Divisione Edilizia ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n.
ord. 1
2003 05184/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 67 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE IMMOBILI UBICATI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 57 del Consiglio Comunale del 14 aprile
2003 (mecc. 2003 00567/009), esecutiva dal 28 aprile 2003, è
stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n.
56/1977 e s.m.i., la Variante parziale n. 67 al vigente P.R.G.,
concernente immobili ubicati in Piazza della Repubblica 13.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi,
dal 22 maggio 2003 al 20 giugno 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. n. 22 del 29 maggio 2003.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico
interesse.
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere
previsto dalla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., alla Provincia di Torino
che, con deliberazione in data 25 giugno 2003 (deliberazione n.
755-160610/03), ha espresso parere favorevole in quanto la variante
non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale
in data 28 aprile 1999.
Tuttavia il Settore proponente il progetto di riqualificazione
dellarea, in seguito ad approfondimenti di carattere tecnico
effettuati nella fase di progettazione architettonica, ha deciso
di escludere dalla variante il fabbricato ubicato tra le vie Lanino
e Mameli e alcune aree.
E stata, pertanto, ridotta larea oggetto di variante
a servizi pubblici.
In relazione a quanto sopra devono essere approvate con il presente
provvedimento una nuova tavola denominata "Area di competenza
e area di intervento" e un nuovo "Estratto della tavola
1 - foglio 9A (parte) di variante", da ritenersi sostitutive
di due tavole che fanno parte dellallegato 1 al provvedimento
di adozione della variante stessa.
Si ritiene, quindi, di procedere allapprovazione definitiva
della Variante parziale n. 67 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17,
comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte
si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, non sono pervenute
osservazioni, nel pubblico interesse, in merito alla variante
parziale n. 67;
2) di approvare la Variante parziale n. 67 al vigente P.R.G.,
dando atto che, in seguito ad approfondimenti di carattere tecnico
effettuati nella fase di progettazione architettonica, sono stati
esclusi dal progetto il fabbricato ubicato tra le vie Lanino e
Mameli e alcune aree.
Vengono, pertanto, approvate, con il presente provvedimento due
nuove planimetrie denominate rispettivamente "Area di competenza
e area di intervento" (in luogo della planimetria denominata
"Area di competenza e dati urbanistici" dellallegato
1 alla delibera di adozione della variante) e "Estratto della
tavola 1 - foglio 9A (parte) di Variante" (in luogo della
planimetria di uguale denominazione del predetto allegato 1).
Le predette planimetrie, unitamente al testo della deliberazione
della Provincia, vengono allegate alla presente deliberazione
per farne parte sostanziale e integrante (all. 1 - 2 - 3 - nn.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.