Divisione Edilizia ed Urbanistica
n. ord.176
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
2003 09051/009


CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 dicembre 2003

(proposta dalla G.C. 25 novembre 2003)


OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 59 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA DELL'EX STADIO FILADELFIA COMPRESA TRA LE VIE TUNISI, GIOVANNI SPANO, GIORDANO BRUNO E FILADELFIA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 120 del Consiglio Comunale del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003, è stata adottata , ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G., concernente l’area dell’ex Stadio Filadelfia, compresa tra le vie Tunisi, Giovanni Spano, Giordano Bruno e Filadelfia.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 18 agosto 2003 al 16 settembre 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n. 34 del 21 agosto 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute 3 osservazioni nel pubblico interesse, alle quali occorre controdedurre.
Altre due osservazioni sono pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione sopra indicato. Alle stesse si ritiene, comunque, di controdedurre.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi e allegate integralmente al presente provvedimento:
1) OSSERVAZIONE: Presentata da Pro Natura Torino-Onlus, Italia Nostra-Onlus, Legambiente Ecopolis-Volontariato (Firmatari: Emilio Delmastro, Roberto Lombardi, Eva Biginelli)
Sintesi:
Tra gli aspetti eccepiti si rilevano:

A quanto sopra esposto si controdeduce nel modo seguente:
  1. si ribadisce il carattere parziale della variante in quanto la variante non interessa, ne modifica, immobili di valore tale da determinarne il carattere strutturale ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della LUR 56/77 e s.m.i.; peraltro gli edifici riconosciuti di valore documentale (con particolare riferimento ai due edifici che prospettano sulla via Giordano Bruno) sono mantenuti e destinati a servizi pubblici. La variante adottata non modifica i principi informatori del Piano Regolatore Generale, ma attribuisce una differente regolamentazione all’area e pertanto non si determinano gli effetti di cui al comma 4 dell’articolo 17 della LUR;
  2. si precisa che le regole tecniche di trasformazione risultano coerenti e conformi con quanto indicato nelle norme generali vigenti. Inoltre, il P.R.G. non detta regole in merito a determinate prescrizioni tecniche (altezze massime o numero dei piani degli edifici di nuova realizzazione) che saranno definite ai sensi del Regolamento edilizio vigente solo nella fase attuativa;
  3. la variante in oggetto, avente carattere parziale e non sostanziale, non rientra nelle modifiche soggette alla preventiva verifica di compatibilità di cui all’art. 29 della L.R. 40/98;
  4. si conferma la legittimità del provvedimento adottato, sia per quanto attiene la motivazione che per quanto concerne il contenuto. Si specifica, inoltre, che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. (all’art. 13 comma 1 ) la partecipazione al procedimento amministrativo in materia urbanistica viene regolata dalla Legge Urbanistica Regionale che nello specifico, ai sensi del comma 17 dell’art. 15, limita la partecipazione alla presentazione delle osservazioni durante il periodo della pubblicazione dell’atto adottato. La successiva fase delle controdeduzioni è di competenza dell’Amministrazione.
L’osservazione presentata è, pertanto, respinta.
2) OSSERVAZIONE: presentata da Comm. Margherita De Andreis (Capo Gruppo Democrazia è Libertà - La Margherita), Roberto Barbieri (Lista Di Pietro Italia dei Valori).
Sintesi:
Gli osservanti rilevano che la deliberazione di adozione della variante n.59 Filadelfia, pur confermando la realizzazione del previsto centro diurno per anziani ed il mantenimento dei servizi esistenti nello stesso ambito o in altri posti nelle immediate vicinanze, non dia “... nessun tipo di garanzia sia per la ricerca dell’area che per l’avvio dei lavori...”. Ricordano che il progetto preliminare del centro diurno è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 15 gennaio 2003, mentre l’opera è stata inserita nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2002 – 2004.
Osservano inoltre che la realizzazione del centro commerciale non potrà permettere il mantenimento della struttura denominata “Pandora”, laboratorio per i bambini delle scuole elementari, e la costruzione di un bocciodromo coperto (struttura peraltro già deliberata e finanziata).
A quanto sopra esposto si controdeduce nel seguente modo:
Quanto rilevato dagli osservanti non è controdeducibile, poiché non è configurabile come un’osservazione in senso proprio, ma più come una richiesta di chiarimenti e, nello stesso tempo, come espressione di una valutazione anche di carattere collaborativo nei confronti della variante adottata.
Le opportunità di trasformazione delle aree interessate dalla variante n. 59 (ambito 12.29 Filadelfia ed area dell’ex Chinino di Stato), hanno indubbiamente condotto a rivedere alcune scelte localizzative di quei servizi pubblici (centro diurno per anziani e bocciodromo), i cui progetti erano stati approvati ed inseriti nel piano di investimento della Città per l’anno 2003. Questa evenienza non esclude in ogni caso la necessità di rispondere alla domanda di servizi presente in quella zona della città. In deliberazione, infatti, si conferma la volontà di realizzarli, in via privilegiata, nelle porzioni di area dell’ex Chinino destinate a servizi pubblici. Solo in subordine, si prevede di localizzarli in altra area, di proprietà pubblica ed ubicata nell’immediato intorno, avente caratteristiche tali da soddisfare ugualmente, se non meglio, le esigenze espresse dai servizi prima ricordati.
3) OSSERVAZIONE presentata da soc. DASIT S.S (Firmataria Arch. Emanuela Recchi Legale Rappresentante della società).
La predetta osservazione è stata integrata da altra (Osservazione 5) presentata successivamente (fuori termine) dalla medesima società DASIT S.S.
Sintesi:
L’osservante richiede la parziale e limitata modifica delle norme attuative, prescritte dalla variante, allo scopo di poter attuare il proprio intervento, con permesso di costruire convenzionato che preveda la cessione gratuita a favore della Città delle aree a standard urbanistici.
Propone di modificare la scheda normativa dell’ambito 12.29 Filadelfia, aggiungendo alle “Prescrizioni particolari” la seguente prescrizione: “L’intervento di completamento edilizio previsto nell’area di concentrazione in affaccio su via Tunisi e verso via Filadelfia è ammesso mediante convenzione che preveda la cessione gratuita a favore della Città di Torino della quantità di aree a servizi generata dall’intervento”.
Nell’integrazione l’osservante ha esplicitato quanto già richiesto nell’osservazione del 15 settembre 2003, mediante la presentazione di un elaborato grafico in cui sono stati rappresentati due sub ambiti di intervento che potrebbero essere attuati separatamente, garantendo la cessione gratuita della quantità di aree a servizi richiesta dall’attuazione dell’intervento.
Alla sopra esposta osservazione, si controdeduce come segue:
Nella variante adottata l’area interessata dall’intervento è stata ricompresa in una nuova zona urbana di trasformazione (ZUT), denominata 12.29 Filadelfia, proprio in considerazione della necessità di garantire l’unitarietà dell’intervento di trasformazione urbanistica, nel quale è anche previsto il recupero dell’ex campo Filadelfia. L’eventuale accoglimento delle osservazioni (nn. 3 e 5) introdurrebbe una modalità di trasformazione non ammessa, in generale, per questi ambiti in quanto consentirebbe l’avvio parziale della trasformazione. Peraltro, quanto richiesto dall’osservante è già previsto nelle modalità ordinarie di attuazione indicate dal P.R.G. per le zone urbane di trasformazione. Le NUEA, infatti, all’art. 7, prevedono per le ZUT sia l’attuazione unitaria e sia l’attuazione per sub - ambiti ( o parti), purchè sia approvato dal Consiglio Comunale uno studio unitario d’ambito (SUA) esteso all’intero ambito. Tale studio unitario può essere proposta da privati, singoli o associati, proprietari di immobili inclusi nell’ambito d’intervento a condizione che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali interessate.
L’osservazione, nei termini sopra indicati, non viene, pertanto, accolta.
4) OSSERVAZIONE (pervenuta fuori termine) presentata da soc. TORINO CALCIO S.p.A. (firmatario Vice Presidente Esecutivo Francesco Cimminelli)
Sintesi:
L’osservante chiede di derogare la norma di PRG che nell’attuazione delle Zone urbane di trasformazione destina ad edilizia convenzionata una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale per interventi eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P. complessiva.
Alla sopra esposta osservazione si controdeduce nel seguente modo :
Nell’osservazione non si riscontrano elementi riconducibili ad un pubblico interesse che potrebbero giustificare il ricorso alla deroga.
Considerato, quindi, che si tratta di un principio di valenza generale del PRG, caratterizzante l’impostazione del Piano Regolatore, comune a tutte le ZUT e recentemente modificato con la variante parziale n. 37, proprio al fine di garantire una effettiva presenza di edilizia convenzionata nelle zone urbane di trasformazione con interventi residenziali, si ritiene di non poter accogliere l’osservazione presentata.

Durante la fase successiva all’adozione della variante, si è evidenziata la necessità di introdurre alcune modifiche a rettifica di imprecisioni contenute nelle parti costituenti il progetto di variante, senza tuttavia modificare i contenuti sostanziali del progetto adottato dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 2003.

Si propone, pertanto, di modificare il testo della relazione illustrativa, il testo della scheda normativa relativa all’ambito 12.14 Dogana e la tavola normativa allegata alla scheda normativa dell’ambito 12.29 Filadelfia. Per una più agevole lettura, al fine di apportare le suddette modifiche, viene sostituito l’allegato n.1 alla deliberazione di adozione con il nuovo allegato 1 evidenziando in neretto le parti oggetto di modifica.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con deliberazione in data 23 settembre 2003 (delib.n. 1160-236472/03), ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28 aprile 1999.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all’approvazione definitiva della Variante parziale n. 59 al P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte si richiamano:
  1. di prendere atto che in merito alla Variante parziale n. 59, sono pervenute cinque osservazioni, nel pubblico interesse, che si allegano integralmente al presente provvedimento (all. 2-3-4-5-6 - nn. );
  2. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni stesse, descritte nella premessa del presente provvedimento e contenute nell’allegato 7 (all. 7 - n. );
  3. di approvare la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003, ad eccezione dell’allegato n. 1 che viene sostituito dal nuovo allegato 1 al presente provvedimento (all. 1 - n. ).
E’ altresì allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia (all. 8 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Sono intervenuti, oltre all'Assessore Viano, i Consiglieri Rosso, Passoni, Borgogno, Sbriglio, Chiavarino, Provera, Borgione e Nigro i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione per appello nominale.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Borsano, Coppola, Furnari, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Mina, Salti e Troiano.

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente risultato:

PRESENTI 42
ASTENUTI 1 e precisamente il Consigliere Fucini.
VOTANTI 41
VOTI FAVOREVOLI 31 e precisamente, oltre al Presidente Marino ed al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Altamura, Borgione, Borgogno, Buronzo, Centillo, Cerutti, Crosetto, Cugusi, Cuntrò, Favaro, Ferragatta, Gallo Domenico, Giorgis, Greco, Larizza, Levi-Montalcini, Mangone, Monaci, Montagnana, Nigro, Olmeo, Orlandi, Panero, Passoni, Rossomando, Sbriglio, Steffenino, Tumolo e Vinciguerra.
VOTI CONTRARI 10 e precisamente i Consiglieri Airola, Altea, Chiavarino, Costa, Dell'Utri, Lospinuso, Provera, Rosso, Tealdi e Ventriglia.

Presidente - pongo ora in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Coppola, Furnari, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Mina, Salti, Troiano e Ventriglia.

Dichiarano voto contrario i Gruppi Forza Italia , Lega Nord Piemont Padania e Rifondazione Comunista.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 40
VOTI FAVOREVOLI 32
VOTI CONTRARI 8