Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 55
2004 02826/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 76 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 56/1977. AMBITO 9.3 "LUNGO DORA 2". APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 169 del Consiglio Comunale del 1°
dicembre 2003 (mecc. 2003 05181/009), esecutiva dal 15 dicembre
2003, è stata adottata , ai sensi dell' art. 17, comma
7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 76 al
vigente P.R.G., concernente alcune aree tra strada del Fortino
e il torrente Dora, confinante ad est con il complesso dell'ex
Arsenale Militare di Borgo Dora ed ad ovest con un impianto sportivo
pubblico.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi,
dal 19 gennaio 2004 al 17 febbraio 2004. Dell'avvenuto deposito
è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato
presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n.
4 del 29 gennaio 2004. Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo
al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere
previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino
che, con deliberazione in data 24 febbraio 2004 (deliberazione
n. 149 - G.P. 44501), ha espresso parere favorevole in quanto
la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Regionale
in data 1° agosto 2003. Si ritiene, pertanto, di poter procedere
allapprovazione definitiva della Variante parziale n. 76
al P.R.G., ai sensi dellart. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77
e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale,
approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 del 21 aprile
1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, non sono pervenute
osservazioni in merito alla variante urbanistica n. 76;
2) di approvare la variante parziale n.76 al vigente P.R.G, dando
atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della
deliberazione n. 169 del Consiglio Comunale del 1° dicembre
2003 (mecc. 2003 05181/009), esecutiva dal 15 dicembre 2003.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.