Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Commercio
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio
n. ord. 18
2003 08479/016
OGGETTO: OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI.
Proposta dallAssessore Tessore,
di concerto con l'Assessore Alfieri.
I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di
alimenti e bevande per offrire un servizio più gradevole
ai consumatori installano delle strutture allaperto usualmente
definite "dehors" occupando lo spazio pubblico necessario
nelle immediate vicinanze dellesercizio. Negli ultimi anni
sono sensibilmente aumentati gli esercenti che hanno istallato
dehors e tale fenomeno ha fatto registrare degli effetti senzaltro
positivi sia sulla qualità della vivibilità urbana,
che per la promozione delle attività di ristorazione. La
disciplina regolamentare approvata dalla Città di Torino
con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 settembre 2000
(mecc. 2000 06024/52), esecutiva dal 23 ottobre 2000, ha determinato
i criteri fondamentali di arredo in base ai quali i dehors devono
essere realizzati, oggi tuttavia in considerazione del crescente
numero delle richieste appare necessario integrare detta disciplina,
non solo per meglio tutelare gli interessi pubblici che coinvolti
prevedendo una puntuale disciplina sanzionatoria che permetta
agli organi di controllo e agli uffici competenti di adottare
degli atti ripristinatori nel caso di occupazioni abusive, e la
sospensione e revoca della concessione di occupazione di suolo
pubblico nel caso in cui lattività sia condotta in
modo da recare disturbo al riposo delle persone o in pregiudizio
al decoro urbano. Anche gli operatori commerciali hanno evidenziato
delle nuove necessità rilevanti, come la possibilità
di installare dei dehors anche nei periodi invernali; a tal riguardo
deve segnalarsi che, linnovazione tecnologica dà
ora la possibilità di prevedere la permanenza di strutture
aperte anche nei periodi invernali. Diventa quindi meno significativo
prevedere limiti temporali nella concessione di autorizzazioni
per la collocazione dei dehors.
Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione
vede coinvolti i diversi uffici della civica Amministrazione,
per tale motivo è necessario coordinare la corrispettiva
attività istruttoria ed in riferimento ai dehors invernali
è opportuno individuare un organismo tecnico che valuti
la conformità dei progetti, al contesto urbano di riferimento.
La complessità delle questioni affrontate fa ritenere opportuno
rivedere la regolamentazione vigente per gli aspetti relativi
alle procedure amministrative, i criteri fondamentali per la delimitazione
dellestensione delle aree su cui insistono le strutture
in relazione al contesto urbano e commerciale, ed infine la disciplina
sanzionatoria. Per gli aspetti tecnici si rinvia ad un successivo
provvedimento con cui saranno approvati gli allegati tecnici che
specificheranno la regolamentazione relativa alle strutture. Tali
allegati terranno conto dei contenuti dello studio elaborato dal
Politecnico di Torino e approvato con deliberazione della Giunta
Comunale del 30 settembre 2003 (mecc. 2003 07604/052), esecutiva
dal 19 ottobre 2003, inerente le strategie di immagine urbana
per l'area metropolitana. In attesa dell'approvazione dei nuovi
allegati gli aspetti tecnici sono definiti nella procedente regolamentazione
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 18
settembre 2000 (mecc. 2000 06024/52).
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi dell'art.
43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Su richiesta di alcune
Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino al 20
dicembre 2003. Tutte le Circoscrizioni hanno espresso parere entro
il termine previsto.
La Circoscrizione 6 (all. 7 - n. )
ha espresso parere favorevole.
Le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e 10 (all. 3-4-5-6-11 - nn.
) hanno espresso parere favorevole condizionato.
Le Circoscrizioni 1, 7, 8 e 9 (all. 2-8-9-10 - nn. )
hanno espresso parere sfavorevole.
In particolare:
- la Circoscrizione 5 ritiene che la parola "annuali"
vada sostituita con il termine "continuativi"; si ritiene
di accettare lindicazione;
- allart. 3 comma 1 lett. c la Circoscrizione 5 chiede di
prevedere i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
al comma 2 la Circoscrizione 3 richiede di specificare se è
prevista la copertura; le Circoscrizioni 3 e 10 richiedono che
non venga occupato il sedime stradale destinato alla sosta; la
Circoscrizione 5 richiede di ampliare gli arredi per i laboratori
artigianali. Si ritiene di accogliere lindicazione sul divieto
di installazione degli elementi nelle aree di sosta e di non accogliere
la richiesta circa i cestini per la raccolta differenziata, pare
più opportuno che tali attrezzature siano collocate allinterno.
Non si ritiene di accogliere la richiesta circa le integrazioni
allarredo in quanto per i laboratori artigianali non è
prevista attività di somministrazione. Per quanto riguarda
le coperture si ritiene che sia chiara la loro esclusione in quanto
non citate nellelenco delle attrezzature previste per questo
tipo di attività;
- allart. 4 al comma 1 le Circoscrizioni 3 e 10 richiedono
di specificare il termine "attiguità"; al comma
2 la Circoscrizione 5 propone di valutare caso per caso i dehors
che richiedono attraversamento di strada veicolare; al comma 3
le Circoscrizioni 3 e 10 propongono di prevedere che la collocazione
della segnaletica avvenga preventivamente alla collocazione del
dehors; al comma 4 la Circoscrizione 4 propone di ridurre la distanza
minima per il passaggio pedonale a mt. 1,5 nel caso di marciapiedi
inferiori a mt. 3; al comma 6 la Circoscrizione 1 indica di prevedere
come dimensione massima quella di 15 mt. e le Circoscrizioni 3
e 10 di aumentare la distanza dai passi carrai a mt. 2; al comma
9 le Circoscrizioni 1 e 3 di prevedere il divieto per le aree
verdi, la Circoscrizione 7 di limitare la dimensione con riferimento
alla superficie del chiosco, infine le Circoscrizioni 3 e 10 richiedono
lesplicitazione dei Settori competenti. Si ritiene che il
termine attiguità esprima un principio e non un vincolo
e quindi risulti sufficientemente chiaro, mentre pare opportuno
dare riferimenti più precisi circa linstallazione
oltre vie carrabili e per questa ragione si ritiene di inserire
i casi possibili nellallegato tecnico. Si ritiene di accettare
lindicazione circa la collocazione della segnaletica rendendola
contestuale alla collocazione del dehors e a carico del richiedente.
Non si ritiene di accettare le indicazioni circa le distanze in
quanto vengono recepite le indicazioni del Codice della Strada.
Per quanto riguarda la dimensione massima, si ritiene di specificare
che si intende sempre permettere la possibilità di occupare
linterno fronte dellesercizio. La limitazione è
prevista solo nel caso di aumento di tale dimensione. Per quanto
riguarda le aree verdi si ritiene di accogliere parzialmente le
indicazioni definendo come vincolante il parere del Settore Verde
Pubblico relativamente alle modalità di collocazione del
dehors. Non si ritiene possibile legare la dimensione alla superficie
dellesercizio in quanto spesso tali strutture risultano
essere chioschi (la cui superficie è minima);
- allart. 5 la Circoscrizione 5 chiede di citare in modo
esplicito le Circoscrizioni e di modificare la procedura anche
in relazione alla attivazione di una Conferenza dei Servizi. Chiede
inoltre di estendere lesenzione da COSAP e CIMP anche per
i progetti avviati dalla Città; la Circoscrizione 7 chiede
di fornire un ruolo di maggior incisività per le Circoscrizioni;
la Circoscrizione 8 richiede un progetto unico che si differenzi
solo per i colori, mentre al comma 6 la Circoscrizione 10 richiede
una maggiore specificazione circa i tempi di adeguamento. Si ritiene
di accogliere lindicazione circa lesplicitazione del
ruolo propositivo delle Circoscrizioni, mentre non si ritiene
opportuno modificare la procedura. Non si ritiene opportuno prevedere
esenzioni dalle imposte comunali per i progetti dambito
proposti dalla Civica Amministrazione, in quanto essi assumono
valore di regolamento. Le possibili riduzioni devono essere intese
come incentivazione alla redazione di progetti e non alla applicazione
delle indicazioni in essi contenute. Non si ritiene di accettare
lindicazione della Circoscrizione 8, in quanto i progetti
integrati dambito, di norma maggiormente restrittivi, hanno
anche lo scopo di promuovere gli addensamenti commerciali attraverso
la ricerca di una propria identità, oltreché lobiettivo
di studiare con la massima attenzione linserimento in specifiche
peculiarità ambientali. Si ritiene di accogliere quanto
richiesto dalla Circoscrizione 10;
- allart. 6 la Circoscrizione 1 chiede che anche le concessioni
per i dehors situati nellarea centrale siano rilasciate
dalla Circoscrizione (comma 2), di inserire la Circoscrizione
come soggetto che esprime parere vincolante (comma 6); le Circoscrizioni
2 e 5 chiedono che siano le Circoscrizioni i soggetti competenti
per il rilascio delle autorizzazioni relative ai dehors continuativi;
la Circoscrizione 2, al comma 4, richiede che il nulla-osta sia
rilasciato dai condomini esistenti nel raggio di mt. 100, al comma
8 che i pareri dei settori Arredo e Immagine Urbana e Edilizia
Privata siano vincolanti, mentre chiede di limitare a 120 giorni
il periodo per i dehors temporanei. La Circoscrizione 3 chiede
al comma 4 lettera m) di prevedere lautocertificazione e,
al comma 10 di specificare le modalità relative alla fidejussione;
la Circoscrizione 4 propone di sostituire, al comma 7, il termine
"può" con il termine "deve"; la Circoscrizione
5 chiede di prevedere lautocertificazione relativa al rilascio
del nulla-osta igienico-sanitario e ai commi 5, 6 e 7 che la procedura
sia inizialmente seguita da una Conferenza dei Servizi; la Circoscrizione
7 chiede che le foto, di cui al comma 4, lettera e, siano prodotte
in forma sia cartacea che su supporto informatico, che il nulla-osta
del condominio (previsto al comma 4 lettera f) sia vincolante,
che sia prevista una autocertificazione relativa agli impianti
tecnologici (comma 4 lettera k), che sia previsto il parere del
Corpo di Polizia Municipale e al comma 8 che la mancata presentazione
della documentazione fotografica comporti lobbligo di presentare
nuovo progetto. Anche la Circoscrizione 10 richiede di specificare
le modalità relative alla fidejussione. Inoltre le Circoscrizioni
3, 7, 8 e 9 chiedono di modificare i termini previsti per il rilascio
delle autorizzazioni. Si ritiene che per un maggior coordinamento
anche con altre attività di occupazione del suolo pubblico
nella Zona Urbana Centrale Storica (anche istituzionale) il soggetto
competente sia il Settore Centrale Occupazione Suolo Pubblico
(COTSP), mentre relativamente ai dehors continuativi, la necessità
del coordinamento è particolarmente motivata dalla necessità
di prevedere il parere della specifica commissione tecnica. Non
si ritiene di accettare lindicazione circa la richiesta
ai condomini presenti nel raggio di 100 mt., mentre il parere
dei Settori è già inteso come vincolante (inoltre
il settore Edilizia Privata non ha competenza). Non si ritiene
opportuno limitare la durata della concessione per i dehors stagionali
a 120 giorni. Si segnala come la possibilità dellautocertificazione
sia già contemplata (nel caso di smarrimento). Si ritengono
ammissibili le altre indicazioni delle Circoscrizioni 3 e 4. Si
ritiene anche di accettare lindicazione della Circoscrizione
5 relativamente allintegrazione del titolo e circa la produzione
dellautocertificazione in luogo del nulla-osta igienico-sanitario,
mentre si ritiene di eccessivo carico per gli uffici la previsione
di una Conferenza dei Servizi settimanale. Non si ritiene opportuno
introdurre lobbligo alla presentazione delle fotografie
su supporto informatico, anche se se ne indica la preferibilità,
mentre è obbligatoria la presentazione del nulla-osta del
condominio. Per quanto riguarda il parere del Corpo di Polizia
Municipale si sottolinea che tale organo svolge compiti di controllo,
mentre è già contemplato che lincompletezza
della domanda comporti il diniego del rinnovo richiesto. Si ritiene
di accettare lindicazione circa la produzione di una autocertificazione
della conformità degli impianti tecnici. Si ritiene di
accettare parzialmente lindicazione della modifica dei termini
prevedendo una norma transitoria, valevole nel corso del primo
anno di applicazione del regolamento (art. 18 comma 5);
- allart. 7 le Circoscrizioni 3, 9 e 10 richiedono se sia
necessario il parere dei Settori mentre la Circoscrizione 8 chiede
che sia effettuata una verifica di compatibilità viabile.
Non pare necessario richiedere il parere ai Settori competenti
in quanto trattasi di una proroga della concessione in essere;
- allart. 8 le Circoscrizioni 3, 9 e 10 chiedono chiarimenti
circa la richiesta di pareri in caso di rinnovo e la Circoscrizione
2 chiede di inserire il parere della Polizia Municipale; al comma
1 la Circoscrizione 7 richiede di specificare la data da cui considerare
i cinque anni validi per i rinnovi. La Circoscrizione 10 richiede
che il mancato rispetto dellingiunzione alla rimozione sia
causa ostativa al rilascio di nuova concessione. Si chiarisce
laspetto dei pareri inserendo la comunicazione da parte
del soggetto che rilascia lautorizzazione relativa alla
presentazione della domanda ai diversi settori. Non si ritiene
di accettare lindicazione circa il parere del Corpo di Polizia
Municipale, in quanto tale Corpo svolge attività di controllo.
Si ritiene di accettare lindicazione proposta dalla Circoscrizione
7 e quella dalla Circoscrizione 10 (vedasi art. 14 comma 3);
- allart. 9 comma 2 le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono di
specificare lente preposto e i casi di rifiuto, mentre la
Circoscrizione 8 chiede se tale attività è limitata
nel tempo o per specifici luoghi. Si ritiene di accogliere parzialmente
le indicazioni indicando il soggetto che rilascia lautorizzazione,
mentre si ritiene che sia tale soggetto a valutare i casi, ai
sensi dei regolamenti vigenti;
- allart. 10 la Circoscrizione 1 rileva leccessivo
impatto sui residenti e la Circoscrizione 2 chiede di adeguare
lorario a quelli previsti per la quiete delle persone nel
Regolamento di Polizia Urbana; al comma 2 la Circoscrizione 7
chiede di eliminare gli intrattenimenti musicali o comunque di
limitare lorario alle 23 nei giorni feriali e non oltre
le 0.00 nei giorni festivi, mentre la Circoscrizione 8 chiede
la limitazione alle ore 22. La Circoscrizione 8 chiede di indicare
chi è competente a segnalare il disagio. Si ritiene di
non accettare le indicazioni in quanto la valutazione degli intrattenimenti
può essere fatta in sede di rilascio dellautorizzazione
anche in relazione al contesto ambientale; laccertamento
circa il disturbo e quindi la segnalazione alla Città per
eventuali modificazioni dellorario è prevista nellart.
15 comma 3 lettera b);
- allart. 12 le Circoscrizioni 3 e 10 chiedono di specificare
gli organi competenti. Si ritiene di accogliere lindicazione
inserendo il riferimento alla competenza relativamente al tipo
di danni arrecati al patrimonio pubblico;
- allart. 13 comma 6 le Circoscrizioni 1, 3 e 7 ritengono
di difficile applicazione il principio; la Circoscrizione 1 ritiene
inoltre che tale tipo di attività possa arrecare disturbo.
Si ritiene di accogliere parzialmente il suggerimento, indicando
che nel caso di presenza di dehors delimitati e con pedana, gli
arredi possano essere lì ricoverati;
- allart. 14 la Circoscrizione 8 segnala che nel caso di
abusivismo non è più la Circoscrizione ad essere
competente. Inoltre rileva la mancata indicazione dei locali dove
ricoverare il materiale rimosso. La Circoscrizione 9 chiede di
allungare i tempi di preavviso per la rimozione a 30 giorni. Si
ritiene di accogliere la richiesta circa la specificazione dei
soggetti che avviano lattività di rimozione. Non
pare opportuno specificare in sede regolamentare aspetti logistici;
infine non si ritiene di accogliere quanto proposto dalla Circoscrizione
9, in quanto consentirebbe la permanenza dellabuso per tempi
eccessivi;
- allart. 15 la Circoscrizione 3 indica come di difficile
applicazione listituto della sospensione della concessione.
Si ritiene di mantenere larticolo in quanto le fattispecie
elencate possono essere superate con una attività di manutenzione
specifica; inoltre la parziale revisione della documentazione
da allegare alla domanda e alla autorizzazione dovrebbe facilitare
il controllo;
- allart. 16 la Circoscrizione 10 chiede di indicare se
debbano essere calcolati, ai fini del pagamento della COSAP, anche
gli elementi di delimitazione. Non si ritiene di accogliere la
richiesta in quanto ciò risulta già specificato
con il rimando allart. 3 comma 1;
- allart. 18 le Circoscrizioni 3 e 9 indicano la necessità
di meglio specificare la disciplina transitoria con particolare
riferimento alle installazioni già presenti. Si ritiene
di accogliere lindicazione.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente
provvedimento che integralmente si richiamano, il nuovo testo
regolamentare (all. 1 bis - n.
) "OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO
DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI", abrogando gli artt.
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e lallegato a) del testo approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 settembre
2000 (mecc. 2000 06024/52) e confermando, transitoriamente, in
vigore gli artt. 6, 7, 8 e gli allegati b) e c) del succitato
testo per quanto non contrastante con quanto disposto dal testo
approvato con il presente provvedimento.
1. Il presente regolamento disciplina loccupazione del
suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico,
o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale
e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione
formale e funzionale dellambiente cittadino e di promozione
turistica elaborati dalla Città.
2. Nel caso in cui la Città approvi i "progetti integrati
dambito" di cui al successivo articolo 5, in funzione
dei valori storico ambientali o per promozione turistica e commerciale,
le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano
o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute
nel presente regolamento.
1. Per dehors si intende linsieme degli elementi (mobili,
smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed
armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù
di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce,
delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso
ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le
distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio
artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto
con i limiti descritti al comma 2 dellarticolo 3.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui
specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato
tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù
di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un
periodo complessivo non superiore a 270 giorni nellarco
dellanno solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le
cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato
tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù
di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un
periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal
giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo
pubblico.
1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2
sono classificati come di seguito indicato:
a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza
non superiore a metri due);
b. elementi complementari di copertura e riparo di cui allallegato
tecnico;
c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe
ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui allallegato
tecnico;
d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività
di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto
e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati
al consumo diretto è consentita la sola collocazione di
un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini
per la raccolta rifiuti da manutenere e svuotare a cura del titolare;
non è consentito in questo caso occupare sedime stradale
destinato alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione
di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche,
poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce
dehors. E ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede
consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio
pedonale. E comunque soggetta al pagamento del canone per
l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile
esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio
di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto
dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP.
1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore
attiguità possibile allesercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se
per raggiungerli dallingresso dellesercizio cui sono
annessi è necessario lattraversamento di strade adibite
al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come
di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del
Codice della Strada. Non è consentito installare dehors
o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto
di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati
a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri
1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale
inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre
la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici
non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare
inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile
delledificio stesso. Non è consentito installare
dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale
a edifici o monumenti sottosposti a vincolo architettonico o ambientale,
se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non
devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi,
autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in
contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità
di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo
alla visuale di sicurezza. La distanza dallintersezione
non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata
dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata
una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore
tecnico competente in materia di viabilità e traffico.
In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti
semaforici. Qualora linstallazione del dehors occulti la
segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dellesercizio
provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica
di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali,
di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul
lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso
in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri
2 nel qual caso deve essere lasciato libero lintero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta
dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario,
adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto
di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione
di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita unoccupazione di spazi limitrofi
entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla
proiezione dellesercizio, previo assenso scritto dei titolari
degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale
può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti.
Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto
alla proiezione dellesercizio lestensione lineare
massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi
carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio,
di cui al presente comma, non è necessario nel caso in
cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in
cui loccupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dellesercizio,
sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con
marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte
di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei
portici la profondità massima consentita è pari
ad un terzo della profondità interna del portico a partire
dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso;
negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può
risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere
superiore al 30% della profondità dellarea pedonale.
In tutti i casi deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore
a metri 3,50.
8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente
non è ammessa loccupazione del suolo esterno al porticato
stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione
delle aree previste nellallegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze,
parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici;
loccupazione sarà valutata dai settori competenti
in sede di rilascio dellautorizzazione, in riferimento allambiente
e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere
del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto
riguarda lindicazione delle modalità di collocazione
del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla
normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili
ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche
comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato
che redige la domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva
tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq.
40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di
servizi igienici adeguati.
1. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni, sentite le
Associazioni di Via regolarmente iscritte nellapposito Albo
ove esistenti e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
possono predisporre progetti integrati dambito relativamente
agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa
le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli
tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare
eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente
articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dellAssessore competente
alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati
dambito predisposti dal Settore Urbanistica Commerciale
e dal Settore Arredo e Immagine Urbana, o dalle Circoscrizioni
in collaborazione con i Settori anzidetti.
3. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni promuovono incontri
al fine di incentivare e verificare progetti integrati dambito
delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative regolarmente iscritte
nell'apposito Albo, possono presentare progetti integrati dambito
relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors alla Circoscrizione
territorialmente competente, che li trasmette al Settore Urbanistica
Commerciale per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione
con i settori competenti e la Commissione di cui allart.
6, comma 5. La Giunta Comunale per l'approvazione sottopone tali
progetti al parere non vincolante del Consiglio Circoscrizionale
competente.
5. Nel caso di progetti integrati dambito proposti dalle
Associazioni di Via o dalle Circoscrizioni, potranno essere previste
riduzioni della COSAP e della CIMP per gli esercizi commerciali
aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari
degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto
indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione
del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione
occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito
dallarticolo 6.
1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio
artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda
collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico
(o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere
la preventiva concessione.
2. Tale concessione è rilasciata dal Settore COTSP relativamente
ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione territorialmente
competente per i dehors stagionali.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi
1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione
o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza
in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione
del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del
Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia la concessione
stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione
sono stabiliti in 45 giorni; nel caso della Circoscrizione I Centro
tale termine è di 90 giorni. Tali termini sono validi anche
nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza
dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. Trascorsi
tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché
le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente
regolamento e dallallegato tecnico.
4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla
seguente documentazione:
a: planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano
opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di
fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della
disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad
interferire e leventuale presenza di segnaletica stradale
che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di
fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini
per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante
planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche
della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione
proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente
per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi
architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico
abilitato alla professione;
b. relazione tecnica;
c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione
per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi
di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni,
coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per
rifiuti);
e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali
del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice
copia o, meglio, su supporto informatico;
f. nulla osta della proprietà delledificio (condominio)
e del proprietario dellunità immobiliare qualora
la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
g. nulla osta della proprietà delledificio (condominio),
del proprietario dellunità immobiliare e dellesercente
del negozio adiacente qualora loccupazione si estenda anche
in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio
richiedente;
h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio
di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività
a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione
dell'attività;
j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per
l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione
alimenti;
k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas
saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione
di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative
vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico
sanitario;
m. versamenti COSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel
caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento
potrà essere presentata regolare autocertificazione;
n. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata
area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come
previsto dal seguente art. 13, comma 6.
5. Nel caso dei dehors continuativi, per tutto il territorio cittadino,
o stagionali, se inseriti nella Zona Urbana Centrale Storica,
il progetto sarà sottoposto a parere vincolante di apposita
commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale, su proposta
dellAssessore competente allarredo urbano. Il rilascio
è subordinato al parere favorevole espresso da:
- Settore Arredo e Immagine Urbana in materia di inserimento ambientale
e qualità dei manufatti;
- Settore Urbanistica Commerciale in materia di compatibilità
ed opportunità commerciale;
- Settore Viabilità e Traffico in materia di viabilità;
- Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta interessi
aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di
installazione.
6. Il rilascio della concessione occupazione suolo per dehors
stagionali nelle altri parti della Città è subordinato
al parere favorevole espresso da:
- Settore Viabilità e Traffico in materia di viabilità;
- Settore Arredo e Immagine Urbana, per la conformità dell'installazione
a quanto indicato nellallegato tecnico in funzione della
coerenza formale con i caratteri dello scenario cittadino;
- Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta interessi
aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di
installazione.
7. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro
20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di
addivenire ad una decisione entro i termini stabiliti per la conclusione
del procedimento (30 giorni), deve essere indetta una conferenza
di servizi. Si considera acquisito l'assenso del Settore il quale,
regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza,
salvo che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio
motivato dissenso entro 5 giorni dalla conferenza stessa; i tempi
del procedimento rimangono comunque quelli definiti nel comma
3 del presente articolo.
8. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale
è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a
270 giorni nellarco dellanno solare, così come
disposto allarticolo 2 ed è soggetta a proroga e
rinnovo con le modalità riportate agli articoli 7 e 8.
Sullatto di concessione è prescritto lobbligo
di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica
in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente
vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà
restituita al richiedente e costituirà parte integrante
della documentazione relativa allautorizzazione.
9. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors
continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data
del rilascio della concessione stessa, purché il titolare
dellesercizio a cui è annesso il dehors presenti
annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dellannualità,
una comunicazione di proseguimento delloccupazione del suolo
e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato
il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere
la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors
a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà
essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni
e la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti
allanno precedente (nel caso di smarrimento potrà
essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione
che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti
f), g) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata
e datata dallufficio preposto al rilascio del provvedimento,
dovrà essere allegata alla concessione per farne parte
integrante.
10. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo
pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 15, il
titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza
con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che,
sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione
in numerario o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria
assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte
il canone da corrispondere a favore della Città di Torino
rappresentata dal relativo organo competente. Tale somma deve
essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione
di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze
a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per
la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative
a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo
del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute
dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei
casi di accertata occupazione abusiva così come previsto
al comma 3 dell'articolo 14.
11. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dellunità
organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne
comunicazione al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana,
al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale
di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore
Attività Economiche Produttive e di Servizio.
12. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non
gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi
pubblici, dovrà prodursi istanza per linstallazione
della struttura e documentazione analoga a quella elencata al
comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti
COSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi
gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.
1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Direttore della Circoscrizione di pertinenza o al Dirigente del Settore COTSP a seconda delle rispettive competenze. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nellarco dellanno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.
1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors
stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza
delle condizioni in materia di viabilità e non può
comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui
consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire
dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento,
dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così
come definito allart. 6.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo
pubblico con dehors stagionale, il titolare dellesercizio
dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima
di quello previsto per linstallazione, contenente la dichiarazione
attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente
autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante
i versamenti COSAP e TARSU riferiti allanno precedente ed
il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dellarticolo
6. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare
autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo
della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo
rilascio, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio
del provvedimento deve darne comunicazione al Settore COTSP, al
Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità
e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione del Corpo
di Polizia Municipale ed al Settore Attività Economiche
e di Servizio, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.
Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto
al parere espresso in occasione del rilascio dellautorizzazione.
1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, larea
occupata è destinata allattività di somministrazione
e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente
collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati
banchi ed attrezzature per lo svolgimento dellattività
autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria
e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali,
preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato
lutilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni
caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata linstallazione di apparecchi
e congegni da divertimento ed intrattenimento.
1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a
cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o
consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo
pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per
le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito
posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del
giorno successivo.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre
le ore 24.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato
con ordinanza del Sindaco.
1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione
del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento
motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che
provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni
di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla
parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa
con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento
nei seguenti casi:
a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi
lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione
delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori
di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili
con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico
esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del
provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario
la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti
gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione,
qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire
con 15 giorni di preavviso;
b. per leffettuazione di lavori di pronto intervento che
necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione
alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui
non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura
dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità
pubblica lEnte competente allattività di pronto
intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione
di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto
il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso
potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario,
in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dellunità organizzativa
preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione
al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore
Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione
del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Attività
Economiche e di Servizio.
1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico
o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors,
deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature
ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica,
i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno
provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi
di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute
oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
1. E fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato
in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza,
di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche
con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere manutenuti
sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti
teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque
altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce
autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata
o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente
dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere
nel progetto, così come definito nel Regolamento di Polizia
Urbana.
5. Leventuale sostituzione di elementi di arredo con altri
uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede
nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio
all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1
articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi
in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, allinterno
della apposita delimitazione, pena lapplicazione delle sanzioni
pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché
la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dellesercizio
gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati
e custoditi in luogo privato non visibile dallesterno, pena
la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo
pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento
anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere
dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, è
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate misure
finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico
con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente
la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia,
il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è
funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato
dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro
5 giorni dalla contestazione.
3. Lorgano accertatore deve intimare sul verbale di contestazione
la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e
trasmettere la corrispondente segnalazione alla Circoscrizione,
al Settore COTSP, al Settore Attività Economiche e di Servizio.
Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore COTSP
emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture
abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore
dellesercizio cui il dehors è annesso non provveda
nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture
saranno rimosse dufficio con spese a carico del titolare
dellattività commerciale cui la struttura è
annessa. Inoltre lomessa rimozione nel tempo previsto sarà
causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per lanno
successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree
idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e
la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione
dellinteressato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà
ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è
dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente
verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per
qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni
si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto
da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con
strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali,
saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della
Strada.
1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza
della normativa vigente in materia di disciplina generale del
procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni
rispetto al progetto approvato;
b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa
vigente;
c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla
nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno
le condizioni igienico-sanitarie;
d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni
di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio
della concessione.
Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo
pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere
solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti
di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo
3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste
nellarticolo 13;
b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo
alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle
autorità competenti;
c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per loccupazione
di suolo pubblico e della TARSU;
d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente
inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore
a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento
delle ferie;
e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere
precedenti del comma 2;
f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma
9, articolo 6 per i dehors continuativi.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al
comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto
al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida
con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione
delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate,
nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti
di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale,
che trasmette le relative segnalazioni allufficio preposto
al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
1. Il canone relativo alloccupazione con dehors annesso
ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale
dellarea nella quale il concessionario è autorizzato
a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali,
di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al
fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono
riportati nel vigente Regolamento COSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte
di soggetti autorizzati alloccupazione, il canone non corrisposto
viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione
amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.
1. E possibile con provvedimento motivato della Giunta
Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe
in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento
relativamente:
a. agli elementi di cui allarticolo 3 comma 1 lettere a),
b), c);
b. alla collocazione del dehors al di là di strade adibite
al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti
secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini,
ampi spazi pedonali, vie cieche).
Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità
preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà
ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga
sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti
i settori coinvolti.
1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica,
in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana
e nellambito di progetti integrati dambito, la Giunta
Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto
per linstallazione di dehors.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare,
al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda
ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento
si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente
Regolamento COSAP per loccupazione di Suolo Pubblico, al
Regolamento per il Canone sulle iniziative pubblicitarie ed al
Regolamento di Polizia Urbana.
4. In attesa dellapprovazione del nuovo allegato tecnico,
esso rimane quello approvato con deliberazione Consiglio Comunale
mecc. 2000-06024/52 in data 18 settembre 2000, per quanto non
contrasta con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
5. In attesa dellapprovazione del nuovo allegato tecnico
non possono essere rilasciate concessioni relative ai dehors continuativi
di cui allarticolo 2 comma 3.
6. Per il primo anno di applicazione, i tempi previsti per il
rilascio delle concessioni sono raddoppiati.
7. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors
relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti
e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle
modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio
previsto nel presente Regolamento.