Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
OGGETTO: C4 PARERE (ARTT.43 E 44 REG. DEC) AVENTE AD OGGETO "GESTORE
UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA SMA TORINO S.P.A. DELLA
GESTIONE DELLE FONTANELLE. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE
FONTANELLE. APPROVAZIONE".
Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione
Claudio CERRATO, riferisce:
Con nota del 28 novembre 2003, Prot.n.40145,
la Divisione Infrastrutture e Mobilità, Settore Ponti e Vie d'Acqua, ha
richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto "Gestore unico del Servizio Idrico Integrato.
Affidamento alla SMA Torino S.p.A. della gestione delle fontanelle. Contratto di
Servizio per la Gestione delle fontanelle. Approvazione".
La
Società per Azioni denominata “Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.”, siglabile “S.M.A. Torino S.p.A.”, ovvero
“SMAT S.p.A.”, veniva appositamente costituita in data 17 febbraio
2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell’“Ambito 3
Torinese”, sulla base della Convenzione sottoscritta in pari data dagli
stessi ai sensi dell’abrogato art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
(oggi art. 30 D. Lgs. 18 agosto 2001, n. 267), per l’esercizio delle
attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato,
così come definito dall’art. 4 lettera f) della Legge 5 gennaio
1994 n. 36 “Legge Galli”.
Tale costituzione avveniva in
esecuzione della deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale del 19 luglio 1999
(mecc. 9904149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale, nel dare avvio
all'attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia di risorse
idriche (Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e L.R. 20 gennaio 1997, n. 13) nella
prospettiva di superare la gestione dei servizi idrici da parte dei comuni del
bacino torinese con notevoli differenziazioni organizzative in relazione agli
acquedotti, fognature ed impianti di depurazione-approvava la costituzione, ai
sensi degli artt. 22, comma 3, lettera e), e 24 della Legge n. 142/90 e per gli
effetti dell'art. 9 della Legge n. 36/94, nonché dell'art. 7 della L.R.
n. 13/97, di una società per azioni quale mezzo dei comuni associati per
la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e di altri complementari che
costituiscono oggetto della Società.
Con la stessa deliberazione del
Consiglio Comunale n. 167/99 venivano, altresì, individuate linee guida
relative, tra l’altro, alla valutazione dei beni e servizi
dell’A.A.M. Torino S.p.A. e dell’Azienda Po Sangone (APS) per il
loro successivo totale conferimento alla Società, nonché alla
definizione dei contratti tra i Comuni e la nuova Società di gestione del
Servizio Idrico Integrato, al fine di porre in essere le basi per dare avvio
all’operatività della Società stessa.
Successivamente
venivano conferiti alla Società stessa, con efficacia dal 1° aprile
2001, i rami aziendali dell’“Azienda Po-Sangone” e della
società “Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A.” connessi,
rispettivamente, al servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane
ed al servizio di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 36/1994
(approvvigionamento, trattamento e distribuzione acqua potabile).
Tra i beni
aziendali conferiti erano compresi i beni già concessi in uso dalla
Città alle stesse A.A.M. Torino S.p.A. ed A.P.S. per l’esercizio
dei relativi servizi pubblici, rispettivamente con atto di concessione
d’uso in data 22 marzo1997 e con atto in data 30 marzo 1999.
A seguito
di detti conferimenti la SMAT S.p.A. diveniva operativa a far data dal 1 aprile
2001, con conseguente successione della società stessa in tutti i
rapporti attivi e passivi facenti capo alle aziende suddette, come previsto
dall’art.27 del suo Statuto Sociale, e pertanto nei rispettivi complessi
aziendali conferiti e quindi nei precedenti contratti, tra cui la Convenzione
Quadro tra la Città di Torino e l’A.A.M. Torino S.p.A. per la
gestione del servizio pubblico idro-potabile, sottoscritta in data 22 marzo
1997, e la Convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda
Po-Sangone per la gestione della rete fognaria pubblica, sottoscritta in data 30
marzo 1999.
Quanto alla definizione dei contratti tra i Comuni e la nuova
società di gestione del servizio idrico integrato, in esecuzione della
citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/99, che prevedeva che i
Comuni soci regolassero con apposita convenzione i loro rapporti con la
società per la gestione del servizio, la Giunta Comunale con
deliberazione n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc. 200101244/64), esecutiva
dal 12 marzo 2001, predisposti gli atti necessari per consentire
l’operatività della SMAT S.p.A., approvava una bozza di
“Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la S.M.A.T. S.p.A. per il
Servizio Idrico Integrato”, nonché una bozza di “Contratto
Tipo per la Concessione di beni in uso”, ciò al fine di armonizzare
ed uniformare i rapporti contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed il futuro
ente gestore, fermo restando che per tali atti si prevedeva espressamente
l’adeguamento alla Convenzione che sarebbe stata predisposta (tenendo
anche conto dello schema di Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di
regolazione dei rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti
gestori, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 31/23227 in data
24 novembre 1997, in attuazione della L.R. n. 13/97) dalla Autorità
d’Ambito, sola competente, ai sensi di legge, in ordine
all’affidamento del servizio all’Ente Gestore (art.7.6 Convenzione
tra Enti).
In esecuzione di detta deliberazione della Giunta Comunale n. 209,
preso atto che si erano realizzate le condizioni di operatività della
SMAT S.p.A. e, in particolare, che erano stati effettuati i conferimenti dei
rami aziendali di A.A.M. Torino S.p.A. ed A.P.S. con effetto dal 1
o
aprile 2001, con scrittura privata inserita al n. 1900 del registro A.P. della
Civica Amministrazione, in data 13 febbraio 2002 veniva sottoscritta la
Convenzione fra la Città di Torino e la SMA Torino S.p.A. per il Servizio
Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 7, commi 4-5-6-7 della citata
Convenzione tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, con la quale si
affidava alla società la gestione del Servizio Idrico Integrato,
comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione
di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli
scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro
relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell’ambiente e
smaltimento dei residui della depurazione.
Da ultimo, con deliberazione della
Giunta Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064), esecutiva dal 31
marzo 2002, in attesa che l’Autorità d’Ambito procedesse
all’affidamento del servizio e predisponesse la relativa convenzione ed al
fine di soddisfare le emerse esigenze di coordinamento tra le precedenti
Convenzioni tra la Città di Torino, da un lato, e la società
A.A.M. Torino S.p.A. ed il Consorzio Po Sangone, dall’altro, e la nuova
Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2002, venivano approvate alcune
precisazioni ed integrazioni da apportare a quest’ultima
convenzione.
In particolare, oltre alle integrazioni introdotte, relative
alla durata e alla decorrenza della convenzione, nonché circa la
titolarità della S.M.A.T. S.p.A a far data dal 1 aprile 2001 ad
introitare le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione con
corresponsione del relativo canone, si precisava, mediante inserimento di un
punto “7” nell’art. 7, alla parte “Servizio
Fognature” della nuova convenzione, che il servizio di fognatura sarebbe
stato espletato sulla base della Convenzione approvata dal Comune di Torino con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 405 in data 21 dicembre 1998 (mecc.
9808101/21), esecutiva dal 4 gennaio 1999, e della Giunta Comunale in data 25
marzo 1999 (mecc. 9902123/22) e sottoscritta dalla Città e
dall’Azienda Po-Sangone in data 30 marzo 1999, anche al fine di attuare in
modo graduale la piena operatività del servizio fognario su settori non
ancora serviti.
In ottemperanza alla previsione normativa, secondo la quale
per i servizi pubblici a rilevanza industriale non sono contemplate altre forme
di gestione se non quella attraverso società di capitali individuate con
gara ad evidenza pubblica, fatto salvo un periodo transitorio per l'attuazione
delle disposizioni in merito alla riorganizzazione anche mediante riunificazione
delle gestioni esistenti, l’Autorità d’Ambito Torinese 3 con
deliberazione n. 78, in applicazione dell’art. 35 L. 448/01 e
dell’art. 7 L.R. Piemonte n. 13/97 individuava le Aziende che avrebbero
potuto proseguire la gestione nel periodo transitorio nella configurazione
attuale o mediante trasformazione. La stessa Autorità con deliberazione
108
-298401 del 6 dicembre 2002 ha approvato la
Convenzione-Atto unico di riconoscimento del servizio integrato–ATO 3
“Torinese” con la quale si provvedeva a riconoscere le gestioni
esistenti per il periodo transitorio
ai sensi
della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, della Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997,
n. 13, tenuto conto della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35.
Con lo
stesso provvedimento l’Autorità d’Ambito ha definito le
modalità e i tempi attraverso cui viene riorganizzato il servizio idrico
nel territorio dell’ATO/3 nel corso del periodo transitorio, approvando
tra l’altro il disciplinare tecnico del servizio idrico integrato con
relativa carta dei servizi, riconoscendo la Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A., tra le Aziende che possono proseguire la gestione nel periodo
transitorio.
Successivamente, l’ATO ha ritenuto che tra le varie
soluzioni percorribili solo la riunificazione delle gestioni in capo a soggetti
gestori pubblici esistenti creerebbe una prima rilevante zona territoriale
integrata di gestione del ciclo completo delle acque, con avvicinamento
progressivo ad una gestione unitaria ed integrata dell’intero ambito ed
alla sua “appaltabilità” al termine del periodo transitorio
mediante gara ai sensi del vigente art. 113, c. 5, del D.Lgs. 267/00.
A tal
fine l’ATO ha individuato, in via provvisoria, nella SMAT S.p.A.
(capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese tra l’ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. e la S.M.A.T. S.p.A.), il coordinatore della riunificazione
delle gestioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti occorrenti e per
organizzare, anche al fine di predisporre tutti gli atti necessari,
l’attuazione della riunificazione delle gestioni nel rispetto della
vigente disciplina italiana ed europea.
Alla luce delle modificazioni
introdotte dalla normativa di settore nel corso degli ultimi anni, nonché
degli atti dell’Autorità d’Ambito e di quanto concordato con
Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2002 e modificata il 12 giugno 2002 si
riteneva opportuno integrare ulteriormente i documenti sopra citati
relativamente al servizio fognario, disponendo che i cosiddetti “canoni di
fognatura”, che precedentemente avevano natura di prestazione a carattere
tributario, a seguito delle novità introdotte dall’art. 31, commi
28, 29 e 30, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, non hanno più natura
tributaria, ma hanno natura di corrispettivi a fronte della prestazione di un
servizio.
Pertanto, anche in considerazione dell’intervenuta
capacità di attuare la piena operatività del servizio fognario su
settori non ancora serviti da parte della SM.A.T. S.p.A., in qualità di
soggetto gestore del servizio idrico integrato, si ritiene che S.M.A.T. S.p.A.
possa introitare detti canoni e, pertanto, si rende necessario rivedere gli
impegni che questa andrà ad assumere relativamente agli interventi di
smaltimento delle acque superficiali.
Infatti, nelle premesse della
Convenzione per la gestione della rete fognaria pubblica, approvata con i
succitati provvedimenti, che attualmente regola i rapporti tra il Comune di
Torino e la S.M.A.T S.p.A. limitatamente al servizio di fognatura–si
precisava che l’affidamento della gestione delle caditoie stradali delle
aree attrezzate per lo scarico dei camper, dei canali di fognatura bianca e
delle bealere sarebbe stato oggetto di successivo provvedimento deputato
all’approvazione delle relative specifiche tecniche.
Quindi, in
attuazione di tale previsione, si riteneva opportuno e necessario disporre tale
affidamento, inserendo i relativi obblighi all’art. 7 della Convenzione,
stipulata fra la Città di Torino e la SMAT S.p.A. Torino S.p.A. per il
Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 7, commi 4-5-6-7 della
citata Convenzione tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, con la quale
si affidava alla società la gestione del Servizio Idrico Integrato,
comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione
di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli
scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro
relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell’ambiente e
smaltimento dei residui della depurazione.
Con il medesimo provvedimento, da
ultimo citato, si prendeva atto della deliberazione del 21 maggio 2003 n. 129
con la quale tra l’altro l’ATO 3 approvava la Convenzione–tipo
contenente le condizioni di gestione per la prosecuzione in forma associata
della gestione in economia nella fase di avvio del programma di riunificazione
alla quale si ritiene di dover aderire, seppur nel rispetto delle
peculiarità dei rapporti già disciplinati tra il Comune di Torino
e la S.M.A.T. S.p.A. in materia di servizio idrico integrato in generale e del
servizio fognario in particolare, per favorire il lavoro di omogeneizzazione
delle diverse realtà presenti all’interno
dell’Autorità d’ambito n. 3 Torinese.
Infine, sempre nella
deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 2003 mecc. 2003 063004/64 si
prevedeva che in un separato provvedimento si procedesse, tra l'altro,
l’affidamento alla S.M.A.T. S.p.A. della gestione delle fontanelle
comunali.
A tal proposito è necessario rilevare che tali fontanelle,
forniscono un sostanziale contributo alla funzionalità ed alla pulizia
della rete fognaria, conferendo acqua corrente nella stessa attraverso
l'erogazione di acqua a getto continuo e fornendo quindi un apporto utile ai
canali di fognatura per il lavaggio dei medesimi, essendo ormai tutte collegate
all'acquedotto municipale.
Le fontanelle di cui trattasi, da distinguersi
dalle fontanelle monumentali, hanno un'origine remota, sicuramente legata a
necessità contingenti di approvvigionamento idrico in luoghi aperti e
accessibili al pubblico e risalente ai primi anni del secolo, quando queste
fontanelle, in ghisa di colore verde, iniziavano a sostituire delle altre di
uguale foggia, ma realizzate in pietra.
Agli inizi del Novecento la loro
utilità ed efficacia cominciava a essere rilevante, anche per il numero
di richieste, pertanto, l'acquedotto municipale istituisce al suo interno un
apposito servizio che consente di dare organicità ed efficienza ai vari
punti di erogazione.
Negli anni trenta, con l'aumento delle richieste di
nuove installazioni e con l'introduzione del Testo Unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle
province, la Città avocava a sé il servizio, in modo da gestire in
proprio, tramite il servizio fognature, sia l'installazione che la manutenzione
di tutte le fontanelle, incluse quelle in pietra.
Infatti, a norma dell'art.
1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2758 i comuni potevano "assumere, nei modi
stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei
pubblici servizi", tra i quali la costruzione di acquedotti, fontane e la
distribuzione di acqua potabile.
Inoltre l'art. 71, comma 2 dello Statuto
prevede espressamente che "il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da
erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie
previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la
regolarità, la continuità, l'economicità e la
qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza".
Attualmente,
visto il ruolo determinante svolto da SMAT in ordine alla gestione del servizio
idrico integrato, ed in particolare in ordine alla gestione della rete fognaria
pubblica, si ritiene ora opportuno e necessario che anche la gestione di tutte
le fontanelle comunali, ad esclusione delle fontanelle monumentali, sia affidata
alla stessa Società già incaricata delle altre gestioni idriche,
tenuto conto, altresì, che una delle caratteristiche funzionali delle
medesime è quella di erogare acqua a getto continuo, fornendo quindi un
apporto utile ai canali di fognatura per il lavaggio degli stessi, essendo,
ormai tutte collegate all'acquedotto municipale.
Alla luce di tali
considerazioni si ritiene affidare la gestione delle fontanelle alla SMAT
S.p.A., in qualità di gestore della rete fognaria pubblica, approvando la
relativa bozza di Contratto di Servizio per la stessa durata della Convenzione
del servizio idrico integrato stipulata in data 13 febbraio 2002 e
successivamente integrata e modificata, nonché il relativo allegato
tecnico.
In data 11 dicembre 2003 la II Commissione si è
riunit
a per discutere sul parere in merito alla proposta di deliberazione
avente ad oggetto "Gestore unico del Servizio Idrico Integrato-Affidamento alla
SMA Torino S.p.A. della gestione delle fontanelle.Contratto di Servizio per la
Gestione delle fontanelle. Approvazione".
Tutto ciò
premesso