugno 2004, è stata approvata,
ai fini dellaffidamento dellattività in oggetto
ai sensi dellart. 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D.Lgs.
446/1997 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, la costituzione
di una società per azioni totalmente pubblica, denominata
"Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS
S.p.A.", socio unico il Comune di Torino, con sede in Torino,
avente ad oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre
entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie
ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di
gestione tributaria e patrimoniale.
Con la citata deliberazione (mecc. 2004 04535/013) il Consiglio
Comunale, ha proceduto inoltre, ai sensi dellart. 52, comma
5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, allaffidamento del servizio
di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle
entrate patrimoniali imposte, alla costituenda società
SORIS S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2005, demandando a
successiva deliberazione lapprovazione del contratto di
servizio tra la Città e la costituenda società.
A tal riguardo si precisa che lapprovazione del Contratto
di servizio, il cui testo era stato allegato sub 3 alla citata
deliberazione (mecc. 2004 04535/013) prima del suo stralcio e
in quanto tale inserito allordine del giorno della 1^ Commissione
Consiliare permanente nelle sedute del 6 luglio 2004 e del 9 luglio
2004, è stata posticipata per consentire al Consiglio Comunale
di approfondire lanalisi del Contratto anche a seguito del
parere dellAgenzia per i Servizi Pubblici Locali.
Infatti, pur dovendosi ritenere che il servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate
degli Enti Locali non sia riconducibile al concetto di servizio
pubblico, perché "non si svolge su di un piano paritario
rispetto alla collettività di riferimento, trattandosi
anzi di una delle più tipiche ed incisive manifestazioni
della potestà autoritativa dellEnte pubblico, frazione
finale e, per così dire, armata, del potere impositivo,
mentre, sotto un profilo non solo formale, il flusso di utilità
derivanti dal servizio fa capo propriamente allEnte impositore
e non si svolge certo nella direzione dellarricchimento
della collettività, che semmai è assoggettata al
prelievo", con decisione dei Capigruppo in data 9 luglio
2004 è stato richiesto il parere dellAgenzia, che
ha trasmesso le sue osservazioni al Consiglio Comunale in data
21 luglio 2004 (all. 2 - n.
).
In tale parere lAgenzia, oltre a confermare "che la
dottrina e la giurisprudenza sono per lo più orientate
a negare la natura di servizio pubblico a quello preordinato allaccertamento,
liquidazione e riscossione dei tributi" formula rilievi e
proposte, ritualmente controdedotte, alcune delle quali meritano
accoglimento. Queste ultime, qui di seguito elencate, fatta eccezione
per il necessario adeguamento delle premesse contrattuali alla
nuova situazione determinatasi per la non contestuale approvazione
della costituzione della società e del contratto, costituiscono
le uniche modificazioni al testo del Contratto di servizio già
esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare permanente nelle richiamate
sedute del 6 luglio 2004 e del 9 luglio 2004:
- Art. 6 punto 16: pur confermando la validità per la Società
di una strategia gestionale di outsourcing, perseguita del resto
anche dallattuale concessionario della riscossione, si è
ritenuto di limitare la portata della norma sopprimendo linciso
"in ogni caso";
- Art. 9 punto 2 lettera e): causa refuso dattilografico nel testo,
ora corretto, compariva la parola "collaborazione" in
luogo di "collocazione";
- Art. 17 punto 8: pur confermando la coerenza dellinserimento
di tale norma nel testo dellarticolo si è ritenuto
di aggiungere la seguente frase di chiusura: "La Società
provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente
art. 8".
Non si reputano accoglibili per i seguenti motivi, le ulteriori
"Osservazioni e proposte al Consiglio Comunale" al contratto
di servizio rese dallAgenzia per i servizi pubblici locali
nel parere sopra allegato (allegato 2):
- Sub Art. 5 - lettera e)
L'art. 5.4 disciplina solo i principi generali cui deve uniformarsi
lerogazione del servizio; eventuali modalità di attuazione
verranno disciplinate nella carta dei servizi e concordate con
la società per lattuazione dei principi;
- Sub Art. 6 punto1)
Una cosa è il rispetto delle norme di legge nellesecuzione
del contratto, per la cui violazione risponde la società,
altra è lapplicazione del D.Lgs. 231/2001 "Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".
Al riguardo si precisa che gli uffici devono monitorare lapplicazione
della Legge 231/2001 e che le società AEM S.p.A. -
AFC S.p.A. e SMAT S.p.A. hanno già trasmesso documentazione
al riguardo. Le altre vi stanno lavorando;
- Sub Art. 7 punto 9)
Quanto osservato è oggetto della carta dei servizi;
- Sub Art. 9 punto 2) lettera a)
La norma va interpretata con il combinato disposto degli articoli
relativi agli obblighi della società (art. 6), al rispetto
della privacy (art. 22) e le banche dati sono accessibili solo
ai fini dellesecuzione del servizio. Inoltre si ricorda
che senza un coordinato accesso alla Banche dati, la società
non potrebbe adempiere alla funzione impositiva assegnatale;
- Sub Art. 22)
Vedi osservazioni allart. 9.2;
- La dizione "Comune" è parte formale e sostanziale
del contratto.
Inoltre la suddivisione delle competenze è disciplinata
dal T.U.E.L.; tuttavia si è reputato opportuno precisare
che le modifiche del contratto approvato dal C.C. sono di competenza
dello stesso organo (non testuale nel T.U.E.L.), mentre lesecuzione
contrattuale, che a rigore potrebbe essere di competenza dirigenziale,
si è attribuita alla competenza residuale della Giunta.
Infine lesecuzione del contratto è rimessa al settore
competente.
Ad oggi quindi, anche sulla base di dette osservazioni, si può
proporre lapprovazione del Contratto di servizio per la
"Gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione
dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse
o complementari alle attività di gestione tributaria e
patrimoniale", con durata dal 1° gennaio 2005 sino al
31 dicembre 2013, che si allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale quale allegato 1.
Detto contratto ha la finalità di regolare i rapporti tra
il Comune e la costituenda "Società Riscossioni S.p.A."
relativamente alla gestione di tutte le attività relative
alla riscossione volontaria e coattiva dei tributi (ICI, TARSU/Tariffa
e Diritti di Affissione) e delle entrate patrimoniali imposte
(COSAP e CIMP), nonché di tutte le altre attività
connesse, accessorie e complementari al servizio in oggetto, con
facoltà al Comune di estendere il contratto alla gestione
di altre entrate comunali.
In esso sono stabiliti i principi generali e di diritto mentre
si rinvia (art. 15) al Capitolato di servizio - da approvarsi
annualmente in contraddittorio con la costituenda Società
- la definizione delle modalità di attuazione.
Per lespletamento dei servizi oggetto del contratto, il
Comune di Torino corrisponderà alla Società un corrispettivo
determinato da:
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via ordinaria;
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via coattiva.
La determinazione dei suddetti aggi (nonché le modalità
di aggiornamento degli stessi), verrà determinata dal Comune
di Torino, in accordo con la Società, sulla base dei costi
da sostenere per lespletamento delle attività oggetto
del servizio, contenute nel piano redatto dalla Società
sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura
da impiegarsi per lerogazione dei servizi.
Fatto salvo quanto previsto dallart. 5, comma 4, del contratto,
la Giunta Comunale e i dirigenti comunali, nellambito delle
rispettive competenze, approveranno annualmente eventuali piani
di lavoro aggiuntivi, in cui saranno definiti i corrispettivi
per lespletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli
programmati per ciascun esercizio di riferimento o di servizi
occasionali, provvedendo alleventuale relativa copertura
finanziaria.
Fra gli obblighi posti a carico della Società si segnala
quello (art. 14, punto 2) di versare al Comune, a titolo di anticipazione,
un importo pari all80% di quanto complessivamente riscosso
a titolo di ICI per lanno precedente, con esclusione delle
riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione
e accertamento per annualità pregresse, con un versamento
pari al 50% del suddetto importo entro il 23 giugno, in corrispondenza
della prima rata dacconto ed un ulteriore versamento entro
il 23 dicembre, in corrispondenza della rata di saldo, di un importo
che assicuri il raggiungimento di un incasso complessivo per il
Comune pari a detto 80%.
Per tutto quanto non illustrato si rinvia al Contratto di servizio
allegato.
Si precisa infine che in data 1° giugno 2004 il Contratto
di servizio (già allegato alla deliberazione n. 85 del
Consiglio Comunale) è stato inviato alle Circoscrizioni
per lacquisizione dei pareri obbligatori da rendersi ai
sensi dellart. 43 del Regolamento del decentramento con
il seguente esito:
- la Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole in tempo utile;
- le Circoscrizioni 1, 3, 6, 9, 10 hanno espresso parere fuori
tempo utile;
- le Circoscrizioni 2, 4, 5, 8 non hanno espresso parere (non
pervenuto).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, in virtù dellaffidamento alla
"Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS
S.p.A." - del servizio di riscossione volontaria e coattiva
dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte deliberato
dal Consiglio Comunale, ai sensi dellart. 52, comma 5, lettera
b) del D.Lgs. 446/1997, con provvedimento n. 85 (mecc. 2004 04535/013)
in data 26 luglio 2004, lo schema di Contratto di servizio per
la "Gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione
dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse
o complementari alle attività di gestione tributaria e
patrimoniale" che si allega alla presente deliberazione (all.
1 - n.
) per farne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto
tra la Città di Torino e la costituenda società
SORIS S.p.A. per la durata dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre
2013;
2) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il Contratto di servizio allegato con facoltà
di apportare eventuali modificazioni non sostanziali, dando atto
che le spese per la sottoscrizione del Contratto saranno a carico
della Società SORIS S.p.A.;
3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni
di spesa derivanti dallesecuzione della presente deliberazione;
4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta
oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi dellart. 52,
comma 5, lettera c) del D.Lgs. 446/1997;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO.
Lanno 2004 e questo dì _______ del mese di ______
fra le seguenti parti:
- Comune di Torino con sede in _______ C.F. ________ rappresentato
da _________ in qualità di ___________, di seguito denominato
"Comune";
- Società Riscossioni S.p.A. (in forma abbreviata "SORIS
S.p.A.") con sede in Torino C.F. __________ e Registro delle
Imprese di Torino n. _________ capitale sociale Euro 120.000,00
(centoventimila), in persona del Legale Rappresentante __________
di seguito denominata "Società"
Si conviene quanto segue:
- che lart. 52, comma 5 lettera b) n. 1 del D.Lgs.4461
prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare
la liquidazione, laccertamento e la riscossione dei tributi
e delle altre entrate, nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
tra laltro, alle società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale (già previste
dallart. 22 lett. e) dellabrogata legge 142/1990);
- che lart. 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 267/2000, (articolo che ha sostituito lart.
22 della legge 142/1990) disciplina tra laltro la possibilità
di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
mediante affidamento diretto a società a capitale interamente
pubblico a condizione che lente o gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società
realizzi la parte più importante della propria attività
con lente o con gli enti pubblici che la controllano;
- che lart. 113 comma 11 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce
che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione
del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti
di verifica del rispetto dei livelli previsti;
- che il vigente Statuto comunale disciplina allart. 71
le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali,
prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa;
- che gli artt. 24 e 29 della legge 448/2001 (legge finanziaria
2002) disciplinano le condizioni per il rispetto del patto di
stabilità interno ed autorizzano a costituire soggetti
di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento dei servizi
svolti in precedenza direttamente dagli Enti Locali;
- che sulla base di un apposito Survey l'Amministrazione Comunale
ha potuto valutare le criticità dell'attuale modello organizzativo
e la convenienza economica e gestionale della società;
- che con delibera di Consiglio n. 85 del 26 luglio 2004 (mecc.
2004 04535/013) esecutiva dal 9 agosto 2004 in considerazione
della scadenza al 31 dicembre 2004 della concessione stipulata
il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già
CONRIT S.p.A.) per la riscossione delle entrate tributarie comunali,
si è adottato lindirizzo di costituire, ai sensi
dellart. 52, c. 5, lett. b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997, una
Società per azioni a totale capitale pubblico denominata
SORIS S.p.A., socio unico il Comune di Torino, alla quale è
stato contestualmente affidato il servizio di riscossione volontaria
e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte,
demandando a successiva deliberazione l'approvazione del contratto
di servizio tra la Città e la costituenda Società;
- che in esecuzione della suddetta deliberazione, con atto a rogito
notaio in repertorio n. è stata costituita la società
a socio unico Comune di Torino denominata "Società
Riscossioni S.p.A.", in forma abbreviata "SORIS S.p.A.",
con sede in Torino con C.F. e iscrizione al registro delle imprese
di Torino al n. , con capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila)
avente ad oggetto "la gestione dei servizi inerenti le attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre
entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie
ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di
gestione tributaria e patrimoniale";
- che con delibera di Consiglio n. del mecc. esecutiva dal è
stato approvato lo schema del presente contratto di servizio;
- che la Società predisporrà un apposito Business
Plan, che conterrà tutti gli elementi operativo-gestionali,
economici e finanziari riguardanti la Società stessa e
ad oggi non ancora valutabili;
- che è pertanto necessario addivenire alla stipula del
contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il
Comune e la Società in relazione alle forme e alle modalità
di gestione del servizio;
- che le scelte operate dal Comune in ordine alla costituzione
della Società sono espressione dellimpegno dellEnte
a favorire le esigenze della collettività e dellutenza
nonché per il conseguimento di una più economica,
efficace ed efficiente gestione delle risorse dellente;
- che laffidamento del servizio alla Società non
comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per
gli effetti dellart. 52, comma 2, lettera c del D.Lgs. 446/1997.
Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale
del presente atto, si conviene quanto segue.
ART. 1 - FINALITA DELLATTO
Il presente contratto di servizio ha la finalità di
regolare i rapporti tra il Comune e la "Società Riscossioni
S.p.A.", in forma abbreviata "SORIS S.p.A.", relativamente
alle prestazioni previste allart. 2 del presente contratto
di servizio.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
2.1 Costituisce oggetto del presente contratto di servizio
la gestione di tutte le attività relative alla riscossione
volontaria e coattiva dei tributi (Ici, Tarsu/Tariffa e Diritti
di Affissione) e delle altre entrate patrimoniali imposte (Cosap
e Cimp), nonché di tutte le altre attività connesse,
accessorie e complementari al servizio in oggetto, con facoltà
al Comune di estendere il contratto alla gestione di altre entrate
comunali.
2.2 La Società ha facoltà di subappaltare
in tutto o in parte le attività connesse, accessorie e
complementari al servizio, di cui al comma precedente, a soggetti
abilitati dalla legge, previo consenso del Comune e secondo quanto
infra meglio specificato.
2.3 La gestione delle attività avverrà sulla
base del Capitolato di Servizio di cui allart. 15.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
3.1 Il presente contratto di servizio avrà inizio
dal 1 gennaio 2005 e durata sino al 31 dicembre 2013.
3.2 Il Contratto potrà essere oggetto di revisione,
mediante Deliberazione del Consiglio Comunale.
3.3 Il contratto potrà essere rinnovato una sola
volta e per un periodo pari o inferiore a quello stabilito da
questo contratto, previa verifica da parte del Comune delleconomicità
di tale soluzione rispetto alla situazione presente sul mercato.
ART. 4 - NATURA DEL SERVIZIO
Le attività oggetto del presente contratto di servizio
costituiscono un servizio di pubblico interesse. La sua interruzione
ingiustificata, comporta, pertanto, lapplicazione delle
sanzioni relative allinterruzione di un pubblico servizio.
ART. 5 - EROGAZIONE DEI SERVIZI
5.1 La Società assume la qualifica di agente
contabile del Comune per la gestione dei tributi comunali e delle
altre entrate del Comune ed informa la propria attività
ai seguenti principi:
- esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune secondo
le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento
di contabilità e delle entrate del Comune;
- responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati
alla Società secondo le leggi vigenti in materia;
- assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme
e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.
5.2 La Società, Concessionaria per la Riscossione
delle Entrate del Comune di Torino, assume nei confronti del Comune
stesso, il ruolo di tesoriere delle somme riscosse fino alla data
di riversamento, secondo le modalità previste allart.
13, comma 4. Pertanto assume lobbligo di conservazione e
buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; tali
somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società
in contratti di investimento a capitale non garantito.
5.3 Con il presente contratto la società diventa
titolare della gestione dei servizi di cui allart. 2, assumendone
lintera responsabilità, subentrando in tutti i diritti,
privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità
alle leggi e ai regolamenti in materia.
5.4 La Società si impegna altresì ad uniformare
lerogazione dei servizi ai seguenti principi generali:
a) uguaglianza: lattività della Società e
lerogazione dei servizi devono essere ispirate al principio
di uguaglianza dei diritti dei cittadini. Luguaglianza di
trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata
discriminazione. In particolare la Società è tenuta
ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità
di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti
dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità;
c) continuità: la Società garantisce di svolgere
le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione
e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività,
in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
e) informazione: lutente interessato ha diritto di accesso
alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano.
Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità
disciplinate dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché nel rispetto dei principi del vigente
regolamento comunale sullaccesso ai documenti amministrativi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo
1994. Lutente può produrre memorie e documenti, prospettare
osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del
servizio. La Società dà immediato riscontro allutente
circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate nei termini
previsti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società acquisisce periodicamente la valutazione dellutente
circa la qualità del servizio reso secondo modalità
concordate con il Comune;
f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato
in modo da garantire lefficienza e lefficacia anche
tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione
della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure
idonee al raggiungimento di tali obiettivi;
g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base
a quanto stabilito dalla legge 212/2000 la Società deve
predisporre quanto necessario per assicurare leffettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati,
assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione,
le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi
a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società
dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti
e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti
possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei
modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti
prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione
dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la
decisione della stessa.
ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA
6.1 La Società si obbliga a svolgere le attività
oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti
applicabili alla materia, delle norme contenute nel "Regolamento
delle Entrate" e quelle contenute nei singoli regolamenti
riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento e nel
rispetto del Capitolato di Servizio di cui allart. 15.
In caso di violazione di legge da parte della Società,
essa resterà unica responsabile per le sanzioni irrogate
nei suoi confronti.
6.2 La Società mantiene sollevata ed indenne lAmministrazione
da ogni danno che possa derivare a terzi dallesercizio delle
attività ad essa affidate, siano esse state effettuate
direttamente ovvero attraverso appaltatori.
6.3 La Società si obbliga a svolgere le attività
indicate allart. 2 con la massima diligenza, professionalità
e correttezza e nel rispetto degli standard operativi così
come definiti nel Capitolato di Servizio di cui allart.
15.
6.4 La Società si impegna ad adottare apposito codice
etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere
ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola
obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Comune ed in armonia con quanto vigente per il Comune
stesso.
6.5 La Società si obbliga a completare le procedure
di riscossione già avviate dallattuale Concessionario
per la Riscossione dei Tributi del Comune di Torino, ivi comprese
le attività di notifica riscossione volontaria e coattiva,
rendicontazione, gestione dei rimborsi e dei discarichi, comunicazione
di inesigibilità e quantaltro sia necessario. Le
forme, i tempi e le modalità di tale attività saranno
regolate previo accordo da definire tra il Comune e lattuale
Concessionario.
6.6 La Società si impegna a curare la gestione dei
rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto secondo
le modalità ed i tempi che verranno definiti nel Capitolato
di Servizio di cui allart. 15. Lesecuzione dei rimborsi
potrà essere effettuata utilizzando sistemi di pagamento
analoghi a quelli impiegati per il versamento dei tributi.
6.7 Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno,
impartire direttive o richiedere interventi specifici nellambito
delle attività di competenza della Società. La Società
deve adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste non
determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore
al 5% degli stessi: in tal caso la Società ed il Comune
si impegnano a concordare modalità operative che comportino
un aggravio dei costi inferiore.
6.8 La Società si impegna ad organizzare la propria
struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento
dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli
indirizzi generali fissati dal Comune di Torino.
6.9 La Società si obbliga ad esercitare le attività
oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente
idoneo.
6.10 La Società si impegna, per quanto di sua competenza,
a valutare ladeguamento delle modalità di esecuzione
delle attività affidatele ai sensi del presente Contratto,
allevoluzione tecnologica degli impianti, del software,
delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività
medesime
6.11 La Società si impegna ad utilizzare, per i
residenti allinterno del Comune, le banche dati proprie
di ciascuna entrata e fornite dal Comune stesso, mentre si riserva
la facoltà di utilizzarle per coloro che risiedano al di
fuori del Comune.
6.12 La Società si impegna a costituire con il Comune
un nuovo archivio informatico, attraverso lattivazione di
interconnessioni tra le banche dati, che permetta di stabilire
una costante relazione tra le posizioni debitorie dei contribuenti.
6.13 Le banche dati inerenti lattività di
riscossione sono di proprietà del Comune, in utilizzo alla
Società.
6.14 Eventuali variazioni architetturali del sistema informativo
tributario devono essere autorizzate dal Comune di Torino e devono
garantire lintegrità complessiva del sistema informativo
comunale e lunicità di interfaccia con il cittadino.
A tal fine la Società si impegna ad utilizzare gli strumenti
e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare
le informazioni che per fornire servizi interattivi.
6.15 La Società si impegna altresì a fornire
al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo allo
svolgimento dei servizi.
6.16 La Società può appaltare ad altre imprese
forniture, lavori, opere e servizi previsti dal presente contratto,
previa approvazione da parte del Comune stesso, senza che ciò
la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti
dal contratto medesimo.
La Società rimane unica responsabile, nei confronti del
Comune, per lesatta e puntuale esecuzione delle attività
affidatele.
Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società
ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori
della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste
o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti
del Comune.
6.17 Al fine di fornire al Comune uno strumento di valutazione,
la Società si impegna a realizzare annualmente unindagine
di Customer Satisfaction con lobiettivo di rilevare quale
sia la percezione degli utenti sulle principali aree di attività
aziendali. Per realizzare queste ricerche, che dovranno sempre
e comunque riguardare un campione significativo di contribuenti,
la Società si impegna ad utilizzare agenzie di ricerca
primarie a livello nazionale. Lindagine dovrà riguardare
le aree dei servizi prestati, della comunicazione ed informazione
e della gestione finanziaria e dei costi.
6.18 La Società redige il progetto di bilancio di
previsione ed il piano annuale e pluriennale di attività,
procedendo ad inviarli al Comune per informativa e autorizzazione
entro il 31 ottobre dellanno precedente a quello di riferimento.
Il piano annuale e pluriennale di attività dovrà
contenere:
- il programma annuale di attività (con particolare riferimento
alle politiche di assunzione del personale);
- il programma degli investimenti e delle relative modalità
di finanziamento (con particolare riferimento alla pianificazione
informatica);
- le previsioni riferite al conto economico degli esercizi a cui
si riferisce corredato delle relative previsioni di entrata e
di spesa;
- la relazione illustrativa dellOrgano Amministrativo della
Società;
- un documento di programmazione delle modalità operative
e tecniche con cui la Società intende svolgere le proprie
attività.
6.19 La Società si impegna a sottoporre il proprio
bilancio annuale consuntivo a revisione contabile volontaria.
6.20 La Società si impegna ad introdurre un sistema
di contabilità analitica, da definire puntualmente mediante
separato accordo, che contenga al minimo lattribuzione contemporanea
dei ricavi, dei costi e degli aspetti patrimoniali e finanziari
a centri di profitto organizzativi, per le diverse tipologie di
entrata gestite e per riscossioni ordinarie e coattive.
6.21 La Società si impegna a compilare e sottoscrivere
il Conto dellagente contabile previsto dallart. 93
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
Il Conto di gestione dellagente contabile dovrà poi
essere approvato con determinazione del Direttore dei Servizi
Tributari o suo delegato, trasmesso al Settore Ispettorato del
Servizio Risorse Finanziarie, per il visto di regolarità
e linoltro alla Corte dei Conti.
ART. 7 - RAPPORTI CON LUTENZA
7.1 La Società predispone e mantiene nel Comune
di Torino, per tutta la durata del presente contratto, ed anche
in caso di suo rinnovo ai sensi dellart. 3, un apposito
ufficio (allestito in modo funzionale al ricevimento dellutenza
e dotato di tutto quanto necessario alla facilitazione della comunicazione:
telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.); tale
ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole
accesso da parte dellutenza o perché collocato in
zona centrale e quindi vicino ad altri servizi pubblici, o perché
collocato in zona servita dai mezzi pubblici e nelle vicinanze
di zone di parcheggio. Laccesso allufficio deve essere
consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità
motoria.
7.2 Lubicazione del suddetto ufficio deve essere
di gradimento dellAmministrazione e la sua collocazione
in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire
entro 6 mesi dalla data di affidamento del servizio. In attesa
di trovare una sede adeguata la Società ha comunque lobbligo
di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dellutenza,
che deve essere attiva alla data di affidamento del servizio.
7.3 Al mancato allestimento della sede entro 6 mesi dalla
data di avvio del servizio o allestimento della sede inadeguata,
il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, indicando
un termine essenziale oltre il quale ladempimento non sarà
più possibile; se tale termine decorrerà infruttuosamente,
la Società corrisponderà al Comune, a titolo di
penale convenzionale, la somma di Euro 100.000 (centomila) ed
il Comune avrà comunque la facoltà di dichiarare
la decadenza dallaffidamento, comunicandola tempestivamente
alla Società.
7.4 Gli uffici della Società dovranno essere aperti
al pubblico almeno nelle ore in cui sono aperti al pubblico gli
uffici della Divisione Servizi Tributari del Comune di Torino,
in unottica di armonizzazione degli orari dei servizi. Lorario
di apertura al pubblico dovrà essere concordato con lAmministrazione
così come eventuali necessità di modifica.
7.5 La Società deve inviare agli utenti, anche in
assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento
dei tributi e delle altre entrate, in cui siano indicati gli elementi
identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e limporto
dovuto. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni
applicabili in casi di ritardato pagamento, laddove calcolabili
al momento dellinvio. Inoltre va indicata lubicazione
degli uffici della Società, con lindicazione di telefono,
fax e indirizzo di posta elettronica, oltre ad ogni tipo di indicazione
che la Società ritenga utile per il contribuente. Nellavviso
andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione
del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in
conto corrente postale e/o altri strumenti di pagamento equivalenti.
7.6 La Società non ha diritto al rimborso delle
spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte
del contribuente né da parte del Comune.
Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo (o
entrata), deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente
postale.
7.7 Oltre alla possibilità di effettuare i pagamenti
per contanti presso gli sportelli della Società, o attraverso
il canale postale, al contribuente sarà concessa la possibilità
di regolarizzare le proprie pendenze mediante bonifico bancario
e/o addebito automatico sul proprio conto corrente bancario in
essere presso gli Istituti Bancari convenzionati. Dovranno inoltre
essere attivate dalla Società, le nuove forme di pagamento
che lAmministrazione vorrà mettere a disposizione
dei contribuenti (anche tramite Internet).
7.8 Con lintento di favorire la massima accessibilità
ai servizi ed alle informazioni connesse, la Società si
impegna a mantenere in funzione un call center, con relativo numero
verde, organizzato in modo da poter assorbire annualmente un numero
di chiamate almeno pari a 100.000 (centomila), impegnandosi a
fare riferimento direttamente alla Divisione Servizi Tributari
del Comune, per tutte le informazioni di competenza del Comune
stesso.
7.9 La Società garantisce a tutti coloro i quali
entrano in contatto con il Servizio di Assistenza Clienti, una
sollecita soluzione ai problemi manifestati. La Società
si impegna ad impiegare al numero verde, personale altamente qualificato
e specificatamente formato al contatto con il pubblico, garantendo
quindi unattenzione elevata alle necessità dellutente/cliente.
7.10 La Società si impegna al mantenimento di un
sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed
informazione utile per lutente/cliente e le modalità
di accesso elettronico alla Società. Sarà possibile
entrare in contatto con il Servizio Assistenza Clienti anche attraverso
unapposita sezione del suddetto sito web.
7.11 Le attività di comunicazione e sensibilizzazione,
che la Società si impegna a realizzare, si esplicano nello
studio, nella progettazione e nellesecuzione di campagne
di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati alla Società dal Comune e mutuati dalla vigente
legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo
non esaustivo, nel seguente elenco:
- aumento della qualità del servizio;
- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sullimportanza
sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del
pagamento di tasse e tributi;
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei
servizi.
7.12 I mezzi utilizzati dalla Società per lo svolgimento
delle attività di comunicazione e sensibilizzazione sono
quelli tipici a disposizione nel mercato dellinformazione,
che vanno dalladvertising agli spot radiotelevisivi, dallorganizzazione
di eventi, allufficio stampa ed alla pubblicazione di materiale
informativo. La Società nello svolgimento delle attività
di sensibilizzazione e di comunicazione, privilegia il contatto
diretto con gli utenti. La Società si impegna altresì
a stanziare a bilancio per ciascun anno una congrua somma per
la realizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione.
ART. 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA
8.1 La Società assume la responsabilità
degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente
cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo
indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi
che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi
medesimi.
8.2 La Società provvede alla stipula di appositi
ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità
nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla
legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia
dei relativi contratti deve essere consegnata al Comune entro
60 giorni dalla stipula del presente Contratto.
8.3 I dipendenti della Società dovranno tenere un
comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione
delle procedure per lerogazione dei servizi e conformarsi
ai criteri di correttezza sia allinterno della Società
che nei rapporti con lutenza.
8.4 La Società è tenuta allosservanza
delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento
del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza
sul lavoro e di assistenza e previdenza.
8.5 Non sono in ogni caso considerati danni cagionati alla
Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede
contenziosa salvo prova della negligenza della Società
stessa.
ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE
9.1 Il Comune si impegna a cooperare con la Società
e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti
ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle
proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta
ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto
di servizio da parte della Società.
9.2 Lobbligo di cooperazione consiste, in particolare:
a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati
ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire
i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate, con il solo
addebito di eventuali costi di trasmissione;
b) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate
realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati
alla Società impegnandosi a mantenerle e ad effettuare
su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità
al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono
tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in
ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono,
in qualsiasi modo, incidere sullerogazione dei servizi;
d) nella promozione del coordinamento fra la Società e
gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti
che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;
e) nellindividuazione di soluzioni logistiche per la collocazione
di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento
del servizio.
9.3 Il Comune si impegna ad analizzare e definire le pratiche
di discarico presentate dalla Società, entro 1 anno dalla
data di presentazione.
9.4 Il Comune si impegna a nominare e a comunicare alla
Società il soggetto responsabile delle comunicazioni con
la Società stessa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione
del presente contratto.
ART. 10 - ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO
10.1 Annualmente saranno presentati e trasmessi al
Comune il progetto dei documenti di programmazione e indirizzo
di cui allart. 6, comma 18 nonché le eventuali proposte
e suggerimenti soprattutto in merito a:
- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti sui tributi comunali;
- proposte in ordine al contenzioso in essere e alle modalità
di recupero dei crediti di natura tributaria ed extra-tributaria.
10.2 I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati
e trasmessi entro il 31 ottobre, in tempo utile per il Comune
per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo,
regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio
del Comune.
10.3 Il Comune provvederà, tramite autorizzazione
della Giunta Comunale, ad autorizzare i piani proposti o ad apportare
le eventuali modifiche a tale documentazione.
10.4 La Società approva in via definitiva il proprio
programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli
atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati
dai competenti organi secondo le modalità previste dallordinamento
comunale.
10.5 I documenti di programmazione della Società
potranno essere aggiornati nel corso dellesercizio sociale
nel caso della variazione degli atti di indirizzo comunali.
ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA
11.1 Le attività oggetto del presente Contratto
vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla
loperato della Società ed il rispetto dei modi e
dei tempi di effettuazione dei servizi.
m,11.2 A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque
momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni
e controlli presso i locali ove viene svolta lattività
della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti
o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria
per unefficace verifica.
11.3 Il Comune, tramite lUfficio incaricato del controllo
e della gestione del contratto, vigila sullandamento dei
servizi attraverso lesame dei documenti di rendicontazione
di cui allart. 12 e può disporre i controlli di cui
al precedente comma, al fine di accertare il rispetto degli standard
operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli
archivi. A tale riguardo, lUfficio incaricato del controllo
e della gestione del contratto avrà cura di redigere periodiche
relazioni mirate allevidenziazione di scostamenti dagli
standard quali-quantitativi previsti.
11.4 Eventuali contestazioni in ordine allattività
svolta, saranno notificate alla Società, che potrà
rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se lAmministrazione
riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà
allapplicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti
sanzionatori di cui allart. 16.
ART. 12 - RENDICONTAZIONE
12.1 La Società predispone periodicamente un
documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle
singole entrate oggetto del presente Contratto, che dovrà
essere trasmesso al competente Ufficio del Comune, contestualmente
al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione
di supporto ai fini della corretta imputazione al Bilancio del
Comune.
12.2 Tale documento sarà distinto in due parti la
prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà
definito nel Capitolato di Servizio di cui allart. 15.
Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo
puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le
seguenti informazioni:
- rendicontazione degli importi incassati per ciascuna decade,
con il dettaglio del calcolo dellaggio applicato e trattenuto
e con indicazione del numero esatto dei bollettini (per le entrate
che ne prevedano luso);
- rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei
discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebito,
con evidenza del compensato e del rimborsabile;
- rendicontazione dei pagamenti con riferimenti al ruolo, nel
caso di rateizzazione, i pagamenti andranno riferiti al ruolo
originario.
12.3 Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati
raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati,
in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati
indicatori e relativi indici quantitativi.
ART. 13 - COMPENSI
13.1 Per lespletamento dei servizi oggetto del
presente contratto, il Comune di Torino corrisponderà alla
Società un corrispettivo determinato da:
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via ordinaria;
- un aggio applicato alle posizioni riscosse per via coattiva.
13.2 La determinazione dei suddetti aggi (nonché
le modalità di aggiornamento degli stessi), verrà
determinata dal Comune di Torino, in accordo con la Società,
sulla base dei costi da sostenere per lespletamento di dette
attività, contenute nel piano redatto dalla Società
sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura
da impiegarsi per lerogazione dei servizi di cui allart.
2.
13.3 Fatto salvo quanto previsto dallart. 5, comma
4, la Giunta Comunale e i dirigenti comunali, nellambito
delle rispettive competenze, approveranno annualmente eventuali
Piani di lavoro aggiuntivi, in cui saranno definiti i corrispettivi
per lespletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli
programmati per ciascun esercizio di riferimento o di servizi
occasionali, provvedendo alleventuale relativa copertura
finanziaria.
ART. 14 - RAPPORTI ECONOMICO - FINANZIARI
14.1 La Società riverserà al Comune di
Torino gli incassi effettuati a qualsiasi titolo, al netto delleventuale
aggio di riscossione, il giorno successivo allo scadere di ogni
decade di ciascun mese.
14.2 La Società si impegna a versare al Comune un
importo pari all80% di quanto complessivamente riscosso
a titolo di Ici per lanno precedente, con esclusione delle
riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione
e accertamento per annualità pregresse, con un versamento
pari al 50% del suddetto importo entro il 23 giugno, in corrispondenza
della prima rata dacconto ed un ulteriore versamento entro
il 23 dicembre, in corrispondenza della rata di saldo, di un importo
che assicuri il raggiungimento di un incasso complessivo per il
Comune pari al predetto 80%.
14.3 Alla scadenza del 23 giugno la somma complessivamente
da riversare, comprensiva dei due riversamenti decadali, dovrà
essere dimporto non inferiore al 50% di quello concordato
ai sensi del comma precedente.
Il riversamento con cadenza decadale riprende a decorrere dalla
decade in cui viene contabilizzato un importo di riscossione superiore
a quanto versato alla data del 23 giugno.
14.4 Alla scadenza del 23 dicembre la somma complessivamente
da riversare, comprensiva dei due riversamenti decadali, dovrà
essere dimporto tale che assicuri, il raggiungimento di
un incasso complessivo per il Comune almeno pari all80%
di quanto complessivamente riscosso a titolo Ici per lanno
precedente con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza
di attività di liquidazione e accertamento per annualità
pregresse.
Il riversamento con cadenza decadale riprende a decorrere dalla
decade in cui viene contabilizzato un importo di riscossione superiore
a quanto versato alla data del 23 dicembre.
14.5 Eventuali ulteriori anticipazioni di cassa a beneficio
del Comune (che comunque dovranno essere erogate a titolo gratuito),
formeranno oggetto di separati accordi che tempo per tempo potranno
intervenire fra le parti.
14.5 In caso di scadenza in giorno festivo, i suddetti
riversamenti andranno anticipati al primo giorno utile.
ART. 15 - CAPITOLATO DI SERVIZIO
15.1 Il Capitolato di Servizio stabilisce i livelli
minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune
di Torino per lo svolgimento delle attività di cui allart.
2.
15.2 Il Capitolato viene predisposto annualmente dalla
Società, tenuto conto della documentazione di cui allart.
6, comma 18, e presentato al Comune entro il 31 ottobre dellanno
precedente a quello di validità. Il Comune analizza il
contenuto dello stesso e presenta alla Società eventuali
richieste di modifica. La Società, valutate le richieste
di modifica formulate dal Comune sotto il punto di vista operativo
ed economico finanziario, provvede a predisporre le modifiche
al Capitolato. Il Capitolato, eventualmente modificato, viene
poi sottoposto allapprovazione della Giunta Comunale in
tempo utile per consentire lapprovazione del Bilancio Previsionale
comunale.
15.3 Qualora la Società ritenga le proposte di
modifica del Comune non congrue dal punto di vista operativo,
economico o finanziario o eccessivamente onerose può formulare,
motivandole, soluzioni alternative. Qualora la Società
ed il Comune non arrivino ad una soluzione concordata in tempo
utile per lapprovazione del Bilancio di Previsione i rapporti
tra la Società ed il Comune continueranno ad essere regolamentati
dal Capitolato precedentemente in vigore fintanto che non verrà
approvato un nuovo Capitolato e comunque entro e non oltre il
30 giugno dellanno in corso.
15.4 Il Capitolato dovrà necessariamente contenere:
- i servizi oggetto di concessione;
- le modalità di esecuzione dei servizi;
- gli aggi ed i compensi per le attività comprese nel presente
contratto, e le modalità di pagamento;
- il piano del personale che si intende utilizzare per lespletamento
dei servizi oggetto del contratto;
- le procedure di rendicontazione;
- le procedure di controllo;
- il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società
e Comune e tra Società e cittadinanza.
ART. 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO DUFFICIO
Le notizie relative allattività oggetto del presente
contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società,
non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono
essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque
collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli
contemplati nel presente contratto.
ART. 17 - SANZIONI E PENALI
17.1 Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari
dalla Legge 337/1998, quando applicabili, le parti convengono,
ai sensi dellart. 1382 C.C. che, qualora la Società
non provveda a consegnare e/o notificare almeno l80 % delle
posizioni fornite dal Comune entro e non oltre il termine di 100
giorni dalla data della fornitura delle stesse posizioni, la Società
dovrà versare al Comune entro la data del successivo riversamento
un importo corrispondente ad Euro 1 (uno) per ogni posizione mancante
al raggiungimento del suddetto 80 %.
17.2 In caso di irregolarità o di mancato adempimento
agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni
vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, lobbligo
di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento,
alla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate,
sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno
definiti nel Capitalo di Servizio di cui allart. 15, con
provvedimento dirigenziale a discrezione dellAmministrazione,
da un minimo di Euro 1.000 (mille) fino ad un massimo di Euro
10.000 (diecimila). Le penali inflitte in un anno solare non possono
superare complessivamente la somma di Euro 1.000.000 (un milione).
17.3 Gli importi delle penali espressi in valore assoluto
vengono adeguati annualmente al 100% dellindice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
17.4 In caso di inattività, qualora il Comune esegua
direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi
dalla Società, richiede alla Società il rimborso
delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso
di oneri di carattere generale.
17.5 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni
dalla conclusione della procedura di contestazione.
17.6 Lapplicazione della penale non preclude allAmministrazione
la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
17.7 In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi
dellart. 1382 C.C., richiedere alla Società il risarcimento
degli ulteriori danni subiti in conseguenza dellinadempimento
o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
17.8 Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito
a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da
inadempimenti della Società, la stessa si impegna a sollevare
il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente
ed in proprio il danno preteso.
La Società provvede alla relativa copertura assicurativa
ai sensi del precedente art. 8.
ART. 18 - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
18.1 La presente convenzione può essere risolta
per grave inadempimento di una delle parti. La gravità
dellinadempimento deve essere valutata in senso oggettivo
quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dellesecuzione
e, avendo riguardo allinteresse concreto dellaltro
contraente.
18.2 La parte che rileva il grave inadempimento deve darne
tempestiva comunicazione allaltro contraente, concedendo
un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere
agli obblighi contrattuali.
18.3 Nel caso in cui la Società non adempia puntualmente
agli obblighi di versamento degli incassi effettuati nei termini
di cui al precedente art. 13 comma 4, il presente Contratto sarà
risolto ai sensi dellart. 1456, comma 1 C.C. su richiesta
del Comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo
articolo.
ART. 19 - REVOCA DELLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Laffidamento del servizio potrà essere revocato
da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze
di pubblico interesse.
ART. 20 - CAUZIONE
20.1 La Società, a garanzia degli obblighi contrattuali
e delleventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento,
è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto,
a pena di decadenza dallaffidamento del servizio, apposita
idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo
pari a Euro 1.000.000 (un milione), attraverso la consegna di
polizza fideiussoria o assicurativa "a prima richiesta"
incondizionata rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a
ciò autorizzati.
20.2 Tale polizza dovrà tassativamente contenere
la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, di cui allart. 1944
C.C. ed il conseguente impegno a semplice richiesta scritta formulata
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Comune
e, rimossa ogni eccezione, e nonostante lopposizione del
debitore principale, a versare entro 30 giorni dal ricevimento
della sopraindicata richiesta, la somma che verrà indicata
fino alla concorrenza dellimporto garantito dalla polizza.
20.3 La diminuzione della cauzione comporta lobbligo
del reintegro da parte della Società; in difetto, la Società
dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla notifica
di apposito invito da parte del Comune. Il mancato reintegro dà
facoltà al Comune di risolvere il Contratto per fatto e
colpa della Società.
20.4 La precitata cauzione verrà svincolata quando
le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita
in sospesa derivante dallesecuzione del contratto e verrà
restituita alla Società solo dopo che il provvedimento
di svincolo risulterà perfezionato.
ART. 21 - CONTROVERSIE
Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sullinterpretazione
degli obblighi contrattuali e/o sullesecuzione degli stessi,
la questione dovrà essere sottoposta allAmministrazione
per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la controversia
non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa
allAutorità Giudiziaria competente. Il Foro competente
per eventuali controversie sarà quello di Torino.
ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY
Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee
a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
ART. 23 - SPESE DELLATTO - REGISTRAZIONE
La presente convenzione viene redatta in tre esemplari, di
cui una verrà conservata presso il Comune, una presso la
Società e laltra verrà depositata per la registrazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente
atto sono a carico della Società.
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente
Contratto si rinvia allapplicazione delle norme del Codice
Civile.
Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme
alla loro volontà ed appresso sottoscrivono.
Torino, lì