Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Commercio - Settore Regolamentazione
Sanzioni - Contenzioso - Sanità

n. ord. 37
2003 07429/017

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 23 settembre 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (MECC. 2001 08115/016) DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NELLE QUALI E' VIETATO L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE. DEFINIZIONI SANZIONATORIE E REGOLAMENTARI.

   Proposta dell'Assessore Tessore,
   di concerto con l’Assessore Bonino.

   Con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2001 08115/016) sono state individuate le aree sulle quali è vietato il commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, igienico-sanitario e/o per altri motivi di pubblico interesse.

   La normativa di attuazione del D.Lgs. 114/1998 emanata dalla Regione Piemonte e dalle altre Regioni italiane, non ha imposto dei limiti territoriali di efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante, per cui nel Comune di Torino, possono esercitare l'attività di vendita su area pubblica tutti coloro che sono in possesso di un'autorizzazione, qualunque sia il Comune che l'abbia rilasciata.

   A ciò si aggiunge anche l'ulteriore possibilità data dal D.Lgs. 114/1998 art. 28 comma 3, in base al quale ai titolari di autorizzazione con posto fisso è consentito di esercitare il commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale in coerenza con l'esercizio di ambulante.

   Tale situazione normativa ha fatto registrare un notevole aumento delle presenze sul territorio cittadino, di operatori provenienti anche da altre Regioni, ed anche un notevole e proporzionale incremento delle violazioni alla deliberazione su menzionata, per cui, giornalmente, il Corpo di Polizia Municipale contesta numerose violazioni alle prescrizioni della suddetta deliberazione, nei confronti degli operatori che effettuano l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante.

   A fronte di tali violazioni viene applicata una sanzione pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 e, in caso di recidiva, viene applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di venti giorni.

   La comminazione delle suddette sanzioni non costituisce tuttavia un valido deterrente nei confronti degli operatori, in quanto il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate con le ordinanze ingiunzioni, e con la conseguente iscrizione a ruolo, non sempre va a buon fine; e, dall'altro lato, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione si rivela poco efficace in quanto durante il periodo di sospensione comminato, gli interessati esercitano con altre autorizzazioni, oppure si recano in altre città, essendo itineranti, atteso che il titolo di cui sono in possesso è valido su tutto il territorio nazionale.

   Al fine di determinare un'azione maggiormente efficace ed incisiva avverso tale tipologia di violazioni, sarebbe opportuno, prevedere, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria anche la confisca delle attrezzature e della merce posta in vendita, ai sensi dell'art. 20 comma 3 Legge 689/1981, per impedire, come invece di solito accade, che il trasgressore perseveri nella condotta illecita anche dopo la contestazione del verbale, determinando così una sostanziale inefficacia delle attività di controllo.

   Quest'ultima disposizione può trovare applicazione in riferimento a qualsiasi violazione amministrativa relativamente alle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione.

   In considerazione delle motivazioni sopra esposte si ritiene necessario applicare la sanzione accessoria in tutti i casi in cui venga accertata la violazione delle prescrizioni di luogo stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2001 08115/016).

   La merce potrà essere restituita, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, in seguito all'estinzione della sanzione principale avvenuta con il pagamento in misura ridotta, o per archiviazione del verbale di accertamento.

   Le spese di rimozione e di custodia saranno quantificate in base ai costi che la Civica Amministrazione sosterrà per l’affidamento ad un terzo concessionario del servizio di rimozione.

   Nei casi in cui l'attività di vendita illecita sia posta in essere senza l'ausilio di veicoli e la quantità e le dimensioni della merce non siano rilevanti, la rimozione conseguente al sequestro avverrà con personale e mezzi del Corpo di Polizia Municipale. Qualora, invece, la merce sia particolarmente ingombrante, per quantità o dimensione, la rimozione stessa sarà effettuata da un terzo concessionario da individuare secondo le norme sull'evidenza pubblica, ed i costi del servizio saranno addebitati ai trasgressori.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   favorevole sulla regolarità contabile;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2001 08115/16), nel modo seguente:
   al punto 1) è aggiunto:
   h)   nel caso di violazione delle prescrizioni previste alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g), oltre alla comminazione delle sanzioni previste dall'art. 29 D.Lgs. 114/1998, sarà applicata la confisca della merce esposta al pubblico per la vendita e delle strutture utilizzate o destinate a commettere l’illecito, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge n. 689/1981;

2)   qualora sia possibile, per limitate quantità e dimensioni della merce e delle attrezzature, previa diffida al responsabile della violazione, dette cose saranno sottoposte a sequestro e prelevate, trasportate, custodite con personale e mezzi del Corpo di Polizia Municipale; invece, qualora si tratti di merce e attrezzature particolarmente ingombranti, si demanda a successivi atti dirigenziali l'individuazione di un terzo concessionario per il servizio di prelievo, trasporto e custodia delle cose eventualmente sequestrate, nel rispetto delle disposizioni finanziarie e sull'evidenza pubblica;

3)   di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione dell'urgenza di far fronte alle irregolarità segnalate, in occasione delle manifestazioni turistiche e culturali che la Città ha in programma di realizzare, nel periodo autunnale.