Divisione Verde e Ambiente
Settore Ciclo dei Rifiuti, Inceneritore, Rapporti con lAMIAT
n. ord. 149
2003 07893/112
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO - A.M.I.A.T. S.P.A. - PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Calgaro,
di concerto con l'Assessore Peveraro.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 181 del 23 ottobre 2000 (mecc. 2000 08807/33), esecutiva dal 6 novembre 2000, approvava, ai sensi dellart. 22 della Legge 142/90, laffidamento della gestione del servizio di viabilità invernale con lAzienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile AMIAT S.p.A., approvandone il relativo contratto di servizio con validità dal 31 ottobre 2000 sino al 30 aprile 2003.
La scelta di tale affidamento era determinata dallesigenza di valorizzare costantemente la società nel territorio cittadino e dalla caratteristica del servizio di viabilità invernale quale attività di pubblico interesse connessa alligiene del suolo, al fine di poter ottimizzare il servizio, potenziandone lefficacia e migliorandone gli aspetti qualitativi.
LAMIAT S.p.A., quale società di gestione del servizio pubblico concernente la gestione della viabilità invernale per la Città, ha offerto, nel corso dellespletamento del suddetto servizio, celerità di intervento sui fenomeni di gelo e sulle precipitazioni nevose, garantendo così un efficace esercizio della viabilità nella stagione invernale.
Pertanto si ritiene opportuno che lAMIAT S.p.A. continui la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio comunale e su alcuni tratti di strade intercomunali interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni nevose, approvando a tal fine il contratto di servizio per il periodo novembre 2003 - marzo 2006.
Nel frattempo in materia di affidamento dei servizi pubblici locali è intervenuta la novità introdotta dallart. 35 della Legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) che ha riformulato lart. 113 del Testo Unico degli Enti Locali ed introdotto lart. 113 bis, operando una diversa disciplina di affidamento a seconda che il servizio pubblico locale abbia o meno rilevanza industriale.
Lindividuazione dei servizi pubblici aventi rilevanza industriale è demandata, ai sensi del comma 16 dellart. 35 della legge finanziaria per il 2002, ad un apposito regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e tuttora non ancora emanato.
In mancanza del regolamento volto a definire i servizi pubblici locali di rilevanza industriale e prendendo spunto dalle norme civilistiche contenute negli artt. 2082 e 2095 del Codice Civile, dai quali si evince che lattività industriale è quella diretta alla produzione di beni e servizi si può concludere che tutti i servizi pubblici locali hanno rilevanza industriale in quanto il servizio pubblico locale è diretto, per sua stessa natura, alla produzione di beni e servizi.
Tale conclusione, tuttavia, contrasterebbe con la distinzione disciplinata dalla normativa di riforma che distingue tra servizi aventi rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale, sulla base della quale si ritiene corretto ritenere che un servizio pubblico abbia rilevanza industriale tutte le volte che lo stesso comporti limpegno di reti, impianti e altri beni patrimoniali strumentali allesercizio del servizio la cui consistenza sia tale da poter impostare una separazione degli stessi dalla mera gestione del servizio.
Non si ravvisa tale fattispecie nel caso del servizio di viabilità invernale dove non si configura la presenza di reti ed impianti e dove sono presenti alcuni beni strumentali per lesercizio del servizio la cui consistenza è minima.
Pertanto, si è ritenuto che laffidamento del servizio di viabilità invernale possa correttamente rientrare nella fattispecie prevista dallart. 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè essere gestito mediante affidamento diretto a società di capitale partecipata dallente locale, regolando i rapporti tra questultimo e la società mediante il contratto di servizio.
Nel frattempo è stata introdotta con il D.Lgs. 269 del 2 ottobre 2003 la distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 113) e non (art. 113 bis).
Si ritiene che il servizio di viabilità invernale rientri nella fattispecie normata del nuovo art. 113, comma 5, n. 3).
In considerazione di ciò è stata predisposta una bozza di contratto di servizio per la gestione del servizio di viabilità invernale, nellambito del quale oltre a prevedere specifici obblighi a carico delle parti, si è ritenuto opportuno e necessario disciplinare anche gli aspetti relativi ai beni strumentali per lesercizio del servizio pubblico concessi in uso gratuito allAMIAT S.p.A., così come previsto dallart. 5 del contratto di servizio stesso.
Lorganizzazione del servizio è prevista in un apposito Piano dei Servizi allegato al Contratto di servizio per la gestione del servizio di Viabilità Invernale.
A tal proposito si dispone sin da ora che, in relazione allinsorgere di particolari esigenze, la Civica Amministrazione, concordandone le modalità con AMIAT S.p.A., potrà rivedere, con provvedimento della Giunta Comunale, il Piano dei Servizi, allegato al Contratto di servizio, nonché i relativi oneri economici, se dovuti.
Pertanto, si ritiene opportuno e necessario approvare il Contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (all. n. 1), da stipulare con AMIAT S.p.A., nonché i relativi allegati "Piano dei Servizi" (all. 1.1) e lElenco dei prezzi unitari (all. 1.2).
L'AMIAT S.p.A. nell'espletamento del servizio affidato, ed in particolar modo per l'attività di spalamento della neve, in armonia con la legislazione vigente in materia, valuterà prioritariamente avvalersi di cittadini disoccupati di Torino.
Infine si precisa che, vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 aprile 2003 (mecc. 2003 02410/002), che stabilisce tra l'altro il parere preventivo dell'Agenzia per i Servizi pubblici locali sui provvedimenti deliberativi inerenti i servizi pubblici locali, è stato richiesto parere alla stessa Agenzia.
In data 17 ottobre 2003, l'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino, nell'esercizio delle sue potestà statutarie e sulla base degli indirizzi e delle specificazioni impartite dalla predetta delibera del Consiglio Comunale, ha reso il parere preventivo in merito alla delibera in oggetto, che si allega alla stessa per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. ).
Non si reputano accoglibili le ulteriori proposte inserite nel parere reso dallAgenzia per i servizi pubblici locali, per i seguenti motivi:
1) Punto 10.1 relativamente allinserimento di parametri e clausole specifiche:
è superfluo individuare nellambito del contratto di servizio il contenuto della carta dei servizi che, per espressa previsione legislativa, è volta ad informare lutenza ed ad ottimizzare il servizio a favore della medesima. Inoltre non è possibile prevedere clausole specifiche di indennizzo automatico a favore di utenti in quanto risulta necessaria la prova del danno ed il relativo nesso di causalità e la relativa valutazione deve essere fatta nelle opportune sedi.
2) Punto 12.1 Subaffidamento e modalità:
è superfluo prevedere nel contratto di servizio specifici obblighi a carico delle imprese appaltatrici in quanto le medesime sono scelte sulla base della normativa vigente in materia di appalti, normativa che lAMIAT S.p.A. è tenuta a rispettare, quale stazione appaltante, in virtù della sua stessa natura di Società a totale partecipazione pubblica.
Inoltre lobbligo di manleva è posto comunque e sempre a carico di AMIAT S.p.A. in base agli artt. 6.2), 6.3) e 6.4) del contratto di servizio, dove è, peraltro, espressamente previsto, in caso di subappalto, lobbligo per gli appaltatori di stipulare apposite polizze assicurative. Infine si rileva che lart. 12.1) precisa che comunque, anche in caso di subaffidamento, la responsabilità nei confronti del Comune rimane in capo allAMIAT S.p.A..
3) Punto 20.1 Penalità:
la formulazione attuale dellart. 20.1), laddove prevede "Lintervento è considerato "mancato" quando non sia effettuato almeno su un terzo dei percorsi definiti nellallegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento", non appare squilibrata ai danni del Comune tanto è vero che, anziché prevedere una penalità per lintervento incompleto, che, pertanto sarebbe stata più bassa, il Comune ha ritenuto di considerare mancato anche lintervento incompleto, con ciò evidenziando linteresse alla completezza della prestazione.
4) Punto 8 Corrispettivo del servizio:
non si evidenzia una lacunosità dellidentificazione delloggetto della prestazione atteso che questo è espressamente indicato nellart. 2 del contratto di servizio, che richiama - quale parte integrante del contratto stesso - lallegato 1.1 contenente il Piano di Servizi, che esplica le modalità di effettuazione del servizio distinto, tra laltro, per grande viabilità e media e piccola viabilità, nonché lallegato 1.2 contenente lelenco dei prezzi unitari dove è possibile rilevare il costo suddiviso per componente fissa e componente variabile disaggregate per tipologia di servizi.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, il Contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (all. 1 - n. ), da stipulare con AMIAT S.p.A., via Germagnano 50 - Torino - P.IVA 0730915001 nonché il relativo allegato "Piano dei Servizi" (all. 1.1 - n. ) e lElenco dei prezzi unitari (all. 1.2 - n. );
2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa preventivati in Euro 3.136.415,34 IVA compresa, derivanti dallesecuzione della presente deliberazione ed il perfezionamento dellaffidamento;
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società AMIAT S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso allesecutività della determinazione di cui al punto precedente;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,
la Città di Torino (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data .. prot. n. . e ai sensi dellart. 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dellart. 19 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. n. 98 11035/03), e in esecuzione della deliberazione .,
lAzienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Società per Azioni - (nel seguito denominata AMIAT S.p.A.), con sede in Torino, via Germagnano n. 50, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 07309150014 (REA n. 810032), corrispondente al codice fiscale, in questo atto rappresentata dal dott. Ivan Strozzi, nato a Reggio Emilia il 15 giugno 1946, dirigente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore delegato e Direttore generale della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data , verbale n. ...
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 maggio 2000 mecc. n. 2000 03331/064 il Comune di Torino provvedeva ad approvare la trasformazione dellAzienda speciale AMIAT nella società per azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.", ai sensi dellart. 17 (commi 51 - 57) della legge 15 maggio 1997 n. 127;
- con il medesimo provvedimento si approvava lo statuto della predetta società per azioni, il cui oggetto sociale prevede, tra laltro, il servizio della rimozione della neve;
- il Consiglio Comunale con deliberazione mecc. n. 2000 08807/33 del 23 ottobre 2000 approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con lAMIAT S.p.A. in data 21 febbraio 2002;
- in vista della scadenza il Consiglio Comunale con deliberazione n. . ha approvato lo schema di contratto per affidare allAMIAT S.p.A. il servizio di viabilità invernale, autorizzando il Dirigente del Settore competente alla stipulazione del suddetto;
- infine, con determinazione dirigenziale n. . è stato affidato allAMIAT S.p.A. il servizio sopra indicato e assunti i relativi impegni di spesa.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2.1) La Città affida all'AMIAT S.p.A. la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino ovvero sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo. Dallaffidamento sono esclusi gli interventi relativi al verde pubblico e ai cimiteri cittadini.
Laffidamento comporta da parte dellAMIAT S.p.A.
lesecuzione delle seguenti attività:
- gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo
approvigionamento;
- insalamento preventivo;
- insalamento di abbattimento;
- sgombero neve "grande viabilità";
- sgombero neve "media e piccola viabilità",
secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato
(all. n. 1.1) allo schema del presente contratto, che contiene
anche lelenco dei prezzi unitari (all. n. 1.2).
2.2) A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate al comma 2.1, lAMIAT S.p.A. esegue, su incarico del Comune, specifici interventi di insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio di cui allallegato 1.1.
2.3) Oltre a quanto sopra stabilito, lAMIAT S.p.A. si impegna ad effettuare ulteriori interventi di insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo di espletamento al servizio previsto allart. 3.2.
2.4) Su segnalazioni delle Circoscrizioni, allorquando vengano richiesti interventi relativi a punti sensibili, l'AMIAT S.p.A. potrà valutare la scaletta degli interventi in funzione della loro priorità.
3.1) Il presente contratto decorre dal 1° Novembre 2003 sino al 31 Marzo 2006.
3.2) Le attività di cui al precedente articolo 2 sono svolte annualmente dal 1° Novembre al 31 marzo.
3.3) Alla fine di ogni anno le parti potranno rivedere le specifiche di intervento e il corrispettivo economico.
4.1) Al termine del periodo di validità triennale, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti.
5.1) La Città, per lespletamento del servizio in oggetto concede ad AMIAT S.p.A. in uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:
1. Immobili: A) sito in Torino via Traves
B)
sito in Torino via Villa Glori
2. Impianti: A) stoccaggio e distribuzione
fondenti salini in via Villa Glori
B)
stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici in
via Traves
3. Mobili: A) nr. 16
Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale
B)
nr. 2 Autocarri Mercedes Unimog
C)
nr. 113 lame spartineve anteriori per autocarro
D)
nr. 77 lame spartineve posteriori per trattore
E)
nr. 6 spandisale posteriore per trattore
F)
nr. 2 veicoli 4x4 modello Bucher_Guyer
G)
nr. 2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588
H)
materiali vari ed accessori.
Detti beni, ad eccezione dei beni mobili sub F) e sub G) sono meglio individuati nelle planimetrie e negli altri allegati della deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2002-03543/033 del 9 luglio 2002 sopra citata. Si omette di allegare gli elaborati di cui sopra in quanto le parti dichiarano di ben conoscerli in ogni loro aspetto.
5.2) L'AMIAT S.p.A. prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui sopra. La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.
5.3) L'AMIAT S.p.A., allo scadere del termine indicato allart. 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città. La restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti. L'AMIAT S.p.A., qualora l'amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.
5.4) Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.
5.5) Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità di eseguire all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione opere di abbellimento e/o di restauro, potrà procedere in tale senso, previo accordo con la società AMIAT S.p.A., sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi. Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.
5.6) Sono a carico dell'AMIAT S.p.A. tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative alluso degli immobili. Sono altresì a carico dell'AMIAT S.p.A. le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando all'AMIAT S.p.A., per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.
5.7) L'AMIAT S.p.A. dovrà sottoscrivere unadeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio e eventi atmosferici. Per i veicoli l'AMIAT provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. L'AMIAT S.p.A. terrà il Comune indenne da ogni danno che possa derivare a terzi a causa dell'utilizzo dei beni concessi in uso gratuito.
5.8) Il Comune, qualora abbia la necessità di visionare i locali dati in concessione all'AMIAT S.p.A. per accertamenti e sopralluoghi nell'interesse dell'amministrazione, potrà accedervi solo se tali operazioni non saranno in contrasto con la regolare e funzionale esecuzione del servizio di Viabilità Invernale.
6.1) L'AMIAT S.p.A. garantisce lesecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.
6.2) LAMIAT S.p.A. mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.
6.3) A tal fine lAMIAT S.p.A. deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune.
6.4) In caso di appalto lAMIAT S.p.A. inserisce nei capitolati lobbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.
6.5) L'AMIAT S.p.A. opera con la più ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati.
6.6) LAMIAT S.p.A. riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e ne deve trasmettere settimanalmente un report al Settore Tecnico competente.
6.7) AMIAT S.p.A., a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive allintervento le informazioni relative allo stesso al Settore tecnico competente.
7.1) Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto.
AMIAT S.p.A. potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la viabilità in particolari situazioni critiche.
In tali casi, l'indennità di reperibilità sarà a carico di AMIAT S.p.A..
7.2) Il Comune si impegna ad individuare, di concerto con lAMIAT S.p.A., le aree per laccumulo e lo smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.
7.3) Ai fini di unattiva collaborazione il Comune costituisce entro il 1o novembre, di comune accordo con AMIAT S.p.A., un comitato operativo - gestionale con compiti di confronto delle modalità operative del servizio.
7.4) Il Comune comunica entro 15 giorni dallinizio del servizio allAMIAT S.p.A. i nominativi dei componenti della Commissione di Vigilanza e controllo di cui al successivo art. 19.
8.1) Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla base del preventivo annuale presentato da AMIAT entro il mese di settembre di ogni anno sulla base dei prezzi unitari definiti nellallegato 1.2 al presente contratto.
Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
Il corrispettivo annuo potrà essere modificato in corso di stagione in relazione agli eventi atmosferici e qualora intervengano significativi aumenti dei costi affrontati da AMIAT per lo svolgimento del servizio debitamente documentati.
Il budget per la stagione 2003/2004 è fissato in Euro 2.613.679,45 oltre IVA e comprende
- una parte a copertura dei costi fissi gestionali stimata in Euro 1.312.995,73 più I.V.A. che sarà comunque corrisposta depurata dall'eventuale ribasso di gara per la quota in appalto a terzi;
- la restante parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati da liquidare a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.
8.2) Al termine di ogni stagione, AMIAT S.p.A. presenterà il conto consuntivo dellattività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante al fine di accertare lonere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.
9.1) Il pagamento di quanto dovuto
dalla Città verrà effettuato secondo le seguenti
modalità:
- emissione da parte di AMIAT S.p.A. di due fatture
in acconto rispettivamente nei mesi di novembre e gennaio di ciascun
anno, pari ognuna a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
- emissione da parte di AMIAT S.p.A. a fine stagione
di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo,
cui verranno dedotti i due acconti già fatturati.
9.2) Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura; eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dal tasso legale di interesse.
10.1) AMIAT S.p.A. predispone la carta dei servizi oggetto del presente affidamento conformemente alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sullerogazione dei servizi pubblici", nonché conformemente allart. 11 del D.Lgs. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici". La carta dei servizi dovrà essere approvata entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
10.2) La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che lutenza può legittimamente attendersi da AMIAT S.p.A..
10.3) AMIAT S.p.A. è tenuta al rispetto della Carta dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
11.1) Lerogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi linterruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
11.2) L'AMIAT S.p.A. è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o linterruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
11.3) Restano a carico dellAMIAT S.p.A. i costi derivanti dallinterruzione o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente allinterruzione e/o alla sospensione del servizio.
11.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, lAMIAT S.p.A. deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti di cui lAMIAT S.p.A. si impegna a tenere conto.
11.5) LAMIAT S.p.A. non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.
11.6) Linterruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.
12.1) L'AMIAT S.p.A. potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine AMIAT S.p.A. dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà, agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e di sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del Contratto.
13.1) AMIAT S.p.A. deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico - finanziaria.
13.2) La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a Mezzi utilizzati, Personale, Immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le Modalità svolgimento servizio ordinario e le modalità svolgimento servizio straordinario.
14.1) Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con AMIAT S.p.A. nellambito del comitato operativo - gestionale di cui allart. 7.3).
15.1) Daccordo tra le parti potranno essere apportate modifiche scritte alla specifica dei servizi. Tali modifiche non comportano modificazione del contratto.
16.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato a AMIAT S.p.A. o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
16.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dellaffidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di questultimo.
17.1) Nei confronti dei propri dipendenti AMIAT S.p.A. si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, lorario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per lerogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
18.1) AMIAT S.p.A. si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
19.1) Al fine di garantire il controllo da parte del Comune AMIAT S.p.A. collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.
19.2) È istituita una commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei Settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sulla qualità del servizio erogato nonché sul rispetto da parte di AMIAT S.p.A. degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.
19.3) La commissione di controllo, tra laltro, esamina la documentazione fornita da AMIAT S.p.A. già richiamata allart. 6.6 ed applica le penali di cui al successivo art. 20.
20.1) Si definiscono qui di seguito come interventi linsalamento preventivo, linsalamento di abbattimento e lo sgombero neve. Lintervento è considerato "mancato" quando non si è effettuato almeno su un terzo dei percorsi definiti nellallegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.
Lintervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione non rispettano la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nellallegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.
La Commissione di Controllo di cui al precedente articolo 19
provvede sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti
penali:
mancato insalamento preventivo: Euro 50,00 (un eventuale ritardo
dellinsalamento preventivo superiore allora è
considerato a tutti gli effetti mancato insalamento);
mancato insalamento di abbattimento: Euro 50,00;
mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 50,00;
ritardo nelleffettuare linsalamento preventivo : Euro
30,00;
ritardo nelleffettuare linsalamento di abbattimento:
Euro 30,00;
ritardo nelleffettuare lo sgombero della neve manuale e/o
meccanizzato: Euro 30,00.
20.2) Lapplicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dallaccertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.
20.3) LAMIAT S.p.A. nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
20.4) Il giorno 30 di ogni mese da novembre ad aprile le parti, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dall'AMIAT al fine di pervenire all'applicazione delle penali del caso nella misura sopra stabilita. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
20.5) L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per mille del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.
21.1) Laffidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.
22.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 21, il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo allinteresse dellaltra.
22.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte linadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
22.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 22.2).
22.4) Qualora, a seguito dellintimazione di cui al comma 22.2), la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dellinadempimento e sempreché il Comune parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.
23.1) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia allapplicazione delle norme del codice civile.
24.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.
25.1) Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico di AMIAT S.p.A..