Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 133
2004 06785/008
OGGETTO: TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO AL CONFINE CON IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO DELLA TESORIERA - TRASFERIMENTO PROPRIETÀ ALLA SOCIETÀ "CO.SALA" S.R.L. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
La Città è proprietaria di una striscia di terreno
posta a confine tra il muro perimetrale del Parco della Tesoriera
ed unarea di proprietà della "Co.Sala"S.r.l.
avente accesso dal civico n. 32/A di Corso Monte Grappa.
In esito a concessione edilizia n. 521/2002 rilasciata il 4 giugno
2002 alla Società Co.Im.Italia a.r.l. (dante causa della
"Co.Sala" S.r.l. per atto a rogito notaio Marocco in
data 11 marzo 2003 rep. n. 140161, registrato a Torino il 21 marzo
2003 al n. 2339), la stessa Società Co.Sala ha in corso
di realizzazione, sulla predetta area di sua proprietà,
un edificio ad uso prevalente di civile abitazione a cinque piani
fuori terra oltre a piano interrato ad uso autorimesse e cantina,
il quale verrà a collocarsi sul fronte di corso Monte Grappa
e, sul retro (ove verrà realizzato un giardino condominiale),
al confine con il terreno di proprietà della Città,
ubicato a ridosso del muro perimetrale del Parco. Lintervento
ricade, nel vigente P.R.G. in Zona Urbana Consolidata Residenziale
Mista Area Normativa R2, con indice fondiario 1,35 mq.
SLP/mq. SF.
Recentemente la Società ha inoltrato istanza per lacquisto
della porzione di terreno di cui sopra, avente una lunghezza di
m. 24,5 circa ed una profondità di mt.1,4 circa, per un
totale di 34,3 mq. circa ed individuata con colore verde nellallegata
planimetria (All. 1) ed, altresì con le lettere A-B-C-D-A
nella planimetria costituente Allegato 2.
La richiesta è motivata dallesigenza di eliminare
un reliquato di modestissime dimensioni e di difficile manutenzione;
inoltre in tal modo la Soc. "Co.Sala" S.r.l. potrà
usufruire della SLP pari a mq. 46,30 generata dalla proprietà
del terreno di cui trattasi, il quale peraltro, per la sua posizione
e configurazione, non può essere proficuamente sistemato
a verde pubblico.
Viene inoltre in rilievo che lalienazione, mediante asta
pubblica, non risulterebbe proficua in quanto il terreno predetto
presenta interesse esclusivo solo per la proprietà limitrofa.
Per tale ragione, alla fattispecie risulta applicabile lart.
41, primo comma, n. 1 del R.D. 827/1924.
Peraltro, al fine di consentire alla Città di effettuare
la manutenzione del muro di recinzione del Parco della Tesoriera
accedendovi tanto dal parco stesso, quanto dal terreno oggetto
di alienazione, la Società acquirente si è dichiarata
disposta a costituire una servitù perpetua di passaggio
pedonale, da esercitarsi sul terreno medesimo attraverso un cancello
di accesso da posizionarsi a confine con la restante porzione
di area di proprietà comunale, senza corrispettivo, né
indennità alcuna.
Tale servitù, che graverà sullintero fondo
alienato e a vantaggio del terreno di proprietà della Città
descritto al C.T. al Foglio 1171 mappali n. 654p e 226p costituente
porzione del Parco della Tesoriera, e perimetrato in colore blu
nella predetta planimetria (All. 1) garantirà laccesso
al muro perimetrale necessario per effettuarne la manutenzione,
e verrà costituita senza obbligo di ripristino, da parte
della Città, dello status quo ante ovvero senza obbligo
di risistemazione dellarea cortilizia e del giardino condominiale
eventualmente danneggiati dall'esecuzione delle opere di manutenzione
predette.
Il corrispettivo per il trasferimento è stato stimato in
data 18 giugno 2003 dal Settore Tecnico Logistica e Valutazioni
Immobiliari, congiuntamente con il Dipartimento Casa-Città
del Politecnico di Torino nellambito della convenzione in
atto tra i due Enti, in Euro 620,00/mq. SLP che la "Co.Sala"
S.r.l. ha dichiarato di accettare. Poiché il terreno dovrà
essere catastalmente frazionato, essendo ora una parte dei mappali
654 e 226 del Foglio 1171, lammontare globale di tale corrispettivo
verrà determinato in conseguenza dellesatta superficie
oggetto di vendita, fermo restando il predetto valore unitario
al metro quadrato.
Si rende pertanto necessario approvare lalienazione alla
Società "Co.Sala" S.r.l. del terreno in discorso,
alle condizioni più dettagliatamente riportate nel dispositivo
della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare lalienazione alla Società "Co.Sala"
S.r.l. con sede in Torino, Via Assarotti n. 10 codice
fiscale e numero di iscrizione nel registro Imprese 08065080015
del terreno di proprietà comunale sito in Torino,
Corso Monte Grappa, descritto al Catasto Terreno al Fg. 1171 mappali
nn. 654 parte e 226 parte, indicato in tinta verde nellunita
planimetria (all. 1 - n. ) e con le lettere A-B-C-D-E-A nellulteriore
planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. )
avente una lunghezza di m. 24,5 circa ed una profondità
di m. 1,4 circa, per un totale di circa 34,3 mq;
2) di approvare che la Società acquirente costituisca,
a carico del terreno oggetto di acquisto descritto al C.T. al
foglio 1171 nn. 654 parte e 226 parte, ed a favore delle aree
di proprietà della Città, anchesse identificate
quale parte del medesimo foglio 1171 nn. 654 e 226, costituenti
porzione del Parco della Tesoriera, servitù perpetua di
passaggio pedonale da esercitarsi sul terreno medesimo attraverso
un cancello di accesso da posizionarsi a confine con la restante
porzione di area di proprietà comunale, senza corrispettivo
né indennità alcuna e verrà costituita senza
obbligo di ripristino, da parte della Città, dello status
quo ante ovvero senza obbligo di risistemazione dellarea
cortilizia e del giardino condominiale eventualmente danneggiati
dall'esecuzione delle opere di manutenzione predette;
3) di dare atto che il corrispettivo della vendita resta stabilito
in Euro 620,00/mq SLP che la "Co.Sala" S.r.l. corrisponderà
in sede datto. Lammontare globale di tale corrispettivo
verrà determinato in conseguenza dellesatta superficie
oggetto di vendita, fermo restando il predetto valore unitario
al metro quadrato;
4) di subordinare la formalizzazione dellatto di vendita
alla regolarizzazione dellindennità di occupazione
dellarea per il periodo dallinizio lavori alla data
di stipula, in quanto non ancora versata dalla Società
acquirente;
5) di autorizzare il Notaio rogante ad apportare quelle modifiche
ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale,
comunque dirette ad una migliore redazione dellatto. Il
frazionamento catastale verrà redatto a cura e spese della
Società acquirente, sulla quale gravano, altresì,
le spese di atto e conseguenti.
Con successiva determinazione dirigenziale verrà definito
laccertamento di entrata;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.