Divisione Edilizia ed Urbanistica
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n. ord.176
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Settore Procedure Amm.ve
Urbanistiche
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CITTÀ DI
TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 dicembre
2003
(proposta dalla G.C. 25 novembre
2003)
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 59 AL P.R.G. AI
SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA DELL'EX
STADIO FILADELFIA COMPRESA TRA LE VIE TUNISI, GIOVANNI SPANO, GIORDANO BRUNO E
FILADELFIA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore
Viano.
Con deliberazione n. 120 del Consiglio
Comunale del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 04276/009), esecutiva dall’11
agosto 2003, è stata adottata , ai sensi dell' art. 17, comma 7 della
L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G.,
concernente l’area dell’ex Stadio Filadelfia, compresa tra le vie
Tunisi, Giovanni Spano, Giordano Bruno e Filadelfia.
La deliberazione
predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per
la durata di 30 giorni consecutivi, dal 18 agosto 2003 al 16 settembre
2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante
avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. n.
34 del 21 agosto 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al
trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute 3 osservazioni nel pubblico
interesse, alle quali occorre controdedurre.
Altre due osservazioni sono
pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione sopra indicato. Alle
stesse si ritiene, comunque, di controdedurre.
Le osservazioni pervenute
vengono di seguito illustrate in sintesi e allegate integralmente al presente
provvedimento:
1) OSSERVAZIONE: Presentata da Pro Natura Torino-Onlus, Italia
Nostra-Onlus, Legambiente Ecopolis-Volontariato (Firmatari: Emilio Delmastro,
Roberto Lombardi, Eva Biginelli)
Sintesi:
Tra gli aspetti eccepiti si
rilevano:
- mancanza di motivazione del provvedimento;
- il carattere strutturale della variante;
- la mancata indicazione, nella nuova scheda grafica, di alcuni dati rilevanti
e di talune prescrizioni tecniche relative alla
trasformazione;
- la mancata verifica e analisi di compatibilità ambientale ai sensi
della Legge Regionale 40/98;
- l’illegittimità del provvedimento di variante.
A
quanto sopra esposto si controdeduce nel modo seguente:
- si ribadisce il carattere parziale della variante in quanto la variante non
interessa, ne modifica, immobili di valore tale da determinarne il carattere
strutturale ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della LUR 56/77 e s.m.i.;
peraltro gli edifici riconosciuti di valore documentale (con particolare
riferimento ai due edifici che prospettano sulla via Giordano Bruno) sono
mantenuti e destinati a servizi pubblici. La variante adottata non modifica i
principi informatori del Piano Regolatore Generale, ma attribuisce una
differente regolamentazione all’area e pertanto non si determinano gli
effetti di cui al comma 4 dell’articolo 17 della LUR;
- si precisa che le regole tecniche di trasformazione risultano coerenti e
conformi con quanto indicato nelle norme generali vigenti. Inoltre, il P.R.G.
non detta regole in merito a determinate prescrizioni tecniche (altezze massime
o numero dei piani degli edifici di nuova realizzazione) che saranno definite ai
sensi del Regolamento edilizio vigente solo nella fase attuativa;
- la variante in oggetto, avente carattere parziale e non sostanziale, non
rientra nelle modifiche soggette alla preventiva verifica di
compatibilità di cui all’art. 29 della L.R. 40/98;
- si conferma la legittimità del provvedimento adottato, sia per quanto
attiene la motivazione che per quanto concerne il contenuto. Si specifica,
inoltre, che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. (all’art. 13 comma 1
) la partecipazione al procedimento amministrativo in materia urbanistica viene
regolata dalla Legge Urbanistica Regionale che nello specifico, ai sensi del
comma 17 dell’art. 15, limita la partecipazione alla presentazione delle
osservazioni durante il periodo della pubblicazione dell’atto adottato. La
successiva fase delle controdeduzioni è di competenza
dell’Amministrazione.
L’osservazione presentata
è, pertanto, respinta.
2) OSSERVAZIONE: presentata da Comm. Margherita
De Andreis (Capo Gruppo Democrazia è Libertà - La Margherita),
Roberto Barbieri (Lista Di Pietro Italia dei Valori).
Sintesi:
Gli
osservanti rilevano che la deliberazione di adozione della variante n.59
Filadelfia, pur confermando la realizzazione del previsto centro diurno per
anziani ed il mantenimento dei servizi esistenti nello stesso ambito o in altri
posti nelle immediate vicinanze, non dia “... nessun tipo di garanzia sia
per la ricerca dell’area che per l’avvio dei lavori...”.
Ricordano che il progetto preliminare del centro diurno è stato approvato
dalla Giunta Comunale in data 15 gennaio 2003, mentre l’opera è
stata inserita nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2002 –
2004.
Osservano inoltre che la realizzazione del centro commerciale non
potrà permettere il mantenimento della struttura denominata
“Pandora”, laboratorio per i bambini delle scuole elementari, e la
costruzione di un bocciodromo coperto (struttura peraltro già deliberata
e finanziata).
A quanto sopra esposto si controdeduce nel seguente
modo:
Quanto rilevato dagli osservanti non è controdeducibile,
poiché non è configurabile come un’osservazione in senso
proprio, ma più come una richiesta di chiarimenti e, nello stesso tempo,
come espressione di una valutazione anche di carattere collaborativo nei
confronti della variante adottata.
Le opportunità di trasformazione
delle aree interessate dalla variante n. 59 (ambito 12.29 Filadelfia ed area
dell’ex Chinino di Stato), hanno indubbiamente condotto a rivedere alcune
scelte localizzative di quei servizi pubblici (centro diurno per anziani e
bocciodromo), i cui progetti erano stati approvati ed inseriti nel piano di
investimento della Città per l’anno 2003. Questa evenienza non
esclude in ogni caso la necessità di rispondere alla domanda di servizi
presente in quella zona della città. In deliberazione, infatti, si
conferma la volontà di realizzarli, in via privilegiata, nelle porzioni
di area dell’ex Chinino destinate a servizi pubblici. Solo in subordine,
si prevede di localizzarli in altra area, di proprietà pubblica ed
ubicata nell’immediato intorno, avente caratteristiche tali da soddisfare
ugualmente, se non meglio, le esigenze espresse dai servizi prima
ricordati.
3) OSSERVAZIONE presentata da soc. DASIT S.S (Firmataria Arch.
Emanuela Recchi Legale Rappresentante della società).
La predetta
osservazione è stata integrata da altra (Osservazione 5) presentata
successivamente (fuori termine) dalla medesima società DASIT
S.S.
Sintesi:
L’osservante richiede la parziale e limitata modifica
delle norme attuative, prescritte dalla variante, allo scopo di poter attuare il
proprio intervento, con permesso di costruire convenzionato che preveda la
cessione gratuita a favore della Città delle aree a standard
urbanistici.
Propone di modificare la scheda normativa dell’ambito
12.29 Filadelfia, aggiungendo alle “Prescrizioni particolari” la
seguente prescrizione: “L’intervento di completamento edilizio
previsto nell’area di concentrazione in affaccio su via Tunisi e verso via
Filadelfia è ammesso mediante convenzione che preveda la cessione
gratuita a favore della Città di Torino della quantità di aree a
servizi generata dall’intervento”.
Nell’integrazione
l’osservante ha esplicitato quanto già richiesto
nell’osservazione del 15 settembre 2003, mediante la presentazione di un
elaborato grafico in cui sono stati rappresentati due sub ambiti di intervento
che potrebbero essere attuati separatamente, garantendo la cessione gratuita
della quantità di aree a servizi richiesta dall’attuazione
dell’intervento.
Alla sopra esposta osservazione, si controdeduce come
segue:
Nella variante adottata l’area interessata dall’intervento
è stata ricompresa in una nuova zona urbana di trasformazione (ZUT),
denominata 12.29 Filadelfia, proprio in considerazione della necessità di
garantire l’unitarietà dell’intervento di trasformazione
urbanistica, nel quale è anche previsto il recupero dell’ex campo
Filadelfia. L’eventuale accoglimento delle osservazioni (nn. 3 e 5)
introdurrebbe una modalità di trasformazione non ammessa, in generale,
per questi ambiti in quanto consentirebbe l’avvio parziale della
trasformazione. Peraltro, quanto richiesto dall’osservante è
già previsto nelle modalità ordinarie di attuazione indicate dal
P.R.G. per le zone urbane di trasformazione. Le NUEA, infatti, all’art. 7,
prevedono per le ZUT sia l’attuazione unitaria e sia l’attuazione
per sub - ambiti ( o parti), purchè sia approvato dal Consiglio Comunale
uno studio unitario d’ambito (SUA) esteso all’intero ambito. Tale
studio unitario può essere proposta da privati, singoli o associati,
proprietari di immobili inclusi nell’ambito d’intervento a
condizione che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali
interessate.
L’osservazione, nei termini sopra indicati, non viene,
pertanto, accolta.
4) OSSERVAZIONE (pervenuta fuori termine) presentata da
soc. TORINO CALCIO S.p.A. (firmatario Vice Presidente Esecutivo Francesco
Cimminelli)
Sintesi:
L’osservante chiede di derogare la norma di PRG
che nell’attuazione delle Zone urbane di trasformazione destina ad
edilizia convenzionata una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale per
interventi eccedenti i 4.000 mq. di S.L.P. complessiva.
Alla sopra esposta
osservazione si controdeduce nel seguente modo :
Nell’osservazione non
si riscontrano elementi riconducibili ad un pubblico interesse che potrebbero
giustificare il ricorso alla deroga.
Considerato, quindi, che si tratta di un
principio di valenza generale del PRG, caratterizzante l’impostazione del
Piano Regolatore, comune a tutte le ZUT e recentemente modificato con la
variante parziale n. 37, proprio al fine di garantire una effettiva presenza di
edilizia convenzionata nelle zone urbane di trasformazione con interventi
residenziali, si ritiene di non poter accogliere l’osservazione
presentata.
Durante la fase successiva all’adozione della
variante, si è evidenziata la necessità di introdurre alcune
modifiche a rettifica di imprecisioni contenute nelle parti costituenti il
progetto di variante, senza tuttavia modificare i contenuti sostanziali del
progetto adottato dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 2003.
Si propone, pertanto, di modificare il testo della relazione illustrativa,
il testo della scheda normativa relativa all’ambito 12.14 Dogana e la
tavola normativa allegata alla scheda normativa dell’ambito 12.29
Filadelfia. Per una più agevole lettura, al fine di apportare le suddette
modifiche, viene sostituito l’allegato n.1 alla deliberazione di adozione
con il nuovo allegato 1 evidenziando in neretto le parti oggetto di
modifica.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere
previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino che, con
deliberazione in data 23 settembre 2003 (delib.n. 1160-236472/03), ha espresso
parere favorevole in quanto la variante non presenta incompatibilità con
il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio
Provinciale in data 28 aprile 1999.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere
all’approvazione definitiva della Variante parziale n. 59 al P.R.G., ai
sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Tutto
ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G.,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile
1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto
che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi nella parte narrativa che
qui in parte si richiamano:
- di prendere atto che in merito alla Variante parziale n. 59, sono pervenute
cinque osservazioni, nel pubblico interesse, che si allegano integralmente al
presente provvedimento (all. 2-3-4-5-6 - nn.
);
- di approvare le controdeduzioni alle osservazioni stesse, descritte nella
premessa del presente provvedimento e contenute nell’allegato 7 (all. 7 -
n. );
- di approvare la Variante parziale n. 59 al vigente P.R.G., dando atto che
gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di
adozione del Consiglio Comunale n. 120 del 28 luglio 2003 (mecc. 2003
04276/009), esecutiva dall’11 agosto 2003, ad eccezione
dell’allegato n. 1 che viene sostituito dal nuovo allegato 1 al presente
provvedimento (all. 1 - n. ).
E’
altresì allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione
della Provincia (all. 8 - n. ).
Viene dato atto
che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto
il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
4) di
dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto
palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Sono intervenuti,
oltre all'Assessore Viano, i Consiglieri Rosso, Passoni, Borgogno, Sbriglio,
Chiavarino, Provera, Borgione e Nigro i cui interventi sono inseriti nel
processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione per appello nominale.
Risultano assenti
dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Borsano, Coppola, Furnari,
Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Mina, Salti e Troiano.
Il Presidente
dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente
risultato:
PRESENTI 42
ASTENUTI 1 e precisamente il Consigliere
Fucini.
VOTANTI 41
VOTI FAVOREVOLI 31 e precisamente, oltre al
Presidente Marino ed al Sindaco Chiamparino, i Consiglieri Altamura, Borgione,
Borgogno, Buronzo, Centillo, Cerutti, Crosetto, Cugusi, Cuntrò, Favaro,
Ferragatta, Gallo Domenico, Giorgis, Greco, Larizza, Levi-Montalcini, Mangone,
Monaci, Montagnana, Nigro, Olmeo, Orlandi, Panero, Passoni, Rossomando,
Sbriglio, Steffenino, Tumolo e Vinciguerra.
VOTI CONTRARI 10 e precisamente
i Consiglieri Airola, Altea, Chiavarino, Costa, Dell'Utri, Lospinuso, Provera,
Rosso, Tealdi e Ventriglia.
Presidente - pongo ora in votazione
l'immediata eseguibilità del provvedimento:
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di legge.
Risultano assenti
dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Coppola,
Furnari, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Mina, Salti, Troiano e
Ventriglia.
Dichiarano voto contrario i Gruppi Forza Italia , Lega Nord
Piemont Padania e Rifondazione Comunista.
Il Presidente dichiara
approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente
risultato:
PRESENTI E VOTANTI 40
VOTI FAVOREVOLI 32
VOTI
CONTRARI 8