Divisione Economia e Sviluppo
Settore Relazioni Internazionali
n.
ord.151
2003 06690/072
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA "LA CITTA' DI TORINO" - "L'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI" ED "IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO OLIMPICO.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
sentiti gli Assessori Tessore, Peveraro, Viano e Tricarico.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato
alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale
Sindaco della Città e il presidente del CONI, Gianni Petrucci,
sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna
la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare
le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento
dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc.
9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000 assunta a seguito della
scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale
Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione
della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC),
approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo
scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi
Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture
olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati
negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato,
dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la
stessa legge è stata altresì istituita lAgenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito
il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal
Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC
ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura
Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti
nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica
puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi
siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di
interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse
allappuntamento olimpico bensì anche in relazione
a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le
esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata
approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei
XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta
approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC.
Tra le infrastrutture funzionali allevento olimpico, la
Legge n. 285/2000 include un Villaggio Olimpico. La deliberazione
del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01),
esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede la possibilità di realizzare
il Villaggio Olimpico e Media nellarea degli ex Mercati
Generali di proprietà della Città, in parte occupata
da alcuni edifici degli ex Mercati Generali vincolati ai sensi
del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
L'Agenzia, d'intesa con la Città e con il consenso del
TOROC, ha indetto un Concorso Internazionale di Progettazione
per la realizzazione dei Villaggi Olimpico e Media.
La Città con deliberazione della Giunta Comunale del 27
giugno 2002 (mecc. 2002 04966/059), esecutiva dal 16 luglio
2002, ha preso atto del documento preliminare alla progettazione,
ex DPR 554/99 e s.m.i. art. 15.5, del succitato concorso internazionale
di progettazione.
Il progetto risultato vincitore del Concorso prevedeva la realizzazione
dell'intervento in 8 distinti lotti così identificati:
lotto I - Villaggio Media; lotto II - Ristrutturazione area Storica
Centrale; lotto III - Villaggio Atleti; lotto IV - Villaggio Atleti;
lotto V - Villaggio Atleti; lotto VI - Passerella; lotto VII -
Opere di urbanizzazione; lotto VIII - Parcheggio piazza Galimberti.
La Città ha preso atto dell'esito del concorso con delibera
della Giunta Comunale (mecc. 2002 11617/059) in data 10 dicembre
2002, esecutiva dal 29 dicembre 2002.
Successivamente l'Agenzia ha comunicato di voler anticipare gli
scavi di sbancamento dell'intera area dei Villaggi facendone oggetto
di un nuovo e specifico lotto (lotto IX).
L'Agenzia, con nota in data 24 febbraio 2003, ha comunicato alla
Città e al TOROC di aver sottoscritto con il raggruppamento
vincitore del concorso di progettazione contratto per le prestazioni
di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza ed
ha segnalato la necessità di conoscere la scelta di non
dare esecuzione, in tutto o in parte, alle opere previste dal
progetto preliminare, rispettivamente ai lotti I e VIII, entro
l8 marzo 2003, ai lotti dal II al VII, entro il 31 marzo
2003.
In relazione a quanto sopra la Città, di comune intesa
con il TOROC, ha deciso con deliberazione (mecc. 2003 01631/059)
in data 7 marzo 2003, di localizzare il Villaggio Media (lotto
I) in altro idoneo sito, individuato sempre nell'ambito del piano
delle localizzazioni degli impianti e delle infrastrutture dei
Giochi Olimpici invernali predisposto dal TOROC ed approvato dal
Consiglio Comunale della Città, nonché di stralciare
il parcheggio di piazza Galimberti (lotto VIII) e parte dell'area
Storica Centrale (lotto II) dagli interventi previsti nel progetto
risultato vincitore del Concorso.
LAgenzia ha comunque provveduto a dar corso alla progettazione
completa del succitato lotto II, tralasciando invece la progettazione
dei lotti I e VIII.
Il Comitato di Regia di cui allart. 1 della Legge n. 285/2000
nella seduta del 12 maggio 2003 ha deliberato, su proposta del
TOROC, lo spostamento del Villaggio Media MOI dallarea ex
MOI allarea Spina 3.
Con deliberazione (mecc. 2003 03497/072) in data 9 giugno 2003
il Consiglio Comunale prendendo atto di quanto deliberato dal
Comitato di Regia del 12 maggio 2003 ha approvato la ricollocazione
del Villaggio Media MOI nellarea Spina 3.
Il TOROC in data 11 luglio 2003, ha proposto al Comitato di Regia
l'aggiornamento del Piano degli Interventi e il Comitato di Regia
ha approvato il nuovo stralcio nella seduta del 14 luglio 2003.
La progettazione e la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI
sono finanziate sia con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000
sia con risorse proprie della Città.
Nell'ambito della progettazione e realizzazione sono stati compresi,
per i soli lotti III, IV e V, anche gli interventi di conversione
da uso olimpico a uso residenziale.
Va rilevato peraltro come la previsione della convenzione in oggetto
che attribuisce la piena disponibilità post olimpica in
capo all'Amministrazione Comunale dell'intero insediamento, consente
altresì di dare piena attuazione all'indirizzo assunto
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
circa la destinazione di almeno il 40% delle quantità realizzate
nei villaggi olimpici dell'ex MOI e di Spina 3 alla residenza
sociale.
Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria
dellarea e delle infrastrutture ove sarà realizzata
lopera, lAgenzia, in virtù delle funzioni attribuitele
dalla Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri
compiti istituzionali, è necessario che si addivenga alla
sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le
attività di reciproca competenza relative alla realizzazione
del Villaggio Olimpico (lotti II, III, IV, V, VI, VII).
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione,
prevede quanto segue:
- LAgenzia, nella sua qualità di stazione appaltante
ai sensi dellarticolo 2, comma 1, della Legge n. 285/2000,
con la convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna
delle altre Parti, a realizzare il Villaggio Olimpico, così
come identificato (lotti II, III, IV, V, VI, VII), nel rispetto
delle prescrizioni del Piano dellintervento;
- il Villaggio, una volta realizzato dall'Agenzia, sarà
utilizzato dal TOROC per lorganizzazione e lo svolgimento
dei Giochi Olimpici;
- per favorire la collaborazione ed il coordinamento le Parti,
ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa
e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci
giorni dalla sottoscrizione della convenzione un Comitato tecnico
composto dal responsabile unico del procedimento e da tre membri
nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità
di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate
dallo stesso con proprie decisioni;
- lAgenzia provvede alla progettazione così come
segue:
- Lotto II - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione;
- Lotto III - Progettazione definitiva per consentire l'appalto
integrato;
- Lotto IV - Progettazione definitiva per consentire l'appalto
integrato;
- Lotto V - Progettazione definitiva per consentire l'appalto
integrato;
- Lotto VI - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione;
- Lotto VII - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione;
- Lotto IX - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione.
- lAgenzia informa il Comitato degli eventuali contenziosi
e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali.
I progetti definitivi e/o esecutivi dei singoli lotti, una volta
approvati dallAgenzia, sono trasmessi alla Città
per la relativa approvazione, che dovrà avvenire nel più
breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 30 giorni
dal ricevimento;
- la Città provvede alladozione di tutti gli atti
e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza necessari alla
realizzazione del Villaggio, sempreché ne ricorrano i presupposti
previsti dalla legge e dai regolamenti. L'adozione dei provvedimenti
urbanistici potrà avvenire anche tramite la Conferenza
di Servizi definitiva di cui all'articolo 9 della Legge n. 285/2000;
- la Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato
dallAgenzia e dal TOROC laccessibilità allimmobile
per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla
progettazione;
- lAgenzia provvede alla realizzazione del Villaggio mediante
contratti di appalto di sola esecuzione (lotti II, VI, VII e IX)
e contratti di appalto integrato (lotti III, IV e V);
- lAgenzia informa il Comitato delle procedure concorsuali
di aggiudicazione dei lavori, degli eventuali contenziosi e dellandamento
delle opere;
- la Città si impegna a rilasciare in favore dellAgenzia
e del TOROC, prima dellavvio delle procedure di scelta del
soggetto che provvederà alla realizzazione delle opere
di scavo, specifica concessione duso dell'immobile;
- la concessione sarà gratuita, non potrà avere
scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che
gli immobili saranno in uso allAgenzia fino al 30 gennaio
2006 e al TOROC da tale termine sino alla scadenza della concessione
medesima;
- la concessione dovrà altresì espressamente prevedere
lesonero da ogni responsabilità e rischio per la
Città, gli oneri di manutenzione e custodia del Villaggio
e le sue condizioni di riconsegna alla Città senza oneri
per questultima;
- la Città svolgerà funzioni di sorveglianza dei
lavori, anche tramite il Comitato;
- il TOROC potrà svolgere attività conoscitiva in
merito allesecuzione dei lavori;
- le eventuali varianti in corso dopera potranno essere
approvate dallAgenzia nei casi e nelle forme previste dalla
legge, a seguito di esame favorevole da parte del Comitato e previo
formale benestare da parte del TOROC e da parte della Città;
- la realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata,
in conformità a quanto previsto nel Piano dellintervento,
entro e non oltre il 30 settembre 2005;
- la Città e il TOROC potranno introdurre modifiche alle
concessioni duso in virtù di sopravvenute esigenze
derivanti dallesecuzione delle opere;
- durante il periodo di concessione al TOROC, la Città
e lAgenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità
attinenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia
del Villaggio Olimpico MOI;
- il Villaggio sarà di esclusiva proprietà della
Città. Al termine della concessione duso sopracitata,
le garanzie di cui allart. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite
in capo alla Città;
- per la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI laggiornamento
del 15° stralcio del Piano degli Interventi prevede lo stanziamento
complessivo di Euro 137.550.000,00 di cui Euro 102.550.000,00
con fondi della Legge 285/2000 ed Euro 35.000.000,00 con fondi
della Città. In conseguenza delle attività di progettazione,
il costo complessivo dellintervento risultante dalla somma
degli importi dei quadri economici di ogni singolo lotto (così
come già approvato con deliberazione della Giunta Comunale
del 15 luglio 2003 - mecc. 2003 05579/059 esecutiva dal 3 agosto
2003) ammonta a complessivi Euro 137.519.602,20, il cui finanziamento
calcolato proporzionalmente agli importi definiti nellaggiornamento
dello stralcio - risulta così definitivamente ripartito:
- Euro 102.527.337,01 con fondi di cui alla Legge 285/2000;
- Euro 34.992.265,19 con fondi della Città destinati ai
lotti III, IV, V.
Poiché i progetti dei lotti III, IV, V prevedono anche
la realizzazione degli interventi di conversione da uso olimpico
ad uso residenziale, che saranno direttamente realizzati dalla
Città (stazione appaltante) dopo il 30 giugno 2006, i fondi
di cui sopra a carico della Città devono intendersi così
ripartiti:
- Euro 34.103.427,29 quale cofinanziamento per lintervento
olimpico per i sopracitati lotti;
- Euro 888.837,90 destinati a finanziare gli interventi di conversione
sopracitati dei quali la Città svolgerà le funzioni
di stazione appaltante.
Conseguentemente il finanziamento con i fondi della Città
è convenzionalmente così ripartito:
- Euro 11.744.368,82 da versare allAgenzia per i lavori
del III lotto
- Euro 11.441.937,85 da versare allAgenzia per i lavori
del IV lotto
- Euro 10.917.120,62 da versare allAgenzia per i lavori
del V lotto
- Euro 888.837,90 destinati agli interventi di conversione;
- la convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi,
alle varianti ed alle eventuali modifiche che potranno sopravvenire.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
(all. 1 - n. ), tra la Città, in qualità di proprietaria
dellarea in cui sarà realizzata lopera, lAgenzia,
in virtù alle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000,
ed il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali,
richiamando in particolare:
oggetto della Convenzione (art. 2);
coordinamento (art. 3);
progettazione (art. 4);
esecuzione delle opere (art. 5);
risorse finanziarie (art. 6);
2) di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione della
concessione duso in favore dellAgenzia e del TOROC
dellarea su cui verrà realizzato il Villaggio Olimpico;
3) di dare atto che per la realizzazione del Villaggio Olimpico
MOI laggiornamento del 15° stralcio del Piano degli
Interventi prevede lo stanziamento complessivo di Euro 137.550.000,00
di cui Euro 102.550.000,00 con fondi della Legge 285/2000 ed Euro
35.000.000,00 con fondi della Città. In conseguenza delle
attività di progettazione, il costo complessivo dellintervento
risultante dalla somma degli importi dei quadri economici di ogni
singolo lotto ammonta a complessivi Euro 137.519.602,20, il cui
finanziamento calcolato proporzionalmente agli importi
definiti nellaggiornamento dello stralcio - risulta così
definitivamente ripartito:
- Euro 102.527.337,01 con fondi di cui alla Legge 285/2000
- Euro 34.992.265,19 con fondi della Città destinati ai
lotti III, IV, V.
Poiché i progetti dei lotti III, IV, V prevedono anche
la realizzazione degli interventi di conversione da uso olimpico
ad uso residenziale, che saranno direttamente realizzati dalla
Città (stazione appaltante) dopo il 30 giugno 2006, i fondi
di cui sopra a carico della Città devono intendersi così
ripartiti:
- Euro 34.103.427,29 quale cofinanziamento per lintervento
olimpico per i sopracitati lotti;
- Euro 888.837,90 destinati a finanziare gli interventi di conversione
sopracitati dei quali la Città svolgerà le funzioni
di stazione appaltante.
Conseguentemente il finanziamento con i fondi della Città
è convenzionalmente così ripartito:
- Euro 11.744.368,82 da versare allAgenzia per i lavori
del III lotto
- Euro 11.441.937,85 da versare allAgenzia per i lavori
del IV lotto
- Euro 10.917.120,62 da versare allAgenzia per i lavori
del V lotto
- Euro 888.837,90 destinati agli interventi di conversione;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non
sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte
che vorrà procedervi;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, consistente nel caso di specie nella necessità di
attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dellimpianto.
tra
- il COMUNE DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo______________________ legale rappresentante pro-tempore;
- il COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;
- l'AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006, con sede in Torino, Galleria San Federico 16
in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro
tempore;
tutti di seguito collettivamente indicati le "Parti"
i. che il Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali Torino 2006 (di seguito "Toroc") è
stato costituito con lo scopo di curare l'organizzazione e lo
svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi
Paraolimpici (di seguito "Giochi Olimpici"), secondo
le prescrizioni impartite dal C.I.O.;
ii. che la Legge 9 ottobre 2000 n. 285, così come modificata
e integrata dalla Legge 30 marzo 2003 n. 48 (di seguito "Legge
n. 285/2000"), detta disposizioni per la realizzazione degli
impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari
allo svolgimento dei Giochi Olimpici ed ha istituito "l'Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici" (di seguito "Agenzia"),
con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante
per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;
iii. che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica
degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc
e l'Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione
di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento
delle attività di reciproca competenza, che si intende
integralmente richiamata nella presente Convenzione per farne
parte integrante e sostanziale;
iv. che tra le infrastrutture olimpiche la Legge n. 285/2000 include
i villaggi olimpici e i villaggi media quali strutture destinate
ad ospitare gli atleti, gli accompagnatori e gli operatori dei
media;
v. che con deliberazione 23 luglio 2001 mecc. 200105883/01, il
Consiglio comunale della Città di Torino (di seguito la
"Città") ha approvato, con alcune specifiche
raccomandazioni ed indirizzi, il piano delle localizzazioni degli
impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici predisposto
dal Toroc;
vi. che con nota prot. 134 del 5 febbraio 2002 il Toroc ha trasmesso
all'Agenzia il 15° stralcio del Piano degli Interventi (di
seguito "Piano") di cui alla Legge n. 285/2000 relativo
alla realizzazione di un Villaggio Olimpico e di un Villaggio
Media (di seguito rispettivamente "Villaggio Olimpico MOI"
e "Villaggio Media MOI") nell'area denominata "ex
Mercati Generali" e meglio identificata nella successiva
premessa (viii);
vii. che, con riguardo alla localizzazione dei Villaggi Olimpico
MOI e Media MOI, quanto contenuto
nel 15° stralcio del Piano corrisponde a quanto contenuto
nel piano delle localizzazioni approvato dal Consiglio comunale
della Città;
viii. che nel suddetto Piano il Villaggio Olimpico MOI e il Villaggio
Media MOI sono localizzati su un'area identificata nell'ex Mercato
Ortofrutticolo Ingrosso di proprietà della Città
delimitata ad ovest dalla via Giordano Bruno, a nord dalla proprietà
dogane, ad est da via Zino Zini ed a sud da via Bossoli, censita
al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 422 particella 114 e Foglio
442 particelle 4 e 7, in parte ancora occupata da alcuni edifici
degli ex Mercati Generali vincolati ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999 n. 490;
ix. che l'Agenzia, d'intesa con la Città e con il consenso
del Toroc, ha indetto un Concorso Internazionale di Progettazione
(di seguito "Concorso") per la realizzazione del Villaggio
Olimpico MOI e Villaggio Media MOI;
x. che al termine del Concorso è risultato primo classificato
il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti:
Arch. Benedetto CAMERANA Italia (Mandatario); AIA architects -
Francia; Studio DEROSSI Associati - Italia; Hugh DUTTON Associati
- Inghilterra; FABER Maunsell Ltd - Inghilterra; Studio INARCO
- Italia; Arch. Angela MACCIANTI - Italia; Ing. Carlo PEREGO DI
CREMNAGO - Italia; Arch. Agostino POLITI - Italia; Ing. Massimo
RAPETTI (PRODIM) - Italia; Arch. Giorgio ROSENTAL - Italia; Studio
STREIDLE und Partner - Germania;
xi. che il progetto risultato vincitore del Concorso prevede la
realizzazione dell'intervento in 8 (otto) distinti lotti così
identificati: lotto I - Villaggio Media; lotto II - Ristrutturazione
area Storica Centrale (edifici ex Mercati Generali); lotto III
- Villaggio Atleti; lotto IV - Villaggio Atleti; lotto V - Villaggio
Atleti; lotto VI - Passerella; lotto VII Opere di urbanizzazione;
lotto VIII Parcheggio piazza Galimberti;
xii. che la Città ha preso atto dell'esito del concorso
ed ha approvato le linee guida per lo sviluppo del progetto con
delibera della Giunta Comunale mecc. 11617/59 in data l0 dicembre
2002 poi modificata, per quanto riguarda le linee guida del lotto
IV, con la deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 01105/59
in data 18 febbraio 2003;
xiii. che con nota ______ l'Agenzia ha comunicato di voler anticipare
gli scavi di sbancamento dell'intera area dei Villaggi facendone
oggetto di un nuovo e specifico lotto (lotto IX);
xiv. che l'Agenzia, con nota in data 24 febbraio 2003, ha comunicato
alla Città e al Toroc di aver sottoscritto con il raggruppamento
di cui alla precedente premessa (x) contratto per le prestazioni
di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza ed
ha segnalato la necessità di conoscere la scelta di non
dare esecuzione, in tutto o in parte, alle opere previste dal
progetto preliminare, rispettivamente ai lotti I e VIII, entro
l'8 marzo 2003, ai lotti dal II al VII, entro il 31 marzo 2003;
xv. che in relazione a quanto riportato al precedente punto ed
alla futura prospettiva dell'area in argomento,
la Città, d'intesa con il Toroc, ha successivamente deciso,
con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2003 01631 in data
7 marzo 2003, di non procedere agli interventi e, di conseguenza,
alla progettazione del Villaggio Media MOI (lotto I), del lotto
VIII (Parcheggio Piazza Galimberti) e di parte (Arcate Nord) dell'area
Storica Centrale di cui al lotto II;
xvi. che l'Agenzia ha comunque provveduto a dar corso alla progettazione
dellintero lotto II del Villaggio Media MOI;
xvii. che il Comitato di Regia di cui all'art. 1 della Legge n.
285/2000 (in seguito "Comitato di Regia"), nella seduta
del 12 maggio 2003 ha deliberato, su proposta del Toroc a seguito
di richiesta della Città, lo spostamento del Villaggio
Media MOI dall'area ex M.O.I. all'area Spina 3;
xviii. che con deliberazione n. mecc. 2003 03497/072 in data 9
giugno 2003 il Consiglio Comunale della Città, prendendo
atto di quanto deliberato dal Comitato di Regia nella seduta del
12 maggio 2003, ha approvato la ricollocazione del Villaggio Media
MOI nell'area Spina 3;
xix. che, in conseguenza delle decisioni di cui alle precedenti
premesse (xvii) e (xviii), il Toroc, con nota prot. 03/3329 in
data 11 luglio 2003, ha proposto al Comitato di Regia l'aggiornamento
del Piano degli Interventi e il Comitato di Regia ha approvato
il nuovo stralcio nella seduta del 14 luglio 2003;
xx. che la progettazione e la realizzazione del Villaggio Olimpico
MOI sono finanziate sia con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000
sia con risorse proprie della Città;
xxi. che nell'ambito della progettazione e realizzazione sono
compresi, per i soli lotti III, IV e V, anche gli interventi di
conversione da uso olimpico a uso residenziale;
xxii. che il lotto VI prevede la realizzazione di passerella soprastante
la rete ferroviaria, di collegamento del Villaggio Olimpico MOI
con l'Area Lingotto, per la quale l'Agenzia, in tempi congruenti
con la realizzazione del Villaggio Olimpico MOI, promuoverà
la stipula di una apposita convenzione con Rete Ferroviaria Italiana,
Città e Toroc per la definizione dei vincoli e servitù
in esercizio della struttura sia nel periodo di sua realizzazione,
sia nel periodo olimpico che nel periodo post olimpico;
xxiii. che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione,
anche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 285/2000,
gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione
del Villaggio Olimpico MOI (lotti II, III, IV, V, VI, VII e IX);
xxiv. che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato
per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei
suoi Allegati;
tutto ciò premesso, le Parti
1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.
1. L'Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000, con
la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di
ciascuna delle altre Parti, a progettare e
realizzare il Villaggio Olimpico MOI, così come
identificato nelle Premesse (lotti II, III, IV, V, VI, VII e IX),
nel rispetto delle prescrizioni del Piano:
- Lotto II - Ristrutturazione area storica centrale;
- Lotto III - Villaggio Atleti (con destinazione post-olimpica
a residenza);
- Lotto IV - Villaggio Atleti (con destinazione post-olimpica
a residenza convenzionata)
- Lotto V - Villaggio Atleti (con destinazione post-olimpica a
residenza convenzionata);
- Lotto VI - Passerella;
- Lotto VII - Opere di Urbanizzazione;
- Lotto IX - Scavi, bonifiche, spostamento sottoservizi, consolidamenti
strutture, area centrale storica.
2. Il Villaggio Olimpico MOI, una volta realizzato dall'Agenzia,
sarà in uso esclusivo del Toroc per l'organizzazione e
lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza,
ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di
favorire la realizzazione del Villaggio nel rispetto dei termini
previsti dal Piano e con le modalità della presente Convenzione.
2. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al
precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite
dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono
entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione,
un Comitato tecnico (di seguito "Comitato") composto
dal responsabile unico del procedimento e da tre membri nominati
rispettivamente da ciascuna delle Parti. Le modalità di
costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate
dallo stesso con proprie decisioni.
3. In qualità di stazione appaltante, l'Agenzia provvede
all'individuazione del responsabile unico del procedimento ai
sensi dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..
1. L'Agenzia provvede alla progettazione così come segue:
- Lotto II - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione;
- Lotto III - Progettazione definitiva per consentire l'appalto
integrato;
- Lotto IV - Progettazione definitiva per consentire l'appalto
integrato;
- Lotto V - Progettazione definitiva per consentire l'appalto
integrato;
- Lotto VI - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione;
- Lotto VII - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione;
- Lotto IX - Progettazione esecutiva per consentire l'appalto
di sola esecuzione.
2. L'Agenzia informa il Comitato degli eventuali contenziosi e
dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali.
I progetti definitivi e/o esecutivi dei singoli lotti, una volta
approvati dall'Agenzia, sono trasmessi alla Città per la
relativa approvazione, che dovrà avvenire nel più
breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 30 giorni
dal ricevimento. I progetti sono altresì trasmessi al Toroc
ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui al punto (iii)
delle premesse.
3. Qualora, per il lotto II, la Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici non autorizzasse le soluzioni progettuali prospettate,
le Parti si impegnano ad individuare e consentire le soluzioni
alternative che si rendessero necessarie nel rispetto dei termini
del Piano e della presente convenzione.
4. La Città provvede all'adozione di tutti gli atti e/o
provvedimenti amministrativi di sua competenza necessari alla
realizzazione del Villaggio, sempreché ne ricorrano i presupposti
previsti dalla Legge e dai regolamenti. L'adozione dei provvedimenti
di competenza della Città potrà avvenire anche tramite
la Conferenza di Servizi definitiva di cui all'articolo 9 della
Legge n. 285/2000.
5. La Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato
dall'Agenzia e dal Toroc l'accessibilità all'immobile descritto
al punto (viii) delle premesse per lo svolgimento di tutte le
attività necessarie alla progettazione.
1. L'Agenzia provvede alla realizzazione del Villaggio mediante
contratti di appalto di sola esecuzione (lotti II, VI, VII e IX)
e contratti di appalto integrato (lotti III, IV e V). L'Agenzia
informa il Comitato delle procedure concorsuali di aggiudicazione
dei lavori, degli eventuali contenziosi e dell'andamento delle
opere.
2. La Città si impegna a rilasciare in favore dell'Agenzia
e del Toroc, prima dell'avvio delle procedure di scelta dei soggetti
che provvederanno alla realizzazione delle opere, specifica concessione
d'uso dell'area di cui al punto (viii) delle Premesse. La concessione
sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il
30 giugno 2006 e dovrà prevedere che gli immobili saranno
in uso all'Agenzia sino al termine di cui al successivo comma
8 e al Toroc da tale termine sino alla scadenza della concessione
medesima. La concessione dovrà altresì espressamente
prevedere l'esonero da ogni responsabilità e rischio per
la Città, gli oneri di manutenzione e custodia del Villaggio
Olimpico MOI e le sue condizioni di riconsegna alla Città
senza oneri per quest'ultima. Gli immobili concessi dalla Città
dovranno essere liberi da ogni impedimento almeno 15 (quindici)
giorni prima dell'inizio dei lavori.
3. La Città si impegna a collaborare con l'Agenzia e il
Toroc per la risoluzione, per la parte di sua competenza, di tutte
le problematiche inerenti la realizzazione del Villaggio Olimpico
MOI.
4. La Città svolgerà funzioni di sorveglianza dei
lavori, anche tramite il Comitato. Il Toroc potrà svolgere
attività conoscitiva in merito all'esecuzione dei lavori;
a tal fine avrà facoltà di richiedere al responsabile
unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e
di accedere, d'intesa con il responsabile del procedimento, all'area
di cantiere.
5. Le eventuali varianti in corso d'opera potranno essere approvate
dall'Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge, a seguito
di esame favorevole da parte del Comitato e previo formale benestare
da parte del Toroc ed approvazione da parte della Città
nei termini indicati al precedente articolo 4, comma 2. Qualora
le varianti comportino modifiche al Piano degli Interventi le
stesse saranno trasmesse a cura del TOROC anche al Comitato di
Regia nel rispetto del dettato della Legge n. 285/2000.
6. La realizzazione del Villaggio Olimpico MOI dovrà essere
ultimata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro
e non oltre il 30 settembre 2005; tale data è da intendersi
come data entro cui il Villaggio Olimpico MOI tutto sarà
reso disponibile al Toroc come meglio precisato nel successivo
comma 8. L'Agenzia si impegna comunque a consentire l'accesso
al Villaggio Olimpico MOI a personale incaricato dal Toroc già
a decorrere dal 1 giugno 2005 per svolgere le necessarie attività
di "allestimento olimpico" (allestimenti tecnologici,
arredi, ecc.) Qualora sia necessaria una proroga del termine di
ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento
dovrà informare tempestivamente il Comitato, illustrandone
le ragioni. La proroga potrà essere concessa previo il
formale benestare del Toroc, sentita la Città, e contestualmente
saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che
detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel
Piano.
7. Al collaudo dell'opera, che dovrà avvenire per ogni
lotto in cui è suddivisa la realizzazione del Villaggio
Olimpico MOI provvederanno, laddove consentito dalla normativa
vigente, apposite commissioni composte di tre membri di cui uno,
con funzioni di Presidente, nominato dall'Agenzia e gli altri
due, sempre nominati dall'Agenzia, su designazione, uno ciascuno
da parte della Città e del Toroc.
8. Entro dieci giorni dalla data di redazione dei certificati
di collaudo provvisori, e comunque entro e non oltre il 30 gennaio
2006 il Villaggio Olimpico MOI tutto sarà in uso esclusivo
gratuito del Toroc; di tale circostanza l'Agenzia e il Toroc informeranno
la Città mediante lettera raccomandata a.r. La Città
e il Toroc potranno introdurre modifiche alle concessioni d'uso
in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall'esecuzione
delle opere.
9. Qualora l'ultimazione dei lavori e il collaudo di uno o più
lotti dovessero intervenire in anticipo rispetto alla data indicata
nella prima parte del precedente comma 6 (30 settembre 2005),
gli stessi lotti potranno entrare subito nella disponibilità
del Toroc con le modalità indicate al precedente comma
8.
10. Durante il periodo di concessione al Toroc, la Città
e l'Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità
attinenti la manutenzione ordinaria e la custodia del Villaggio
Olimpico MOI.
11. Il Villaggio Olimpico MOI sarà di esclusiva proprietà
della Città. Al termine delle concessioni d'uso di cui
al presente articolo, le garanzie di cui all'art. 30, Comma 4,
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state
prestate, saranno trasferite in capo alla Città. L'Agenzia
dovrà trasmettere alla Città i progetti relativi
agli interventi di conversione da uso olimpico ad uso residenziale
degli immobili di cui ai lotti III, IV e V del Villaggio Olimpico
MOI, affinché la stessa possa provvedere allesecuzione
degli interventi medesimi. Il Toroc dovrà provvedere a
deallestire gli immobili di cui ai lotti II, III, IV e V del Villaggio
Olimpico MOI entro e non oltre il 30 giugno 2006, rimanendo responsabile,
sino ad avvenuto deallestimento e riconsegna alla Città,
della custodia degli immobili stessi.
12. Al termine della concessione duso di cui al presente
articolo, le garanzie di cui allart. 30, comma 4, della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. qualora siano state prestate,
saranno trasferite in capo alla Città. Entro la data di
cui al precedente comma 6 lAgenzia dovrà trasferire
al Toroc tutte le autorizzazioni ad essa rilasciate in conseguenza
della realizzazione del Villaggio Olimpico MOI e tutta la documentazione
(certificazioni, dichiarazioni, ecc.), compreso il piano di manutenzione,
necessari per consentire al Toroc luso e la gestione del
Villaggio Olimpico MOI. Al temine della concessione duso
di cui al presente articolo il Toroc trasferirà tale documentazione
alla Città di Torino.
1. Per la progettazione e la realizzazione del Villaggio Olimpico
MOI laggiornamento del 15° stralcio del Piano degli
Interventi prevede lo stanziamento complessivo di Euro 137.550.000,00
di cui Euro 102.550.000,00 con fondi della Legge 285/2000 ed Euro
35.000.000,00 con fondi della Città.
In conseguenza delle attività di progettazione di cui allart.
4 il costo complessivo dellintervento risultante dalla somma
degli importi dei quadri economici di ogni singolo lotto ammonta
a complessivi Euro 137.519.602,20, il cui finanziamento - calcolato
proporzionalmente agli importi definiti nellaggiornamento
dello stralcio - risulta così ripartito:
- Euro 102.527.337,01 con fondi di cui alla Legge 285/2000
- Euro 34.992.265,19 con fondi della Città destinati ai
lotti III, IV, V.
Poiché i progetti dei lotti III, IV, V prevedono anche
la realizzazione degli interventi di conversione da uso olimpico
ad uso residenziale, che saranno direttamente realizzati dalla
Città (stazione appaltante) al termine della concessione
duso di cui al precedente art. 5 comma 2, i fondi di cui
sopra a carico della Città devono intendersi così
ripartiti:
- Euro 34.103.427,29 quale cofinanziamento per lintervento
olimpico per i sopracitati lotti con le modalità di cui
ai successivi commi 2 e 4;
- Euro 888.837,90 destinati a finanziare gli interventi di conversione
sopracitati dei quali la Città svolgerà le funzioni
di stazione appaltante.
Conseguentemente il finanziamento con i fondi della Città
è convenzionalmente così ripartito:
- Euro 11.744.368,82 da versare allAgenzia per i lavori
del III lotto;
- Euro 11.441.937,85 da versare allAgenzia per i lavori
del IV lotto;
- Euro 10.917.120,62 da versare allAgenzia per i lavori
del V lotto
- Euro 888.837,90 destinati agli interventi di conversione.
2. Nei contratti d'appalto dovrà essere previsto che l'appaltatore
emetterà separate fatture, intestate all'Agenzia, una delle
quali in nome e per conto della Città, secondo gli importi
che gli verranno resi noti dal direttore dei lavori al momento
della redazione degli stati di avanzamento o dei certificati di
pagamento di cui agli articoli 168 e 169 del D.P.R. 554/1999.
L'Agenzia, entro 3 giorni dal ricevimento, trasmetterà
la copia conforme della fattura di competenza della Città,
affinché la stessa provveda alla liquidazione all'Agenzia
della relativa somma oltre alla percentuale di cui all'art. 10
della Legge n. 285/2000. L'Agenzia provvederà a liquidare
direttamente l'intera somma all'appaltatore.
3. Per il pagamento di somme dovute per riserve, accolte sia in
sede di accordo bonario ai sensi degli articoli 31 bis della Legge
n. 109/1994 e s.m.i. e 149 del D.P.R., n. 554/1999, che in altre
sedi, si procederà analogamente a quanto sopra indicato:
sarà tuttavia, necessaria la preventiva approvazione della
Città qualora l'importo riconosciuto in tali sedi comporti
l'erogazione da parte della medesima di una maggiore spesa rispetto
a quella preventivata di cui al precedente comma 1. Gli oneri
derivanti dal ritardo nel versamento delle somme di rispettiva
competenza sono a carico della parte cui è imputabile il
ritardo medesimo. Qualora l'accoglimento delle riserve dovesse
comportare modifiche al Piano degli Interventi il Toroc, prima
di assumere una formale decisione in merito, interpellerà
il Comitato di Regia nel rispetto delle disposizioni contenute
nella Legge n. 285/2000.
4. L'Agenzia e la Città, mediante separata intesa, concorderanno
nel dettaglio le modalità e i termini dei reciproci rapporti
economici e delle relative compensazioni.
1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.
1. Ai fini della presente convenzione l'Agenzia elegge domicilio
in __________ la Città in __________, il Toroc in __________
2. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà
essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata
via fax ai recapiti indicati nell'epigrafe della medesima.
3. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati
al precedente comma 1 dandone comunicazione scritta alle altre
parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.
4. E' in facoltà delle parti concordare la trasmissione
di comunicazioni mediante lettera, fax o posta elettronica; in
tal caso resta sin d'ora inteso che le comunicazioni relative
all'interpretazione e alle proposte di modificazione della Convenzione,
nonché quelle riguardanti la contestazione di ritardi od
inadempimenti dovranno in ogni caso svolgersi con le modalità
di cui al comma 2.
1. Si richiamano e fanno parte sostanziale ed integrante della
presente Convenzione i progetti definitivi dei lotti II, III,
IV, V, VI, VII ed esecutivo del lotto IX relativi al Villaggio
Olimpico MOI, già approvati dai competenti organi delle
Parti con i seguenti atti:
- Città di Torino
- Agenzia Torino 2006
- Toroc
1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione esclusiva ed irrevocabile del Foro di Torino.
Torino, __________
(L'Agenzia per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici)
(il Comune di Torino)
(il Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali
Torino 2006).