Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali
n. ord. 44
2004 01768/064
OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A. (AMIAT S.P.A.) - ORGANO AMMINISTRATIVO CONFERIMENTO ATTRIBUZIONI - INTEGRAZIONE ART. 10 STATUTO.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
La Società Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
S.p.A. (AMIAT S.p.A.) costituita per la gestione del servizio
pubblico di igiene ambientale e derivante dalla trasformazione
per atto unilaterale della preesistente azienda speciale AMIAT
ai sensi dellabrogato articolo 17, comma 51 della Legge
15 maggio 1997 n.127, ora art. 115 T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 81 in data 16 maggio 2000 (mecc. 2000 03331/64), esecutiva
dal 30 maggio 2000, ha ad oggetto l'attività di gestione
dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione
della qualità ambientale.
Ai sensi della prima parte dellarticolo 10 del vigente Statuto,
relativo alle cariche sociali, "Il Consiglio di Amministrazione,
qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina
tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati
dal Comune di Torino; può, altresì nominare un Vice
Presidente ed un Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo
proprie attribuzioni
.".
Si precisa al riguardo che nelle Società per Azioni il
Consiglio di Amministrazione non attende di regola in modo continuo
alla gestione sociale: esso conferisce ad uno o più amministratori
la qualità di consiglieri delegati e delega loro le proprie
attribuzioni conservando a sé una funzione di generale
sovraintendenza sullamministrazione. Alla delega di funzione
amministrativa fa riferimento lart. 2381 nella versione
precedente la Riforma del Diritto Societario introdotta con il
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche. Lattuale
art. 2381, senza incidere sulla sostanza del previgente testo,
disciplina in modo ancora più puntuale laspetto delle
deleghe di funzioni, sia per quanto attiene i limiti della delega
del Consiglio di Amministrazione, sia per quanto attiene le competenze
in capo allo stesso Consiglio di Amministrazione ed in capo agli
organi delegati. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione
determinare contenuto, limiti e modalità di esercizio della
delega, ed agli organi delegati, tra laltro, riferire sul
generale andamento della gestione. Prima di procedere alladeguamento
obbligatorio dello Statuto al Nuovo Diritto Societario, da effettuarsi
inderogabilmente entro il 30 settembre 2004, si reputa opportuno
ai fini del corretto funzionamento dellorgano amministrativo
della società in oggetto, proporre alla società
di precisare nello Statuto che il Consiglio di Amministrazione
possa conferire proprie attribuzioni oltre che allAmministratore
Delegato anche al Presidente ed al Vice Presidente. Lart.
2381 infatti prevede (anche nella previgente formulazione) che
il Consiglio di Amministrazione, se lo Statuto lo consente, possa
delegare proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti,
mentre nellattuale testo dello Statuto AMIAT è consentita
solo la delega allAmministratore Delegato (art. 10), ai
direttori e dipendenti (art. 11) e non ad altri componenti il
Consiglio stesso.
Si propone pertanto che lart.10, parte prima, sia così
formulato:
"Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già
provveduto l'Assemblea, nomina tra i propri membri il Presidente,
scelto tra i Consiglieri nominati dal Comune di Torino; può,
altresì, nominare un Vice Presidente ed un Amministratore
Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni. Il Consiglio
di Amministrazione può conferire proprie attribuzioni,
oltre che all'Amministratore Delegato, anche al Presidente ed
al Vice Presidente".
Si ritiene opportuno approvare la sopra descritta proposta di
integrazione dei soggetti delegabili dal Consiglio di Amministrazione,
nelle more delladeguamento dello Statuto al nuovo diritto
societario da effettuarsi entro il 30 settembre 2004, ai fini
di un miglior funzionamento dellorgano amministrativo e
fermo restando che con il predetto adeguamento si coordineranno
al meglio tutte le norme relative agli amministratori, tra latro,
sotto i profili degli organi e delle relative deleghe.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dellatto;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, la proposta di integrazione dellart.
10 (Cariche sociali) dello Statuto Sociale della Società
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (AMIAT S.p.A.),
secondo quanto meglio precisato in narrativa;
2) di autorizzare la Città, quale socio della società,
e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare allAssemblea
straordinaria degli azionisti della società, che sarà
convocata nei modi indicati in Statuto per discutere e deliberare
in sede straordinaria, in merito alla suddetta proposta;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.