Divisione Funzioni Istituzionali
Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 120
2004 05931/010
OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIALE BISTOLFI N. 12. CONCESSIONE
IN GESTIONE SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO RUFFINI".
Proposta dell'Assessore Montabone.
In Torino esistono molte bocciofile di base cosiddette "libere",
nate per permettere il gioco delle bocce libero: attualmente questi
impianti sono diventati veri e propri centri aggregativi, autogestiti
da gruppi spontanei formati da persone della terza età,
senza una regolare e formale concessione e versano spesso in cattive
condizioni igieniche e di pericolo.
A tal proposito la Civica Amministrazione ha provveduto ad effettuare
sopralluoghi per individuare i gruppi interessati ad una eventuale
concessione anche per conoscere referenti e responsabili dei gruppi
stessi dintesa con le Circoscrizioni.
Limpianto sportivo Parco Ruffini di viale Bistolfi n. 12
è una delle bocciofile di base gestite da un gruppo spontaneo
di persone della terza età. Tale impianto, di complessivi
mq. 2.400, è composto da un edificio in muratura di mq.
90, un prefabbricato di mq. 104 e n. 11 campi bocce scoperti,
di cui n. 5 campi illuminati e n. 6 non illuminati.
LAssociazione denominata "Amici del Parco Ruffini"
con nota del 15 luglio 2003 ha richiesto alla Circoscrizione n.
3 la concessione dellimpianto e pertanto il Consiglio Circoscrizionale
n. 3 con deliberazione del 27 aprile 2004 (mecc. 2004 03019/086),
ha proposto la gestione sociale dellimpianto sportivo sito
in viale Bistolfi n. 12 allAssociazione "Amici del
Parco Ruffini" fissando un canone annuo di Euro 52,00 IVA
inclusa, una durata della concessione di anni 5, ponendo tutte
le spese di conduzione e gli oneri relativi alla manutenzione
ordinaria e straordinaria a carico del concessionario (all. 1
- n. ).
In merito alla proposta di concessione formulata dalla Circoscrizione
n. 3, esaminato il tipo di impianto sportivo anche alla luce di
analoghe concessioni e in considerazione dello stesso nonché
lo stato di manutenzione e conservazione e tenuto conto della
valenza sociale che limpianto potrà assumere per
i cittadini, si propone di applicare un canone annuo di Euro 80,00
e una durata della concessione pari ad anni 5.
Visto lo stato di degrado dellimpianto sono stati inseriti
nel programma lavori della Manutenzione Straordinaria del Settore
Edilizia Sportiva ed Olimpica gli interventi nelledificio
in muratura e la recinzione dei campi esterni.
Alla luce di quanto sopra espresso, al fine di garantire la continuità
dell'attività svolta ed in considerazione dei risvolti
sociali ed aggregativi che tale attività comporta, della
valenza sociale che l'impianto ha assunto per i cittadini in questi
anni, pare opportuno provvedere, così come previsto dalla
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 1996 (mecc.
9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996, ad integrazione della
deliberazione del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 (mecc.
9410962/10), esecutiva dal 10 marzo 1995, allaffidamento
in gestione sociale dellimpianto in oggetto, per anni cinque
e ad un canone annuale di Euro 80,00 I.V.A. compresa, all'Associazione
"Amici del Parco Ruffini" con sede legale in Torino
- viale Bistolfi n. 12 - CF. 97651320018, rappresentata dal sig.
Giorgio Cantarelli nato a Carpi (MO) il 16 settembre 1928 e residente
in Torino via Sagra San Michele n. 121, C.F. CNT GRG 28P16 B819W,
alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Le utenze relative alla gestione dell'impianto sportivo saranno
interamente a carico del gestore; la manutenzione ordinaria e
straordinaria sarà posta a carico del gestore nei limiti
previsti dall'art. 13 della convenzione allegata.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale limpianto sportivo
di proprietà municipale sito in viale Bistolfi n. 12, di
complessivi mq. 2.400, composto da un edificio in muratura di
mq. 90, un prefabbricato di mq. 104 e n. 11 campi bocce scoperti,
di cui n. 5 illuminati e n. 6 non illuminati, all'Associazione
"Amici del Parco Ruffini" con sede legale in Torino
- viale Bistolfi n. 12 - CF. 97651320018, rappresentata dal sig.
Giorgio Cantarelli nato a Carpi (MO) il 16 settembre 1928 e residente
in Torino via Sagra San Michele n. 121, C.F. CNT GRG 28P16 B819W,
come risulta da idonea documentazione, per un periodo di anni
cinque a decorrere dalla data di esecutività della presente
deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.
), alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo determinato in Euro 80,00 IVA inclusa, da pagarsi
in ununica rata anticipata, dovrà essere versato
al Cassiere della Circoscrizione n. 3. Detto canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari, in materia di concessioni di impianti
sportivi.
Le utenze e gli oneri di gestione saranno interamente a carico
del gestore; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà
posta a carico del gestore nei limiti previsti dall'art. 13 della
convenzione allegata.
È altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nellimpianto in convenzione,
a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore
limporto del canone riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del C.C., con preavviso di almeno
tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui allart. 13 della
convenzione allegata trovano copertura nei fondi impegnati dal
Settore competente.