Divisione Economia e Sviluppo
n. ord. 25
2003 12205/101
OGGETTO: PIANO DEI MERCATI DELLA CITTÀ DI TORINO.
Proposta dell'Assessore Tessore.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2002
(mecc. 2002 05897/101) la Città di Torino ha definito le
linee programmatiche per la stesura del piano del sistema dei
mercati della Città. In quel documento sono stati individuati
gli indirizzi strategici per adeguare lofferta commerciale
su area pubblica a Torino.
Gli elementi nuovi, rispetto a quanto previsto dal Regolamento
approvato nel 1988, sono molti e di natura assai diversa: normativa,
territoriale, commerciale.
Il Regolamento faceva riferimento alla Legge 19 maggio 1976, n.
398. Nel 1991 è stata approvata la Legge 112 che modificava
le precedente e nel 1998 il D.Lgs. 114 noto come Decreto Bersani
o riforma del commercio. In particolare questultimo provvedimento
ha modificato in modo sostanziale le regole di funzionamento dellattività
commerciale compresa quella su area pubblica. Anche dal punto
di vista delle norme igienico-sanitarie sono state emesse Ordinanze
Ministeriali (OO.MM. del marzo 2000 e dellaprile 2002) che
recepiscono le direttive dellUnione Europea.
Anche la Regione Piemonte in ottemperanza a quanto previsto dalla
D.Lgs. 114/1998 ha approvato nel 1999 la Legge Regionale n. 28,
a cui sono poi seguiti la deliberazione del Consiglio Regionale
n. 626-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del
commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma
4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59)" e la deliberazione
della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 "L.R.
12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri
per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore".
Il quadro normativo si è quindi modificato in modo sostanziale.
Dal punto di vista territoriale gli anni 1988-2003 sono stati
anni di forte trasformazione urbana e demografica. Tale trasformazione,
poi non ha certo esaurito la sua dinamica. Sono stati attivati
grandi investimenti, sia per i trasporti (passante, metropolitana),
sia per ledilizia di carattere pubblico e residenziale.
Le centralità e i livelli di accessibilità si sono
modificati e quindi anche lassetto della distribuzione commerciale
ha la necessità di adeguarsi.
Questa necessità è inoltre definita anche dai cambiamenti
sostanziali della rete distributiva su sede privata: la comparsa
di nuovi sistemi di distribuzione ha modificato gli equilibri
e la segmentazione distributiva tra le diverse tipologie e ha
creato diversi livelli competitivi.
Il commercio su area pubblica, proprio, anche perché collocato
su uno spazio pubblico, deve necessariamente essere gestito non
solo attraverso una regolamentazione, ma attraverso uno strumento
di carattere programmatorio e strategico di iniziativa pubblica.
È poi evidente che tale strumento non può diventare
operativo e performante se non accompagnato da un articolato regolamentare
in cui siano contenute le specificazioni delle modalità
attuative e ad un piano degli investimenti e delle opere.
In sintesi il piano dei mercati della Città deve allora
essere proprio costituito da questi tre documenti.
Attraverso questo provvedimento si tratta allora di approvare
il piano di assetto territoriale (allegato 1 bis) e il nuovo regolamento
(allegato 2 bis), mentre il programma degli interventi strutturali
rientra allinterno della programmazione delle OO.PP..
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi dell'art.
43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Alcune Circoscrizioni
hanno chiesto una proroga dei termini. Tutte le Circoscrizioni
hanno espresso parere entro il termine previsto.
Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10 (all. 3-7, 9, 10, 12
- nn.
) hanno espresso parere favorevole.
La Circoscrizione 6 (all. 8 - n. )
ha espresso parere favorevole condizionato.
La Circoscrizione 9 (all. 11 - n. )
ha espresso parere sfavorevole.
La Circoscrizione 2 ha indicato come sia necessario prevedere,
per ogni mercato, i parcheggi per gli operatori, i servizi igienici
e preferibilmente la copertura delle aree. Relativamente ai due
punti gli elementi sono contenuti nel regolamento anche attraverso
i rimandi alla normativa vigente. Per le coperture la scelta andrà
effettuata in sede di progettazione di ogni singola area.
La Circoscrizione 5 ha indicato che per l'area mercatale CIR debba
essere previsto un parcheggio, mentre richiede la conferma, come
mercato rionale, dell'area di corso Grosseto e la previsione di
un'area di copertura presso piazza Stampalia. Il primo quesito
sarà oggetto di indicazione in fase di progetto. Si è
ritenuto di rispondere in modo positivo alla seconda richiesta
quesito prevedendo un mercato rionale bisettimanale in alternanza
con altri mercati della Circoscrizione, mentre si risponde in
modo negativo relativamente all'area di copertura, in coerenza
con quanto stabilito negli incontri della III C.C.P. per questo
tipo di insediamenti.
La Circoscrizione 6 ha condizionato il suo parere rispetto alla
previsione di un mercato nell'area Barca-Bertolla. Si ritiene
in questa fase di rispondere negativamente, in quanto tale scelta
non sarebbe coerente con la previsione di un mercato di rango
metropolitano sul corso Taranto.
La Circoscrizione 10 richiede la previsione di un'area di copertura
in via Rismondi, in corrispondenza del mercato de Maistre. Si
ritiene di rispondere in modo negativo, adducendo le stesse motivazioni
esposte per la Circoscrizione 5.
Inoltre le osservazioni durante gli incontri della III C.C.P.
hanno evidenziato i seguenti punti:
1) che il piano debba essere verificato con una cadenza triennale;
2) che i progetti delle singole aree debbano tenere in conto le
necessità relative all'abbattimento delle barriere architettoniche,
sia relativamente alla frequentazione degli operatori che dei
consumatori;
3) che in relazione all'incremento dei posti riservati ai produttori,
la collocazione di questi posteggi debba avvenire in modo da non
interrompere la continuità del mercato per gli altri settori
merceologici.
4) che, in fase di progettazione, i mercati debbano essere pensati
per ospitare il numero di operatori attivi nel giorno di massima
occupazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il D.Lgs. n.114/1998
Vista la Legge Regionale del 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina,
sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 114);
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, oltreché
per quanto espresso nelle premesse dei documenti stessi, gli allegati:
a) Mercati. Il nuovo piano territoriale dei mercati (all. 1 bis
- n. );
b) Regolamento per la disciplina sulle aree mercatali (all. 2
bis - n. );
per farne parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2) di prevedere, per il nuovo piano territoriale dei mercati,
una sua verifica e revisione triennale.
1. Sono oggetto del presente regolamento le attività
commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle
quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte
al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta
o di strutture mobili alluopo attrezzate. Tali attività
sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale
di cui al punto 1, lettere a) e b), dellarticolo 28 del
D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale
temporanea, o da altri soggetti amJmessi allattività
occasionale di vendita.
2. Sarà possibile prevedere, sentita la commissione tecnica
di cui allarticolo 47, per ogni area mercatale, in relazione
ad esigenze specifiche degli utenti e degli operatori del mercato,
disposizioni di dettaglio da adottarsi con deliberazione di Giunta
Comunale nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali contenuti
nel presente regolamento.
3. Per le aree mercatali caratterizzate da spiccate atipicità
(Balön, Porta Palazzo, etc.) potranno essere previsti regolamenti
specifici espressamente calibrati alle esigenze che le caratterizzano.
4. Il presente regolamento si applica a tutte le attività
di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per
lesercizio del commercio su aree mercatali e su aree di
copertura di servizio.
1. Fonti normative:
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999;
Delibera del Consiglio Regionale n. 626 - 3799 del 1° marzo
2000;
Delibera della Giunta Regionale n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
1. Area mercatale è larea pubblica o privata di
cui il Comune abbia la disponibilità, destinata allesercizio
dellattività di commercio per uno o più giorni,
o per tutti i giorni della settimana o del mese, per lofferta
di merci al dettaglio.
2. Area di copertura del servizio è larea allinterno
della quale si garantisce alla popolazione laccesso ad un
mercato cittadino.
3. Area di copertura a posteggi singoli è larea in
cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun
mercato per cui non esiste la copertura del servizio. In tali
aree è possibile istituire posteggi singoli per un numero
limitato di operatori.
4. Posteggio attrezzato è quello dotato degli impianti
adeguati allattività di vendita quali: allacciamenti
alle reti elettrica, idrica; di aree riservate alla sosta del
mezzo col quale viene effettuata lattività di vendita,
etc..
5. Autorizzazione di tipo a) è lautorizzazione rilasciata
a soggetto titolare di concessione di posteggio su area mercatale,
connessa al posteggio stesso, che lo abilita allesercizio
del commercio su posto fisso.
6. Autorizzazione di tipo b) è lautorizzazione rilasciata
a soggetto, non titolare di concessione di posteggio, che lo abilita
al commercio in forma itinerante.
7. Concessione di posteggio è il provvedimento di assegnazione
decennale di posteggio presso unarea mercatale o presso
le aree di copertura del servizio previste per uno o più
giorni della settimana.
8. Miglioria è la possibilità di sostituire il posteggio
assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale.
1. Le aree mercatali sono quelle classificate ed individuate
nel Piano dei Mercati della Città di Torino che ne stabilisce
localizzazioni, dimensione e articolazione merceologica.
2. Le aree di copertura del servizio sono quelle allinterno
delle quali viene garantito alla popolazione laccesso ad
un mercato cittadino.
3. Le aree di copertura a posteggi singoli sono quelle aree in
cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun
mercato per cui non viene garantita la copertura del servizio.
In tali aree è possibile istituire posteggi singoli per
un numero limitato di operatori.
1. L'istituzione di nuove aree da destinare al commercio al dettaglio, non previste nel vigente Piano dei Mercati, è disposta, in sintonia con gli indirizzi programmatici del citato Piano, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con la Circoscrizione interessata, con la Commissione Consultiva Tecnica di cui allarticolo 47 del presente regolamento.
1. Si procede alla reistituzione delle aree mercatali esistenti
allentrata in vigore della D.G.R. n. 32-2642, secondo le
tipologie individuate dalla D.C.R. 1° marzo 2001, n. 626-3799
o per listituzione della settorializzazione di cui allarticolo
7 del presente regolamento.
2. In caso di mutamenti di rilievo, quali lo spostamento o la
modifica dellarea del mercato, non previsti dal Piano dei
Mercati, il relativo provvedimento di approvazione è assunto
con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità
partecipative di cui al successivo comma 3.
3. La reistituzione dei mercati secondo il Piano dei Mercati avviene
mediante deliberazione della Giunta Comunale, previa consultazione
con le Circoscrizioni interessate, con la Commissione Consultiva
Tecnica di cui al successivo articolo 47, integrata dai componenti
della Commissione di Mercato interessato.
4. Nel procedere alla reistituzione delle singole aree, sono preservate
le situazioni giuridiche soggettive dei titolari di concessione
di posteggio, fatte salve le esigenze di carattere igienico-sanitarie
e di interesse pubblico prevalenti. In tal caso lAmministrazione,
previa consultazione la Commissione Tecnica, la Commissione di
Mercato, sentiti i diretti interessati, definisce soluzioni alternative.
1. Per assicurare lequilibrio della distribuzione in
relazione al rapporto domanda - offerta, le aree mercatali sono
strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per
i relativi posteggi:
a) alimentari;
b) prodotti ittici;
c) fiori;
d) non alimentari;
e) oggetti usati;
f) produttori, generalmente collocati in testa e/o in coda allarea
mercatale.
Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati
dopo lentrata in vigore del D.Lgs. 114/1998.
2. Le aree mercatali possono essere strutturate in specializzazioni
merceologiche definite specificamente, con il conseguente vincolo
per i relativi posteggi.
3 Sui posteggi ricompresi nellambito dei settori e delle
specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato
vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti
nel vincolo, pena lapplicazione dellaM sanzione pecuniaria
prevista dallarticolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998.
4. La vendita di merce usata può essere effettuata esclusivamente
in spazi predeterminati e con le modalità di cui allart.
39, comma 4. Su tali aree può essere effettuata anche la
vendita di merce non usata.
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione
delle Circoscrizioni interessate, della Commissione Consultiva
Tecnica nonché delle Commissioni dei mercati oggetto di
intervento, possono essere disposti i seguenti interventi modificativi
non previsti nel Piano dei mercati:
a) soppressioni;
b) trasferimenti definitivi;
c) ampliamenti dellarea complessiva;
d) modifiche delle aree merceologiche;
e) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici
o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine
pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato,
impedendone laccesso e lutilizzo, sono adottati, con
deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per la modifiche
temporanee dellarea mercatale. Nei casi di urgenza, gli
atti modificativi sono adottati con ordinanza. Qualora si renda
necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare landamento
commerciale dei mercati, la Giunta Comunale previo parere della
Circoscrizione di riferimento, della Commissione Consultiva Tecnica
e della Commissione di Mercato interessato, delibera delle modifiche
temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche
della collaborazione delle associazioni di categoria rappresentate
allinterno della Commissione Consultiva Tecnica.
1. Il Comune, sentita la Commissione Consultiva Tecnica, si
riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure
sullevidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione
ordinaria delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento
quotidiano del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi
capitolati o convenzioni.
2. Il capitolato o la convenzione dovranno specificare le competenze
trasferite in capo a tali soggetti e laffidamento non potrà
avere una durata temporale superiore a 30 anni.
1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata
decennale, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale,
attraverso appositi bandi. Latto amministrativo di concessione
e autorizzazione potrà essere rilasciato su supporto magnetico
contenente anche la foto dellinteressato.
2. La cessione dellazienda per atto tra vivi o mortis causa
attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione
di posteggio e nella relativa autorizzazione fatti salvi i requisiti
previsti dalla legge e dal presente regolamento e fatto salvo,
nel caso in cui il cedente sia un produttore, quanto previsto
al successivo articolo 19.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed
il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono
quelli fissati per il primo concessionario.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, lAmministrazione
Comunale, effettua gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici
ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni
necessarie per il regolare svolgimento dellattività
di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio.
Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione
è lassenza di debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA
e TARSU, nonché lassenza di debiti relativi a sanzioni
pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione
di norme sullesercizio dellattività commerciale.
1. I posteggi assegnati in concessione, sono considerati disponibili
per lassegnazione in spunta qualora il concessionario non
abbia occupato il proprio posteggio, prima dellorario previsto
per le operazioni di spunta.
2. Lassegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è
effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale o da altri
soggetti a ciò abilitati con formale atto di concessione
del Comune. Lassegnazione è effettuata nel rispetto
dellapposita graduatoria articolata sulla base del più
alto numero di presenze sul mercato, riferite allautorizzazione
commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta",
nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità
dellattività di commercio su area pubblica, attestata
dal registro delle imprese e a parità di tale ulteriore
requisito, dalla maggiore anzianità dellautorizzazione
commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di
posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla
spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono,
nelle forme dovute, al settore amministrativo titolare del relativo
procedimento ai fini della formulazione delle sopra richiamate
graduatorie che vengono aggiornate, almeno mensilmente, per ogni
singolo giorno della settimana in cui si tiene il mercato.
3. Nei mercati di nuova istituzione, sino a 60 giorni dalla prima
giornata di mercato, lassegnazione giornaliera viene effettuata
nel rispetto della maggiore anzianità dellattività
di commercio su area pubblica, attestata dal registro delle imprese
e, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità
dellautorizzazione commerciale esibita allatto della
spunta. Decorso il predetto periodo, lassegnazione giornaliera
avviene come indicato nel precedente comma.
4. Negli eventuali mercati a cadenza ultramensile lassegnazione
dei posteggi disponibili, avviene privilegiando coloro che, pur
avendo presentato istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto
il posteggio per carenza di disponibilità, sulla base dei
seguenti criteri:
a) maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi
con riferimento allautorizzazione esibita per la partecipazione,
salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione;
b) maggiore anzianità nellesercizio dellattività
del commercio su area pubblica del soggetto titolare dellautorizzazione
esibita ai fini della partecipazione, così come risultante
dal registro imprese;
c) maggiore anzianità dellautorizzazione esibita.
5. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi
per la "spunta" con più autorizzazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nello stesso
mercato un medesimo soggetto giuridico, titolare di più
autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente, sia
a titolo di concessione decennale che a titolo di spunta:
a) fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con
più di trenta posteggi;
b) fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con
trenta posteggi o inferiori.
La sostituzione del titolare dellautorizzazione, deve avvenire
nel rispetto delle disposizioni indicate nellallegato A
della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642 Capitolo I
punto 4, ed i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente
comunicati al Settore Attività Economiche e di Servizio.
Lattività non può essere esercitata su un
posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo
diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni
di spunta.
7. Lassegnazione del posteggio occasionalmente libero è
subordinata allesibizione di attestazione davvenuto
pagamento dei canoni e delle tasse dovute per lesercizio
dellattività, utilizzando a tal fine anche bollettini
prepagati o carte elettroniche definite dalla Civica Amministrazione.
8. Sul posteggio assegnato in "spunta" loperatore
può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria
autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione
merceologica di cui al precedente articolo 7 e delle disposizioni
in materia igienico-sanitaria.
9. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dellapposita
graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal
numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il
normale svolgimento dellattività e di idonee attrezzature
per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale,
si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal
fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale,
purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda
da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
10. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni
delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano
il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione
dellattività di vendita.
1. Loperatore concessionario è considerato assente,
ai fini anche della decadenza di cui al successivo articolo 16,
qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dellorario
previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto
le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro lora
di apertura del mercato al pubblico. E considerato assente
anche loperatore concessionario del posteggio che lo abbandoni
prima del previsto orario di cessazione dellattività
di vendita.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo allesenzione
dal versamento del Canone di occupazione di suolo pubblico.
3. Lattività di vendita deve essere effettuata con
il titolo autorizzativo in originale ed il titolare della concessione,
può farsi sostituire nei limiti e con le modalità
indicate nellallegato A della D.G.R. Piemonte del 2 aprile
2001 n. 32-2642 Capitolo I punto 4, ed i nominativi dei sostituti
devono essere preventivamente comunicati al Settore Attività
Economiche e di Servizio.
1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno
stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è
consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Nel caso di mercati articolati ai sensi del precedente articolo
7, lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di
settore e di specializzazioni merceologiche.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti
a presentare istanza a firma congiunta contenente lespressa
indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto
di scambio.
4. Laccoglimento è subordinato alla verifica del
rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza
pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari
richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU nonché
allassenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a
sanzioni pecuniarie definitive dovute per lesercizio dellattività.
La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa
agli ultimi due anni dovrà essere comprovata dai concessionari
richiedenti. La domanda non può essere accolta qualora
pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una
modifica delle dimensioni degli spazi assegnati. Sulle domande
è sentita la commissione del mercato interessato.
5. La domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora,
sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 4, non venga
comunicato il diniego agli interessati entro 60 giorni dalla richiesta.
6. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il
termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono
quelli fissati per il primo concessionario.
1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio che accettano spostamenti da mercati sovrannumerati a mercati sotto dimensionati o di nuova istituzione, in attuazione di quanto previsto dal Piano territoriale dei mercati, potranno usufruire di riduzioni del canone di occupazione del posteggio e contribuzioni che saranno valutate in relazione alleventuale disagio sostenuto, derivante dallo spostamento stesso ed erogate con idoneo provvedimento della Giunta Comunale.
1. Il Comune può autorizzare lampliamento della
superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio
alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità
ai posteggi e di sicurezza, previste per larea del mercato
complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali
dellarea lo consentano.
2. Gli operatori che intendono esercitare lattività
sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati,
possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in
concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la
struttura e lorganizzazione del mercato, nonché nel
rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate
alla verifica della regolarità della posizione del concessionario
richiedente in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dellassenza,
in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie
definitive dovute per lesercizio dellattività.
La regolare posizione in ordine ai pagamenti cosap e tarsu relativa
agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario
richiedente.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di
giorni 45 e resta sospeso durate il periodo degli accertamenti
tecnici operati dagli organi di controllo.
1. Costituisce causa di decadenza della concessione, lassenza
dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi
oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i
produttori, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre
in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella
perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore
a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni prima
dellassenza, comunicazione scritta al Settore Comunale competente.
3. Non verranno computate, ai fini delle assenze di cui al 1 comma,
quelle per le categorie dei fiorai e dei venditori di prodotti
ittici relativamente al giorno del lunedì, essendo per
loro impossibile lapprovvigionamento alla domenica.
4. In caso di mercati stagionali il computo delle assenze avviene
in misura proporzionale al periodo di svolgimento del mercato.
5. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione,
le assenze effettuate per:
a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili
una sola volta di altri 6 mesi;
b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto
dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi
restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione
medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della
madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta
nellarco dellanno;
d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative quali
richiami per servizio militare obblighi elettorali.
6. Qualora loperatore concessionario debba assistere per
gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo
grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate,
previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili
per una sola volta di altri 6 mesi.
7. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate
devono essere comunicate allUfficio Comunale competente
prima del loro verificarsi e debitamente documentate.
8. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio
o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta
la giustificazione postuma, che dovrà comunque pervenire
entro 30 giorni successivi.
9. In caso di società lassenza è giustificabile
esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato
il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione
dellattività di vendita in quel mercato ed in quel
posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa
allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
10. In caso di assenze determinate da misure restrittive della
libertà personale, qualora loperatore non ceda la
titolarità o la gestione dellazienda a terzi, decade
dal posteggio dopo un periodo di mesi 6.
11. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio,
le astensioni dallattività commerciale determinate
da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento
del mercato.
12. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano
morosi sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio
previo provvedimento di sospensione di 60 giorni.
13. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle
somme dovute secondo un piano rateale predisposto dallufficio
e firmato per accettazione dallinteressato che si impegna
a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro lultimo
giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere
allegata lultima dichiarazione dei redditi. Sugli importi
rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale aumentato
di tre punti percentuali, su base annua purché non superiore
al 5%.
La rateazione non è consentita se limporto complessivamente
dovuto è inferiore a Euro 260,00.
La durata del piano rateale non può eccedere i due anni
e lammontare di ogni rata non può essere inferiore
a Euro 150,00.
Qualora le somme rateizzate superino limporto di Euro 5.165,00
è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivo
vantato dallAmministrazione.
Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza
stabilita nel piano di rateazione, linteressato cade dal
beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione
della concessione per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione
debitoria, la revoca della concessione di posteggio e della correlativa
autorizzazione.
Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.
14. Le concessioni possono essere altresì revocate per
sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali casi il Comune
definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità
di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione
di Mercato, della Commissione Consultiva Tecnica e sentiti i diretti
interessati.
1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nellatto del rilascio, salvo rinnovo così come previsto dal precedente articolo 10.
2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.
1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione
o riassegnazione di posteggi del mercato, lorganico dei
posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione
del mercato, è rispettato per quanto possibile, sentita
la Commissione di Mercato interessata e la Commissione Consultiva
Tecnica, loriginario posizionamento e collocazione dei posteggi.
Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario
non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto,
altri posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia
possibile, su altri mercati.
3. Nelle ipotesi di reistituzione del mercato, la riassegnazione
dei posteggi avviene previa consultazione della Commissione Consultiva
Tecnica, della Commissione del Mercato interessato ed in base
allaccordo tra tutti gli operatori dello stesso settore
merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene
sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione
di posteggio originaria;
b) maggiore anzianità nellattività di commercio
su area pubblica attestata dal registro imprese o dal R.E.A. in
caso di medesima anzianità di cui al punto a).
4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria"
e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per
la riassegnazione è la data della concessione del posteggio
originario sul mercato oggetto di intervento.
5. Qualora sullarea mercatale oggetto di trasferimento,
spostamento, riorganizzazione o reistituzione vi siano titolari
di concessione di posteggio che presentano un grado di inabilità
fisica dichiarato grave in base alle disposizioni normative vigenti,
previa richiesta degli interessati, gli stessi sono sentiti dal
Settore attività economiche e di servizio nonché
dalla commissione di mercato, per valutare eventuali esigenze
dettate dallo stato di inabilità.
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti
nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29
dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante
i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei
limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune
del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La
comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del
richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli
estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione
dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e lautocertificazione
dei requisiti morali previsti dallarticolo 4 del D.Lgs.
228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata,
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in
seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati
riservati ai produttori qualora liberi.
2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati allesercizio
dellattività di vendita dei produttori agricoli.
Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta
i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli
possono esercitare lattività di vendita esclusivamente
sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla
spunta per lassegnazione giornaliera dei posteggi destinati
agli operatori commerciali.
3. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993,
n. 580, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area
mercatale con posteggio, devono presentare la comunicazione di
cui al comma 1 al competente settore Attività Economiche
e di Servizio e contestualmente la richiesta di concessione del
posteggio su cui si intende esercitare lattività.
4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della
titolarità o della gestione dellimpresa agricola
di cui al successivo comma 6, lassegnazione in concessione
decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli, avviene
sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto
dalla vigente normativa.
5. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere
titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato,
sia a titolo di spunta che a titolo di concessione decennale un
numero di posteggi non superiore al 20 % dei posti riservati ai
produttori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupati
su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non
può essere superiore a tre.
6. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere
autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dellazienda
agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante
autocertificazione o documentati dai relativi contratti.
7. La concessione decennale può essere rilasciata per utilizzo
annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla
fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto
di più concessioni nellarco dellanno per differenti
periodi.
8. Sui mercati cittadini, al fine di consentire la continuità
dellofferta commerciale, lo stesso posteggio può
essere assegnato a due produttori, la cui azienda agricola non
sia costituita sotto forma di società. In tal caso i produttori
dovranno, senza soluzione di continuità, avvicendarsi nellintero
arco dellorario di apertura del mercato. Al fine del rilascio
delle concessioni, tra i produttori che si succedono nel medesimo
posteggio durante la stessa giornata, deve essere sottoscritto
apposito accordo, prodotto allAmministrazione che acconsente
solo dopo le opportune verifiche atte ad accertare che lavvicendamento
non crei disturbo allordine del mercato. Rimane fermo in
capo ai concessionari del posteggio lobbligo, di cui al
successivo articolo 39 comma 2, di occupare il posteggio stesso,
ciascuno per il proprio arco di tempo, per tutta la durata della
giornata.
9. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili
sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su
ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorità:
a) aziende con il maggior numero di presenze;
b) aziende aventi sede nel comune di Torino;
c) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti dellagricoltura
biologica e che esibiscano le relative certificazioni di legge;
d) aziende aventi sede nella provincia di Torino;
e) aziende aventi sede nelle altre province della Regione Piemonte;
f) aziende aventi sede nelle restanti località del territorio
nazionale o di quello della Comunità Europea.
10. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta
apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti
e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò
appositamente destinato.
11. Lattività di vendita al dettaglio da parte dei
produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti
imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia
di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità
degli alimenti.
1. Presso ogni mercato sono individuate aree destinate allesercizio
dellattività di vendita degli operatori turnanti.
2. Gli operatori turnanti esercitano lattività negli
spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine di turnazione
stabilito, dal Comune in base allanzianità maturata,
sentite le associazioni di categoria degli operatori turnanti.
3. Lordine di turnazione di ciascun operatore, trascritto
su apposito atto, costituisce parte integrante dellautorizzazione
di cui allarticolo 28 comma 1 del D.Lgs. 114/1998.
4. Lordine delle turnazioni è inviato al Corpo di
Polizia Municipale per i controlli di competenza.
5. Lassegnazione in concessione decennale di posteggio a
turno avviene sulla base di appositi bandi comunali.
6. I posteggi a turno non occupati entro lorario indicato
allarticolo 11 comma 1 del presente regolamento sono assegnati
giornalmente in spunta.
7. Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno,
nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente
normativa in materia di inquinamento acustico e senza lausilio
di apparecchi di amplificazione sonora, possono, illustrare ad
alta voce le qualità, lutilità e la convenienza
delle merci, allo scopo di promuoverne la vendita.
8. Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni
di cui al precedente articolo 16 in riferimento alle presenze
che loperatore è tenuto ad effettuare secondo lordine
di turnazione suddiviso per giornate qualunque sia larea
mercatale.
9. I posteggi non occupati per 4 mesi da nessun operatore battitore
sono convertiti in posteggi del mercato o dismessi.
1. Presso le aree mercatali possono essere individuate e successivamente
istituite, compatibilmente con la conformazione, dislocazione,
numero di posteggi, suddivisione merceologica ecc. delle aree
di utilizzo istituzionale, previo parere della Commissione Consultiva
Tecnica e della Commissione di Mercato.
2. Per lutilizzo delle aree di cui al comma 1 deve essere
presentata dagli enti interessati apposita richiesta per il rilascio
della concessione alloccupazione delle stesse per lo svolgimento
di attività istituzionali.
1. E istituito il canone di occupazione del posteggio
attrezzato (c.o.p.a.).
2. Tale canone comprende ed assorbe il canone di occupazione del
suolo pubblico sulle aree mercatali e ricomprende:
a) il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con riferimento
al mercato ed alla merceologia, per cui il posteggio è
concesso;
b) la fornitura di energia elettrica secondo la potenza prevista
e la manutenzione ordinaria del relativo impianto;
c) leventuale fornitura di acqua potabile e la manutenzione
ordinaria e straordinaria del relativo impianto;
d) il canone per larea di sosta del veicolo utilizzato a
ridosso del posteggio (ove ciò sia possibile) o nelle aree
pertinenziali situate nelle immediate adiacenze;
e) il costo di eventuali e ulteriori servizi aggiuntivi.
Il canone non è comprensivo degli eventuali danni causati
da negligenza e/o utilizzo non corretto delle attrezzature del
posteggio. In tali casi lAmministrazione si rivarrà
sul responsabile del danno.
Con specifici atti esecutivi è determinata lentità
del canone, in relazione ad ogni singolo mercato, sentita la Commissione
Tecnica Consultiva.
3. Oltre al canone di occupazione del posteggio attrezzato, il
concessionario è tenuto al pagamento della tariffa raccolta
rifiuti secondo le modalità contemplate dal regolamento
per lapplicazione di tale tariffa e nella misura determinata
annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale,
anche in considerazione ed in proporzione della quantità
di raccolta differenziata attuata presso i mercati.
4. Il mancato pagamento del canone e/o degli eventuali danni di
cui al comma 2 e/o della tariffa di cui al comma 3 del presente
articolo, dovuti per lanno precedente, costituiscono causa
di revoca della concessione del posteggio.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione
del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale,
o per il rinnovo delle stesse lesistenza di morosità
del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti
il pagamento del canone di occupazione del posteggio e della tariffa
per lo smaltimento dei rifiuti.
6. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente
dalleffettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario,
anche in casi di assenze giustificate di cui al precedente articolo
16 e anche nel caso in cui questultimo ceda in affitto lazienda,
in tal caso il gerente è obbligato in solido.
7. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere
giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione
secondo la tipologia del posteggio occupato, esibendo agli organi
di vigilanza la documentazione dellavvenuto pagamento.
8. Il canone giornaliero degli spuntisti è comprensivo
del canone di occupazione di posteggio e della tassa per la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti in rapporto a quanto dovuto annualmente
per il posteggio su quel mercato.
9. Per i mercati i cui posteggi non sono ancora attrezzati, il
canone di posteggio comprende il solo canone di occupazione di
spazi ed aree pubbliche, mentre le utenze elettriche ed idriche,
verranno regolamentate dai contratti con gli enti fornitori, fatto
salvo quanto previsto dal precedente articolo 9.
10. Il regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU da parte
del titolare della concessione, nonché lassenza di
debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la
violazione di norme relative allesercizio dellattività
di vendita su area pubblica, costituiscono presupposto necessario
ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti scambi,
migliorie ed accorpamenti.
11. In caso di cessione di azienda relativa ad autorizzazione
con posteggio il cedente, concessionario del posteggio, è
tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di stipula
del contratto al Comune - Settore Divisione Commercio, al fine
dellaggiornamento degli archivi copa-cosap indicando il
nominativo e i dati del cessionario. Fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 6 comma 3 del vigente regolamento cosap, la
mancata comunicazione da parte del cedente comporta laddebito
in capo allo stesso del canone copa - cosap fino a quando non
perviene al Comune - settore attività economiche e di servizio
- la comunicazione del cessionario subentrante ai sensi del successivo
articolo 25 comma 2.
1. Lesercizio dellattività di vendita sulle
aree pubbliche mediante lutilizzo di un posteggio dato in
concessione nellambito territoriale del Comune di Torino
è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo A rilasciata,
su domanda dellinteressato, dai competenti uffici del Comune
di Torino contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun
posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Lautorizzazione di tipo A oltre allesercizio dellattività
con lutilizzo del relativo posteggio, consente lattività
in forma itinerante e, limitatamente ai giorni in cui il titolare
non risulta assegnatario di alcuna concessione di posteggio decennale,
consente la partecipazione alla spunta sui mercati cittadini per
lassegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente liberi.
3. Lautorizzazione è rilasciata su domanda dellinteressato
presentata in base ad apposito bando comunale di assegnazione
posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude entro novanta
giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza
del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa lAmministrazione
ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni dal
ricevimento indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
In questi casi il termine nel procedimento decorre dal ricevimento
degli elementi mancanti.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, i termini
del procedimento possono essere interrotti una sola volta dallAmministrazione
esclusivamente per la richiesta allinteressato di elementi
integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità
del Comune o che il Comune stesso possa acquisire autonomamente.
Gli elementi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa
in vigore.
6. Lautorizzazione oltre i dati identificativi del titolare,
deve contenere lindicazione dellarea mercatale o extramercatale,
il numero del posteggio, e la relativa cadenza settimanale, il
settore o i settori merceologici. Nei casi di aree strutturate
in specializzazioni merceologiche vincolate di cui al precedente
articolo 7, lautorizzazione deve contenere lindicazione
della o delle specializzazioni merceologiche autorizzate.
1. Lesercizio del commercio su area pubblica in forma
itinerante è subordinato al possesso dellautorizzazione
di tipo B, rilasciata dal Comune di residenza del richiedente,
o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede
legale la società.
2. Lautorizzazione consente al titolare, oltre al commercio
in forma itinerante, lesercizio dellattività
nellambito delle fiere, la vendita a domicilio del consumatore
nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di
studio, lavoro cura, intrattenimento e svago, lesercizio
nelle aree di sosta prolungate ove, previste, e la partecipazione
alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più
di unautorizzazione fatti salvi i diritti acquisiti prima
dellentrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 e delle disposizioni
attuative regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001,
nonché lacquisto di azienda per atto tra vivi o per
causa di morte.
4. Lautorizzazione è rilasciata su domanda dellinteressato
previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla
legge e dalle disposizioni regionali. Il procedimento di rilascio
si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
5. Lautorizzazione, oltre i dati identificativi del titolare,
deve contenere lindicazione del settore o i settori merceologici
autorizzati.
1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dellazienda
o del ramo dazienda per atto fra vivi o per causa di morte
deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma
precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto
di cessione o dal verificarsi dellevento di morte del dante
causa.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo
svolgimento dellattività. Essa deve contenere lautocertificazione
del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali
previsti dalla normativa vigente per lesercizio dellattività,
gli estremi del contratto di cessione o lindicazione dellevento
presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata
copia fotostatica dellautorizzazione del cedente, nonché
la documentazione di cui allarticolo 22, comma 10, attestante
lavvenuta corresponsione, di quanto dovuto al Comune o a
terzi enti gestori di servizi per lutilizzo del posteggio
e dei servizi relativi agli ultimi due anni.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, lerede che
non sia in possesso, al momento dellevento, dei requisiti
professionali richiesti dalla legge, può proseguire nellesercizio
dellattività del dante causa, ferma restando la preventiva
comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati
allegati. Lacquisizione del requisito professionale deve
avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale
termine senza che lerede abbia provveduto a cedere lazienda
o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti
dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune,
lautorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione
di posteggio. Le assenze cumulate dallerede nei 12 mesi
successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti
di cui al precedente articolo 16 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali
con autorizzazione di tipo A, i titoli di priorità maturati
ed acquisiti in capo allazienda oggetto di trasferimento
si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dellanzianità
di iscrizione al registro imprese o al REA. La disposizione si
applica anche in caso di conferimento in società.
6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate
e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di
posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati,
non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di trasferimento della titolarità o della
gestione dellazienda, salva diversa disposizione di legge,
possono avere la forma della scrittura privata registrata.
1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dellazienda
o del ramo dazienda per atto fra vivi o per causa di morte
deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma
precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto
di cessione o dalla morte del de cuius.
3. La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo
svolgimento dellattività. Essa deve contenere lautocertificazione
del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali
previsti dalla normativa vigente per lesercizio dellattività,
gli estremi del contratto di cessione o lindicazione dellevento
presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata
copia fotostatica dellautorizzazione del dante causa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, lerede che
non sia in possesso, al momento dellevento, dei requisiti
professionali richiesti dalla legge, può proseguire nellesercizio
dellattività del dante causa, ferma restando la preventiva
comunicazione di cui al precedente comma 3, corredata dallautorizzazione
in originale. Lacquisizione del requisito professionale
deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso
tale termine senza che lerede abbia provveduto a cedere
lazienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali
richiesti dalla vigente normativa, lAmministrazione procede
a dichiarare la decadenza dellautorizzazione.
5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione
di tipo B i titoli di priorità maturati ed acquisiti in
capo allazienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono
al cessionario, ad esclusione dellanzianità di iscrizione
al registro imprese o al REA. La disposizione si applica anche
in caso di conferimento in società.
6. Sia nel caso di subingresso in autorizzazioni di tipo A di
cui al precedente articolo 24 che nel caso di subingresso in autorizzazioni
di tipo B disciplinato dal presente articolo, il competente ufficio
comunale rilascia allatto della presentazione della comunicazione
una ricevuta che, unitamente al titolo autorizzativo in originale
del cedente, è documento idoneo a consentire lesercizio
dellattività fino al rilascio di autorizzazione intestata
al subentrante. In caso di inoltro, al Comune, della comunicazione
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno corredata
da copia dellautorizzazione del cedente, loperatore
potrà esercitare lattività munito dellautorizzazione
del cedente in originale e della comunicazione di subingresso
corredata dalla ricevuta postale. In questo caso, lufficio
comunale competente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione,
trasmette allavente titolo, la ricevuta.
7. Copie fotostatiche dei documenti sopra indicati, ancorché
autenticate, non costituiscono titoli idonei per lesercizio
dellattività.
8. I contratti di trasferimento della titolarità o della
gestione dellazienda, salva diversa disposizione di legge,
possono avere la forma della scrittura privata registrata.
1. Chi ne abbia interesse, può presentare istanza di
miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso
mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica,
qualora prevista, e semprechè il posteggio richiesto in
miglioria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle
dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente
al momento di presentazione dell'istanza.
2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi
che si siano resi liberi, si provvede allesame delle istanze
pervenute e alleffettuazione della migliorie ferma restando
la verifica della regolarità della posizione del concessionario
in ordine ai pagamenti COSAP/COPA e TARSU e dellassenza,
in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie
definitive dovute per lesercizio dellattività.
La regolare posizione in ordine ai pagamenti cosap e tarsu relativa
agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario.
Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione
con il procedimento di miglioria.
3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto
in miglioria e secondo lordine dei seguenti criteri:
a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata
A/R della domanda;
b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di
autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte
ora R.E.A., riferita allattivazione dellimpresa cui
fa capo lautorizzazione in base alla quale è esercitata
lattività sul mercato;
d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere
a), b) e c) età dellintestatario dellautorizzazione
se ditta individuale o del rappresentante della società
al quale è intestata lautorizzazione, dando la precedenza
al più anziano.
4. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio
è annotata sullatto di concessione il quale mantiene
la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione
stessa. La data di conclusione del procedimento è di 45
giorni.
1. Il cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione
di tipo A e della sede legale, qualora la proprietà dellazienda
sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato
al competente ufficio comunale, entro 30 giorni dallavvenuto
trasferimento. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui sopra
provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.
2. Il titolare di autorizzazione di tipo B persona fisica o giuridica
che trasferisca, da altro Comune, rispettivamente la residenza
o la sede legale nel Comune di Torino, deve darne comunicazione
entro 30 giorni dallavvenuto trasferimento. Lufficio
competente entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione,
rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi
dellautorizzazione precedente e delleventuale autorizzazione
originaria.
3. La comunicazione di cui ai commi precedenti può essere
inoltrata al Comune sia a mani mediante consegna al personale
dellufficio personale del Settore Commercio, che tramite
posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad essa deve essere
allegata copia fotostatica dellautorizzazione.
4. Linteressato, allatto del ritiro della nuova autorizzazione,
dovrà consegnare loriginale dellautorizzazione
in suo possesso che gli uffici provvederanno a trasmettere al
Comune di provenienza.
1. In attuazione del piano mercati viene istituito il Fondo per la restituzione delle autorizzazioni relative a posteggio assegnato in concessione. La restituzione delle autorizzazioni può derivare anche dallaccorpamento di più concessioni, in tal caso lestensione lineare del posteggio non può essere superiore a 10 mt.. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva Tecnica e la Commissione di Mercato sono individuate le priorità relative alle aree ammesse al beneficio. Lammontare dello stesso sarà previsto nel bilancio del Comune.
1. Lautorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti
casi:
a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali
rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta
allattività commerciale, dei requisiti soggettivi
necessari per il rilascio dellautorizzazione, previsti dallarticolo
5, comma 2 del D.Lgs. 114/1998;
b) mancato inizio dellattività entro 6 mesi dalla
data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per
un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento
fisico dellintestatario dellautorizzazione e adeguatamente
documentata.
2. Lautorizzazione di tipo A è revocata per decadenza
dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 16.
3. Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato
ritiro delle stesse, da parte dellavente diritto, nel termine
di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro
delle stesse.
4. Lautorizzazione è sospesa per un massimo di venti
giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni
del regolamento Cosap e del presente regolamento. La recidiva,
così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma
3 D. Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si
è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il
pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Lautorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino
ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità.
La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si
sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate
particolarmente gravi le violazioni relative a:
a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese le
disposizioni sulla raccolta differenziata;
b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico
o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli
impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quantaltro
costituisca attrezzatura del mercato.
6. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario,
che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare
la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata
sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi
alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato
non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà
essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione,
così come disposto dal successivo comma 7.
7. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il competente
ufficio comunale, sempre che non sussistano impedimenti derivanti
da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla
comunicazione del fatto allinteressato, assegnandogli un
termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta
giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata
presentazione di dette memorie difensive, entro sessanta giorni
dallavvenuta comunicazione della contestazione, il Comune
conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione
di decadenza o con la revoca dellautorizzazione o con la
sospensione dellesercizio dellattività oppure
con atto di archiviazione.
8. Lesercizio dellattività è sospeso
nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza di cui
al comma 2 del precedente articolo 27, fino a quando linteressato
non abbia provveduto ad effettuare la predetta comunicazione.
In caso di irreperibilità il provvedimento di sospensione
è notificato nelle forme di legge.
1. La Città promuove, dintesa con le Associazioni
di categoria, del commercio e degli agricoltori maggiormente rappresentative,
forme di collaborazione dellattività di accettazione
delle pratiche necessarie per lo svolgimento dellattività
di vendita su area pubblica.
2. La Città promuove analoghe iniziative con le Circoscrizioni
cittadine.
1. Gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio
dei mercati sono stabiliti, nellambito della vigente normativa
statale e regionale, dal Sindaco con Ordinanza sentite la Commissione
Consultiva Tecnica, le Associazioni di Categoria del commercio
fisso, le Associazioni dei consumatori e le singole Commissioni
di Mercato. Con tale ordinanza possono essere previsti orari e
giornate differenziate di esercizio tra i diversi mercati. I trasgressori
sono soggetti alla sanzione prevista dal D.Lgs. 114/1998 articolo
29 comma 2.
2. Per i mercati che non si svolgono in tutte le giornate infrasettimanali,
qualora la giornata di svolgimento del mercato risulti coincidere
con una festività, se non sussistono preminenti motivi
di interesse pubblico ostativi, lo svolgimento del mercato è
anticipato al giorno precedente o successivo, purché questi
ultimi non ricadano già nel calendario settimanale delle
giornate di mercato.
3. I concessionari di posteggio settorializzati per la vendita
dei fiori, possono esercitare lattività anche nelle
giornate domenicali, previa autorizzazione rilasciata dal competente
settore attività economiche e di servizio. Nella richiesta
di autorizzazione può essere indicato anche un posteggio
diverso da quello ottenuto in concessione, purché facente
parte dello stesso mercato. Lautorizzazione ha validità
annuale. Il pagamento dei canoni e tasse dovuti, è effettuato
mediante lutilizzo dei biglietti prepagati.
4. Sentiti i soggetti di cui al comma 1, può essere autorizzato
nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative vigenti:
a) il prolungamento o lestensione giornaliera dellorario
dellattività di mercato, anche coordinandolo con
gli orari dei negozi in sede fissa;
b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali
o festive, in coincidenza con le feste di via o con le aperture
in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa. Le richieste
devono essere avanzate con il consenso unanime della Commissione
di mercato interessata, entro 30 giorni dalla data richiesta per
lo svolgimento del mercato. I competenti uffici devono comunicare
lesito entro 10 giorni prima dello svolgimento. Decorso
tale termine senza che sia stato adottato atto di diniego, la
richiesta è da considerarsi accolta.
5. In ogni caso, per i mercati, non potrà essere prevista
unapertura dellattività di vendita superiore
alle 11 ore giornaliere.
1. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei
banchi e della merce, è consentita loccupazione del
posteggio in concessione, unora e mezza prima dellorario
di inizio dellattività di vendita. Il posteggio deve
essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro
quarantacinque minuti dal previsto orario di cessazione dellattività
di vendita. I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari
devono essere liberati da merci, attrezzature e rifiuti entro
sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dellattività
di vendita.
2. Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree
di sosta per i veicoli utilizzati dagli operatori per lattività
di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio
loro assegnato.
3. Nellimpossibilità di poter concedere le aree di
sosta come previsto dal precedente comma, nellorario di
svolgimento dellattività di vendita sarà consentita
la sosta dei veicoli adibiti al trasporto della merce, nelle aree
pertinenziali adibite a tale scopo.
4. Nellipotesi di cui al precedente comma lo scarico ed
il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare
l'attività di mercato ed i veicoli adibiti al trasporto
delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito
dopo l'uso, dall'area di mercato. I banchi mobili, i carretti
a mano e in ogni caso tutti i veicoli a braccia usati sui mercati,
devono essere contrassegnati con targhette metalliche, applicate
a cura dei titolari, contenenti il nome e lindirizzo del
proprietario. Tali targhette saranno distribuite dal competente
ufficio comunale che terrà il relativo registro.
5. Le operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione
delle attrezzature da parte dei titolari di concessione decennale
devono avvenire con le modalità previste agli articoli
11 e 12 e nel rispetto degli orari previsti nellordinanza
adottata ai sensi dellarticolo 32 comma 1.
6. Sullarea meritale deve essere sempre assicurato il passaggio
degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
1. Negli orari di svolgimento dellattività commerciale
sui mercati e negli orari previsti dal presente Regolamento per
le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree
destinate al mercato, la Circolazione dei veicoli non adibiti
al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione
per gli Automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dellarea,
di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di
comprovata forza maggiore.
2. Negli orari di svolgimento dellattività di vendita
sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare
il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale
e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi
da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio
pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio
pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.
3. Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori
sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della
strada e la rimozione forzata dei veicoli.
4. Durante le ore di apertura del mercato anche sulle aree pertinenziali
o di servizio vige il divieto di sosta con rimozione forzata dei
veicoli.
1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie
maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure
con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto
dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita
dovranno essere collocate ad unaltezza dal suolo non inferiore
a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dallarea
delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non
rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né
ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno
degli interessati potrà occupare in uguale misura larea
disponibile.
3. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi, non possono
essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
4. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o
alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale
del posteggio.
5. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese
le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare
pericolo ai passanti.
6. LAmministrazione può concedere nel momento della
ristrutturazione dei mercati, in ragione della copertura economica
prevista, contributi agli operatori, eventualmente raggruppati
in consorzi, per incentivarli e favorire la sostituzione delle
loro attrezzature di vendita quali banchi, tende ed ombrelloni,
soprattutto nei casi di evidenti condizioni di degrado, al fine
di ottenere una maggiore qualificazione dal punto di vista espositivo
e commerciale, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo
15 comma 2.
1. Lesercizio dellattività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare
animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato
ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti
ed eviscerati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa
solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono
prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme
igienico sanitarie e di tutela degli animali e delle successive
modificazioni ed integrazioni.
1. Agli operatori è vietato:
a) lasciare incustodito il posteggio durante lorario di
mercato;
b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per lamplificazione
e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi
e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario
alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare
disturbo alle attività limitrofe;
c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla,
schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi
a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare
apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita.
1. Laddove non è possibile applicare quanto previsto
dal successivo articolo 44, relativamente alla pulizia dei mercati
e dei principi della raccolta differenziata in esso enunciati,
gli operatori devono raccogliere i rifiuti via via prodotti durante
lesercizio della loro attività in appositi sacchi
che dovranno essere rimossi al termine dellattività
di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione
sino ad una distanza non inferiore ai due metri.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo
posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza
maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento
delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente
stato di necessità, e fatto salvo quanto previsto per i
produttori agricoli dallarticolo 19 comma 7.
3. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve
essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita
al pubblico riferito allunità di misura, mediante
luso di un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle
merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.
4. Fermo restando il vincolo di cui al precedente articolo 7,
comma 4, in caso di vendita di cose usate deve essere esposto
un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA";
inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere
apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO".
5. Durante lesercizio dell'attività deve essere tenuta
esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la relativa
autorizzazione amministrativa in originale; inoltre loperatore
commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti
il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa
rifiuti dovuti e riferiti allanno in corso, da conservare
sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.
6. Il subentrante fino al rilascio della autorizzazione deve,
ai fini dellesercizio dellattività, essere
munito della ricevuta originale di presentazione della comunicazione
di subingresso di cui al precedente articolo 25 comma 6, e delloriginale
dellautorizzazione del cedente che devono essere tenute
esposte come previsto dal comma precedente.
7. Non è consentito lesercizio dellattività
sulla base della semplice copia fotostatica, ancorché autenticata,
dei documenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.
1. Lamministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
1. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare
gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso
strutture e manufatti di servizio insistenti presso le aree mercatali
e presso le fontanelle pubbliche il cui uso non ne dovrà
comunque comprometterne il regolare funzionamento; è comunque
vietato ingombrare lo spazio ad essi adiacenti.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative
previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni
derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.
1. Gli impianti elettrici necessari per lilluminazione
e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita
nonché gli impianti idrici per le attività di vendita
per le quali la normativa igienico sanitaria vigente lo richieda,
sono realizzati a cura e spese dellAmministrazione.
2. Tali impianti devono essere realizzati a norma delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, la cui osservanza deve essere
documentata da apposito certificato di collaudo.
3. LAmministrazione provvede alla gestione e manutenzione,
sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
4. LAmministrazione concede luso di detti impianti
a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità
civili derivanti dalluso degli impianti dal punto di consegna
o di allaccio della fornitura del servizio.
5. E fatto obbligo a tutti gli operatori indistintamente
di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica e
di acqua nonché degli oneri derivanti dalla gestione e
manutenzione degli impianti in modo proporzionale alle giornate
di assegnazione del posto e tenendo conto dellenergia utilizzata
per le apparecchiature in dotazione.
6. Tale onere, sarà ricompreso nel canone per loccupazione
del posteggio attrezzato di cui allarticolo 22 del presente
regolamento.
1. I servizi igienici necessari ai sensi della normativa igienico-sanitaria
vigente sono realizzati a cura e spese dellAmministrazione.
2. Tali servizi, in numero adeguato alla dimensione del mercato
specifico, devono essere realizzati a norma delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e devono essere conformi alla
normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche.
Essi devono essere suddivisi in due parti, una di pertinenza del
pubblico e una di pertinenza esclusiva degli operatori mercatali.
3. LAmministrazione provvede alla gestione e manutenzione,
sia ordinaria che straordinaria, dei servizi igienici.
4. Lorario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati
agli operatori è quello del mercato in cui detti servizi
sono ubicati, quelli destinati al pubblico potranno avere unestensione
oraria superiore compatibilmente con lassegnazione della
gestione dei servizi stessi a soggetti diversi.
1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati,
si conforma ai principi generali enunciati nel Regolamento Comunale
per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo
i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti,
prodotti durante lesercizio della loro attività,
man mano che si producono, secondo le modalità individuate
dal gestore del servizio per ciascun mercato e preventivamente
da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere
conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata,
localizzati nei pressi dellarea del mercato.
4. Al termine dellattività di vendita, gli operatori
dei mercati devono accuratamente spazzare larea in concessione
e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a
due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo
le modalità di cui al comma 2.
5. Entro 45 minuti dallora di cessazione dellattività
di vendita, gli operatori devono pulire larea del mercato
e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun
operatore per lesercizio della propria attività,
a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali.
Decorsi i suddetti 45 minuti e sino alle due ore successive è
vietata la sosta dei veicoli onde consentire la pulizia ed igienizzazione
delle aree.
6. Nel caso la pulizia del mercato sia effettuata in autogestione
da parte degli operatori o comunque da soggetto diverso da quello
a cui è affidata la gestione generale della raccolta rifiuti,
il contraente dovrà predisporre un idoneo progetto, basato
sui principi delleconomicità, efficienza ed innovazione
rispetto alla metodologia di raccolta differenziata, che costituirà
il titolo valutativo per laffidamento del servizio.
1. In deroga al piano comunale sugli impianti pubblicitari,
sulle aree mercatali è possibile prevedere impianti adibiti
per comunicazioni dellAmministrazione Comunale agli operatori
mercatali ed ai cittadini o per affissioni pubblicitarie. Gli
introiti derivanti saranno destinati alla gestione ed al miglioramento
dei servizi.
2. Tali impianti sono collocabili sulle strutture fisse o su spazi
non specificatamente destinati alla vendita, alla fruizione del
pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
3. I formati e tipi di impianti debbono essere compatibili con
quelli previsti dal regolamento Comunale sugli Impianti pubblicitari.
4. Gli eventuali impianti pubblicitari previsti sulle strutture
fisse del mercato o su strutture apposite collocate sul mercato
stesso, dovranno avere spazi, per almeno il 30%, destinate alla
promozione dellidentità del mercato stesso.
5. Laffidamento in gestione di tali spazi, deve essere connesso
alla gestione degli altri servizi presenti sul mercato.
1. Nei mercati possono essere previsti, anche su iniziativa
degli operatori del mercato, servizi volti al miglioramento della
fruizione del mercato.
2. La realizzazione di qualunque opera deve essere autorizzata
dai Settori Comunali competenti e non potrà comportare
la possibilità, per gli affidatari, di utilizzare spazi
destinati alla vendita o al passaggio del pubblico.
3. Nel caso tali servizi comportino la realizzazione di manufatti
edili, essi debbono rispettare le indicazioni tipologiche e di
arredo stabilite dallAssessorato al Commercio di concerto
con gli altri Assessorati competenti.
4. Laffidamento in gestione dei menzionati servizi avverrà
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
5. La Città di Torino promuove laffidamento dei servizi
presenti sulle aree mercatali in autogestione degli operatori
o tramite altri soggetti giuridici tra cui le organizzazioni di
categoria degli operatori di mercato.
1. La rappresentanza degli operatori è riconosciuta
alle Commissioni di Mercato ed alla Commissione Consultiva Tecnica.
2. La Commissione Consultiva Tecnica è composta da:
- assessore o suo delegato - Presidente;
- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- il Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio
o suo delegato.
Da numero 1 rappresentante per ogni Associazione di Categoria
aderente a Confederazioni Nazionali o Associazioni Nazionali firmatarie
di Contratti Collettivi di Lavoro presenti nel C.N.E.L..
Da numero 1 rappresentante per ogni associazione di categoria
provinciale con un numero di iscritti non inferiore al 10% da
calcolare sulla base del numero dei posteggi decennali attivi
nel Comune di Torino.
Da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui
alla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 23.
3. Le Commissioni di Mercato svolgono le funzioni di cui al comma
1 esclusivamente presso i mercati in cui sono state elette ed
esprimono pareri secondo quanto stabilito allarticolo 2,
comma 2, del Regolamento delle Commissioni di Mercato.
4. La Commissione Consultiva Tecnica è sentita nei casi
previsti dal presente regolamento, e per la programmazione generale
attinente lattività del commercio su area pubblica.
1. Lattività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia, dallAzienda Sanitaria Locale ed eventualmente, da personale comunale addetto al mercato o da altri soggetti a ciò espressamente delegati dalla civica amministrazione.
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano
osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e della
Legge 241/1990.
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto
non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche
disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500 prevista dallarticolo
7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Chiunque esercita lattività senza la prescritta
autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto
dallautorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa
prevista dallarticolo 29, comma 1 del D. Lgs. 114/1998.
Lattività di vendita esercitata senza il titolo originale
dellautorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato
o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata
ai sensi dellarticolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto
degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori,
devono essere inoltrati al Comune Settore Regolamentazione Sanità
Contenzioso e Sanzioni competente anche per lapplicazione
delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti
in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e
dalle correlative procedure esecutive pervengono al Comune.
1. La durata delle concessioni di posteggio in atto è
di anni dieci, decorrenti dalla data di esecutività del
presente regolamento.
In caso di subingresso il periodo di durata della concessione
prosegue in capo al subentrante senza soluzione di continuità.
2. Il piano dei mercati ha una funzione programmatica e non pregiudica
i diritti dei titolari di concessioni di posteggi attivi.
3. La tendenziale riduzione del numero dei posteggi prevista nel
Piano è riferita al naturale andamento commerciale delle
aree mercatali, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli
14, 16, 17, 20 e 29.
4. Le previsioni tendenziali del Piano, decorsi 3 anni dalla data
di approvazione, sono riesaminate per allinearle con le eventuali
sopravvenute modifiche dellandamento economico dei mercati.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento i concessionari di posteggio che vendono prodotti
appartenenti a due o più settori fra quelli indicati dallarticolo
7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono limitare la vendita
ad uno solo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento non è consentito ai
titolari di posteggio, o ai loro aventi causa nellipotesi
di subingresso, porre in vendita prodotti diversi da quelli del
settore di appartenenza come definito in base allarticolo
7, comma 1.
7. Il regolamento comunale per lesercizio dei mercati rionali
a posti liberi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 31 maggio 1988 e successive modificazioni e integrazioni è
abrogato.
8. Con apposito provvedimento, sentita la commissione di mercato
e la commissione consultiva, saranno definite le specializzazioni
merceologiche del mercato di P.zza della Repubblica e nelle more
di definizione dello stesso continua ad applicarsi la suddivisione
merceologica come stabilita dalla normativa previgente.