Divisione Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Settore Vendite e Acquisti Immobili,
Gestione Risorse Interne, Informatica
n. ord. 185
2003 10226/008
OGGETTO: IMMOBILI SITI IN VIA BOLOGNA N. 148 ANGOLO VIA PAGANINI
IN CONCESSIONE ALL`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D`AOSTA CORRETTA TRASCRIZIONE DEI TITOLI - RIDEFINIZIONE
DEI RAPPORTI PATRIMONIALI APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 645.571,00.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
Con atto a rogito notaio Costa del 26 maggio 1914 la Città
concesse a titolo gratuito alla "Stazione Sperimentale per
la lotta contro le malattie infettive del bestiame" (ora
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle DAosta) un appezzamento di terreno sito in via Bologna
148 angolo via Paganini della superficie di mq. 5.195 circa. Tale
concessione venne effettuata senza previsione di durata, allo
scopo precipuo che sul terreno predetto venisse costruita la sede
dellIstituto e a tal fine il contratto venne sottoposto
a espressa condizione risolutiva. Il rapporto nascente da tale
atto, letto alla luce della giurisprudenza della Cassazione civile,
si configura come "concessione ad aedificandum": la
clausola con la quale lIstituto si obbligava ad edificare
sullarea la propria sede vale, infatti, come intenzione
della Città di riconoscere allIstituto il diritto
di costruire, ancorché contenuto in un negozio atipico
ad effetti meramente obbligatori.
Per tale ragione, è del tutto evidente come sin dallorigine
loggetto della concessione/contratto consistesse nellattribuzione
allIstituto di un diritto di superficie a titolo gratuito.
Viene, peraltro, in rilievo come, presso la competente Conservatoria
dei Registri Immobiliari, sia tuttora trascritto un titolo non
rispondente appieno ai contenuti contrattuali, nulla disponendo
la relativa trascrizione in merito ai titoli civilistici relativamente
agli immobili predetti.
Con atto a rogito Gay del 25 ottobre 1930 la Città concesse
in uso per la durata di 29 anni al medesimo Istituto un altro
appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.100 adiacente
al precedente e sito allangolo tra le vie Bologna e Ristori,
allo scopo di consentire allIstituto la costruzione di un
nuovo reparto.
Con successive deliberazioni del 17 giugno 1938 e 28 agosto 1943,
a fronte delle crescenti esigenze dellEnte, motivate anche
dallassolvimento di servizi di carattere obbligatorio prestati
dallo stesso, vennero concesse in uso ulteriori aree contermini
alle precedenti e tutte da destinarsi a sede degli impianti zooprofilattici.
Poiché le ultime tre concessioni menzionate venivano a
scadere contemporaneamente l11 dicembre 1959, al fine di
permettere lefficiente funzionamento dellIstituto,
con atto a rogito Giletti del 15 dicembre 1959 venne approvata
una nuova concessione della durata di venticinque anni, e cioè
sino all11 novembre 1984, dei terreni municipali della superficie
di circa mq. 10.265 oggetto delle precedenti concessioni in scadenza.
I nuovi accordi tra le parti sottoscritti prevedevano non solo
che la concessione potesse essere revocata qualora fosse venuto
a cessare o modificarsi lo scopo dellIstituto, ma anche
lobbligo per il concessionario di restituire alla Città,
al termine del contratto, i terreni liberi e sgombri da qualsiasi
manufatto.
Da ultimo, la concessione è stata rinnovata con atto a
rogito Di Stilo del 28 luglio 1986 e con scrittura privata in
data 23 gennaio 2001, con la pattuizione che riserva alla Città
di divenire proprietaria, alla scadenza, delle opere eventualmente
realizzate dal concessionario, senza che sia a questultimo
dovuto alcun compenso o indennità di sorta previsti dallart.
936 cod. civ. In termini giuridici, tale pattuizione corrisponde
alla fattispecie civilistica dellaccessione di cui allart.
934 cod. civ. che consente di considerare le costruzioni acquisite
ipso iure in proprietà della Città.
Recentemente lIstituto Zooprofilattico, che giuridicamente
si configura quale Ente sanitario dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, così denominato con Legge
Regionale 15 giugno 1979 n. 29 (legge che ne disciplina lorganizzazione
e la gestione in attuazione della Legge 23 dicembre 1975 n. 745),
ha richiesto di meglio definire, ai sensi del codice civile, i
titoli inerenti gli immobili di cui sopra e di acquisire, con
le modalità propriamente civilistiche, per la durata di
novantanove anni, i terreni di cui è concessionario.
Le aree, aventi rispettivamente unestensione di mq. 5.195
e di mq. 5.316 e contraddistinte con le lettere "A"
e "B" nellunita planimetria (all. 1), hanno destinazione
urbanistica "Aree per servizi pubblici S Istruzione
universitaria". Nel rispetto di tale destinazione risulta
consono, anche in ottemperanza al disposto dellart. 19 delle
N.U.E.A., il riconoscimento del diritto di superficie ex art.
952 primo e secondo comma cod. civ., che rappresenta la traslazione
in termini di diritto reale, dei rapporti attualmente in essere.
A tenore, infatti, del predetto art.19, lintervento sulle
aree a servizi è riservato in via principale alla Pubblica
Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti, ove
per Enti istituzionalmente competenti si intendono soggetti a
cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere
di interesse generale (cfr. Consiglio di Stato, V, 6/12/1999 n.
2061; Consiglio di Stato, V, 7 settembre 1995 n. 1280), come,
appunto, lIstituto de quo.
Occorre precisare che su entrambe le aree in oggetto sono stati
edificati in epoche diverse fabbricati, uffici e magazzini, che,
nel corso degli anni hanno subito vari adeguamenti in funzione
delle esigenze dellIstituto.
In ordine ai fabbricati eretti sul terreno individuato in planimetria
con la lettera "A" la concessione perfezionata nel 1914
venne effettuata a titolo gratuito - come sopra precisato - al
solo scopo di consentire la realizzazione della sede dellIstituto
e pertanto si è trattato sinora, in senso concreto e civilistico,
di diritto di superficie, fondato sullesistenza di un titolo
negoziale contenente lassenso della Città proprietaria
del suolo ad una concessione ad aedificandum, sia pure di natura
obbligatoria. Per tale area, quindi, si tratta di variare il titolo,
senza modificarne le condizioni, salva quella della durata.
Per quanto attiene, invece ai fabbricati edificati sui terreni
individuati in planimetria con la lettera "B" la clausola
contrattuale sopra menzionata afferente lobbligo di restituzione
dei terreni liberi e sgombri, unitamente a quella che facoltizza
la Città, alla scadenza, a ritenere le opere realizzate
senza corrispettivo, vale a confermare lapplicazione del
principio "superficies solo cedit" di cui allart.
934 cod. civ..
Pertanto, al fine di regolarizzare giuridicamente la situazione
proprietaria degli impianti predetti ed altresì per aggiornare
il rapporto con lIstituto, che si configura ormai vetusto
e tale da non consentire una prospettiva di sviluppo allIstituto
stesso, si ritiene quindi di addivenire, per concorde volontà
delle parti, al riconoscimento del diritto di superficie - inteso
anche quale riconoscimento della proprietà superficiaria
sui fabbricati esistenti - degli immobili contrassegnati con la
lettera "A". Per gli immobili di cui alla lettera "B",
preso atto della volontà delle parti di riconoscere alla
Città lacquisizione per accessione degli stessi,
si ritiene di riqualificare il titolo con riconoscimento, a favore
dellIstituto Zooprofilattico, del diritto reale ex 952 primo
e secondo comma e di prevederne la durata per novantanove anni
dalla stipulazione del relativo atto notarile.
In tal modo, la formalizzazione degli accordi consentirà
di parificare, per ovvie ragioni di omogeneità, la situazione
giuridica e temporale dellintero compendio individuato con
perimetro nero e con le lettere "A" e "B"
nellunita planimetria (all. 1), apponendo altresì
un termine finale alla concessione risalente al 1914 (che attualmente
si configura senza limite di durata), alla scadenza del quale
lintero compendio stesso ritornerà in proprietà
alla Città con tutte le innovazioni, nuove costruzioni
ed addizioni, senza che nulla sia dovuto dalla Città medesima.
Il Settore Estimo e Logistica del Patrimonio Comunale ha provveduto
ad effettuare, congiuntamente con il Dipartimento Casa-Città
del Politecnico e nellambito della convenzione in atto con
lo stesso, la valutazione della parte di immobili costituenti
lotto "B" (attesa loriginale gratuità del
lotto "A") inerente la nuova qualificazione del diritto
per la durata novantanovennale, pari ad Euro 645.571,00 che lIstituto
ha dichiarato di accettare.
Il complesso immobiliare oggetto del presente provvedimento viene
trasferito nella sua attuale consistenza con le modalità
e alle condizioni stabilite in dispositivo e nellallegato
schema di convenzione (all. 2).
Per quanto attiene alle aree contraddistinte in planimetria con
le lettere "C" e "D", attualmente utilizzate
a parcheggio, la destinazione di P.R.G. non pare compatibile,
per evidenti ragioni di opportunità, attesa la possibile
utilizzazione diretta della Città per opere viarie e di
urbanizzazione, con la sussistenza di diritti reali. Attesa, peraltro,
la vicinanza di tali terreni con quelli sui quali insiste la sede
dellIstituto e quindi lutilità che gli stessi
rivestono a servizio dellattività svolta, si profila
lopportunità di instaurare un nuovo rapporto concessorio
di durata ventennale, per il conseguimento di un duplice vantaggio:
da un lato, garantire alla Città la possibilità
di revoca "ad nutum" insita nella fattispecie concessoria,
per il caso in cui occorresse riacquisirne la detenzione diretta;
dallaltro consentire allIstituto di avviare una risistemazione
delle aree a parcheggio utile tanto allIstituto stesso,
quanto alla Città che potrà fruire delle migliorie
apportate dal concessionario. La concessione ventennale sarà,
pertanto, oggetto di separato provvedimento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le modificazioni
dei rapporti in essere con lIstituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle DAosta Ente Sanitario
di Diritto Pubblico con sede in Torino, via Bologna n.
148, codice fiscale 00470420019, sul compendio immobiliare sito
in Torino, via Bologna 148 tra le vie Bologna, Paganini e Ristori,
costituito da terreni con soprastanti fabbricati ad uso ricerca,
laboratori, uffici e magazzini ed indicato con perimetro nero
e con le lettere "A" "B", "C" e
"D" nellunita planimetria (all. 1 - n. ),
come segue:
1) risoluzione anticipata consensuale dei contratti attualmente
in essere, che, previo riconoscimento da parte dellIstituto
dellavvenuta accessione ordinaria in capo alla Città
per i fabbricati edificati nel tempo dallIstituto stesso,
vengono sostituiti con la nuova regolamentazione contrattuale
di cui infra;
2) relativamente al lotto "A": riqualificazione giuridica
del titolo ai sensi dellart. 952 primo e secondo comma,
alle medesime condizioni patrimoniali previste nel titolo originario
(atto a rogito Costa del 26 maggio 1914) prevedendone la durata
per novantanove anni;
3) relativamente al lotto "B": riqualificazione del
titolo ai sensi dellart. 952 primo e secondo comma cod.
civ. prevedendone la durata per novantanove anni. Attesa la diversa
previsione patrimoniale del contratto in essere in ordine alla
corresponsione di un canone (onerosità della concessione)
e vista la durata del nuovo contratto, il corrispettivo da corrispondere
alla Città ammonta ad Euro 645.571,00, che verrà
versato dallIstituto in sede di formalizzazione dellatto
notarile;
4) di approvare lunito schema di atto da stipularsi con
il predetto Istituto (all. 2 - n.
);
5) di demandare a separato provvedimento la regolamentazione del
rapporto concessorio per una durata ventennale afferente le aree
contraddistinte in planimetria con le lettere "C" e
"D", attualmente utilizzate a parcheggio;
6) di demandare alla Giunta Comunale o ai Dirigenti, nellambito
delle rispettive competenze, lassunzione di tutti i provvedimenti
esecutivi che si renderanno necessari, anche in relazione agli
adempimenti contabili afferenti laccertamento dellentrata,
autorizzandoli fin dora ad apportare quelle modifiche ritenute
necessarie e/o opportune di carattere tecnico e formale, comunque
dirette ad una migliore redazione dellatto. Resta inteso
che le operazioni catastali finalizzate allesatta individuazione
degli immobili trasferiti, che dovessero rendersi necessarie per
la stipulazione dellatto, come pure le spese di questultimo,
saranno a carico dellIstituto acquirente, che dovrà
altresì provvedere alleventuale regolarizzazione
dei canoni pregressi;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.