Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Vendite, Acquisti e Rapporti Istituzionali
n. ord. 50
2004 03250/008
OGGETTO: TRASFERIMENTO DELL'AREA STADIO FILADELFIA E DELL'AREA CHININO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL TORINO CALCIO S.P.A.. APPROVAZIONE.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Peveraro,
Montabone e Viano.
La Città di Torino ha da tempo avviato con la Società Torino Calcio S.p.A. una trattativa volta a costituire in capo a questultima un diritto di superficie sullarea Stadio Comunale ed a recuperare larea dello storico stadio Filadelfia al suo valore proprio di elemento fondante la storia della società e di simbolo per i tifosi destinandolo, una volta ristrutturato, allo svolgimento delle gare della squadra Primavera del Torino Calcio S.p.A., di attività giovanili e di carattere celebrativo nonché di allenamento per le squadre ospiti del Torino calcio S.p.A. e della Juventus F.C. S.p.A..
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2003 (mecc. 2003 01436/066), la Città di Torino ha approvato un protocollo dintesa con la Società Torino Calcio S.p.A. volto a disciplinare il complesso intervento di recupero delle aree dello Stadio Comunale e dello Stadio Filadelfia.
Successivamente, con proprio provvedimento del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/066), il Consiglio Comunale ha trasferito in capo alla Società Torino Calcio S.p.A. il diritto di superficie sullarea Stadio Comunale. Sempre con detto provvedimento il Consiglio Comunale ha disposto che la Società Torino Calcio S.p.A. assuma formale impegno di realizzare nellarea Filadelfia un impianto sportivo che includa un regolamentare campo di calcio dotato dei necessari servizi e di una adeguata tribuna spettatori e un Museo della Storia del Torino.
Con deliberazioni n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009) - (adozione) e n. 176 del 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 09051/009) - (approvazione) il Consiglio Comunale ha approvato la variante parziale n. 59 al P.R.G. ai sensi dellart. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
Con detta variante (come da Tavola della medesima costituente allegato 1) la Città di Torino ha individuato un nuovo ambito di trasformazione "12.29 Filadelfia" ed è stato di conseguenza adeguato ladiacente ambito "12.14 Dogana", in particolare ridefinendo la concentrazione edificatoria, la localizzazione delle aree a servizi e sopprimendo la previsione del proseguimento della via Reduzzi sino alla via G. Bruno; contestualmente tale variante ha previsto il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza dellarea dellEx Chinino sulla parte di ambito "12.14 Dogana" posta ad est di via G. Bruno nonché, al fine di consentire ledificabilità dellarea ex Chinino, il trasferimento su detta area di 10.000 mq. di SLP con destinazione ASPI generati dallambito "12.29 Filadelfia".
Tale provvedimento fu accompagnato dall'approvazione della mozione n. 26 del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04143/002), che precisava, peraltro, gli indirizzi del Consiglio Comunale in tema di recupero e riutilizzo dell'impianto "Filadelfia".
Considerato quanto sopra espresso, occorre ora completare lindirizzo consigliare, rappresentato nei citati provvedimenti qui richiamati a parte integrante del presente atto deliberativo, realizzando, a favore della Città, il trasferimento di proprietà dellarea dellimpianto sportivo Filadelfia e, a favore del Torino Calcio S.p.A., la costituzione su detta area di un diritto di superficie novantanovennale oltre alla contestuale costituzione di un diritto di superficie di pari durata sullarea ex Chinino, con le modalità specificate nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui
all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di prendere atto che la parte delle aree di proprietà comunale ubicata tra le vie Giordano Bruno, Montevideo, Taggia e Filadelfia, facente parte del complesso "Ex Chinino di Stato", quale individuata con perimetro rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2 - n. ), è da considerarsi appartenente al patrimonio disponibile della Città;
2) di approvare la costituzione,
senza corrispettivo in denaro, con decorrenza dalla stipulazione
del rogito notarile, del diritto di superficie noventanovennale
a favore della Società Torino Calcio S.p.A. sullarea,
avente una superficie di circa 13.000 mq., denominata "ex
Chinino", sita in Torino, allinterno dellisolato
compreso tra le coerenze vie Giordano Bruno, Taggia e residua
proprietà della Città così come individuata
con campitura color ocra nella planimetria allegata e costituente
parte integrante del presente provvedimento (all. 3 - n. ) e precisamente
larea catastalmente individuata nella descrizione unita
al presente provvedimento (all. 4 - n. ). Il tutto formante un
solo corpo, fra le coerenze via Giordano Bruno, residua proprietà
della Città, via Taggia ed i mappali 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 97 del Foglio 1400 del C.T.. La Città di Torino
provvederà a propria cura e spese alla demolizione dei
manufatti e fabbricati che insistono sullarea, dato atto
che non necessitano opere di bonifica.
Larea predetta, così come risulta dalla tavola normativa
allegata alla scheda normativa relativa allambito del P.R.G.
vigente "12.29 Filadelfia", sintende trasferita
in diritto di superficie novantanovennale priva della capacità
edificatoria dalla stessa generata pari a circa mq. 9.100 di SLP,
in quanto questultima sarà utilizzata, in conformità
alle previsioni di Piano Regolatore vigente, sulla parte di ambito
"12.14 Dogana" (allegata tavola di piano - all. 1 -
n. ), posta ad est della via Giordano Bruno. Il presente trasferimento
in diritto di superficie novantanovennale si riferisce, pertanto,
al solo sedime di atterraggio, con esclusione dei diritti edificatori
generati di mq. 9.100 circa di SLP, che restano di proprietà
della Città di Torino e che verranno utilizzati nel citato
ambito di trasformazione "12.14 Dogana".
Alla scadenza del termine, il diritto si estinguerà e gli
immobili torneranno in piena proprietà della Città.
Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature,
gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno
proprietà della Città senza che da questultima
sia dovuto compenso, corrispettivo o indennità di sorta.
Il Torino Calcio dovrà riconsegnare larea e quanto
realizzato su di essa alla Città in buone condizioni di
manutenzione. A tal fine, lo stato degli immobili verrà
accertato in contraddittorio tra i tecnici delle parti.
Verranno fatti salvi eventuali accordi tra la Città di
Torino e il Torino Calcio S.p.A. per gli investimenti effettuati
dal Torino Calcio S.p.A. o suoi aventi causa negli ultimi quindici
anni prima della scadenza naturale del contratto. Il diritto di
superficie potrà essere rinnovato dalla Città di
Torino alla sua scadenza su richiesta scritta da parte del proprietario
superficiario che pervenga almeno 24 mesi prima della scadenza.
Ai soli fini fiscali le parti convengono di attribuire allarea
in questione il valore di Euro 7,50 mq. e così per complessivi
Euro 97.500,00.
È facoltà del proprietario superficiario sullarea
di cui sopra e previa comunicazione alla Città di Torino,
nel rispetto delle previsioni urbanistiche:
a) cedere anche frazionatamente il
diritto di superficie e costituire diritti reali ed obbligatori
a favore di terzi;
b) trasferire a terzi, anche frazionatamente,
il diritto di fare e mantenere costruzioni sul suolo e sottosuolo;
c) trasferire anche frazionatamente
la proprietà superficiaria di ciascuna delle costruzioni
con il relativo diritto di mantenerle sul suolo e di costruire
sulle costruzioni già esistenti;
d) ipotecare le costruzioni e concedere
ipoteca sul diritto di costruire;
e) concedere in locazione - anche
finanziaria - le costruzioni o parti di esse;
3) di approvare lacquisizione a titolo gratuito, dal Torino Calcio S.p.A. alla Città, della proprietà dellarea denominata "Impianto Sportivo Filadelfia", avente una superficie di circa 13.000 mq., individuata catastalmente nella sopra citata relazione costituente (all. 4) con residue porzioni di fabbricato già destinato a campo di calcio; il tutto formante un solo corpo, tra le coerenze vie Filadelfia, Spano, Giordano Bruno e residua proprietà del Torino Calcio S.p.A., individuato con campitura di colore verde nella planimetria allegata e costituente parte integrante del presente provvedimento (all. 3). Limpianto sportivo Filadelfia viene trasferito a corpo, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto in cui si trova, ben noto alla Città di Torino nonché libero da pesi, pegni, ipoteche, privilegi, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, liti pendenti, vincoli di qualsiasi natura. La Società presta garanzia da evizione e molestie nel possesso. Le parti prendono atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, con nota prot. n. 23598 del 18 dicembre 2002 ha rilevato la non sussistenza del vincolo di cui allart. 5 del D.Lgs. 490/1999 e s.m.i. (all. 5 - n. ). Si precisa inoltre che limpianto sportivo Filadelfia concorre alla copertura di una parte del fabbisogno a servizi generato dallambito "12.14 Dogana". Ai soli fini fiscali le parti convengono di attribuire al complesso in questione il valore di Euro 7,50 mq. e così per complessivi Euro 97.500,00;
4) di approvare la costituzione,
senza corrispettivo in denaro, di un diritto di superficie novantanovennale,
con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile, a favore
della Società Torino Calcio S.p.A. sulle residue porzioni
di fabbricati e sulla relativa area di cui al precedente punto
3 del dispositivo ("Impianto Sportivo Filadelfia").
Alla scadenza del termine, il diritto si estinguerà e gli
immobili torneranno in piena proprietà della Città.
Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature,
gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno
proprietà della Città senza che da questultima
sia dovuto compenso, corrispettivo o indennità di sorta.
Il Torino Calcio dovrà riconsegnare larea e quanto
realizzato su di essa alla Città in buone condizioni di
manutenzione. A tal fine, lo stato degli immobili verrà
accertato in contraddittorio tra i tecnici delle parti. Verranno
fatti salvi eventuali accordi tra la Città di Torino e
il Torino Calcio S.p.A. per gli investimenti effettuati dalla
Società negli ultimi quindici anni prima della scadenza
naturale del contratto. Il diritto di superficie potrà
essere rinnovato dalla Città di Torino alla sua scadenza
su richiesta scritta da parte del proprietario superficiario che
pervenga almeno 24 mesi prima della scadenza.
Ai soli fini fiscali le parti convengono di attribuire al complesso
in questione il valore di Euro 7,50 mq. e così per complessivi
euro 97.500,00.
Nel caso di perimento dellImpianto Sportivo esclusivamente
per cause imputabili al proprietario superficiario il medesimo
è tenuto alla sua ricostruzione.
Tali disposizioni valgono anche per il caso in cui il diritto
di superficie si estingua per causa diversa dallo scadere del
termine. Fermo restando il vincolo a servizi pubblici dellimpianto,
il diritto di superficie sarà esercitato nei limiti e con
le modalità fissate nel presente provvedimento, nelle convenzioni
urbanistiche attuative e comunque secondo i principi generali
e le norme vigenti in materia di diritto di superficie.
La costituzione del diritto di superficie sullarea "Impianto
Sportivo Filadelfia" avverrà alle condizioni qui di
seguito stabilite:
- il progetto dello stadio, in coerenza
con la predetta destinazione urbanistica, dovrà essere
redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Rispetto della memoria storica
Dovranno essere conservate, come espresso nel parere del 18 dicembre 2002 della Soprintendenza, alcune porzioni dell'edificio del complesso sportivo, quali le curve storiche su via Filadelfia, via Spano nonché il nucleo centrale della tribuna con gli ambienti vicini, alcuni elementi decorativi e la zona di ingresso su via Filadelfia (cancellata storica, stele monumentale, biglietteria, etc.).
- Funzioni previste da insediare
Fermo restando la destinazione d'uso prevista dal PRG, le funzioni sono quelle relative all'impianto sportivo (spogliatoi, palestre, uffici) e per attività museali e associative della Fondazione Filadelfia, oltre che per attività complementari e accessorie alla destinazione principale.
- Dimensioni del campo di gioco
Il campo dovrà avere le dimensioni tali da consentire lo svolgimento di partite ufficiali per il livello professionistico (larghezza minima m. 68 e lunghezza minima m. 105).
- Capienza dello stadio
Il numero dei posti non dovrà essere inferiore ad almeno 2.200 (spettatori) e la dotazione di parcheggi a raso funzionali all'impianto sportivo (D.M. 25 agosto 1989) dovrà essere reperita sulle aree prospicienti le vie Filadelfia, Spano e G. Bruno, all'interno dell'ambito di trasformazione.
- Materiali impiegati
Dovranno essere usati i materiali che già erano utilizzati nello stadio storico: rivestimento in mattoni faccia a vista, strutture in calcestruzzo armato, rivestimento della copertura in metallo, preferibilmente rame.
- limpianto sportivo, in coerenza con la predetta destinazione urbanistica, dovrà essere adibito esclusivamente ad impianto sportivo ed è pertanto esclusa qualsiasi modificazione della destinazione duso diversa da quella determinata dalla variante urbanistica medesima;
- è fatto inoltre divieto alla Società di cedere il diritto di superficie per tutta la durata del medesimo, eccezion fatta per il trasferimento a favore del soggetto giuridico nel quale la precitata Società si sia trasformata, incorporata, fusa o scissa e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione anche dellattività calcistica ora del Torino Calcio S.p.A.;
- è fatto obbligo al superficiario
di procedere al recupero dellex Campo Filadelfia su progetto
assentito dalla Città sia dal punto di vista tecnico che
dal punto di vista qualitativo ed in base a quanto indicato dalla
Soprintendenza, contestualmente allavvio della trasformazione
urbanistica dellambito "12.29 Filadelfia" e comunque
secondo la seguente perentoria scansione temporale:
a) il Torino Calcio S.p.A. dovrà
presentare il PEC relativo allarea "ex Chinino"
e allambito "12.29 Filadelfia" entro e comunque
non oltre la stipula del contratto di permuta;
b) conseguentemente la Città
di Torino, subordinatamente alla completezza della documentazione
prodotta e a seguito dellistruttoria effettuata sulla stessa,
approverà tale PEC entro i successivi 90 giorni;
c) stante quanto sopra, la Città
rilascerà il permesso a costruire e le licenze commerciali
entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della documentazione
completa in ogni sua parte, fermo restando che la richiesta del
permesso a costruire relativa alla parte residenziale dovrà
essere successiva a quella relativa allImpianto Sportivo
Filadelfia; pertanto il termine del 31 marzo 2004, di cui allart.
14.1 lettera e) del contratto sottoscritto tra la Città
e la società Torino Calcio S.p.A. ed avente ad oggetto
la costituzione di un diritto di superficie novantanovennale sullo
Stadio Comunale (atto a rogito notaio Mazzucco rep. n. 26967 raccolta
n. 13469), fermo il resto, è prorogato allo scadere del
termine di 60 giorni di cui sopra;
d) correlativamente il Torino Calcio
dovrà completare la realizzazione dellimpianto sportivo
Filadelfia tassativamente entro 18 mesi dal rilascio delle licenze
edilizie e commerciali di cui al precedente punto c); garantendo
quanto contenuto nella citata mozione n. 26 del 25 giugno 2003,
nonché il recupero integrale delle parti architettoniche
del vecchio impianto ancora in essere;
e) negli intervalli temporali sopra
previsti, non si computa in ogni caso il mese di agosto.
A fronte dellobbligo di cui al precedente punto d) il
Torino Calcio S.p.A. presterà alla Città di Torino,
in sede di rogito notarile relativo agli atti di cui ai punti
2), 3), 4) del presente dispositivo, fino alla concorrenza della
somma corrispondente al valore delle opere così come da
computo metrico estimativo relativo al progetto dellImpianto
Sportivo Filadelfia assentito dalla Città di Torino le
seguenti garanzie, tra loro alternative e/o cumulative, su facoltà
del Torino Calcio S.p.A.:
1) ipoteca, i cui oneri di iscrizione
ed escussione saranno ad esclusivo carico della Torino Calcio
S.p.A., su uno o più immobili localizzati nel territorio
della provincia di Torino ovvero in località diversa se
assentito dalla Città di Torino, liberi da ogni diritto
reale, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, di proprietà
della stessa o altro soggetto giuridico da questa indicata che
interverrà nellatto di cui ai punti 2), 3), 4) del
presente dispositivo, stipulando la richiesta garanzia.
La perizia verrà effettuata dallUfficio Valutazioni
della Divisione Patrimonio della Città di Torino o da
altro organo, ufficio o soggetto, anche esterno, incaricato dalla
Città che accerti il valore di mercato dellimmobile
o degli immobili;
2) fideiussione bancaria emessa
da primari istituti bancari, ai sensi dellart. 13 della
Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., che dovrà essere
accettata dal Comune, sia per quanto attiene i contenuti, sia
in ordine alla idoneità della garanzia fidejussoria medesima.
In particolare, la fideiussione dovrà contenere lespressa
condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare lobbligazione
a semplice richiesta del Comune, entro 15 giorni dalla comunicazione
della stessa, senza facoltà di opporre alcuna eccezione
relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle
indicate allart. 1945 cod. civ., con esclusione altresì
del beneficio di preventiva escussione di cui allart. 1944
cod. civ.
Le garanzie di cui sopra, a richiesta del Torino Calcio S.p.A., verranno proporzionalmente e complessivamente ridotte in ragione degli stati di avanzamento lavori di edificazione dellImpianto Sportivo Filadelfia i cui valori, accertati da tecnici dellAmministrazione Comunale, verranno assunti sulla base di un raffronto con il computo metrico estimativo del progetto esecutivo. In ogni momento il Torino Calcio potrà sostituire le predette garanzie con altra idonea garanzia, per limporto residuo ancora esistente, che la Città avrà insindacabile facoltà di accettare, sia per quanto attiene i contenuti, sia in ordine allidoneità della garanzia medesima.
Nei 7 giorni successivi alla presentazione del progetto relativo allImpianto Sportivo Filadelfia, che dovrà rispondere alle prescrizioni sopra specificate, la Città comunicherà, in relazione al valore desunto dal computo metrico estimativo del medesimo, lesatto importo delle garanzie da prestare.
Il Torino Calcio S.p.A. dovrà comunicare, nei successivi 7 giorni alla Città le predette garanzie e questa, entro i successivi 30 giorni, dovrà provvedere alla verifica di congruità sia rispetto alle garanzie ipotecarie e fideiussorie, sia rispetto alle condizioni predette.
Nel caso in cui la valutazione della congruità dellammontare delle garanzie, effettuata dalla Città, sia inferiore allimporto corrispondente al valore delle opere così come da computo metrico estimativo relativo al progetto dellImpianto Sportivo Filadelfia assentito dalla Città di Torino, ne verrà data formale comunicazione alla Società Torino Calcio S.p.A. la quale, nei successivi 3 giorni, provvederà, con le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2, ad integrare la garanzia da prestare nei termini predetti, con conseguente stipula degli atti nel più breve tempo possibile.
Resta esplicitamente riconosciuto dalle parti che, nel caso in cui il Torino Calcio S.p.A. non provveda a presentare le garanzie necessarie alla stipula degli atti notarili alle condizioni sopra indicate, non si addiverrà alla stipula dei contratti di cui ai punti 2), 3) e 4) senza altra conseguenza tra le parti.
Le garanzie di cui sopra verranno impiegate dalla Città di Torino, unitamente al progetto esecutivo dellImpianto Sportivo Filadelfia che il Torino Calcio si impegna a trasferire in proprietà alla Città senza alcun onere o compenso, per ultimare la costruzione dellimpianto di cui trattasi, salva ogni modifica strutturale e/o architettonica fatto salvo comunque leventuale maggior danno.
In tale fattispecie il diritto di superficie sullArea Filadelfia, e comunque il contratto che lo ha costituito a favore della Società medesima, è risolto ipso iure e la Città concederà al Torino Calcio S.p.A., se richiesto, luso dellimpianto sportivo predetto alle condizioni che verranno concordate.
La Società rinuncia sin dora a qualsiasi azione cautelare possessoria autorizzando ora per allora in ogni caso la Città o i terzi da questa designati a prendere possesso dellarea o, ove del caso, a detenerla;
5) è fatto obbligo alla
società Torino Calcio S.p.A. di garantire la gestione delle
strutture realizzate secondo le seguenti modalità e scopi
minimali, che dovranno formare oggetto di apposita separata convenzione
regolante le modalità attuative dei punti c) e d) che seguono,
da stipularsi entro 120 giorni dalla conclusione dei lavori:
a) adibire il campo di gioco per
le gare della squadra Primavera;
b) mettere a disposizione, a scopo
allenamento pre gara, limpianto sportivo Filadelfia alle
squadre ospiti del Torino Calcio, verso corrispettivo, a carico
dei fruitori, laddove questi lo richiedano con congruo anticipo
alla Società Torino Calcio S.p.A.;
c) consentire la fruizione alla Città
di Torino, direttamente o indirettamente dellImpianto Sportivo
per almeno 5 giornate annue a titolo gratuito per manifestazioni
di carattere sportivo comunicato con congruo anticipo alla Società
Torino Calcio S.p.A.;
d) garantire un congruo numero di
accessi gratuiti al Museo della Storia del Torino che verrà
realizzato nellarea ai ragazzi in età scolare.
A fronte di tali adempimenti il Torino Calcio fornirà idonea
garanzia che dovrà essere mantenuta per tutta la durata
della gestione.
La Città sarà comunque manlevata e ritenuta indenne
da qualsiasi responsabilità o danno procurato al complesso
immobiliare o a terzi per tutta la durata del contratto;
6) di autorizzare il legale rappresentante della Città, nonché lufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dellatto;
7) di porre a carico della Società Torino Calcio S.p.A. le spese, accessorie e conseguenti, derivanti dal presente atto;
8) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.