Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Parcheggi e Suolo
n. ord. 190
2003 09765/033
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE SULL'AREA COMUNALE
SITA IN P.ZZA GRAF - REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AREA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 maggio 1998
(mecc. 9802629/39), esecutiva dal 1° giugno 1998 è
stata approvata la concessione in diritto di superficie dellarea
comunale di piazza Graf alla Coop. Saturno II s.r.l. per la realizzazione
di un parcheggio pertinenziale interrato per 29 posti auto, rinviando
a successivo provvedimento deliberativo lapprovazione del
progetto definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione
superficiale.
In data 11 maggio 2001 la Giunta Comunale con deliberazione (mecc.
2001 04120/06), esecutiva dal 31 maggio 2001 ha approvato il progetto
definitivo del manufatto ed esecutivo della sistemazione superficiale,
che prevedevano la realizzazione di una autorimessa interrata
da 29 box auto (per un totale di 29 posti auto) e la risistemazione
della soprastante piazza, mediante la realizzazione di aree a
verde e di zone pavimentate in porfido, con relativi arredi, illuminazione
e punti seduta. Contestualmente la medesima deliberazione ha approvato
il subentro della Ascot Parcheggi s.r.l. alla Coop. Saturno II
s.r.l. e con determinazione dirigenziale del 23 maggio 2001 (mecc.
2001 04662/06), esecutiva dal 4 giugno 2001 è stata impegnata
la spesa di Euro 134.068,16 ed accertata l'entrata per pari importo.
In data 8 aprile 2002 a rogito notaio dr. Antonio Maria Marocco
è stata stipulata la Convenzione tra la Città ed
il concessionario, con la quale, al fine di consentire la realizzazione
dellintervento, è stato costituito il diritto di
superficie novantennale sullarea predetta.
Nei mesi seguenti sono emerse alcune problematiche per la realizzazione
del parcheggio sollevate dalla Società Microtecnica s.r.l..
In particolare con nota del 16 luglio 2002 la suddetta società
ha evidenziato come la costruzione del parcheggio potesse costituire
fonte di gravi danni per lazienda, impegnata in settori
di alta tecnologia aereo-spaziale. Sono intercorsi nei mesi successivi
numerosi incontri tra il concessionario, il Comune e la Microtecnica,
per eseguire le verifiche tecniche e amministrative necessarie
alla realizzazione del parcheggio che avrebbe altresì previsto
la demolizione dellesistente rifugio antiaereo.
Nel frattempo la Microtecnica s.r.l., con nota del 25 febbraio
2003, informava di aver presentato ricorso presso il Tribunale
Amministrativo Regionale nel gennaio 2003 chiedendo lannullamento
della Convenzione stipulata dalla Società "Ascot Parcheggi
s.r.l." con la Città di Torino nellaprile 2002
e della concessione edilizia rilasciata nel maggio 2002 alla medesima
Società, ritenendo la realizzazione dellintervento
lesiva per la produzione dello stabilimento nella fase di costruzione
dellopera. Ad oggi tale ricorso non è ancora stato
discusso presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
In data 4 agosto 2003 il concessionario ha evidenziato, a seguito
delle problematiche emerse per la costruzione del parcheggio pertinenziale
e del protrarsi dei tempi per una loro positiva soluzione, l'impossibilità
di un effettivo inizio dei lavori. Ha altresì comunicato
essere venute meno leconomicità e la convenienza
dellintervento che, per essere tale, avrebbe dovuto svilupparsi
con tempistiche e modalità differenti.
Il concessionario ha quindi comunicato la volontà di rinunciare
alla realizzazione dellintervento.
Si ritiene pertanto di addivenire alla risoluzione consensuale
di ogni rapporto instaurato con il concessionario, senza oneri
a carico di questultimo, fatta eccezione per le spese datto
e di regolarizzazione amministrativa. Le somme corrisposte dal
concessionario medesimo e le garanzie fidejussorie prestate alla
firma della Convenzione saranno debitamente restituite.
La rinuncia alla realizzazione dellintervento e la risoluzione
dei rapporti con il concessionario non comportano oneri a carico
della Città.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di accettare, considerate le motivazioni esplicitate in
narrativa e che qui integralmente si richiamano, la rinuncia del
proponente e pertanto di approvare lestinzione consensuale
del rapporto contrattuale oggetto della Convenzione a rogito notaio
dr. Antonio Maria Marocco dell8 aprile 2002 con la "Ascot
Parcheggi s.r.l." e della concessione edilizia n. 39-cc-2002
del 25 maggio 2002;
2) di revocare pertanto la concessione dellarea già
assegnata in diritto di superficie con la citata deliberazione
del Consiglio Comunale in data 18 maggio 1998 (mecc. 9802629/39);
3) di demandare al dirigente competente ladozione di tutti
i provvedimenti conseguenti di natura contabile e amministrativa,
tra cui la revoca della citata determinazione (mecc. 2001 04662/06),
stabilendo che nessun onere di spesa debba gravare sulla Città;
pertanto, la presente deliberazione non comporta oneri di spesa
a carico della Città di Torino;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il conseguente atto pubblico con il concessionario,
con spese a carico di questultimo;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.