Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 162
2003 06041/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA BOSTON N. 31/A, ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA "AMICI BOSTON". RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 30 settembre 1996 (mecc. 9605445/10),
esecutiva dal 25 ottobre 1996, il Consiglio Comunale affidava
alla Società Bocciofila "Anziani Boston" (n.
pratica patrim. 331, n. ord. 73) la gestione dellimpianto
sportivo di proprietà comunale sito in Torino via
Boston n. 31/A, di complessivi mq. 1.668 circa composto da n.
6 campi scoperti per il gioco delle bocce, un basso fabbricato
in muratura di mq. 116,5 con annesso prefabbricato di mq. 37 e
area parcheggio.
La convenzione, scaduta il 3 aprile 2001, di durata di quattro
anni, prevedeva un canone annuo di Euro 774,69 e poneva tutte
le spese relative alle utenze, nonché la manutenzione ordinaria
e straordinaria, a carico del gestore.
In data 30 novembre 2002, con entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 2003, lAssemblea dei Soci della bocciofila
ha approvato un nuovo statuto sociale ed è stata costituita
la Bocciofila Amici Boston (ex Bocciofila Anziani Boston).
In data 14 aprile 2003, con deliberazione (mecc. 2003 02583/85),
la Circoscrizione n. 2 approvava la proposta di rinnovo, per quattro
anni, della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, secondo
lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ), proponendo un canone annuo di Euro 800,00
I.V.A. compresa e ponendo tutte le utenze a carico del gestore.
Esaminata la proposta della Circoscrizione n. 2, al fine di garantire
la continuità dellattività svolta ed in considerazione
dei risvolti sociali ed aggregativi che tale attività comporta,
della valenza sociale che limpianto ha assunto per i cittadini
in questi anni e tenuto conto che il gestore ha sempre ottemperato
al pagamento del canone, pare opportuno provvedere, così
come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 18
giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva dal 17 luglio 1996,
ad integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale in
data 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal 10 marzo
1995, al rinnovo della convenzione dellarea in oggetto,
per anni cinque e ad un canone annuo di Euro 815,00 I.V.A compresa,
alla Società Bocciofila "Amici Boston", C.F.
80093700013 con sede in Torino, via Boston n. 31/A, rappresentata
dal Sig. PORTA Piero, nato a Torino il 12 ottobre 1936 e residente
a Torino, corso Orbassano n. 191/14/A (C.F. PRT PRI 36R12 L219A)
alle condizioni riportate nellallegato disciplinare (all.
2 - n. ) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il canone è stato stabilito considerando lo stato di fatto
dellimpianto nonché dello stato di manutenzione e
conservazione dello stesso e rivalutando il precedente canone
secondo gli aumenti I.S.T.A.T..
Le spese relative alle utenze sono tutte a carico del gestore,
così come la manutenzione ordinaria e straordinaria nei
limiti previsti dallart.12 della convenzione allegata.
Poiché, per accedere alla bocciofila è necessario
transitare in unarea verde antistante, dotata di giochi
per bambini e di conseguenza il transito di automobili potrebbe
risultare pericoloso per i fruitori dellarea, sarà
cura del gestore della bocciofila far transitare lungo larea
verde solo ed esclusivamente i mezzi autorizzati e quelli di trasporto
per il carico e lo scarico merci concedendo lautorizzazione
al transito fino ad un massimo di n. 10 autoveicoli individuati
in apposito elenco.
A tal fine il gestore dovrà provvedere alla chiusura del
passo carraio, che attraversa il giardino, con una catena mantenendo
altresì chiuso il portone di ingresso carraio. Le suddette
chiusure sono condizione per il mantenimento del diritto di passaggio
veicolare. Copia delle chiavi dovrà essere consegnata al
Settore Verde Pubblico della Città ed ai fruitori degli
autoveicoli autorizzati.
Il gestore dovrà inoltre, entro tre mesi dalla data della
stipula della convenzione, provvedere a regolarizzare il prefabbricato
di mq. 37, adibito a sala riunioni.
Viene dato atto inoltre che la convenzione oggetto della presente
deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere per
la Città, ed in particolare spese per limpiego di
personale comunale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo di
proprietà comunale, di circa mq. 1.668, comprendente n.6
campi da bocce scoperti, un basso fabbricato in muratura di mq.
116,5 con annesso prefabbricato di mq. 37 ed area parcheggio,
alla Società Bocciofila "Amici Boston", C.F.
80093700013 con sede in Torino, via Boston n. 31/A, rappresentata
dal Sig. PORTA Piero, nato a Torino il 12 ottobre 1936 e residente
a Torino, corso Orbassano n. 191/14/A (C.F. PRT PRI 36R12 L219A)
per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione con la Società
Bocciofila "Amici Boston", alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 815,00 I.V.A. compresa, da
pagarsi in due rate semestrali anticipate, dovrà essere
versato al cassiere della Circoscrizione n. 2. Detto canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti
sportivi.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in convenzione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto. La Città,
pertanto, potrà ridefinire con il gestore limporto
del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi
dellart. 1373 del c.c., con preavviso di almeno tre mesi,
in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo
alcuno.
Poiché, per accedere alla bocciofila è necessario
transitare in unarea verde antistante, dotata di giochi
per bambini e di conseguenza il transito di automobili potrebbe
risultare pericoloso per i fruitori dellarea, sarà
cura del gestore della bocciofila far transitare lungo larea
verde solo ed esclusivamente i mezzi autorizzati e quelli di trasporto
per il carico e lo scarico merci concedendo lautorizzazione
al transito fino ad un massimo di n. 10 autoveicoli individuati
in apposito elenco.
A tal fine il gestore dovrà provvedere alla chiusura del
passo carraio, che attraversa il giardino, con una catena. Copia
delle chiavi dovrà essere consegnata al Settore Verde Pubblico
della Città ed ai fruitori degli autoveicoli autorizzati.
Il gestore dovrà inoltre, entro tre mesi dalla data della
stipula della convenzione, provvedere a regolarizzare il prefabbricato
di mq. 37, adibito a sala riunioni.
Tutte le eventuali spese datto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del gestore. Alla scadenza il contratto
non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere
rinnovato a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELLIMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA BOSTON N. 31/A ALLA SOCIETA BOCCIOFILA
Premesso che la Città ha linteresse di rinnovare la convenzione dellimpianto sportivo sito in via Boston n. 31/A - Torino, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 19 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 marzo 1999 (mecc. n. 9811035/03) (esecutiva dal 19 aprile 1999), e la Società Bocciofila "Amici Boston" con sede legale in Torino, via Boston n. 31/A (C.F.80093700013), rappresentata dal signor Piero PORTA nato a Torino, il 12 ottobre 1936 e residente in Torino, corso Orbassano n. 191/14/A - C.F. PRT PRI 36R12 L219A, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________, si conviene e si stipula quanto segue:
La Città di Torino assegna alla Società Bocciofila
"Amici Boston" di seguito denominata gestore o società
convenzionata, l'impianto sportivo municipale di circa mq. 1.668
comprendente n. 6 campi da bocce scoperti, un basso fabbricato
in muratura di circa mq. 116,5 con annesso prefabbricato di mq.
37.
Il gestore dovrà, entro tre mesi dalla data di stipula
della presente convenzione, provvedere a regolarizzare il predetto
prefabbricato utilizzato come sala riunioni.
La società convenzionata effettuerà la gestione
per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali
nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto
stesso e la sua destinazione.
L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova.
Il progetto riguardante eventuali opere di miglioria e gli
interventi sui manufatti di cui il gestore intende proporre la
realizzazione, le cui opere dovranno essere eseguite a totale
cura e spese dello stesso, dovrà essere presentato ai competenti
Uffici del Comune di Torino.
Le nuove strutture, che dovranno comunque essere preventivamente
autorizzate dai competenti Ufficio Tecnici comunali, si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione,
ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al gestore
alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art.
936 del Codice Civile.
Le opere, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla
Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art.
17, comma 3, lettera c, del D.P.R. 380/2001.
La convenzione avrà la durata di anni 5 con decorrenza,
a tutti gli effetti giuridici, a far data dallesecutività
della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente
disciplinare di convenzione.
Il canone annuo per lutilizzo dellimpianto è
fissato in ragione di Euro 815,00 I.V.A. compresa da versare anticipatamente
al Cassiere della Circoscrizione n. 2 in due rate semestrali.
Tale canone è stato stabilito valutando:
- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dellimpianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia con altri impianti similari;
- il precedente canone rivalutato secondo aumenti I.S.T.A.T..
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito
di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi
comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in
materia di convenzioni di impianti sportivi. E altresì
previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria
nellimpianto in gestione, a proprie spese, il canone potrà
essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore
l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso
con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C.
in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo
alcuno.
Il gestore metterà i campi bocce a disposizione della
Città, della Circoscrizione e delle scuole cittadine con
le seguenti modalità:
utilizzo gratuito dell'impianto per un giorno alla settimana in
orari da concordare annualmente con la Circoscrizione 2.
Inoltre dovrà mettere i campi bocce gratuitamente a disposizione
della Circoscrizione n. 2 per le proprie attività, per
n. 10 giorni all'anno, in orari e giorni da concordare annualmente
con la Circoscrizione stessa.
Poiché per accedere alla bocciofila è necessario
transitare in unarea verde antistante, dotata di giochi
per bambini e di conseguenza il transito di automobili potrebbe
risultare pericoloso per i fruitori dellarea, sarà
cura del gestore della bocciofila far transitare lungo larea
verde solo ed esclusivamente i mezzi autorizzati e quelli di trasporto
per il carico e lo scarico merci concedendo lautorizzazione
al transito fino ad un massimo di n. 10 autoveicoli individuati
in apposito elenco.
A tal fine il gestore dovrà provvedere alla chiusura del
passo carraio, che attraversa il giardino, con una catena mantenendo
altresì chiuso il portone di ingresso carraio. Le suddette
chiusure sono condizione per il mantenimento del diritto di passaggio
veicolare. Copia delle chiavi dovrà essere consegnata al
Settore Verde Pubblico della Città ed ai possessori degli
automezzi autorizzati.
Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il gestore
applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione
per gli impianti gestiti direttamente dalla Città. Le quote
di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata
a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza
alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere
di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio
della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o
fattura (quando richiesta).
La pubblicità all'interno della struttura sarà
consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla
normativa vigente.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare
installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti
pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs.
507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto,
o comunque di nocumento, con l'attività commerciale eventualmente
svolta dal gestore e senza che ciò comporti alcun corrispettivo
per il gestore stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare la segnaletica
prospiciente limpianto o affiggere allingresso dellimpianto
un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino"
l'indicazione della società sportiva, lapertura e
la chiusura, numero verde e le discipline sportive praticate (mozione
n. 58 del C.C. 23 ottobre 1995, mecc. 9507409/02).
La società convenzionata risponderà di tutti
i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale,
dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo
per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/1994,
e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne
da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione
presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti,
anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.
Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che
garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose,
alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo
previsto per responsabilità civile verso terzi. Si impegna
altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la
copertura di danni o incendio allimpianto ed ai manufatti
in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate
presso gli uffici circoscrizionali prima della stipula.
Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza
del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché
allapertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.
La società convenzionata si assume, in via diretta ed esclusiva,
ogni responsabilità civile e penale derivante dalloperato,
anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per
qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno
alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del gestore impiegato
presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la
vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica
Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna
dellelenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro
nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante
versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione
prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di
controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente
irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa
il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica
sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti,
collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto
né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo
e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dellimpianto potrà
essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo
espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.
Il gestore potrà gestire direttamente l'eventuale servizio
bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti
soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali e fornito
dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi
il circolo ricreativo culturale convenzionato dovrà darne
opportuna comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo
nulla osta.
Il gestore si obbliga a tenere lAmministrazione sollevata
da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per
tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni
emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio,
per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore,
potrà revocare in tutto o in parte anche la sola concessione
del servizio bar.
Durante la convenzione sono a carico del gestore la manutenzione
ordinaria e straordinaria dellintero complesso, dei manufatti,
delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione
connessa con la gestione degli stessi.
Sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la
pulizia dei marciapiedi perimetrali dellimpianto. La manutenzione
ordinaria del verde compete al gestore, rimanendo in capo alla
Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché
il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura
degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo
accessibili ai mezzi operativi specifici ( trattori
) .Qualora
ciò non fosse possibile, la rimozione degli ostacoli di
qualunque natura, per poter procedere alla potatura e alla reintegrazione
degli alberi sarà a totale carico della società
convenzionata.
Qualora il gestore non rispettasse tale condizione, il Settore
Verde Pubblico-Gestione non provvederà alla cura delle
alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà
in toto in carico gestore stesso.
Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma
11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature
di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole
fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da
parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti,
operando affinchè nei lavori di risistemazione degli impianti
non se ne offendano gli apparati radicali. Gli eventuali nuovi
piantamenti dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori
da eseguire, contenuta in relazione tecnica da indirizzare al
Settore tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere
impartendo le direttive necessarie.
Tutte le spese relative alle utenze sono posti a carico del
gestore.
I Funzionari della Città e della Circoscrizione avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso dopera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quantaltro che sia di nocumento allefficienza ed al buon funzionamento dellimpianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dallarticolo 15.
In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente
convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida,
la decadenza del gestore con effetto immediato, fatta salva comunque
la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
Poiché si tratta di gestione sociale di impianti sportivi,
se dovesse verificarsi un uso distorto dellimpianto sportivo,
ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà
a carattere patrimoniale.
Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione
con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città
provvederà allincameramento della cauzione e avrà
diritto alleventuale risarcimento ferma restando lacquisizione
di tutte le opere realizzate.
Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra,
è prevista a favore della Civica Amministrazione con il
conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate
allimpianto e previsione di eventuale indennizzo a favore
del gestore.
Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà
essere revocata con un preavviso di mesi tre.
Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, limpianto sportivo e le attrezzature dovranno essere riconsegnate alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà della Città o persone entro tre mesi.
Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà
automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito
atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180
giorni dalla scadenza.
Il gestore costituisce cauzione definitiva di Euro 400,00 tramite
polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico
Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte dalla società sportiva convenzionata e fatti salvi
i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento
della cauzione definitiva.
Le spese di atto e conseguenti sono a carico del gestore.