Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO
"VARIANTE IN ITINERE AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.
N. 38 (COMPARTO PRODUTTIVO E ARTIGIANALE ART. 17 COMMA 4 DELLA L.U.R.) AMBITI DI
RIORDINO. PROGETTO PRELIMINARE".
Il Presidente Guido ALUNNO,
di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO,
riferisce:
Con nota del 2 dicembre 2003, Prot.n.2541, la Divisione
Edilizia Urbanistica - Settore Procedure Amministrative e Urbanistiche, ha
richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto "Variante in itinere al progetto definitivo
della variante strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale -
art. 17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino - Progetto preliminare".
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37, del 10 marzo 2003
n.mecc.2002-11600/09, è stato adottato il progetto definitivo della
Variante Strutturale n. 38 - Comparto Produttivo.
Ai sensi dell'art. 15,
comma 9 della L.U.R., si trasmette il provvedimento alla Regione Piemonte per la
sua definitiva approvazione.
Tale variante, è finalizzata a dare
risposte, anche diversificate, riguardanti il sistema produttivo e
manifatturiero e più in generale alle attività economiche presenti
nel territorio cittadino.
In base alle analisi e ricerche svolte è
emerso che il sistema produttivo ha dato segnali divergenti rispetto alla
politica industriale indirettamente esercitata dagli indirizzi del Piano
Regolatore approvato nel 1995. A tali segnali l'Amministrazione Comunale ha
risposto con iniziative rivolte ad un'analisi delle tendenze in atto con
l'approvazione della variante n. 37 (variante all'apparato normativo) e con la
proposta di variante sopra richiamata relativa al comparto produttivo e
artigianale (variante n. 38).
Tra le varie analisi sono state in particolare
verificate le previsioni inerenti le Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) e le
Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), che per la quasi totalità sono
attualmente orientate a favorire prevalentemente le nuove localizzazioni
residenziali.
Tale generalizzata monofunzionalità verso usi
residenziali, ha indotto, in via generale, l'espulsione delle attività
produttive e artigianali, soprattutto di carattere medio/piccolo, presenti negli
ambiti di trasformazione in assenza di possibile localizzazione alternativa nel
tessuto urbano.
Tra le strategie di intervento della variante n. 38, volte a
contenere il processo di espulsione di tali attività, è stata
individuata la previsione, in tali ambiti, della possibilità di
conservare parte del tessuto e delle attività esistenti diversamente da
quanto previsto generalmente per gli ambiti di trasformazione, che infatti
presuppongono una radicale trasformazione urbanistica.
In particolare, per
tali ambiti, denominati
"Ambiti di Riordino" le analisi propedeutiche
alla variante n. 38 hanno evidenziato l'esigenza di edifici ed attività
consolidate, in certi casi con superfici lorde di pavimento esistenti prossime o
superiori a quelle realizzabili secondo le regole del Piano Regolatore
Generale.
La variante n. 38, nel procedere al puntuale riconoscimento di
alcuni casi ritenuti significativi, ha fissato per tali ambiti, parametri e
regole di trasformazione, anche in rapporto agli indici fondiari esistenti,
congruenti con motivazione economica volta al riordino ed allla riqualificazione
del tessuto esistente.
Si tratta di ambiti o parti di essi che sono risultati
di improbabile trasformazione secondo le prescrizioni attuali del P.R.G., per il
radicamento delle attività esistenti, in edifici generalmente in buono
stato manutentivo, o per l'alta densità esistente e l'elevato numero di
attività in essi allocate.
L'obbiettivo è, pertanto, quello di
offrire opportunità di razionalizzazione e sviluppo di insediamenti misto
produttivi esistenti collocati all'interno del tessuto urbano e sviluppatisi in
modo frammentato e disordinato.
A seguito dell'adozione del progetto
definitivo della variante n. 38, sono inoltre pervenute agli Uffici Centrali
alcune proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione di ambiti con le
stesse caratteristiche, che seppur non attualmente ricompresi nella variante n.
38, potrebbero essere ricondotti ala disciplina generale introdotta nelle
N.U.E.A. per gli Ambiti di Riordino.
Con la variante relativa al comparto
produttivo e artigianale si sono, infatti, introdotte anche alcune variazioni e
integrazioni normative volte a garantire un quadro normativo coerente con le
nuove ipotesi di trasformazione urbanistica.
Tuttavia, dall'esame puntuale di
proposte progettuali presentate da privati per l'attuazione di interventi in
ambiti suscettibili di possibili trasformazioni in linea con i criteri sopra
illustrati, è emersa l'esigenza di un ulteriore affinamento e calibratura
delle specifiche norme sugli ambiti di riordino.
A tal fine, nelle more
dell'approvazione regionale, a seguito di valutazioni riguardanti le
modalità attuative degli ambiti di riordino, si è ritenuto
opportuno proporre l'integrazione delle disposizioni normative di cui all'art.
7 comma 18 e all'art. 9 delle N.U.E.A.
Le integrazioni riguardo il tema del
reperimento degli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.U.R. in
presenza di determinate tipologie di interventi ammessi.
Si è ritenuto
di introdurre la cessione delle aree nel rispetto degli standard urbanistici di
cui all'art. 21 della legge regionale 56/77 per gli interventi di "Restauro e
risanamento conservativo" e di "Ristrutturazione edilizia", qualora comportino
cambio di destinazione d'uso e per gli interventi di "Sostituzione edilizia",
"Completamento", "Ristrutturazione urbanistica" e di "Nuovo Impianto".
Viene,
altresì, introdotta la possibilità di "monetizzare", in
alternativa alla cessione gratuita, le aree a servizi, nel caso in cui fosse
dimostrata l'impossibilità di reperire tali aree nell'ambito
dell'intervento.
Nella circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18
luglio 1989, n. 16/U.R.E. titolata "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - Le
procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per
l'approvazione degli strumenti urbanistici" si specifica che la necessità
di una variante "in itinere" può intervenire prima e anche dopo che la
Regione abbia richiesto di apportare modifiche a norma dell'art. 15,commi 12 e
15 della L.R. 5 dicembre 1977, n, 56 e s.m.i. (richiamato anche dal 7°
comma dell'art. 40 della stessa legge).
Considerato che l'Amministrazione
ritiene che gli elementi sopra emersi costituiscano pubblico interesse e
ritenendo nel contempo di non inficiare il percorso di approvazione della
Variante n. 38, si propone di integrare il testo delle NUEA, così come
adottato nel testo del progetto definitivo del Comparto Produttivo, con le
modifiche normative qui a seguito illustrate.
Si propone, pertanto, di
integrare il progetto definitivo della variante n. 38:
"Negli ambiti di riordino, per gli interventi di cui
alle lett. C) e d) dell'art. 4 della NUEA, qualora comportino cambio di
destinazione d'uso, e in ogni caso, per gli interventi di cui alle lettere e),
f), g), i) dovrà essere garantito il rispetto degli standard urbanistici
ai sensi di quanto disposto all'art. 21 della Legge regionale 56/77 e
s.m.i.
Per gli interventi di cui alle lettere c). d) che non comportino
cambio di destinazione d'uso non prevista la cessazione di aree per servizi, ai
sensi dell'art. 21 legge regionale 56/77 e s.m.i.
Le aree per servizi, in
caso di dimostrata impossibilità del loro idoneo reperimento nell'ambito
di intervento, in alternativa alla cessione gratuita, possono essere
monetizzate, fino ad un massimo del 50%, in base ai criteri previsti delle
vigenti disposizioni (art. 6 comma 9 NUEA).
Nei casi in cui, ai sensi dei
commi precedenti, sia previsto il reperimento di aree per servizi da cedere o da
assoggettare all'uso pubblico, lo Studio Unitario di Riordino e la relativa
convenzione quadro dovranno altresì individuare la quantità e la
localizzazione delle aree stesse, ovvero la loro monetizzazione".
"4) Per gli interventi previsti nelle zone urbane di
trasformazione (Ambiti di Riordino) di cui all'art. 7 punto E".
Il presente
provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione
acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2002 10032/21 del 26
novembre 2002 e non presenta incompatibilità con i Piani sovraccomunali
vigenti, e costituisce variante in itinere alla variante strutturale del P.R.G.
n. 38 ai sensi della Legge Urbanistica Regionale (circolare del Presidente della
Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE).