Divisione Corpo di Polizia Municipale
Settore Servizi Integrati
n. ord. 113
2004 03428/048
OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL' ART. 45 BIS. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
In un arco di tempo limitato sono stati aperti sul territorio
comunale numerosi centri di telefonia a disposizione del pubblico,
meglio conosciuti con il nome di phone center.
Detti servizi richiamano un notevole afflusso di persone che ivi
confluiscono determinando, tra l'altro, un aumento del traffico
veicolare, con le connesse problematiche legate alla sosta dei
mezzi nonché, consistenti assembramenti di persone in attesa
di usufruire del servizio, con conseguente disturbo per la quiete
degli abitanti.
Da quanto sopra, emergono le seguenti differenti esigenze:
- dei cittadini residenti, di percepire il miglioramento della
sicurezza legato all'oggettivo aumento delle quiete pubblica;
- degli utenti, di accedere ai servizi telefonici per le proprie
chiamate internazionali, che necessitano di tener conto dei diversi
fusi orari;
- degli operatori di settore, di esercitare la propria attività
economica e lavorativa nel rispetto di una disciplina degli orari
che sia coordinata con quanto previsto per gli esercizi commerciali.
Occorre pertanto predisporre un’apposita disciplina integrativa
nel Regolamento di Polizia Urbana, tenuto conto che la normativa
relativa ai centri di telefonia attualmente prevista dal D.Lgs.
1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche",
che regola la fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili
a tutti i tipi di servizi e di reti di comunicazione, nulla stabilisce
in ordine alla tutela delle esigenze sopra illustrate.
In particolare si ritiene necessario prevedere che tutte le tipologie
di attività relative a servizi pubblici ai sensi dell’art.
50 del D.Lgs. 267/2000 possano operare nell’ambito degli
orari determinati dal Sindaco; tale norma potrà utilmente
essere prevista a livello generale nel rispetto della parità
di trattamento tra tutte le tipologie di attività costituenti
servizio pubblico.
In attuazione di quanto sopra esposto, occorre integrare il Regolamento
Comunale di Polizia Urbana con l'introduzione del nuovo articolo
45 bis.
In occasione di questa nuova disciplina, si è ritenuto
opportuno prevedere un'apposita sanzione pecuniaria amministrativa
per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 45 bis,
da Euro 80,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.
267/2000.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del regolamento sul decentramento,
è stato richiesto parere alle Circoscrizioni della Città.
Le Circoscrizioni I, II, III e VII hanno espresso parere favorevole
(all. 1-4 - nn. ); non hanno formulato parere le Circoscrizioni
IV, VIII, IX e X, mentre hanno espresso parere favorevole condizionato
le Circoscrizioni V e VI (all. 5-6 - nn. ).
Si ritiene di accogliere parzialmente le proposte contenute nei
pareri favorevoli condizionati, prevedendo che il giorno di chiusura
possa essere fissato, unitamente agli orari di apertura, anche
in giorno diverso dalla domenica, nell'ambito dell'ordinanza emanata
ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000.
Gli altri aspetti, infine, risultano già oggetto di disciplina
di legge (art. 25 D.Lgs. 259/2001 che prevede l'autorizzazione
ministeriale e art. 20, comma 3, Legge 689/1981, per la confisca).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia
Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
9510124/17), del 1° aprile 1996 esecutiva dal 26 aprile 1996
e s.m.i.:
a) dopo l’art. 45 viene introdotto il seguente art 45-bis:
1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi
pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura
e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare
la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati
con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo
sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita
con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico
l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione
di idonei cartelli visibili dall'esterno.
3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. In caso di reiterazione
delle violazioni è disposta la confisca amministrativa
degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte
a sequestro dall’organo accertatore, utilizzate o destinate
a commettere gli illeciti."
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.