Servizio Centrale Risorse Finanziarie
Settore Bilanci e Rendiconti
n. ord. 38
2004 01224/024
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2004 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Peveraro, Bonino, Lepri, Pozzi e
Viano.
Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi, per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2004 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
TRIBUTI
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Visto l’art. 2, comma 21, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) si conferma per l’anno di imposta 2004 la variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,3 punti percentuali, già applicata nel 2002 e nel 2003.
ICI
Al fine di aumentare in capo ai potenziali conduttori le possibilità di trovare alloggi in locazione, l’aliquota ICI sulle unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale del 23 settembre 2003 stipulato ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, viene ridotta dall’1,5 per mille allo 0,1 per mille.
Le esigenze di un bilancio caratterizzato da ulteriori significativi tagli dei trasferimenti statali e dal congelamento dell’addizionale IRPEF impongono l’aumento dell’aliquota ICI su terreni agricoli, aree fabbricabili e unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale "A" diverse dall’abitazione principale dal 6,5 per mille al 7 per mille.
Si confermano le rimanenti aliquote e la detrazione sull'abitazione principale nelle misure in vigore nell'anno 2003.
TARSU
Le tariffe TARSU per l’anno 2004 sono ancora interessate dal processo di allineamento alla c.d. Tariffa Ronchi (art. 49 D.Lgs. 22/1997) avviato nel 2002 e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005. Com’è noto il suo presupposto, oltre alle possibili riduzioni premianti la raccolta differenziata, è la copertura dei costi, determinati secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999, con le entrate tariffarie.
Al riguardo, per il 2004, l’Amministrazione ha deciso
di:
a) coprire con il gettito TARSU al 100% i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al 50% quelli
per igiene del suolo;
b) ripartire detti costi tra utenze domestiche
e non domestiche e tra fissi e variabili secondo le regole previste
dal metodo normalizzato.
Tenuto conto di quanto precede, gli aumenti tariffari 2004
dovranno strutturarsi come segue, rispetto al 2003:
A) abitazioni = + 7,7%
B) conseguente rideterminazione delle tariffe
"single" con il correttivo (posto su base regolamentare)
della contestuale applicazione della riduzione del 10% per i single
con meno di 65 anni e del 20% per quelli con più di 65
anni;
C) il processo di progressivo allineamento delle
tariffe, avviato, come detto, nel 2002, porta, nel 2004, 19 categorie
di attività economiche ad una soglia tariffaria prossima
al costo "Ronchi" come sopra definito ed imputato per
l’anno in corso.
Per loro, quindi, non si prevedono aumenti.
Detratto il gettito derivante da tali categorie dal costo complessivamente attribuito alle attività economiche (con la metodologia indicata al presente punto b), la differenza va distribuita tra le restanti categorie che risultano ancora sotto soglia in rapporto agli indici quali/quantitativi di produzione di rifiuti al metro quadrato di superficie occupata specifici di ciascuna di loro.
La novità, istituita da quest’anno con modifica regolamentare, è data dalla determinazione, con il presente atto, della percentuale di riduzione degli interventi agevolativi descritti, per ciascuna fattispecie, nel regolamento della TARSU.
In particolare:
- Sgravi - TARSU su grandi cantieri di opere
pubbliche.
La fattispecie è descritta nell’art. 19 ter, 1°
comma, lett. b). In attuazione del citato articolo si è
deciso di considerare, come già per lo scorso anno, il
grande intervento della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante
Ferroviario; nel dettaglio, all’area concernente la Metropolitana,
dal confine con la città di Collegno fino alla linea perpendicolare
segnata da via Drovetti, viene riconosciuta una riduzione, sul
carico TARSU di competenza dell’anno 2004, del 50% e del
100% sulla restante area interessata dai lavori (piazza Statuto
- corso Inghilterra - corso Vittorio Emanuele). Medesima riduzione
(del 100%) viene riconosciuta sull’area di intervento del
Passante Ferroviario. A tal proposito viene allegata (all. 2 -
n. ) la piantina riportante l'individuazione delle aree. Le agevolazione
di cui sopra si applicano alle attività commerciali ed
artigianali, i cui locali di esercizio sono all’interno delle
aree in argomento.
- Riduzioni a favore di ONLUS (organizzazioni
non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997
e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000.
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, comma 1,
lett. c); la riduzione da attuarsi per il 2004 è la
stessa dello scorso anno, pari al 30% sul pagamento annualmente
dovuto dalle suddette.
- Riduzioni a favore di nuclei familiari con
reddito certificato da ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente).
La fattispecie è prevista dall’art. 19 ter, comma 1,
lett. d). Per l'anno 2004, il limite reddituale (da certificato
ISEE) passa da Euro 6.708,00 ad Euro 11.000,00 e la riduzione
rimane del 50% come per lo scorso anno.
- Riduzione relativa a locali di culto riconosciuti
dallo Stato e loro pertinenze.
La fattispecie è di nuova istituzione ed è descritta
nell’art. 19 ter, comma 1, lett. e); la percentuale
applicabile è del 30%.
- Temporanea riduzione per emissioni olfattive
provenienti dalla discarica di Basse di Stura.
La fattispecie è di nuova istituzione ed è prevista
dell'art. 19 ter, comma 1, lett. f) del Regolamento. Le aree
relative a questa riduzione sono contenute nell'allegato 3 alla
presente (all. 3 - n. ). Si applica una riduzione del 30% per
le attività commerciali ed artigianali e del 50% per le
abitazioni localizzate in tali aree.
CIMP (Canone installazione mezzi pubblicitari)
La tariffa ordinaria per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie viene stabilita in Euro 40,22 annuali per ogni metro quadrato con riferimento alla 1^ categoria viaria per la pubblicità permanente, con un aumento rispetto al 2003 dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2004 - 2007. La tariffa per la pubblicità temporanea, per l’anno 2004, per effetto dell’aumento dell’1,7% di cui sopra, passa a Euro 0,135 per metro quadrato al giorno.
Le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell’allegato "A" del Regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari vengono aumentate rispetto al 2003 dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato su citato. Tali tariffe sono riportate nella tabella allegata (all. 1 - n. ).
In applicazione dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% della variazione, l’importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all’art. 10, comma 10, lettera c), della Legge 68/1993 e s.m.i. previsto dal comma 11, passa a Euro 157,67, arrotondato per difetto a Euro 157,50.
Sgravi - CIMP su grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell’art. 20, 2° comma del Regolamento. In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare, come già per lo scorso anno, il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario; nel dettaglio, all’area concernente la Metropolitana, dal confine con la città di Collegno fino alla linea perpendicolare segnata da via Drovetti, viene riconosciuta una riduzione, sul carico CIMP di competenza dell’anno 2004, del 50% e del 100% sulla restante area interessata dai lavori (piazza Statuto - corso Inghilterra - corso Vittorio Emanuele). Medesima riduzione (del 100%) viene riconosciuta sull’area di intervento del Passante Ferroviario. A tal proposito si rimanda all'allegato 2. Le agevolazione di cui sopra si applicano alle attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
La tariffa sul diritto delle pubbliche affissioni viene maggiorata
del 30%. Tale aumento già previsto dall’art. 30, comma
17, Legge 488/1999 ma non ancora applicato, determina la seguente
nuova tariffa:
Per ogni foglio di cm. 70x100,
per i primi 10gg. in categoria normale Euro
2,26
per i periodi successivi di 5 gg. o frazioni Euro
0,68
in categoria speciale per i primi 10 gg. Euro
5,64
per i periodi successivi di 5 gg. o frazioni Euro
1,69
Le tariffe per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente
affisso vengono elevate dell’1,7% pari al tasso di inflazione
programmato previsto dal DPEF 2004 - 2007 e pertanto risultano
essere:
Euro 15,99 ogni foglio di cm. 70x100 fino a 20 fogli defissi
Euro 13,31 ogni foglio di cm. 70x100 da 21 a 50 fogli defissi
Euro 7,99 ogni foglio di cm. 70x100 oltre 50 fogli defissi.
COSAP
Per il 2004 la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche è stabilita in Euro 0,174 per ogni metro quadrato o lineare al giorno, per le occupazioni permanenti sia per quelle temporanee. L’incremento, rispetto all’anno 2003, è stato dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto da DPEF 2004 - 2007.
Sgravi - COSAP su grandi cantieri di opere pubbliche.
La fattispecie è descritta nell’art. 14, 2° comma del Regolamento. In attuazione del citato articolo si è deciso di considerare, come già per lo scorso anno, il grande intervento della linea 1 (Metropolitana) e quello del Passante Ferroviario; nel dettaglio, all’area concernente la Metropolitana, dal confine con la città di Collegno fino alla linea perpendicolare segnata da via Drovetti, viene riconosciuta una riduzione, sul carico COSAP permanente e temporanea di competenza dell’anno 2004, del 50% e del 100% sulla restante area interessata dai lavori (piazza Statuto - corso Inghilterra - corso Vittorio Emanuele). Medesima riduzione (del 100%) viene riconosciuta sull’area di intervento del Passante Ferroviario. A tal proposito si rimanda all'allegato 2. Le agevolazioni di cui sopra si applicano alle attività commerciali ed artigianali, i cui locali di esercizio sono all’interno delle aree in argomento.
Il coefficiente moltiplicatore da determinarsi per le occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento, di cui all’allegato A del Regolamento, lettera B punto 9), è determinato nella misura dello 0,43 della tariffa ordinaria.
TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI
Nel 2004 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell’1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto da DPEF 2004-2007.
Le tariffe relative all’uso della fototeca dell’Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.
Le tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata sono rivalutate ai fini di un progressivo adeguamento ai costi effettivamente sostenuti e ai nuovi adempimenti connessi all'entrata in vigore del Testo Unico dell'edilizia, anche con riferimento ad attività istruttorie per le quali non è attualmente previsto alcun rimborso.
Con riferimento ai diritti di segreteria introdotti dall’art.
10, comma 10, della Legge 19 marzo 1993, n. 68, gli stessi sono
rivalutati attestandone il valore medio al 50% circa dei valori
massimi consentiti dalla Legge per i Comuni con popolazione superiore
a 250.000 abitanti. Tale principio si applica, in generale, per
le seguenti categorie di atti:
- certificati di destinazione urbanistica previsti
dall’art. 30 del Testo Unico dell’edilizia, per i quali
è inoltre necessaria unificazione delle tariffe, oggi articolate
per fasce dimensionali delle particelle certificate;
- certificato urbanistico ex art. 5 Legge Regionale
n. 19/1999 e certificati e attestazioni urbanistiche assimilabili;
- classificazioni di immobili o di opere ai fini
fiscali;
- attestazioni urbanistiche ad uso successione
ed ai fini I.C.I.;
- certificati di agibilità previsti dall’art.
24 del Testo Unico dell’edilizia, comprensivi di eventuale
sopralluogo;
- strumenti urbanistici esecutivi presentati
da privati in attuazione del nuovo P.R.G., (esclusi i piani di
recupero per cui è prevista specifica tariffazione) e concessioni
convenzionate.
Sempre con riferimento all’elenco della Legge n. 68/1993
sono adottati i seguenti criteri di aggiornamento per altre categorie
di atti indicati:
- permessi di costruire previsti dall’art.
10 del T.U.E. e denunce di inizio attività presentate in
luogo del permesso di costruire previste dall’art. 22 comma
3 del T.U.E.: ferme restando le modalità attuali di calcolo
della tariffa (5% del valore degli oneri di urbanizzazione dovuti
con valori minimi e massimi predefiniti) si applica un adeguamento
del valore minimo pari a circa il doppio del valore attuale, e
del massimo, pari all’adeguamento Istat del massimo valore
consentito dalla Legge n. 68/1993;
- denunce di inizio attività di cui all’art.
22 commi 1 e 2 del T.U.E.: seguono l’adeguamento del valore
minimo previsto per i permessi di costruire;
- piani di recupero di iniziativa privata di
cui all’art. 30 della Legge n. 457/1978: si applica la rivalutazione
della tariffa applicata sino al valore massimo consentito, in
relazione alle necessità istruttorie richieste dalla natura
di strumento urbanistico esecutivo;
- attestazioni relative a procedimenti amministrativi
conclusi o in corso: si applica la tariffa corrispondente a circa
il doppio del valore minimo aggiornato indicato dalla Legge n. 68/1993
(circa 1/4 del valore massimo).
Con riferimento alla precedente deliberazione quadro del Consiglio
Comunale n. 615 del 1997 di definizione dei diritti di segreteria
(mecc. 9700615/20) si applicano i seguenti criteri per l’aggiornamento
dei diritti fissi per i pareri di massima:
- pareri di massima su progetti urbanistici:
1/3 della tariffa applicata agli strumenti urbanistici esecutivi;
- pareri di massima su progetti edilizi: la tariffa
minima prevista per i permessi di costruire.
Sono inoltre adottati diritti fissi a copertura delle spese
relative ad attività che necessitano di istruttorie edilizie:
- istruttoria di esposti relativi a presunte
irregolarità edilizie: diritto fisso di istruttoria di
Euro 30,00 (comprensivo dell’eventuale sopralluogo); tale
importo è rimborsabile ove la segnalazione risulti fondata
e dia luogo all’emissione di provvedimento sanzionatorio.
- sopralluoghi: diritto fisso di Euro 20,00 per
i sopralluoghi effettuati nell’ambito delle istruttorie edilizie
(documentazione presentata che non consente di determinare una
completa valutazione dell’oggetto dell’istruttoria,
ecc.).
Sono infine riviste le tariffe applicate per le visure delle pratiche edilizie e degli atti abilitativi edilizi contenuti negli appositi registri effettuate presso l’Archivio edilizio (Regolamento dell’accesso ai documenti amministrativi, art. 16): considerati gli attuali alti costi di gestione per la catalogazione, inventariazione, reperimento delle pratiche e per l’informatizzazione in corso, le tariffe, comprensive di un numero di fotocopie formato A4 non superiori a 6, sono raddoppiate, mentre è effettuata la sola rivalutazione Istat dei costi delle fotocopie e dei prezzi di vendita dei documenti urbanistici (elenco tabella attualmente in vigore).
Le tariffe dei Servizi Sociali necessiteranno nel prossimo futuro di un generale riordino, anche in conseguenza dell'emanazione della deliberazione che la Giunta Regionale dovrà adottare ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge Regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004, che indicherà i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo di tali prestazioni.
Nelle more di tale ridefinizione è necessario che:
- le rette relative ai presidi residenziali per
anziani, anche in considerazione dello stato di avanzamento del
piano di ristrutturazione, vengano aumentate mediamente del 10%
al fine di proseguire il processo di progressivo e graduale adeguamento
alle tariffe previste dalle deliberazioni regionali vigenti in
relazione alle varie tipologie di struttura;
- nel caso di inserimento in strutture residenziali
di madri con figli, a seguito di domanda individuale, e per far
fronte alla sola sistemazione alloggiativa non diversamente reperibile,
vengano definiti i criteri per la contribuzione dei beneficiari
e dei parenti ai sensi dell’art. 148 del c.c..
Quanto sopra è reso necessario anche dalla sempre maggiore
richiesta di tali interventi e dalla contestuale necessità,
in ottemperanza alle leggi, di garantire la protezione e tutela
del minore, favorendo nel contempo il più possibile l’unità
familiare.
Le persone inserite sono tenute in questo caso a versare al Comune
l’importo dei propri redditi (pensioni ed assegni compresi)
fino alla copertura della retta riconosciuta alla struttura, detratta
la quota piccole spese o la quota di reddito di mantenimento/inserimento
(in relazione ai criteri di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale del 12 febbraio 2001 - mecc. 2000 05700/19 - che disciplina
gli interventi di assistenza economica), a seconda che la stessa
fornisca o meno i pasti. Modalità e criteri di contribuzione
delle persone tenute all’obbligo di mantenimento di cui all’art.
148 c.c. sono regolamentati dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 14 marzo 1979 - mecc. 7900838/19 e s.m.i.. Gli inserimenti
in strutture di cui al presente punto, a tutela dei minori, possono
essere attivati anche in assenza di impegno alla contribuzione
da parte dei beneficiari e dei parenti di cui all’art. 148
del c.c., fatta salva l’azione di rivalsa verso gli stessi.
Le tariffe e rette previste per tutte le altre prestazioni, ad eccezione dei pasti a domicilio le cui tariffe sono state integralmente ridefinite in corso 2003, vengano variate dell'1,7 % per l'adeguamento al tasso di inflazione programmata con arrotondamento a Euro 0,50 superiore.
Le tariffe dei Servizi Educativi vengono aumentate dell'1,7%, pari al tasso di inflazione programmata previsto dal DPEF 2004-2007 (con successivo arrotondamento ad Euro 1,00).
Inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007) viene così modificata e integrata:
1. Titolo NORME GENERALI;
a) la sezione "Applicazione
della tariffa minima o massima"
al punto "E’ prevista l’applicazione della tariffa
minima in caso di:"è integrato con:
- minori iscritti ai Nidi d’infanzia Comunali ed alle Scuole Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e dell'art. 45 del successivo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, almeno un genitore o adulto di riferimento possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 ovvero abbia presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
al punto "La tariffa massima sarà applicata a:" è integrato con:
- nuclei familiari in cui entrambi i genitori,
oppure il bambino, non siano residenti in Città.
In tali casi, l'Amministrazione è disponibile ad accordi
con i Comuni di residenza, in analogia e con le modalità
disposte per i nidi d'infanzia dalla deliberazione del Consiglio
Comunale del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 04479/007).
2. Titolo NORME PARTICOLARI;
a) la sezione "Laboratori didattici - Centri estivi - Scuola dell'infanzia e Scuola Elementare" è integrata con il seguente punto aggiuntivo:
"Partecipazione
- la partecipazione ai "Centri estivi
per i bambini della scuola elementare" e ai "Soggiorni
estivi" sarà consentita anche ai bambini non residenti,
oppure con entrambi i genitori non residenti nella Città,
qualora le disponibilità finanziarie lo consentano in aggiunta
all’accoglimento di tutte le domande presentate dai nuclei
familiari residenti in Città".
Le variazioni decorrono dal 1° giugno 2004. Per la Ristorazione scolastica e la frequenza ai Nidi d'infanzia la decorrenza è prevista dal 1° settembre 2004.
I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano
di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori
rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto
di tariffe determinate forfettariamente con specifica deliberazione
della Giunta Comunale, tenuto conto degli oneri sostenuti dall'Amministrazione
Civica per garantirli. Sono compresi fra detti servizi:
- i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
- i servizi di vigilanza garantiti in occasione
di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;
- esibizioni della banda musicale in occasione
di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti;
- interventi effettuati per altre iniziative
a carattere non prevalentemente pubblico.
Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico
e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le
seguenti iniziative:
- manifestazioni organizzate e promosse da Enti
e soggetti pubblici in generale;
- manifestazioni organizzate dalla Città
di Torino;
- manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni
Amministrative del Comune di Torino;
- manifestazioni di carattere religioso (Chiesa
Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
- manifestazioni promosse e organizzate da partiti
e movimenti politici e sindacali;
- eventi di grande risonanza ed altre iniziative
al quale venga concesso il patrocinio con deliberazione della
Giunta Comunale;
- manifestazioni al quale sia concesso il patrocinio
dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere
concesso con apposita deliberazione.
ONERI DI URBANIZZAZIONE
I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire vengono adeguati alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere di urbanizzazione rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato, con l’identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.
CANONI PER LE LOCAZIONI
Relativamente ai contratti ad uso abitativo si è in
presenza di una pluralità di regimi contrattuali:
- alcuni contratti, rinnovati nel corso del 1997
- 1998, sono disciplinati, fino alla loro naturale scadenza, dalla
Legge n. 359/1992 sui "patti in deroga", e la determinazione
del canone tiene conto di quanto previsto dalla "Circolare
Cristofori";
- altri invece, sempre fino alla loro scadenza,
sono tuttora assoggettati alla normativa dell’equo canone,
in base alla Legge n. 392/1978;
- i contratti scaduti dal 1998 al 2000 e quelli
che verranno a scadere, sono disciplinati sulla base della Legge
n. 431/1998, abrogativa delle due precedenti citate, così
come recepita dalla deliberazione della Giunta Comunale dell'11
maggio 2001 (mecc. 2001 04193/08).
Relativamente ai contratti ad uso commerciale, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 537/1993, i canoni sono stati determinati sulla base dei valori correnti di mercato, mediante apposite stime analitiche.
Se ne conferma l’applicazione anche per l’anno 2004.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all’interesse pubblico dell’attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2004, è contenuta nell’apposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore da luglio 1995.
Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.