Servizio Centrale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti

n. ord. 38
2004 01224/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 27 febbraio 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2004 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

   Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Peveraro, Bonino, Lepri, Pozzi e Viano.

   Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

   Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi, per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Visto lo Statuto Comunale;

   Visto il Regolamento di Contabilità;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2004 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:

TRIBUTI

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Visto l’art. 2, comma 21, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) si conferma per l’anno di imposta 2004 la variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,3 punti percentuali, già applicata nel 2002 e nel 2003.

ICI

Al fine di aumentare in capo ai potenziali conduttori le possibilità di trovare alloggi in locazione, l’aliquota ICI sulle unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale del 23 settembre 2003 stipulato ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, viene ridotta dall’1,5 per mille allo 0,1 per mille.

Le esigenze di un bilancio caratterizzato da ulteriori significativi tagli dei trasferimenti statali e dal congelamento dell’addizionale IRPEF impongono l’aumento dell’aliquota ICI su terreni agricoli, aree fabbricabili e unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "A" diverse dall’abitazione principale dal 6,5 per mille al 7 per mille.

Si confermano le rimanenti aliquote e la detrazione sull'abitazione principale nelle misure in vigore nell'anno 2003.

TARSU

Le tariffe TARSU per l’anno 2004 sono ancora interessate dal processo di allineamento alla c.d. Tariffa Ronchi (art. 49 D.Lgs. 22/1997) avviato nel 2002 e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005. Com’è noto il suo presupposto, oltre alle possibili riduzioni premianti la raccolta differenziata, è la copertura dei costi, determinati secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999, con le entrate tariffarie.

Al riguardo, per il 2004, l’Amministrazione ha deciso di:
a)   coprire con il gettito TARSU al 100% i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al 50% quelli per igiene del suolo;
b)   ripartire detti costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra fissi e variabili secondo le regole previste dal metodo normalizzato.

Tenuto conto di quanto precede, gli aumenti tariffari 2004 dovranno strutturarsi come segue, rispetto al 2003:
A)   abitazioni = + 7,7%
B)   conseguente rideterminazione delle tariffe "single" con il correttivo (posto su base regolamentare) della contestuale applicazione della riduzione del 10% per i single con meno di 65 anni e del 20% per quelli con più di 65 anni;
C)   il processo di progressivo allineamento delle tariffe, avviato, come detto, nel 2002, porta, nel 2004, 19 categorie di attività economiche ad una soglia tariffaria prossima al costo "Ronchi" come sopra definito ed imputato per l’anno in corso.

Per loro, quindi, non si prevedono aumenti.

Detratto il gettito derivante da tali categorie dal costo complessivamente attribuito alle attività economiche (con la metodologia indicata al presente punto b), la differenza va distribuita tra le restanti categorie che risultano ancora sotto soglia in rapporto agli indici quali/quantitativi di produzione di rifiuti al metro quadrato di superficie occupata specifici di ciascuna di loro.

La novità, istituita da quest’anno con modifica regolamentare, è data dalla determinazione, con il presente atto, della percentuale di riduzione degli interventi agevolativi descritti, per ciascuna fattispecie, nel regolamento della TARSU.

In particolare:

-   Sgravi - TARSU su grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell’art. 19 ter, 1° comma, lett. b). In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare, come già per lo scorso anno, il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario; nel dettaglio, all’area concernente la Metropolitana, dal confine con la città di Collegno fino alla linea perpendicolare segnata da via Drovetti, viene riconosciuta una riduzione, sul carico TARSU di competenza dell’anno 2004, del 50% e del 100% sulla restante area interessata dai lavori (piazza Statuto - corso Inghilterra - corso Vittorio Emanuele). Medesima riduzione (del 100%) viene riconosciuta sull’area di intervento del Passante Ferroviario. A tal proposito viene allegata (all. 2 - n. ) la piantina riportante l'individuazione delle aree. Le agevolazione di cui sopra si applicano alle attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.

-   Riduzioni a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000.
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, comma 1, lett. c); la riduzione da attuarsi per il 2004 è la stessa dello scorso anno, pari al 30% sul pagamento annualmente dovuto dalle suddette.

-   Riduzioni a favore di nuclei familiari con reddito certificato da ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, comma 1, lett. d). Per l'anno 2004, il limite reddituale (da certificato ISEE) passa da Euro 6.708,00 ad Euro 11.000,00 e la riduzione rimane del 50% come per lo scorso anno.

-   Riduzione relativa a locali di culto riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze.
La fattispecie è di nuova istituzione ed è descritta nell’art. 19 ter, comma 1, lett. e); la percentuale applicabile è del 30%.

-   Temporanea riduzione per emissioni olfattive provenienti dalla discarica di Basse di Stura.
La fattispecie è di nuova istituzione ed è prevista dell'art. 19 ter, comma 1, lett. f) del Regolamento. Le aree relative a questa riduzione sono contenute nell'allegato 3 alla presente (all. 3 - n. ). Si applica una riduzione del 30% per le attività commerciali ed artigianali e del 50% per le abitazioni localizzate in tali aree.

CIMP (Canone installazione mezzi pubblicitari)

La tariffa ordinaria per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie viene stabilita in Euro 40,22 annuali per ogni metro quadrato con riferimento alla 1^ categoria viaria per la pubblicità permanente, con un aumento rispetto al 2003 dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2004 - 2007. La tariffa per la pubblicità temporanea, per l’anno 2004, per effetto dell’aumento dell’1,7% di cui sopra, passa a Euro 0,135 per metro quadrato al giorno.

Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell’allegato "A" del Regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari vengono aumentate rispetto al 2003 dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato su citato. Tali tariffe sono riportate nella tabella allegata (all. 1 - n. ).

In applicazione dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% della variazione, l’importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all’art. 10, comma 10, lettera c), della Legge 68/1993 e s.m.i. previsto dal comma 11, passa a Euro 157,67, arrotondato per difetto a Euro 157,50.

Sgravi - CIMP su grandi cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell’art. 20, 2° comma del Regolamento. In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare, come già per lo scorso anno, il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario; nel dettaglio, all’area concernente la Metropolitana, dal confine con la città di Collegno fino alla linea perpendicolare segnata da via Drovetti, viene riconosciuta una riduzione, sul carico CIMP di competenza dell’anno 2004, del 50% e del 100% sulla restante area interessata dai lavori (piazza Statuto - corso Inghilterra - corso Vittorio Emanuele). Medesima riduzione (del 100%) viene riconosciuta sull’area di intervento del Passante Ferroviario. A tal proposito si rimanda all'allegato 2. Le agevolazione di cui sopra si applicano alle attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La tariffa sul diritto delle pubbliche affissioni viene maggiorata del 30%. Tale aumento già previsto dall’art. 30, comma 17, Legge 488/1999 ma non ancora applicato, determina la seguente nuova tariffa:
Per ogni foglio di cm. 70x100,
per i primi 10gg. in categoria normale         Euro    2,26
per i periodi successivi di 5 gg. o frazioni    Euro    0,68
in categoria speciale per i primi 10 gg.        Euro    5,64
per i periodi successivi di 5 gg. o frazioni    Euro    1,69

Le tariffe per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso vengono elevate dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2004 - 2007 e pertanto risultano essere:
Euro 15,99 ogni foglio di cm. 70x100 fino a 20 fogli defissi
Euro 13,31 ogni foglio di cm. 70x100 da 21 a 50 fogli defissi
Euro 7,99 ogni foglio di cm. 70x100 oltre 50 fogli defissi.

COSAP

Per il 2004 la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche è stabilita in Euro 0,174 per ogni metro quadrato o lineare al giorno, per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee. L’incremento, rispetto all’anno 2003, è stato dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto da DPEF 2004 - 2007.

Sgravi - COSAP su grandi cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell’art. 14, 2° comma del Regolamento. In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare, come già per lo scorso anno, il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario; nel dettaglio, all’area concernente la Metropolitana, dal confine con la città di Collegno fino alla linea perpendicolare segnata da via Drovetti, viene riconosciuta una riduzione, sul carico COSAP permanente e temporanea di competenza dell’anno 2004, del 50% e del 100% sulla restante area interessata dai lavori (piazza Statuto - corso Inghilterra - corso Vittorio Emanuele). Medesima riduzione (del 100%) viene riconosciuta sull’area di intervento del Passante Ferroviario. A tal proposito si rimanda all'allegato 2. Le agevolazioni di cui sopra si applicano alle attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.

Il coefficiente moltiplicatore da determinarsi per le occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento, di cui all’allegato A del Regolamento, lettera B punto 9), è determinato nella misura dello 0,43 della tariffa ordinaria.

TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI

Nel 2004 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto da DPEF 2004-2007.

Le tariffe relative all’uso della fototeca dell’Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.

Le tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono rivalutate ai fini di un progressivo adeguamento ai costi effettivamente sostenuti e ai nuovi adempimenti connessi all'entrata in vigore del Testo Unico dell'edilizia, anche con riferimento ad attività istruttorie per le quali non è attualmente previsto alcun rimborso.

Con riferimento ai diritti di segreteria introdotti dall’art. 10, comma 10, della Legge 19 marzo 1993, n. 68, gli stessi sono rivalutati attestandone il valore medio al 50% circa dei valori massimi consentiti dalla Legge per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Tale principio si applica, in generale, per le seguenti categorie di atti:
-   certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 del Testo Unico dell’edilizia, per i quali è inoltre necessaria unificazione delle tariffe, oggi articolate per fasce dimensionali delle particelle certificate;
-   certificato urbanistico ex art. 5 Legge Regionale n. 19/1999 e certificati e attestazioni urbanistiche assimilabili;
-   classificazioni di immobili o di opere ai fini fiscali;
-   attestazioni urbanistiche ad uso successione ed ai fini I.C.I.;
-   certificati di agibilità previsti dall’art. 24 del Testo Unico dell’edilizia, comprensivi di eventuale sopralluogo;
-   strumenti urbanistici esecutivi presentati da privati in attuazione del nuovo P.R.G., (esclusi i piani di recupero per cui è prevista specifica tariffazione) e concessioni convenzionate.

Sempre con riferimento all’elenco della Legge n. 68/1993 sono adottati i seguenti criteri di aggiornamento per altre categorie di atti indicati:
-   permessi di costruire previsti dall’art. 10 del T.U.E. e denunce di inizio attività presentate in luogo del permesso di costruire previste dall’art. 22 comma 3 del T.U.E.: ferme restando le modalità attuali di calcolo della tariffa (5% del valore degli oneri di urbanizzazione dovuti con valori minimi e massimi predefiniti) si applica un adeguamento del valore minimo pari a circa il doppio del valore attuale, e del massimo, pari all’adeguamento Istat del massimo valore consentito dalla Legge n. 68/1993;
-   denunce di inizio attività di cui all’art. 22 commi 1 e 2 del T.U.E.: seguono l’adeguamento del valore minimo previsto per i permessi di costruire;
-   piani di recupero di iniziativa privata di cui all’art. 30 della Legge n. 457/1978: si applica la rivalutazione della tariffa applicata sino al valore massimo consentito, in relazione alle necessità istruttorie richieste dalla natura di strumento urbanistico esecutivo;
-   attestazioni relative a procedimenti amministrativi conclusi o in corso: si applica la tariffa corrispondente a circa il doppio del valore minimo aggiornato indicato dalla Legge n. 68/1993 (circa 1/4 del valore massimo).

Con riferimento alla precedente deliberazione quadro del Consiglio Comunale n. 615 del 1997 di definizione dei diritti di segreteria (mecc. 9700615/20) si applicano i seguenti criteri per l’aggiornamento dei diritti fissi per i pareri di massima:
-   pareri di massima su progetti urbanistici: 1/3 della tariffa applicata agli strumenti urbanistici esecutivi;
-   pareri di massima su progetti edilizi: la tariffa minima prevista per i permessi di costruire.

Sono inoltre adottati diritti fissi a copertura delle spese relative ad attività che necessitano di istruttorie edilizie:
-   istruttoria di esposti relativi a presunte irregolarità edilizie: diritto fisso di istruttoria di Euro 30,00 (comprensivo dell’eventuale sopralluogo); tale importo è rimborsabile ove la segnalazione risulti fondata e dia luogo all’emissione di provvedimento sanzionatorio.
-   sopralluoghi: diritto fisso di Euro 20,00 per i sopralluoghi effettuati nell’ambito delle istruttorie edilizie (documentazione presentata che non consente di determinare una completa valutazione dell’oggetto dell’istruttoria, ecc.).

Sono infine riviste le tariffe applicate per le visure delle pratiche edilizie e degli atti abilitativi edilizi contenuti negli appositi registri effettuate presso l’Archivio edilizio (Regolamento dell’accesso ai documenti amministrativi, art. 16): considerati gli attuali alti costi di gestione per la catalogazione, inventariazione, reperimento delle pratiche e per l’informatizzazione in corso, le tariffe, comprensive di un numero di fotocopie formato A4 non superiori a 6, sono raddoppiate, mentre è effettuata la sola rivalutazione Istat dei costi delle fotocopie e dei prezzi di vendita dei documenti urbanistici (elenco tabella attualmente in vigore).

Le tariffe dei Servizi Sociali necessiteranno nel prossimo futuro di un generale riordino, anche in conseguenza dell'emanazione della deliberazione che la Giunta Regionale dovrà adottare ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004, che indicherà i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo di tali prestazioni.

Nelle more di tale ridefinizione è necessario che:
-   le rette relative ai presidi residenziali per anziani, anche in considerazione dello stato di avanzamento del piano di ristrutturazione, vengano aumentate mediamente del 10% al fine di proseguire il processo di progressivo e graduale adeguamento alle tariffe previste dalle deliberazioni regionali vigenti in relazione alle varie tipologie di struttura;
-   nel caso di inserimento in strutture residenziali di madri con figli, a seguito di domanda individuale, e per far fronte alla sola sistemazione alloggiativa non diversamente reperibile, vengano definiti i criteri per la contribuzione dei beneficiari e dei parenti ai sensi dell’art. 148 del c.c..
Quanto sopra è reso necessario anche dalla sempre maggiore richiesta di tali interventi e dalla contestuale necessità, in ottemperanza alle leggi, di garantire la protezione e tutela del minore, favorendo nel contempo il più possibile l’unità familiare.
Le persone inserite sono tenute in questo caso a versare al Comune l’importo dei propri redditi (pensioni ed assegni compresi) fino alla copertura della retta riconosciuta alla struttura, detratta la quota piccole spese o la quota di reddito di mantenimento/inserimento (in relazione ai criteri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 - mecc. 2000 05700/19 - che disciplina gli interventi di assistenza economica), a seconda che la stessa fornisca o meno i pasti. Modalità e criteri di contribuzione delle persone tenute all’obbligo di mantenimento di cui all’art. 148 c.c. sono regolamentati dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1979 - mecc. 7900838/19 e s.m.i.. Gli inserimenti in strutture di cui al presente punto, a tutela dei minori, possono essere attivati anche in assenza di impegno alla contribuzione da parte dei beneficiari e dei parenti di cui all’art. 148 del c.c., fatta salva l’azione di rivalsa verso gli stessi.

Le tariffe e rette previste per tutte le altre prestazioni, ad eccezione dei pasti a domicilio le cui tariffe sono state integralmente ridefinite in corso 2003, vengano variate dell'1,7 % per l'adeguamento al tasso di inflazione programmata con arrotondamento a Euro 0,50 superiore.

Le tariffe dei Servizi Educativi vengono aumentate dell'1,7%, pari al tasso di inflazione programmata previsto dal DPEF 2004-2007 (con successivo arrotondamento ad Euro 1,00).

Inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007) viene così modificata e integrata:

1.   Titolo NORME GENERALI;

   a)   la sezione "Applicazione della tariffa minima o massima"
al punto "E’ prevista l’applicazione della tariffa minima in caso di:"è integrato con:

-   minori iscritti ai Nidi d’infanzia Comunali ed alle Scuole Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e dell'art. 45 del successivo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, almeno un genitore o adulto di riferimento possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 ovvero abbia presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

al punto "La tariffa massima sarà applicata a:" è integrato con:

-   nuclei familiari in cui entrambi i genitori, oppure il bambino, non siano residenti in Città.
In tali casi, l'Amministrazione è disponibile ad accordi con i Comuni di residenza, in analogia e con le modalità disposte per i nidi d'infanzia dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 04479/007).

2.   Titolo NORME PARTICOLARI;

   a)   la sezione "Laboratori didattici - Centri estivi - Scuola dell'infanzia e Scuola Elementare" è integrata con il seguente punto aggiuntivo:

"Partecipazione
-   la partecipazione ai "Centri estivi per i bambini della scuola elementare" e ai "Soggiorni estivi" sarà consentita anche ai bambini non residenti, oppure con entrambi i genitori non residenti nella Città, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano in aggiunta all’accoglimento di tutte le domande presentate dai nuclei familiari residenti in Città".

Le variazioni decorrono dal 1° giugno 2004. Per la Ristorazione scolastica e la frequenza ai Nidi d'infanzia la decorrenza è prevista dal 1° settembre 2004.

I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto di tariffe determinate forfettariamente con specifica deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto degli oneri sostenuti dall'Amministrazione Civica per garantirli. Sono compresi fra detti servizi:
-   i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
-   i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;
-   esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti;
-   interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico.

Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le seguenti iniziative:
-   manifestazioni organizzate e promosse da Enti e soggetti pubblici in generale;
-   manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;
-   manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;
-   manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
-   manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;
-   eventi di grande risonanza ed altre iniziative al quale venga concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale;
-   manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere di urbanizzazione rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato, con l’identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.

CANONI PER LE LOCAZIONI

Relativamente ai contratti ad uso abitativo si è in presenza di una pluralità di regimi contrattuali:
-   alcuni contratti, rinnovati nel corso del 1997 - 1998, sono disciplinati, fino alla loro naturale scadenza, dalla Legge n. 359/1992 sui "patti in deroga", e la determinazione del canone tiene conto di quanto previsto dalla "Circolare Cristofori";
-   altri invece, sempre fino alla loro scadenza, sono tuttora assoggettati alla normativa dell’equo canone, in base alla Legge n. 392/1978;
-   i contratti scaduti dal 1998 al 2000 e quelli che verranno a scadere, sono disciplinati sulla base della Legge n. 431/1998, abrogativa delle due precedenti citate, così come recepita dalla deliberazione della Giunta Comunale dell'11 maggio 2001 (mecc. 2001 04193/08).

Relativamente ai contratti ad uso commerciale, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 537/1993, i canoni sono stati determinati sulla base dei valori correnti di mercato, mediante apposite stime analitiche.

Se ne conferma l’applicazione anche per l’anno 2004.

I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all’interesse pubblico dell’attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2004, è contenuta nell’apposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore da luglio 1995.

Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.