Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Ammin. Urbanistiche
n. ord. 156
2004 06817/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 97 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE
N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI "PARCHEGGI DI
INTERSCAMBIO". ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2002 (mecc.
2002 00155/006) sono stati adottati il nuovo Piano Urbano del
Traffico e della Mobilità delle persone (PUT 2001) ed il
Programma Urbano dei Parcheggi (PUP 2001), previsti dalla Legge
122/89.
Tra i principali obiettivi del Programma Urbano dei Parcheggi
vi è la realizzazione dei cosiddetti "Parcheggi di
interscambio" finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli
privati nel centro urbano e nel centro storico attraverso l'interscambio
con sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano.
I "parcheggi di interscambio" sono destinati agli addetti
e agli utenti provenienti dal bacino metropolitano. La loro ubicazione
pertanto è principalmente in posizione periferica, in corrispondenza
delle stazioni ferroviarie, delle stazioni della metropolitana
e delle linee portanti del trasporto pubblico di superficie, con
valenza di grandi nodi strategici serviti da mezzi di trasporto
pubblico/collettivo ad alta qualità di servizio e attrezzati
con locali di ristorazione, locali commerciali, sportelli di servizi
pubblici, servizi accessori all'auto.
Dalla descrizione delle diverse tipologie di parcheggio si evince
che i parcheggi di interscambio, oltre a svolgere la funzione
primaria costituita dall'offerta di posti auto, devono essere
dotati di infrastrutture che favoriscano e incentivino lo scambio
tra mezzo di trasporto privato e pubblico.
Tali indicazioni recepite nel Programma Urbano dei Parcheggi,
non trovano però pieno riscontro nel P.R.G. vigente.
Infatti lart. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G. individua le aree
a parcheggio, contraddistinte con la lettera "p", tra
le aree a Servizi pubblici "S", classificandole tra
le "Attività di servizio" elencate all'art. 3
punto 7 delle N.U.E.A. stesse.
Nel sopracitato articolo 3, al comma 16, si precisa che nelle
"Attività di servizio" sono ammesse destinazioni
accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento
dell'attività principale, quali attività commerciali
al dettaglio e pubblici esercizi (art. 3 punto 4A1a "Attività
commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato" - superficie
di vendita non superiore a mq. 250 - e art. 3 punto 4A2 "Attività
per la ristorazione e pubblici esercizi").
Inoltre le N.U.E.A. all'art. 19 comma 8bis specificano che "In
tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici
o afferenti le attività di servizio insediate".
Per le aree a parcheggio il P.R.G. ammette la presenza di attività
accessorie pertinenti all'attività principale, ma esclusivamente
per quelle espressamente elencate, tra le quali non figurano tutte
le attività individuate per i parcheggi di interscambio
e descritte nel P.U.P..
Data la necessità di coordinare i due strumenti di pianificazione,
si ritiene di procedere all'adozione di specifica variante urbanistica
ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale. La
finalità del presente provvedimento è pertanto quella
di rendere urbanisticamente coerenti le previsioni generali contenute
nel Programma Urbano dei Parcheggi con il vigente Piano Regolatore,
procedendo all'adeguamento delle N.U.E.A. relativamente alle attività
previste nei parcheggi di interscambio.
Si propone quindi di introdurre, all'interno del corpo normativo
del P.R.G., il richiamo specifico ai "parcheggio di interscambio"
così come definiti nel P.U.P. consentendo la presenza dei
cosiddetti "servizi accessori all'auto" (vendita prodotti,
relativi uffici e servizi, officina, autolavaggio
) nei parcheggi
suddetti.
Parimenti, considerato che la destinazione a "parcheggio"
rientra tra le attività di servizio di cui al punto 7 dell'art.
3 delle N.U.E.A. si propone di consentire, in tutte le attività
di servizio, quali destinazioni accessorie strettamente pertinenti
e connesse allo svolgimento dell'attività principale, anche
le "attività artigianali di servizio" descritte
al punto 4A3) del citato art. 3 delle N.U.E.A. al fine di promuovere
le attività insediabili per una ottimizzazione dell'uso
delle aree stesse.
Il ricorso al provvedimento di variante riveste carattere di pubblico
interesse in quanto, in linea generale, determina la possibilità
di offrire, nelle aree destinate a servizi pubblici, maggiori
destinazioni accessorie e, in particolare, nelle aree destinate
a parcheggio di interscambio un variegato servizio di assistenza
ai fruitori delle stesse, coerentemente alla normativa di settore,
oltre che un valore aggiunto alle strutture.
Il presente provvedimento di variante, pertanto, prevede:
A) All'art. 3 delle N.U.E.A., al comma 16, dopo le parole "attività
commerciali al dettaglio" eliminare la congiunzione "e"
e inserire il carattere ","; dopo le parole "pubblici
esercizi" inserire le seguenti parole "e attività
artigianali di servizio"; dopo le parole "punti 4A1a"
eliminare la congiunzione "e" e inserire il carattere
","; dopo i caratteri "4A2" inserire i seguenti
caratteri "e 4A3";
B) All'art. 8 delle N.U.E.A., in calce al comma 75 inserire il
seguente nuovo comma:
"75bis Nei "Parcheggi di interscambio" previsti
nel Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla Città
sono ammesse le destinazioni di cui all'art. 3 punti 4A1a, 4A2
e 4A3 delle presenti N.U.E.A.";
C) All'art. 31 delle N.U.E.A., in calce al comma 8 inserire il
seguente nuovo testo:
" - nelle aree destinate dal Programma Urbano dei Parcheggi
a "parcheggio di interscambio", anche come impianti
autonomi."
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta inoltre decremento della
dotazione di servizi pubblici.
Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per
effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente adottate
e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG,
compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti
di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Per quanto riguarda la compatibilità con il Piano di Zonizzazione
Acustica, il Settore Tutela Ambiente ha fatto presente che la
stessa non può essere espressa in via generale, ma dovrà
essere valutata di volta in volta su ogni singolo progetto.
Il Settore citato dovrà, pertanto, essere interpellato
in futuro, in relazione alle singole attuazioni, come è
specificato nel parere annesso allallegato 1 al presente
provvedimento.
Con nota del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche in
data 8 settembre 2004, la presente deliberazione è stata
trasmessa, unitamente al suo elaborato tecnico, ai Consigli delle
10 Circoscrizioni comunali, per l'espressione del parere di competenza.
I Consigli delle Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno
espresso parere favorevole alla variante.
Il Consiglio della Circoscrizione 6 ha, tuttavia, richiesto di
modificare il testo della norma, inserendo, nella deliberazione
di cui all'oggetto, al punto B delle previsioni della Variante
(pag. 2 - ultimo comma della copia stampa della delibera), dopo
"destinazioni" la frase "prettamente necessarie".
A tale osservazione si controdeduce nel seguente modo:
"La precisazione richiesta è in realtà già
contenuta nella ratio della norma, dal momento che, trattandosi
di opere pubbliche, è rimessa all'Amministrazione cittadina
la valutazione sulla localizzazione di funzioni accessorie all'opera,
nella misura in cui queste si rendono necessarie nell'ambito della
progettazione complessiva dell'intervento".
Inoltre la Circoscrizione 2, a cui era stata concessa una proroga
fino al 2 novembre 2004 per l'espressione del parere, ha comunicato,
come Giunta, di non esprimere parere in Consiglio, limitandosi
a dare un'informativa alla 2^ Commissione.
Copia dei provvedimenti dei Consigli delle citate Circoscrizioni
1-3-4-6-7-8-9-10 si allegano alla presente deliberazione per farne
parte sostanziale e integrante (all. 2-10 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Per quanto espresso in narrativa qui integralmente richiamato:
1) di adottare, ai sensi dellart. 17 comma 7 della L.R.
56/77 e s.m.i. la Variante parziale n. 97 al vigente P.R.G. concernente
ladeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per la
realizzazione dei "parcheggi di interscambio" come illustrato
in dettaglio nellelaborato che costituisce parte sostanziale
e integrante della presente deliberazione (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.