Divisione Servizi Culturali
Direzione
n. ord. 48
2004 01963/045
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ ALLA FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO.
Proposta del Sindaco Chiamparino
e dell'Assessore Alfieri.
Il Museo Egizio di Torino, secondo per importanza soltanto
al museo del Cairo, presenta caratteri storici, artistici e monumentali
di fondamentale interesse. Tali caratteri riguardano tanto ledificio
quanto, soprattutto, le raccolte che sono conservate al suo interno.
La storia dellistituzione, fondata ufficialmente nel 1824,
risulta altresì di notevolissimo rilievo sia per il ruolo
svolto a livello internazionale negli ambiti disciplinari di riferimento,
sia in relazione alla città ed al contesto di appartenenza.
La quantità e la qualità di oggetti presenti e lequilibrata
rappresentazione di ogni periodo della storia egiziana, dalla
preistoria allepoca romana, permettono al Museo Egizio di
Torino di essere considerato a pieno titolo uno dei sei grandi
musei egizi del mondo.
In data 18 maggio 2001 è stato sottoscritto dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e dalla Regione Piemonte
lAccordo di programma quadro in materia di beni culturali
che prevede, quale progetto qualificante, il recupero e la valorizzazione
del Museo Egizio di Torino e delle sue sedi.
La centralità dellEgizio è da ripensare allinterno
di una pianificazione strategica del Sistema museale piemontese,
quale risorsa per uno sviluppo nuovo di Torino e dellintero
Piemonte, anche tenuto conto del processo irreversibile di deindustrializzazione
ormai in opera da decenni. A tal fine il Ministro per i Beni e
le Attività culturali ha costituito con proprio Decreto
un Comitato Promotore per il nuovo Museo delle Antichità
Egizie di Torino (deliberazione di presa datto del 4 giugno
2002 - mecc. 2002 04063/045), esecutiva dal 23 giugno 2002 presieduto
dal Ministro stesso, al quale partecipano il Presidente della
Regione Piemonte e della Provincia di Torino, il Sindaco di Torino,
il Presidente della Compagnia di San Paolo e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino.
Il suddetto Comitato si avvale del supporto tecnico-amministrativo
di un Comitato Esecutivo (deliberazione di presa datto sopra
citata) presieduto dal Direttore Generale alle Antichità
e di cui fanno parte dirigenti e tecnici del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, della
Provincia e del Comune di Torino, della Compagnia di San Paolo
e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con i seguenti
compiti:
1) lacquisizione di uno studio di fattibilità sulla
risistemazione delledificio dellAccademia delle Scienze
ed il riallestimento del Museo Egizio;
2) la definizione di un modello statutario di una fondazione,
ritenuta la figura giuridica più idonea a soddisfare le
esigenze connesse alle attuali e future potenzialità dellEgizio,
cui partecipino gli enti che fanno parte del Comitato stesso;
3) lacquisizione di una indagine diretta a sviluppare i
seguenti temi: esame dellassetto organizzativo e delle risorse
umane; analisi, valutazione e sostenibilità dei costi di
gestione; modelli di governance; definizione di un progetto di
comunicazione e di una strategia di marketing; analisi della domanda.
Quanto sopra ha portato alla realizzazione di due studi di fattibilità
e di un documento di sintesi; il primo studio di fattibilità,
finanziato dalla Compagnia di San Paolo, è relativo a quanto
indicato al punto 1) del paragrafo precedente ed il secondo, finanziato
dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT e realizzato dallIres,
è relativo a quanto indicato al punto 3) del paragrafo
precedente.
Il Comitato di cui sopra, valutando positivamente i risultati
degli studi di fattibilità, ha altresì elaborato
gli schemi di atto costitutivo e di statuto, che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 e 2),
relativi ad una fondazione, costituita ai sensi del Decreto del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 27 novembre
2001 n. 491 recante "Disposizioni concernenti la costituzione
e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali, a norma dellarticolo
10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni",
denominata "Fondazione Museo delle Antichità Egizie
di Torino" che prevede la partecipazione, quali fondatori,
del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della
Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino,
della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino.
I testi degli schemi di Atto Costitutivo e di Statuto, approvati
dal Comitato sopra indicato e in fase di adozione da parte del
Ministro per i Beni e le Attività culturali, prevedono
che la fondazione, che svolge la propria attività secondo
le disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,
n. 137", persegua le finalità di assicurare la gestione,
la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione
e ladeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del
Museo delle Antichità Egizie di Torino e della sua sede.
La Fondazione, con sede in Torino, via Accademia delle Scienze
n. 6, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, e provvede
ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui allart. 11
del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
del 27 novembre 2001 n. 491.
E prevista la costituzione del patrimonio iniziale della
Fondazione (artt. 6, 8 e 9 dellAtto Costitutivo) al quale
i fondatori, ad esclusione del Ministero che concorre mediante
il conferimento del diritto di uso dellintera collezione
del Museo Egizio, concorrono in forma paritetica ciascuno con
un fondo in denaro per un complessivo di Euro 3.750.000,00 di
cui Euro 750.000,00 facenti parte del patrimonio indisponibile
da conferire in sede di atto costitutivo e ulteriori Euro 3.000.000,00
quale fondo di dotazione disponibile da versare non oltre il 30
giugno 2006. Inoltre, al fine di assicurare alla Fondazione i
mezzi finanziari necessari per la sua attività è
previsto che il Ministero metta a disposizione della stessa, comunque
nei limiti delle disposizioni delle singole leggi finanziarie
di anno in anno approvate, una somma pari a quella spesa nellesercizio
2003 per il funzionamento e la gestione del Museo Egizio.
La Città contribuisce pertanto al patrimonio della Fondazione
con un finanziamento complessivo di Euro 750.000,00 di cui Euro
150.000,00 destinato alla dotazione patrimoniale iniziale.
La spesa di Euro150.000,00 sarà finanziata con finanziamento
a medio/lungo termine da richiedere a Istituto da stabilire. Lerogazione
della spesa è subordinata al perfezionamento del finanziamento.
Per quanto concerne l'ulteriore spesa di Euro 600.000,00 relativa
al fondo di dotazione disponibile si individueranno le modalità
finanziamento con successivo provvedimento.
Al fine di dotare la Fondazione dei mezzi finanziari necessari
per procedere alla ristrutturazione ed al riallestimento del Museo,
i fondatori danno atto della necessità di assegnare alla
Fondazione non meno di Euro 50.000.000,00 per procedere alle opere
di ristrutturazione e di riallestimento del Museo nella sua attuale
sede e nelle altre che si provvederà a reperire per dare
adeguata funzionalità alle attività del Museo stesso.
Le modalità, la tempistica e le condizioni di riparto tra
i fondatori di tali erogazioni saranno oggetto di specifico provvedimento
convenzionale, da stipularsi tra la Fondazione ed i fondatori
entro un anno dalla costituzione della Fondazione, e comunque
da adottarsi acquisite le necessarie specificazioni rispetto alla
disponibilità delle sedi e sulla base del Documento Preliminare
alla Progettazione (D.P.P.).
La Città di Torino, pertanto, subordinatamente alla stipulazione
tra la Fondazione ed i fondatori di specifico provvedimento convenzionale
che definirà le modalità, la tempistica e le condizioni
di riparto tra i fondatori delle erogazioni necessarie per procedere
alla ristrutturazione ed al riallestimento del Museo e della sua
sede, determinerà la propria partecipazione alle spese
necessarie per dare corso alle suddette opere con apposito atto
deliberativo.
La Fondazione fisserà i prezzi dingresso al Museo
ed acquisirà, per destinarle alle spese per il proprio
funzionamento ed attività, tutte le entrate derivanti dallo
sbigliettamento e da altre attività commerciali, promozionali
e non, ivi compresi luso individuale, strumentale e precario
del Museo, nonché le entrate derivanti dai diritti sulle
immagini e le riproduzioni del Museo e della sua collezione.
La Fondazione assumerà a proprio carico la gestione del
Museo previa stipulazione, tra il Ministero e la Fondazione, di
un contratto di servizio nel quale saranno precisate le condizioni
di assegnazione degli attuali dipendenti. Con il contratto di
servizio saranno specificati i livelli qualitativi di erogazione
dei servizi e di professionalità degli addetti, nonché
il potere di indirizzo e di controllo spettante al Ministero.
Al fine di assicurare un adeguato, razionale ed efficiente passaggio
di consegne nella gestione del Museo, senza che ciò pregiudichi
lefficienza e la pubblica fruibilità, è previsto
che la gestione del Museo stesso continuerà ad essere assicurata
dal Ministero fino alla data che verrà individuata da detto
contratto di servizio, secondo le modalità e responsabilità
oggi in essere.
Si propone pertanto che la Città di Torino partecipi alla
costituzione della "Fondazione Museo delle Antichità
Egizie di Torino" sulla base degli schemi di atto costitutivo
e di statuto allegati che formano parte integrante della presente
deliberazione.
In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto
della Città di Torino è garantita la trasmissione
dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
nonché della versione finale di tali documenti così
come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì
trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di
volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura
della Fondazione (vedasi art. 5, commi 4 e 5, dello Statuto della
Fondazione).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile,
Con voti unanimi, espressi in forma palese.
Per le motivazioni che integralmente si richiamano:
1) di approvare la partecipazione della Città di Torino
alla costituzione della "Fondazione Museo delle Antichità
Egizie di Torino", mediante conferimento di un importo complessivo
di Euro 750.000,00, secondo la suddivisione di cui ai seguenti
punti 3) e 5);
2) di approvare gli schemi di atto costitutivo e di statuto costituenti
parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - 2 nn. ).
In applicazione degli artt. 28, comma 3 e 42 comma 10 dello Statuto
della Città di Torino è garantita la trasmissione
dei progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
nonché della versione finale di tali documenti così
come approvata dal Consiglio di Amministrazione; vengono altresì
trasmessi dal Presidente gli ulteriori documenti richiesti di
volta in volta relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura
della Fondazione (vedasi art. 5, commi 4 e 5 dello Statuto);
3) di partecipare al patrimonio, quale fondatore, con un apporto
pari a Euro 150.000,00. La spesa sarà finanziata con finanziamento
a medio/lungo termine da richiedere a Istituto da stabilire;
4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni
di spesa derivanti dallesecuzione della presente deliberazione.
Lerogazione della spesa è subordinata al perfezionamento
del finanziamento;
5) di demandare a successivi provvedimenti la definizione delle
modalità di finanziamento degli ulteriori Euro 600.000,00
da conferire a titolo di fondo di dotazione disponibile, ed i
conseguenti impegni di spesa;
6) di autorizzare lufficiale rogante ad apportare quelle
modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore
redazione dellAtto Costitutivo e dello Statuto;
7) di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione
della Fondazione sono a carico di questultima, richiamato
ogni beneficio di legge;
8) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
1. E costituita la "Fondazione Museo delle Antichità
Egizie di Torino", di seguito denominata "Fondazione",
con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6.
La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 "Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
Legge 6 luglio 2002, n. 137", del decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491,
recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione
a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998,
n. 368, e successive modificazioni" e del presente Statuto.
2. La Fondazione ha la durata di trenta anni.
3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività
culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città
di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione
CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici
e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal
decreto ministeriale sopra citato.
4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità
di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali, delluso del Museo delle Antichità Egizie
di Torino di seguito denominato "Museo", comprese le
relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori,
delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione
del fondo di dotazione e alla definizione delle modalità
con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento
delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione,
nonché a garantire la copertura delle spese necessarie
per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove
necessario, nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività
ed a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del
Museo. Latto convenzionale stabilisce le modalità
con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali
perdite. La determinazione degli impegni finanziari relativi
ai primi cinque anni di attività è definita in sede
di atto costitutivo.
5. La Fondazione concorda con il Ministero per i beni e le attività
culturali le modalità per la prioritaria utilizzazione
del personale, ritenuto necessario, in servizio presso il Museo,
con lassenso degli interessati, dandone comunicazione alle
organizzazioni sindacali.
1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce
utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui
allarticolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001,
n. 491.
2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione,
promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed
espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti
a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività
museali.
3. Nellambito delle sue finalità, la Fondazione persegue,
in particolare:
a) lacquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire
unadeguata conservazione del Museo e dei beni culturali
conferiti;
b) lintegrazione delle attivita' di gestione e valorizzazione
del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti
i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando
nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone
la qualità e realizzando economie di gestione;
c) la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle
attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone,
nel contempo, ladeguata conservazione;
d) lorganizzazione, nei settori scientifici di competenza
della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché
di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività
didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed
istituzioni, anche internazionali ed organi competenti per il
turismo ed, in particolare, con la Regione Piemonte.
4. La Fondazione può, con lutilizzo di risorse finanziarie
proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività
ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva
o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità
ed a realizzare economie di gestione, quali:
a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi
o contratti per il perseguimento delle proprie finalità,
come lacquisto di beni o servizi, lassunzione di personale
dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale,
laccensione di mutui o finanziamenti;
b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni,
fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni
pubbliche o private, comprese società di capitali, che
perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali
al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
1. Il patrimonio della Fondazione, quale anche risultante dallatto
costitutivo, è costituito da:
a) i diritti duso sui beni mobili ed immobili conferiti
dal Ministero;
b) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati
dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere,
destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;
d) i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è proprietaria.
2. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono
totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le
condizioni, a norma dellart. 2343 del codice civile.
4. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni,
sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori
e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non vengono espressamente
destinate a patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile
per il conseguimento delle finalità statutarie.
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato scientifico;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori
durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere
confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale,
restano in carica sino a tale scadenza.
1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti
dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente
della Fondazione, che ne è componente.
2. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
su:
a) nomina del Presidente della Fondazione;
b) nomina del Consiglio di amministrazione;
c) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
d) modificazioni dello statuto;
e) ammissione di nuovi Fondatori;
f) adozione del documento programmatico pluriennale che determina
le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire,
nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi
la Fondazione;
g) esercizio dellazione di responsabilità, comportante
la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente,
del Direttore e del Collegio dei revisori.
3. Il Collegio dei Fondatori determina, inoltre, su proposta del
Presidente, lindennità di carica per i membri del
Consiglio di amministrazione.
4. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio desercizio,
prima della loro sottoposizione al Consiglio di Amministrazione
per lapprovazione ai sensi dellart. 9, comma secondo
lettere a) et b), nonché la versione finale dei bilanci
saranno inviati a tutti i Fondatori.
5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in
volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati,
relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.
1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione
e ne promuove le attività.
3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo
lordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta,
nellinteresse della Fondazione, i provvedimenti di competenza
del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza
indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in
occasione della sua prima riunione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le
funzioni di questi il componente il Consiglio di amministrazione
più anziano detà.
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio
dei Fondatori ed è composto da nove membri, di cui:
a) due designati dal Ministro per i beni e le attività
culturali, tra cui il Presidente;
b) il Direttore regionale per i beni culturali del Piemonte;
c) uno designato dal Presidente della Regione Piemonte;
d) uno designato dal Presidente della Provincia di Torino;
e) uno designato dal Sindaco di Torino;
f) tre designati congiuntamente dagli altri Fondatori.
2. I Consiglieri possono essere sostituiti durante lespletamento
del loro mandato dai Fondatori che li hanno designati.
3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza
del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva
competenza.
4. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre allindennità
di carica prevista dallarticolo 5, comma 3, il rimborso
delle spese occasionate dalla carica stessa.
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si
riunisce almeno due volte lanno ed ogni qual volta il Presidente
lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre
componenti.
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede
della Fondazione.
3. Lavviso di convocazione, con lindicazione sommaria
degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo
idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio
dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per
la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può
avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
1. Sono riservate al Consiglio di amministrazione le deliberazioni
in materia di programmazione annuale delle attività della
Fondazione.
2. Il Consiglio delibera, in particolare, su:
a) approvazione del bilancio preventivo annuale;
b) approvazione del bilancio desercizio;
c) approvazione e modifica di regolamenti interni;
d) nomina e revoca del Direttore a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del
Comitato scientifico, determinando il relativo compenso e la durata
del suo incarico;
e) nomina e revoca dei componenti il Comitato scientifico, definendone
leventuale indennità ed il rimborso spese.
3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2,
lettere a) e b), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.
1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio
di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e
deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella
gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali.
La deliberazione di nomina deve far constare lesistenza
dei requisiti richiesti.
2. Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di
amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti
di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso
in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della
Fondazione.
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni
di tutti gli organi della Fondazione.
1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio
di amministrazione ed è presieduto da uno studioso di chiara
fama in egittologia, designato dal Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Direttore generale per i beni archeologici
del Ministero. Esso è composto, oltre che dal Presidente,
da sei membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio
nel campo della cultura e dellarte e dotate di specializzazione
professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in
particolare, nei settori di attività della Fondazione.
2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente
o su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato delibera
a maggioranza dei partecipanti.
3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi,
ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali
della Fondazione.
4. Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i beni e le
attività culturali ed al Consiglio di amministrazione le
attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni
del decreto legislativo n. 490 del 1999 e con il conseguimento
delle finalità statutarie. Il Ministro, nei casi più
gravi, può disporre la revoca del conferimento in uso dei
beni culturali conferiti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da
cinque membri effettivi, nominati dal Collegio dei Fondatori,
di cui:
a) due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati
dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un membro designato dal Ministro delleconomia e delle
finanze;
c) un membro designato congiuntamente dalla Regione Piemonte e
dagli Enti pubblici territoriali fondatori;
d) un membro designato congiuntamente dagli altri Fondatori.
2. Il Collegio dei revisori verifica lattività di
amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta
della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e losservanza
dei principi di cui allarticolo 2426 del codice civile;
in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403,
2404, 2405 e 2407 del codice civile.
3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento,
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo,
nonché chiedere agli amministratori notizie sullandamento
delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri
del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero
per i beni e le attività culturali, e ne dà comunicazione
al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori,
di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nellesercizio
dei propri compiti, che possano costituire irregolarità
di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano lattività
della fondazione.
1. Lesercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude
il 31 dicembre.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile,
il Direttore redige il bilancio desercizio e la relazione
sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi
perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella
redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole
di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali
ed internazionali, nonché a quanto previsto dal codice
civile in materia di redazione di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre il Direttore redige il documento programmatico
previsionale dellattività relativa allesercizio
successivo.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita
la vigilanza sulla Fondazione ed, in particolare, i poteri di
cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre
2001, n. 491.
2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali conferiti
in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali
ritornano nella disponibilità di questultimo.
3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione
vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente individuato
dal Consiglio di amministrazione, che persegua finalità
analoghe a quelle della fondazione estinta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto
si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.
Visto per inserzione e deposito
Torino, lì