Divisione Servizi Tributari e Catasto
Settore Pubblicità
n. ord. 30
2004 00184/013
OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI. NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI. MODIFICHE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
Larticolato relativo al Regolamento per le Pubbliche
Affissioni. Norme tecniche per il Collocamento dei Mezzi Pubblicitari,
è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni,
quelle proposte sono semplici integrazioni, precisazioni e risistemazione
delle norme in modo più funzionale e logico, con conseguente
modifica della numerazione.
Per facilità di comprensione viene allegato alla presente
il testo dellattuale regolamento (colonna di sinistra) con
a fronte (colonna di destra) quello di cui si propone lapprovazione:
in questultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte
da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono
con diversa impostazione grafica (corsivo).
Lart. 2 - Superfici - è stato riscritto chiarendone
il contenuto in aderenza a quanto disposto dallart. 18 D.Lgs.
507/1993. E stata aggiornata la superficie massima, in 85.000
mq. degli impianti permanenti di affissione, recependola dal Reg.
248 Piano Generale degli Impianti, e sono state aggiornate le
quantità del numero degli impianti pubblici destinati alle
affissioni. E stata specificata la percentuale di utilizzo
di tali impianti per affissioni istituzionali ed economicamente
non rilevanti, fissandola nel 70% della superficie complessiva,
e di quelli economicamente rilevanti, fissandola nel 30%. Di questultima,
inoltre, lAmministrazione può disporne la gestione
a soggetti privati.
Lart. 4 diventa il numero 5 e al comma 2 riporta integralmente
il contenuto relativo alle maggiorazioni del precedente allegato
B che quindi viene soppresso.
Lart. 6 - Prescrizioni di carattere amministrativo e gestionale
- è stato diviso in tre articoli ed è stata soppressa
la lettera c) in quanto il contenuto era già normato nel
regolamento CIMP allart. 5 comma 4; il contenuto delle lettere
a) e b) è stato inserito nei commi 1 e 2 del nuovo articolo
8 titolato - "numerazione impianti" - ed è stato
aggiunto il comma 3 nel quale si prescrive che ogni impianto deve
avere un numero dordine attribuito dalla città; il
contenuto della lettera a) è stato spostato al nuovo art.
11;
il contenuto della lettera e) unitamente alla lettera g) è
stato trasferito nei commi 1 e 2 del nuovo articolo 9 titolato
- "spazi in esclusiva" - e la lettera g) è stata
modificata con riferimento al ruolo del servizio affissioni nel
consentire deroghe al dettato normativo;
il contenuto della lettera f) - impianti provvisori su cantiere
- è stato trasfuso nel comma 1 del nuovo articolo 10 titolato
- "impianti provvisori" - modificandolo nel senso che,
come avviene per gli impianti permanenti, viene chiesto un formale
assenso da parte del capo cantiere e non un semplice visto, inoltre
non viene più chiesta copia dellautorizzazione alloccupazione
del suolo in quanto atto rilasciato dalla stessa Amministrazione,
in ossequio a quanto previsto dalla Legge 445/2000; i commi 2
e 3 sono di nuova formulazione e specificano, rispettivamente,
il tempo di permanenza dellimpianto e le tariffe da applicare,
nel caso di installazione inferiore o superiore lanno;
Gli art. 12 e 15 rispettivamente - cessazione della pubblicità
- e - manutenzione dei mezzi pubblicitari - vengono fusi nel nuovo
art. 11 che disciplina anche il rilascio di nuove autorizzazioni,
volture, rinnovi, variazioni, attraverso il richiamo degli articoli
3, 4/bis, 5, 6 e 7 del Regolamento CIMP, introducendo la nota
n. 4.
Allart. 9, rinumerato art. 12, comma 2 la parola "commissione"
è stata sostituita con la parola "richiesta"
perché di più facile lettura ed è stato specificato
il caso in cui, concessa la deroga alla consegna dei manifesti
entro i cinque giorni antecedenti quello previsto per laffissione,
il diritto daffissione va corrisposto per intero.
Allart. 11 - rinumerato art. 13 - comma 4, si specifica
che gli impianti e gli spazi su suolo pubblico disponibili per
linstallazione di mezzi pubblicitari, oggetto di procedura
concorsuale, sono solo quelli di affissione.
Allart. 20, rinumerato art. 19, i commi 3 e 4 sono stati
modificati per renderli più aderenti a quanto disposto
dal C. d. S. art. 23 comma 13 bis, il comma 4 è stato dedicato
alla rimozione degli impianti ed è stato fatto richiamo
allart. 24, comma 4, D.Lgs. 507/1993 e del suo contenuto
con riferimento al sequestro dei mezzi; il comma 5, di nuova istituzione,
contempla il caso di rimozione del materiale cartaceo, e nella
seconda parte riprende il contenuto testuale del vecchio art.
5 - rimborso spese di defissione - che così viene eliminato
in quanto articolo.
Allart. 21 - rinumerato 20 - è stato fatto un rimando
alla Legge e al Regolamento CIMP per quanto non espressamente
previsto.
Le note a partire dalla numero 4 sono state rinumerate per esigenze
di progressione numerica.
È stata introdotta la nota 10 nella quale, in funzione
della gravità della violazione commessa, è stata
graduata la sanzione prevista dallart. 24 D.Lgs. 507/1993
comma 2, in ossequio al principio generale di cui allart.
11 Legge 689/1981.
Ai sensi dellart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento,
il presente Regolamento è stato inviato, per lacquisizione
dei pareri a tutte le Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il Decreto Ministero dellInterno 23 dicembre 2003
pubblicato in G. U. n. 302 che proroga al 31 marzo 2004 il termine
per la deliberazione del Bilancio degli Enti Locali per lanno
2004;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa, lallegato testo modificato del Regolamento per le Pubbliche Affissioni - Norme Tecniche per il Collocamento dei mezzi pubblicitari (all. 1 - n. );
2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio allart. 43 lett. e) del Regolamento del Decentramento;
3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1 gennaio 2004.
1. Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
1. La superficie totale degli impianti permanenti per
affissioni, come previsto dal Regolamento n. 248 Piano Generale
degli impianti pubblicitari, non può superare i mq. 85.000
(da cui sono esclusi quelli temporanei, su steccati e cantieri)
così ripartiti:
Formati grandi (cm. 400x300 e 600x300) mq. 46.750
Formati medio piccoli (cm.70x100; 100x140; 140x200; 200x140; 200x280)
mq. 38.250
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblici
destinati alle affissioni è la seguente (1):
Stendardi bifacciali cm. 140x200 n. 2538
Stendardi bifacciali cm. 200x140 n. 368
Colonnine cilindriche n. 117
Lamiere murali cm. 70x100 n. 527
Lamiere murali cm. 100x140 n. 276
Lamiere murali cm. 200x140 n. 1399
Lamiere murali cm. 300x140 n. 21
Lamiere murali cm. 400x140 n. 71
Lamiere murali cm. 140x200 n. 477
Lamiere murali cm. 280x200 n. 325
Lamiere murali cm. 420x200 n. 43
Lamiere murali cm. 70x100 ad uso circoscrizionale n. 823
Lamiere murali cm. 70x100 ad uso politico ideologico di cui allart.
1 comma 69 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 n. 1462.
Per una superficie complessiva di mq 26.875,6 che soddisfa ampiamente
il limite minimo fissato dallart. 18 comma 3 del D.Lgs.
507/1993 (2).
Lelenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione
di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità, da
adottarsi tramite opportuni provvedimenti. In ogni caso dovranno
essere rispettati i limiti previsti di cui al primo comma del
presente articolo.
La Città inoltre si è riservata, ai sensi dellart.
9 comma 1 del presente Regolamento, spazi di affissione in esclusiva
su recinzioni di cantiere, la cui superficie è di mq. 21.722.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura
istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica
è pari al 70 per cento di quella degli impianti pubblici.
Tale percentuale potrà essere variata mediante adozione
di opportuno provvedimento.
Pertanto la superficie degli impianti di proprietà della
Città che può essere attribuita a soggetti privati
per leffettuazione delle affissioni dirette non può
essere più del 30 per cento.
1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35 per cento di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, non è superiore al 50 per cento di quella complessiva.
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione.
1. La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dallAmministrazione nella delibera quadro delle tariffe.
2. Il diritto di affissione è maggiorato del 50
per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta
fogli (art. 19 comma 3 D.Lgs 507/1993. Analoga maggiorazione è
dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da
8 a 12 fogli (art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).
Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli
è dovuta una maggiorazione del 100 per cento (art. 19 comma
4 D.Lgs 507/1993).
Il diritto è maggiorato del 100 per cento (art. 19 comma
5 D.Lgs 507/1993) per richieste di affissioni con scelta degli
impianti. La facoltà conferita al committente di scelta
degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato
e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati
alle affissioni e il cui elenco è visionabile presso il
Servizio Affissioni.
3. La maggiorazione fino al 150 per cento di cui allart. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 (3) viene stabilita dallAmministrazione nella delibera quadro delle tariffe.
4. Lomesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta lapplicazione delle tariffe già in vigore.
1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni
nella misura del 50 per cento si applicano le norme previste dall'art.
20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti
pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi
infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro
Ente che non abbia scopo di lucro;
c) ci manifesti relativi ad attività politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose
e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
1. Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle
pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'art.
21 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del
Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del
proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni
nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in
materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di
pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali,
amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per
legge;
g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali
gratuiti regolarmente autorizzati;
h) i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento
del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città
di Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare
.."
aventi attinenza con l'attività dei medesimi.
1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero dordine attribuito dalla Città.
1. Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti, nessuno potrà opporsi all'esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo diritto, avrà facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non danneggino la consistenza e non pregiudichino l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture è riservato al Comune il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di autorizzarne le affissioni ovvero di consentire l'installazione di quei mezzi pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi.
2. Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate con una tabella di metri 2,00 x 1,40 ogni 3 metri lineari di recinzione. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice in legno di cm. 5 di colore verde scuro e dovranno essere posizionate alternativamente in verticale ed orizzontale all'altezza di circa cm. 80 da terra. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio affissioni.
1. Gli impianti provvisori, collocati in sopraelevazione di steccati di cantiere, devono essere installati esclusivamente all'interno delle recinzioni. Per cantiere si intendono tutte quelle aree recintate dove si svolgono lavori edili. Le ditte che intendono collocare impianti su aree di cantiere devono presentare specifica domanda al Servizio Affissioni corredata dal formale assenso alla posa in opera dellimpianto da parte del capo cantiere Per predetti impianti le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. La durata dellautorizzazione può essere
inferiore a 12 mesi eventualmente rinnovabili di anno in anno
e comunque non oltre la durata del cantiere. Alla fine del cantiere
limpianto dovrà essere rimosso.
3. Ai fini della corresponsione del canone, per le iniziative
pubblicitarie, gli impianti provvisori su cantiere scontano la
tariffa per la pubblicità temporanea se collocata per un
tempo inferiore lanno, se di durata superiore lanno
scontano la tariffa permanente.
1. Il rilascio delle autorizzazioni afferenti la posa in opera di nuovi impianti su suolo privato, eventuali volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni nonché la manutenzione degli impianti trovano disciplina negli articoli 3, 4 bis, 5, 6 e 7 del Regolamento per lapplicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie n. 268. Presso il Servizio Affissioni è esposto lelenco degli impianti autorizzati (4).
1. La durata minima delle affissioni è di giorni dieci.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora laffissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per laffissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite solamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Dette proroghe debbono essere richieste al Servizio nel termine di cinque giorni dalla scadenza del periodo prenotato, previo pagamento dei diritti dovuti. Eventuali aggiunte o sovrapposizioni di strisce o altro materiale devono parimenti essere richieste al Servizio e l'ordine sarà evaso con l'applicazione delle tariffe previste dal presente Regolamento.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
11. Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, il canone per linstallazione dei mezzi pubblicitari viene maggiorato di uno specifico coefficiente la cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata nella tabella A) allegata al Regolamento CIMP.
2. Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione.
3. Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del Regolamento CIMP (Autorizzazione) e ne ripete la precarietà.
4. Successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti l'aggiudicazione degli impianti di affissioni di proprietà comunale e degli spazi pubblici disponibili per l'installazione di mezzi pubblicitari destinati allaffissione di manifesti avviene per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia, al fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni o concessioni.
5. Per evitare la possibilità di concentrazione e delle concessioni, il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
6. In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione della pubblicità, il richiedente l'installazione dei mezzi pubblicitari, per conto terzi, dovrà attestare l'inesistenza di tale condizione.
1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993 (5).
1. Gli addetti del Servizio Affissioni, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito allosservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva.
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 24 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (6).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 23 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 13 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (8).
1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dallart.24 del D.Lgs. n. 507/1993 (9).
2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dallart. 24 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dal comma 57 lett. c dellarticolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1549,37 (10).
3. A seguito di diffida notificata secondo le modalità previste per legge viene altresì disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Qualora limpianto rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..
5. Il materiale cartaceo abusivo (manifesti locandine e simili) defisso verrà distrutto. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con lapposita delibera quadro sulle tariffe.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge e al Regolamento CIMP.
Note:
(1) 3° comma art. 3 D.Lgs. 507/1993 regolamento
e tariffe:
2. omissis
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e
la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità
per ottenere il provvedimento per linstallazione, nonché
i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
Deve, altresì, stabilire la ripartizione della superficie
degli impianti pubblici da destinare alla affissioni di natura
istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica
e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché
la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per
leffettuazione di affissioni dirette.
4. Omissis
(2) 3° comma art.18 D.Lgs. 507/1993 servizio
delle pubbliche affissioni:
1. omissis
2. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni
deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale
al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati
ogni mille abitanti nei Comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti e a 12 metri quadrati negli altri Comuni.
3. Omissis
(3) art. 4 D.Lgs 507/1993 categorie delle
località
1. Agli effetti dellapplicazione dellimposta di
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente
alle affissioni di carattere commerciale, i Comuni delle prime
tre classi possono suddividere le località del proprio
territorio in due categorie in relazione alla loro importanza
applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta
per cento della tariffa normale. Il regolamento comunale deve
specificare le località comprese nella categoria speciale,
la cui superficie non può superare il 35 per cento di quella
del centro abitato, come delimitato ai sensi dellart. 4
del D.Lgs 285/1992, in ogni caso la superficie degli impianti
per affissioni installati in categoria speciale non potrà
essere superiore alla metà di quella complessiva.
(4) Regolamento CIMP (approvato con delibera Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 esecutiva dal 31 gennaio 2000 e s.m.i.).
(5) art. 11 D.Lgs. 507/1993 funzionario
responsabile:
1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario
cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per lesercizio
di ogni attività organizzativa e gestionale dellimposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi,
i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale
per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze il nominativo
del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui
al comma 1 spettano al concessionario.
(6) Art. 24 Regolamento per le entrate comunali
di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999
- mecc. 9908506/13 e s.m.i.).
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero rinunciare allimpostazione in caso di autotutela,
con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto dufficio
dallAmministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata,
resa alla pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 15/1968,
può richiedere lannullamento dellatto emanato
se ritenuto illegittimo.
4. Leventuale diniego dellAmministrazione deve essere
comunicato al contribuente.
5. Latto dannullamento deve:
- essere richiesto entro i termini previsti dalla legge per proporre
i ricorsi presso gli organi di giustizia tributaria competenti;
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso;
- essere adeguatamente motivato.
6. Latto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente
si attiva oltre i 60 gironi previsti per opporsi allatto
stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dellatto
che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dellatto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dellAmministrazione, di un nuovo atto modificato
o confermativo di quello sospesa, mentre, in caso di pendenza
del giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra lamministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
(7) Art. 23 Regolamento delle entrate comunali
di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999
mecc. 9908506/13 e s.m.i.): Accertamento con adesione (concordato):
a) ambito di applicazione
Laccertamento con adesione si connota come istituto
per la composizione della pretesa accertativa dellufficio
in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli
di liquidazione.
Laccertamento con adesione ha la finalità di ridurre
il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dallaltro,
il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto
costi/benefici delloperazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
Laccertamento con adesione può realizzarsi in due
modi:
- come strumento di formazione ab origine dellaccertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dellatto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dellaccertamento
stesso attraverso lintervento ex post del contribuente.
Competente alla definizione dellaccertamento con adesione
è il dirigente responsabile della singola entrata.
b) procedimento per la definizione dellaccertamento con
adesione.
Il procedimento ad iniziativa dellufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997.
Lufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce leffetto di sospendere,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dellistanza, sia i termini per limpugnazione, sia
quelli per il pagamento del debito.
c) atto di accertamento con adesione.
Se laccertamento viene concordato con il contribuente,
lufficio redige in duplice esemplare latto di definizione
che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal
dirigente responsabile della singola risorsa dentrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo lavvenuto
pagamento delle entrate per le quali vi è lobbligo
di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nellatto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi
dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione, richiesta con apposita istanza del contribuente,
viene concessa conformemente alle disposizioni contenute nellart.
8, D.Lgs. 218/1997 e con lapplicazione degli interessi a
tasso legale.
In casi di particolare gravità ed irreparabilità,
caratterizzati situazioni di obiettiva difficoltà per il
contribuente, che sarà cura del dirigente responsabile
della risorsa di entrata valutare, di volta in volta, la rateazione
potrà essere accordata anche per periodi più lunghi,
nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nellart.
7, D.Lgs. 46/1999, per quanto compatibili con lapplicazione
degli interessi nella misura prevista dallart. 14 del presente
regolamento.
Lufficio, qualora le somme rateizzate superino limporto
di L. 10.000.000= (Euro 5.164,56=), può richiedere, in
casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria.
In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite
nel piano di rateazione allegato all'atto di accertamento con
adesione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio
della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili
tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.
Per le somme per le quali non esiste lobbligo di iscrizione
a ruolo, al fine di consentire allufficio un controllo dei
termini indicati sul piano di rateazione, entro dieci giorni dal
versamento di ogni rata, il contribuente fa pervenire allufficio
stesso quietanza dell0avvenuto pagamento.
d) perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste lobbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dellatto di accertamento con
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nellatto
stesso.
La quietanza dellavvenuto pagamento deve, entro il suddetto
termine, essere consegnata allufficio che rilascia al contribuente
la copia dellatto di accertamento perfezionato vale a dire
recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dallatto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dellultima rata.
e) effetti della definizione
Allatto del perfezionamento della definizione con adesione,
allavviso di accertamento precedentemente emanato perde
efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio
tra contribuente e pubblica Amministrazione.
Laccertamento ab origine definito con adesione
non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene
le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allaccertamento
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se laccertamento con adesione si realizza
ex post, le sanzioni eventualmente irrogate nella
misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del
minimo.
Lintera definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere ad accertamenti integrativi
nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile
ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
(8) art. 13 Regolamento delle entrate comunali
di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999
mecc. 9908506/23 e s.m.i.) Versamenti e rimborsi:
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a L. 20.000= (Euro 10,33=) per anno ad
esclusione degli incassi riferiti alla Cosap temporanea, al Canone
sulle iniziative pubblicitarie e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni
temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a L. 20.000= (Euro 10,33=) per
anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di
provvedimento di accertamento e/o di liquidazione, non vengono
effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a L. 32.000=
(Euro 16,53=) per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di tre anni dal giorno di pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto di
restituzione.
4. Lamministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento ella presentazione
dellistanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi devono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per lAmministrazione
di riferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori a due anni.
(9) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 Nuovo
sistema Penale, Capo I, Sezione I Le sanzioni Amministrative.
Principi generali, Sezione II Applicazione -
Art. 24 D.Lgs. 507/1993 sanzioni amministrative:
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti leffettuazione
della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si
osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni di norme tributarie,
quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative
salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute
nei provvedimenti relativi allinstallazione degli impianti,
si applica la sanzione da L. 400.000 a L. 3.000.000= ( Euro 206,58
Euro 1.549,37) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta
giorni dellaccertamento degli estremi della violazione riportati
in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione del suddetto
verbale; in caso di inottemperanza allordine di rimozione
entro il termine stabilito, il comune provvede dufficio,
addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare,
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti
e dallapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2, limmediata
copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata
di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni
abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le
modalità previste dallart. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle
spese di rimozione e di custodia, nonché dellimposta
e dellammontare delle relative soprattasse ed interessi;
nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro
il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del
materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione
stabilita nellordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio
e dellimpiantistica comunale, nonché alla redazione
e allaggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitario
di cui allart. 3.
(10) Le sanzioni comminate ai sensi dellart.
24 c. 2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate
in relazione al tipo di violazione commessa:
a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico
passaggio e su qualsiasi tipo di supporto, da un minimo di Euro
210,00 a un massimo di Euro 1.549,00;
b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà
comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00
a un massimo di Euro 1.549,00;
c) locandine preventivamente autorizzate per lesposizione
su vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a):
da un minimo di Euro 206,58 a un massimo di Euro 1.032,00;
d) locandine preventivamente autorizzate per lesposizione
su vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b):
da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 1.549,00.
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO E DEI PROTENDIMENTI DELLE VIE, CORSI E PIAZZE CHE DEFINISCONO LA ZONA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Sono assegnate alle categoria speciale le pubblicità e le affissioni effettuate nella zona delimitata dalle strade e piazze sottoindicate, comprensiva di una fascia esterna di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti, nonché dei protendimenti delle vie, strade e corsi sottospecificati per tutta la loro ampiezza e per le due fasce laterali di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti.
Piazzale Pasini - Corso Casale - Piazza Marco Aurelio - Corso Casale - Piazza Borromini - Corso Casale - Piazza Gran Madre - Corso Moncalieri - Piazza Zara - Corso Monte Rotondo - Ponte Balbis - Corso Bramante - Piazza Carducci - Corso Bramante - Via Giordano Bruno - Corso Giambone - Corso Unione Sovietica - Corso Lepanto - Via Romolo Gessi - Largo Tirreno - Corso Racconigi - Piazza Marmolada - Corso Racconigi - Piazza Robilant - Corso Racconigi - Corso Peschiera - Corso Trapani - Piazza Rivoli - Corso Lecce - Corso Regina Margherita - Corso Svizzera - Via Fagnano - Corso Umbria - Corso Principe Oddone - Piazza Baldissera - Via Antonio Cecchi - Corso Emilia - Corso Vercelli - Lungo Dora Napoli - Lungo Dora Firenze - Ponte Rossini - Via Reggio - Corso Regina Margherita - Corso Belgio - Ponte Sassi - Piazzale Pasini.
PROTENDIMENTI:
- Via Genova sino a Corso Maroncelli;
- Via Nizza sino a Piazza Bengasi compresa;
- Corso Unione Sovietica sino al confine del territorio comunale;
- Corso Traiano da Corso Unione Sovietica a Corso Caio Plinio;
- Corso IV Novembre e Giovanni Agnelli sino a Piazza Caio Mario
compresa;
- Corso Orbassano sino a Via Guido Reni, comprese le Piazze Santa
Rita, Pitagora e Omero;
- Via Tripoli sino a Corso Cosenza;
- Via Monginevro sino a Via Santa Maria Mazzarello;
- Corso Trapani e Corso Siracusa sino a Piazza Pitagora compresa;
- Corso Peschiera sino a Corso Francia
- Corso Francia sino al confine del territorio comunale
- Corso Umbria e Via Borgaro sino a Via Stradella;
- Via Stradella e Via Lanzo sino a Piazza Stampalia compresa;
- Via Chiesa della Salute sino a Corso Grosseto;
- Corso Vercelli sino allinizio dellautostrada;
- Corso Giulio Cesare sino allinizio dellautostrada;
- Corso Palermo e Via Renato Martorelli sino a Corso Vercelli.
PIAZZE E LARGHI:
- Piazza Bozzolo, Piazza Chiesa della Salute, Piazza Crispi, Piazza
F. Filzi, Piazza Giacomini, Piazza Massaua, Piazza Montanari,
Piazza Piero della Francesca, Piazza San Gabriele di Gorizia,
Piazza Villari;
- Largo Borgaro, Largo Brescia, Largo Giulio Cesare, Lago Grosseto,
Largo Palermo, Largo Regio Parco.
SONO INOLTRE DA CONSIDERARSI IN CATEGORIA SPECIALE:
- Lo Stadio delle Alpi, Lo Stadio Comunale, i Palazzetti dello
Sport (Parco Ruffini, Via Artom), tutti i complessi funzionali
di Italia '61, l'area espositiva del Lingotto e di Torino Esposizioni
e i loro compendi;
- Tutti gli impianti di affissione, che pur collocati su edifici
o suolo posti in zona normale, siano percepibili dalle zone speciali.
MAGGIORAZIONI IN VIGORE (ART. 19 COMMI 3, 4 E 5, D.LGS. 507/1993)
Soppresso.