Atto n. 62
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
5 APRILE 2004
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia,
BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,
DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM
Maura, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO
Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE
Gian Luca, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21
Consiglieri
Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
Stefania DEMARIE, Laura QUAGLIA, Giorgio GAI e Nicola FARANO.
Con
l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Fabri Calandrini
Ha
adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del
giorno:
C. 4 PARERE- (artt. 43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento) avente ad oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi
dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle
N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
CITTÀ DI
TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO -
PARELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "VARIANTE PARZIALE N. 87 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA
7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. : ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. A
SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. ADOZIONE.
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO,
riferisce.
Con nota del 5 marzo 2004, Prot. n. 434, la Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche,
ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla "Variante
parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e
s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito
dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
L'Amministrazione Comunale ha avviato un processo di revisione
generale del Regolamento Edilizio della Città, il cui impianto originario
risale al 1913 ed è rimasto quasi invariato fino ad oggi. Tale processo
di revisione ha portato alla stesura definitiva del nuovo Regolamento Edilizio,
redatto in conformità al Regolamento Tipo Regionale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999.
Il
nuovo testo è stato, dunque, realizzato in conformità al predetto
Regolamento Tipo Regionale ma, al contempo, ripropone quelle prescrizioni
normative contenute nel Regolamento vigente che, maggiormente, hanno determinato
i caratteri essenziali della forma urbana consolidata e che ancora oggi vengono
ritenute adeguate a disciplinare la morfologia della nuova
edificazione.
L'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo ha condotto alla
modifica di definizioni e metodi di calcolo di alcuni usuali parametri e indici
edilizi ed urbanistici.
In particolare, nel Nuovo Regolamento Edilizio
è stata introdotta una diversa definizione di "altezza dei fabbricati"
derivante dall' art. 13 "altezza dei fronti della costruzione (Hf) e dell'art.
14" altezza della costruzione (H)" del titolo III del Regolamento Edilizio Tipo
Regionale, il cui contenuto deve essere obbligatoriamente inserito nel
Regolamento Edilizio del Comune.
E' stato inoltre, introdotto un
nuovo sistema di valutazione della superficie "utile" degli edifici in progetto
da computare ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie.
Il nuovo dato
di riferimento, denominato "superficie utile lorda" (Sul) corrisponde in
sostanza alla "superficie lorda di pavimento" (SLP) del P.R.G. vigente, che
viene ora sostituita dalla nuova definizione. In conformità a quanto
previsto nel Regolamento Tipo Regionale, sono stati esclusi dal calcolo della
superficie utile lorda (Sul) le superfici relative ai vani accessori (volumi
tecnici, porticati, logge, parcheggi interni, cantine e depositi interrati, vani
scala e ascensori), indipendentemente dalla loro superficie e dalla destinazione
del fabbricato.
Con il nuovo Regolamento Edilizio è stata,
pertanto, estesa a tutti i tipi di insediamento l'esclusione dal computo di
questi spazi accessori particolari (vani scala e ascensori), generalizzando
l'innovazione già introdotta dal P.R.G. approvato nel 1995 con esclusivo
riferimento alle destinazioni residenziali.
Di conseguenza, il diverso
sistema di calcolo adottato per la "Sul" determina, in alcuni casi, uno scarto
tra la superficie calcolata in base alla vigente normativa e quella determinata
con riferimento alla nuova definizione. Tale scarto è crescente quanto
maggiore è l'incidenza dei connettori verticali e dipende dalla tipologia
edilizia e dalle specifiche scelte progettuali compiute, ma l'elemento di
maggior rilevanza è rappresentato dall'inclusione/esclusione dei vari
scala dal vigente calcolo della S.L.P.
Perché non si produca una
modifica nel dimensionamento del P.R.G. occorre, quindi, nell'adeguare
l'impianto normativo (N.U.E.A.) al nuovo Regolamento Edilizio Comunale,
prevedere uno specifico "correttivo".
Viene, pertanto, introdotto, con la
presente variante, un "parametro correttivo" da applicare per gli interventi con
destinazioni d'uso diverse dalla residenza, fatta, altresì, eccezione per
gli edifici prevalentemente sviluppati (minimo 90%) ad un solo piano. In questi
casi, ai soli fini della verifica del rispetto degli indici edificatori di Piano
(indice di utilizzazione fondiaria/territoriale), la Sul conteggiata
dovrà essere incrementata nella misura fissa del 10%.
Sono stati
proposti, inoltre, valori più restrittivi a taluni parametri edilizi. Ad
esempio il rapporto di copertura consentito non può superare in nessun
caso il valore massimo di 2/3 della superficie fondiaria di pertinenza; ogni
fronte deve "ribaltare" su uno spazio libero antistante di ampiezza almeno pari
a 4/5 dell'altezza.
Sono state, infine, introdotte norme specifiche per
la tutela del verde privato e la difesa delle alberature esistenti e per la
realizzazione di zone verdi con alberi di alto fusto nelle aree di pertinenza
delle nuove costruzioni.
Premesso quanto sopra, in conseguenza
dell'approvazione del Regolamento Edilizio, si rende necessario procedere
all'adeguamento delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione del P.R.G.
relativamente alla determinazione dei valori delle altezze massime consentite,
che la normativa regionale demanda al P.R.G. con riferimento alle singole aree
normative, e all'allineamento delle definizioni dei parametri edilizi ed
urbanistici, contenuti per la maggior parte nell'art. 2 delle stesse
norme.
Il ricorso al provvedimento di variare è reso quindi
necessario perché, contestualmente all'approvazione del Regolamento
Edilizio, sono state introdotte alcune specifiche norme (parametro correttivo e
determinazione dei criteri di calcolo delle altezze-art. 2 N.U.E.A. e norme
abrogate-art. 34 N.U.E.A.) che, pur non modificando l'impianto complessivo
introdotto dal nuovo Regolamento, sono finalizzate a perfezionare il "percorso"
di adeguamento e allineamento normativo in sintonia e in coerenza con le
disposizioni della Regione.
Si deve, pertanto, sostituire l'intero
articolo 2 "Definizioni" delle Norme di Attuazione con un nuovo articolo nel
quale sono riportate le definizioni discendenti dal nuovo Regolamento Edilizio,
confermando così la struttura originaria dello stesso articolo e si deve
integrare l'art. 34 "Norme abrogate".
Pertanto il provvedimento di
variante prevede:
- la sostituzione integrale dell'art. 2 "Definizioni" delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.);
- l'inserimento, in calce dell'articolo 34, comma 2 delle N.U.E.A. della
seguente frase: ", ove siano espressamente indicati i parametri
edilizi-urbanistici di riferimento";
- la conseguente modifica nel testo delle N.U.E.A. di tutti i riferimenti,
abbreviazioni, acronimi etc. in contrasto con il nuovo Regolamento Edilizio
approvato con deliberazione n. 2003 08280/38.
Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non
presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale. Il provvedimento non comporta, inoltre, decretamento
della donazione dei servizi pubblici.
Per quanto attiene alla
qualità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del
P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione
del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti
di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il
provvedimento risulta, infine, coerente con il Piano di zonizzazione acustica
avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2002 10032/21 del 26 novembre
2002.
L'adeguamento normativo è stato illustrato e discusso nel corso
della Commissione II, riunitasi in data 23 marzo 2004, con l'ausilio di un
Tecnico del Settore Strumentazione Urbanistica.
Tutto ciò
premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.
199604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei
Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le
modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi
dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle
N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Giovanni Bosso
per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI: 15
VOTI
FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI 5 (Vignale,Cacciapuoti,
Puglisi, Pollini e Barbaro)
Pertanto il
Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi
dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle
N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".