Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Parcheggi e Suolo

n. ord. 103
2003 04217/033

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 LUGLIO 2003
(proposta dalla G.C. 17 giugno 2003)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO DI P.ZZA VITTORIO VENETO. COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SUL SOTTOSUOLO - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero.

Con deliberazione del 29 gennaio 2002 (mecc. 2002 00307/006), esecutiva del 17 febbraio 2002 la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare del parcheggio pubblico interrato di Piazza Vittorio Veneto esclusivamente in linea tecnica, in quanto inserito nell'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2002. L'attuazione dell'opera restava comunque subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione del nuovo Piano Urbano dei Parcheggi.
Il 19 giugno 2002 il Consiglio Comunale ha approvato il Nuovo Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P. 2001), che ha confermato la realizzazione del parcheggio di piazza Vittorio Veneto, già prevista nel precedente PUP, ed ha assegnato all'opera Euro 5.164.568,99 di contributi ex Lege 122/89.
Il PRGC individua per l'area in questione la destinazione a viabilità e più specificatamente "p - Parcheggi". Inoltre nelle tavole di P.R.G.C. l'area in oggetto è posta all'interno di una perimetrazione tratteggiata corrispondente, in legenda, all'indicazione "perimetro di studio". Tale perimetro di studio è regolamentato dalla scheda normativa n. 30 delle N.U.E.A. La scheda prevede tra gli interventi da realizzare all'interno del perimetro un parcheggio interrato in piazza Vittorio, demandando la definizione puntuale e di dettaglio dei vari interventi ad un concorso di idee che affronti complessivamente la risistemazione dell'intera area. Tuttavia all'interno di tale perimetro di studio, l'Amministrazione può definire le aree da assoggettare al concorso di idee.
La scelta di realizzare nel sottosuolo di Piazza Vittorio un parcheggio pubblico è stata decisa con atti di programmazione trasportistica di scala urbana e risponde ad esigenze che si collocano sul piano di scelte di pianificazione territoriale dell'area centrale storica e costituiscono un dato che non può essere rimesso in questione nell'ambito di un concorso di idee riferito alla scala locale. Pertanto con deliberazione del 7 maggio 2003 (mecc. 2003 02384/009) esecutiva dal 20 maggio 2003 il Consiglio Comunale ha deliberato di escludere l'area di piazza Vittorio Veneto (sistemazione superficiale e parcheggio interrato) dalla verifica di un concorso di idee.
Tale atto deliberativo ha definito in modo puntuale la possibilità di realizzare il parcheggio interrato e la relativa sistemazione superficiale, senza utilizzare lo strumento del concorso di idee.
Al fine di seguire coerentemente le indicazioni di tale atto, è pertanto stata approvata, in data 27 maggio 2003, la deliberazione (mecc. 2003 03654/033) che revoca la deliberazione del 29 gennaio 2002 (mecc. 2002 00307/006) con la quale si è approvato il progetto preliminare dell'intervento, e approva il progetto preliminare del parcheggio interrato di piazza Vittorio Veneto e della relativa sistemazione superficiale.
La Giunta Comunale nella seduta del 14 gennaio 2003 ha approvato e proposto all'esame del Consiglio Comunale la deliberazione "Parcheggio pubblico interrato di piazza Vittorio Veneto: costituzione diritto di superficie sul sottosuolo - Variante al progetto preliminare - Importo Euro 13.300.000,00. Approvazione" (mecc. 2003 00039/033), in corso di esecutività con la quale si approvava una variante al progetto preliminare del parcheggio interrato, relativa all'inserimento dei giochi d'acqua superficiali, la realizzazione del parcheggio pubblico di piazza Vittorio Veneto attraverso una concessione di progettazione, costruzione e gestione e la costituzione del diritto di superficie sul sottosuolo a favore del concessionario.
Dal momento che il preliminare approvato con la deliberazione (mecc. 2003 03654/033), prevede già la variante relativa ai giochi d'acqua, ed al fine di ridefinire in modo coerente e omogeneo il contenuto della citata delibera di Consiglio Comunale (mecc. 2003 00039/033), anche alla luce della ridefinizione degli atti deliberativi che si sono susseguiti, con deliberazione della Giunta Comunale del 17 giugno 2003 (mecc. 2003 04602/033) si è provveduto alla revoca della deliberazione stessa.
Nel piano triennale delle OO.PP. la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Vittorio Veneto e della relativa sistemazione superficiale è prevista attraverso una concessione di progettazione, costruzione e gestione ai sensi dell'art. 19 della Legge 109/94 e s.m.i..
L'Amministrazione, al termine di una serie di verifiche, intende ora dare concreta attuazione all'intervento con la modalità già indicata.
È pertanto necessario prevedere la costituzione del diritto di superficie per un massimo di 90 anni a favore del concessionario, sul sottosuolo della parte di piazza Vittorio Veneto compresa tra le vie Vanchiglia - Della Rocca e Bava - Bonafous, come meglio indicato nella documentazione grafica allegata.
Il disciplinare di gara allegato alla presente deliberazione prevede che vengano realizzati almeno 598 posti auto, di cui 500 a rotazione e 98 pertinenziali, nel rispetto della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i..
La concessione avrà una durata massima di 90 anni, gratuita per i primi 30 anni ed onerosa per i successivi 60. Tale durata si rende opportuna per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, tenendo conto di rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. Inoltre la durata della concessione sarebbe identica a quella di altri interventi simili già realizzati, come i parcheggi Palazzo, Bolzano, Stati Uniti II. Infine la durata del diritto di superficie viene ad essere uguale sia per la parte a rotazione che per quella pertinenziale dell'autorimessa, garantendo pertanto una gestione unitaria dell'intero parcheggio.
Il concessionario verrà scelto sulla base dei criteri previsti dall'art. 21 della L. 109/94 e s.m.i..
In particolare dovrà essere valutata l'offerta dei partecipanti in merito alla riduzione che intendono effettuare sul contributo ex Lege 122/89 messo a disposizione dall'Amministrazione.
Verranno inoltre valutati e punteggiati i seguenti elementi che i concorrenti dichiareranno nell'offerta: il valore tecnico ed estetico dell’opera, il tempo di esecuzione dei lavori, l'eventuale riduzione della durata della concessione ed il rendimento dell'opera, inteso come canone che il concessionario verserà alla Città dopo i primi trenta anni di concessione.
Verranno infine valutate le modalità di gestione, il livello delle tariffe che i concorrenti intendono applicare ed i criteri di aggiornamento delle stesse.
Tutti gli elementi sono riportati più specificatamente nell'ambito dell'allegato disciplinare di gara.
Si procederà in ogni caso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente.
Per giudicare e valutare le offerte verrà istituita, con apposita e necessaria determinazione dirigenziale, una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 21 della L. 109/94 e s.m.i..
Si rende quindi necessario approvare il disciplinare di gara e lo schema di convenzione che verrà stipulata tra la Città di Torino e l'aggiudicatario della gara medesima.
Sarà posto a base di gara il progetto preliminare del parcheggio di piazza Vittorio, corredato del capitolato tecnico prestazionale, del piano economico finanziario, e dello schema di contratto, come previsto dalla L. 109/94 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare la realizzazione del parcheggio pubblico di piazza Vittorio Veneto attraverso una concessione di progettazione, costruzione e gestione, secondo la procedura prevista dall'art. 19 della Legge 109/94 e s.m.i.;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di gara (all. 1 - n.                            );
3) di approvare i seguenti elaborati da porre a base di gara insieme al progetto preliminare, corredato del capitolato tecnico prestazionale, del piano economico finanziario, e dello schema di contratto:
- Piano economico finanziario (all. 2 bis - n.                                 );
- Capitolato tecnico prestazionale (all. 3 - n.                                );
4) di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 4 - n.                    ) da stipulare tra la Città di Torino e l'aggiudicatario della gara di cui sopra, per la concessione di progettazione, costruzione e gestione, con costituzione a favore del Concessionario del diritto di superficie per 90 anni della parte di piazza Vittorio Veneto compresa tra le vie Vanchiglia - Della Rocca e Bava - Bonafous, come meglio indicato nella planimetria allegata (all. 5 - n.                           ) ed il capitolato tecnico prestazionale;
5) di rimandare ad apposita determinazione dirigenziale l'istituzione della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 21 della L. 109/94 e s.m.i. per giudicare e valutare le offerte dei concorrenti;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


DISCIPLINARE DI GARA

Per affidamento della concessione per la progettazione, costruzione, e gestione di un parcheggio pubblico interrato sito in Torino, nel sottosuolo di P.zza Vittorio Veneto ai sensi art. 19) legge 109/94 e s.m.i.

IMPORTO PRESUNTO DELL’INVESTIMENTO OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
€ 13.300.000

CATEGORIA PREVALENTE:
OG1 per un importo di € 8.966.128,75 (classifica VII fino a € 10.329.138,00)
eventuali categorie scorporabili: OG11 € 1.588.965,93
somme a disposizione: € 2.744.905,32

PREZZO MASSIMO:
il prezzo che l'amministrazione intende corrispondere ai sensi dell'art. 19 - comma 2 della legge 109/94 è pari a: un massimo di € 10.329,14 per ogni posto auto pubblico a rotazione (il parcheggio è infatti inserito nel P.U.P. vigente e pertanto beneficia dei contributi di cui alla L. 122/89) fino ad un totale massimo di € 5.164.568,99;
il prezzo sarà erogato in 4 rate, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 21/3/1984, ad avvenuta erogazione del contributo da parte della Regione:
- 30% ad inizio lavori;
- 30% a presentazione dello stato di avanzamento al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto;
- 30% a presentazione dello stato finale;
- 10% a presentazione del certificato di collaudo.

TERMINE MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E AVVIO DELLA GESTIONE:
il tempo massimo previsto per l’ultimazione di tutti i lavori non dovrà essere superiore a 24 mesi. Il tempo minimo non dovrà comunque essere inferiore a 18 mesi. I lavori avranno inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante aggiudicatrice.

DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE:
la durata massima della concessione, che decorrerà dalla stipula della convenzione, è prevista in anni 90 ex art.19 legge 109/94 e smi. Non è ammessa la subconcessione, neppure parziale.

LIVELLO MINIMO DELLA QUALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO:
- per tutta la durata della concessione medesima sarà cura del concessionario gestire e mantenere l’opera de quo nello stesso stato di fatto in cui è stata realizzata e riconsegnarla alla scadenza della concessione in detto stato all’amministrazione;
- Il Concessionario dovrà mantenere funzionante e aperto il parcheggio a rotazione almeno 350 giorni all'anno da individuarsi d'accordo con il Concedente; il parcheggio, nei giorni di funzionamento, dovrà risultare aperto e funzionare a rotazione nell'intero arco delle 24 ore, e dovrà essere presidiato con personale almeno dalle ore 7,30 alle ore 24,00.
- Il Concessionario dovrà allacciarsi a propria cura e spese al Centro Controllo Parcheggi per la gestione della segnaletica di avvio e della monetica dei parcheggi di uso pubblico, mediante linee telefoniche dedicate, o mediante altre modalità, pagando alla Città il canone di allacciamento che sarà da concordare sulla base del costo effettivo del servizio;

LIVELLO INIZIALE MASSIMO DELLE TARIFFE DA PRATICARE ALL’UTENZA E LA METODOLOGIA DEL LORO ADEGUAMENTO NEL TEMPO:
la tariffa oraria massima di riferimento per i posti di sosta uso pubblico a rotazione viene stabilita in Euro 1,00 (IVA compresa) ad Euro 2003 per ora o frazione di ora pari ad almeno ½ ora; se inferiore a 30 minuti, la tariffa è pari a Euro 0,50=. E’ obbligatorio, pertanto, applicare la frazione di ora per almeno ½ ora per tutte le ore.
Alla scadenza di ogni anno, entro il 31 dicembre, la tariffa applicata dal concessionario potrà essere adeguata a valere dal 1° gennaio successivo applicando la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie Torino, intervenuta entro il precedente 30 novembre, dandone comunicazione al Comune.

VARIANTI:
non sono ammesse varianti alla tipologia della sistemazione superficiale, al numero massimo dei piani dell'autorimessa, alla posizione delle rampe di ingresso ed uscita, degli accessi pedonali e delle griglie di aerazione. Il capitolato tecnico - prescrizionale ed il progetto preliminare definiscono in modo puntuale i vincoli che il concessionario dovrà rispettare in tutte le fasi della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO:
l’affidamento, in concessione di lavori pubblici ex art.19 legge 109/94 e smi, comprende:
1. la progettazione definitiva ed esecutiva ex L. 109/94 s.m.i del parcheggio pubblico interrato di piazza Vittorio Veneto, con relativa validazione ai sensi dell'art. 30/6 della L. 109/94 in contraddittorio con il responsabile del procedimento, nonché gli adempimenti D.Lgs. 494/96 s.m.i.. Il costo della validazione e degli adempimenti D.Lgs. 494/96 s.m.i. è a carico del concessionario;
2. la costruzione di un parcheggio di almeno tre e non più di quattro piani interrati, per un periodo non superiore a 90 anni. E’ altresì posta a carico dell’aggiudicatario la risistemazione della parte superficiale, per una superficie pari a circa mq 9.550 come meglio specificato nel capitolato tecnico - prescrizionale e nel progetto preliminare, unitamente ai vincoli ivi indicati. I primi due piani interrati sono destinati interamente a parcheggio a rotazione. Devono essere realizzati almeno 98 posti auto o box in vendita pertinenziali, da localizzare al terzo od al quarto piano interrato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. 122/89. Il numero minimo dei posti auto realizzabili è pari a 598, il numero massimo è pari a 700. Il numero dei posti auto pubblici a rotazione dovrà in ogni caso essere non inferiore a 500;
3. la gestione del suddetto parcheggio.

LUOGO DI ESECUZIONE
l’intervento sarà realizzato nel Comune di Torino, nell’area sita in p.zza Vittorio Veneto tra le vie Bava - Bonafus e Vanchiglia - Della Rocca.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il plico controfirmato sui lembi di chiusura e idoneamente sigillato, indirizzato a: Comune di Torino Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Parcheggi e Suolo - piazza San Giovanni 5 - 10122 Torino, contenente la documentazione sottoindicata, dovrà pervenire entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati nel bando di gara.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra domanda di partecipazione anche se sostitutiva od aggiuntiva alla domanda di partecipazione precedente.
Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana o essere provviste di traduzione giurata.
Il recapito del piego, da presentarsi nel termine e con la modalità sopra indicata pena l’esclusione dalla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico, confezionato con le modalità sopra indicate dovrà recare all’esterno- oltre all’intestazione dell’Impresa o ATI concorrente e all’indirizzo della stessa - la seguente dicitura: "Procedura ristretta per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico interrato sito in Torino, nel sottosuolo di P.zza Vittorio Veneto".
Nel plico dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo ed indirizzata al Sindaco della Città di Torino sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ATI o da tutti i partecipanti l’ATI non ancora costituita unitamente a copia fotostatica del documento d’identità dei sottoscrittori ai sensi dell’art.38 comma 3 del DPR 445/2000.
La presente dovrà contenere le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:
a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività nonché le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- codice fiscale;
b) di non rientrare in cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999; nonché in quelle previste dall’art. 10 Legge 575/1965 (disposizioni antimafia), di non avvalersi dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L. 210/2002 art. 1-bis comma 14;
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali, dello schema di concessione, del piano economico finanziario, e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in concessione;
e) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di Torino;
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n.68);
g) indicazione, ai sensi dell’art. 34 della L. 109/1994 e s.m.i., nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori oggetto della presente concessione, dei lavori o di parte delle opere che l’impresa intende affidare in subappalto;
h) che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente gara, alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. I Consorzi di cui all’art. 10 comma 1 lett. b) e c) L. 109/1994 e s.m.i. devono inoltre indicare per quali consorziati il Consorzio concorre;
i) di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare con l’indicazione dell’intento del concorrente di voler eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione, ovvero, l’indicazione della percentuale del valore globale dei lavori oggetto dell’appalto che il concorrente intende affidare a terzi e delle lavorazioni cui tale percentuale si riferisce.
2) Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente le lavorazioni oggetto della presente concessione:
Attestazione rilasciata da S.O.A regolarmente autorizzata ed in corso di validità in originale o copia fotostatica, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa, la quale documenti il possesso delle qualificazioni previste dal presente disciplinare di gara per le classifiche adeguate ai sensi dell’art. 95 DPR 554/1999 per le opere, oggetto della presente concessione che il concorrente intenda eseguire direttamente.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, L. 109/94 e s.m.i. costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, l. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
I concorrenti dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti all’art. 98 del D.P.R. 554/99, e in particolare:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore ad Euro 1.330.000,00 (10% dell’investimento previsto per l’intervento);
b) capitale sociale non inferiore a Euro 665.000,00 (un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento);
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento (servizi commerciali rivolti al pubblico) per un importo(1) medio pari ad almeno a Euro 665.000,00 (5% dell’investimento previsto per l’intervento);
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento (servizio commerciale rivolto al pubblico) per un importo (2) medio pari ad almeno Euro 266.000,00 (2% dell’investimento previsto dall’intervento);
e) possesso attestato di qualificazione rilasciato da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità che dimostri la qualificazione per la categoria prevalente e per quelle scorporabili indicate nel presente disciplinare.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) i concorrenti possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura doppia.
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lett. d) e) ed e bis) L. 109/1994 e s.m.i. i requisiti previsti dalle lettere a) e b) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999.
Per le Riunioni di concorrenti:
a) mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante da scrittura privata autenticata;
b) procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante da atto pubblico.
E’ ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. E’ altresì consentita la partecipazione di associazioni temporanee e consorzi non ancora costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, indicare l’impresa qualificata come capogruppo e contenere l’impegno che le stesse si conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina dell’art. 13, commi 5 e 5bis L. 109/94 e s.m.i.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta singola. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra le quali sussistano situazioni di controllo oppure con rappresentanti o amministratori in comune, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
Si avverte che dichiarazioni, documenti giustificativi dell’offerta, cauzione, l’attestazione di cui al punto 8 e l’eventuale certificato di qualità, nonché il rispetto delle modalità di presentazione dell’offerta sono richiesti a pena d’esclusione.

PROCEDURA
L’aggiudicazione avverrà mediante la procedura indicata dall’art. 21 comma 2 lettera b) della legge 109/1994 s.m.i.
In una sala del Palazzo Municipale, la Commissione di preselezione all’uopo nominata procederà in seduta riservata alla verifica della documentazione prevista ai punti 1, 2 del presente disciplinare.
Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle richieste di partecipazione la stazione appaltante inoltrerà gli inviti a presentare offerta che dovrà pervenire unitamente alla ricevuta del versamento in contanti pari a Euro 211.101,89, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 107 del D.P.R. n. 554/1999, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Polizze e fidejussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del presente bando e contenere: l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui al comma 2 dell’art. 30 L. 109/1994 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, e le condizioni di cui al comma 2bis dell’art. 30 Legge citata.
E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 8, comma 11 quater, della legge 109/1994 e s.m.i.; a tal fine l’istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere un'apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall’art. 8, comma 11 quater, della legge 109/1994 e s.m.i. in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione".
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzione diverse da quelle sopra indicate.
Tutti i concorrenti in possesso dei suddetti requisiti saranno invitati a presentare offerta.
Si procederà in ogni caso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente.
In successive sedute la Commissione Giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 21, commi 5 e 6 Legge 109/94 e smi ed art.92 Dpr 554/99 provvederà ad individuare il migliore offerente in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.91 DPR 554/99 e ai criteri e fattori ponderali sottoindicati, che saranno calcolati con il metodo aggregativo - compensatore (all. B del D.P.R. 554/99):
1. ribasso percentuale sul prezzo massimo erogabile: 45 punti max; non saranno prese in considerazione offerte con un ribasso superiore al 50% del contributo erogabile dall'amministrazione;
2. valore tecnico ed estetico delle eventuali varianti ed integrazioni proposte: 25 punti max;
3. riduzione del tempo di esecuzione lavori: 9 punti max;
4. rendimento: 6 punti max (3) (aumento del canone da corrispondere al concedente);
5. riduzione della durata della concessione (max 90 anni): 5 punti max;
6. modalità di gestione, livello tariffe e criteri di aggiornamento delle stesse: 10 punti max; (4)
per quanto concerne gli elementi di cui al punto 2. si distinguono seguenti i subelementi e punteggi:
- 2.1 valore tecnico: 10 punti max (5)
- 2.2 valore estetico: 15 punti max (6)
Al fine di presentare una congrua offerta tecnica-economica, i concorrenti dovranno prendere visione della documentazione posta a base di gara.
La stazione appaltante procederà, prima dell’apertura delle offerte, al sorteggio previsto dall’art. 10 comma 1 quater della legge 109/1994 e s.m.i. per la verifica dei requisiti di ammissione alla gara previsti dal presente disciplinare.

SOCIETA’ DI PROGETTO:
L’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto, in forma di s.p.a o s.r.l ,anche consortile, il cui capitale sociale avrà un ammontare minimo di €. 250.000,00. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di partecipazione sociale a più soggetti.

ALTRE INFORMAZIONI
Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno essere indicati nell’istanza di ammissione:
a) il numero telefonico e il numero di fax;
b) numeri di posizione INPS ed INAIL relativi alla sede legale dell’impresa;
c) numero della partita I.V.A.;
d) codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell’ultima dichiarazione I.V.A.).
Nel caso in cui il concorrente intenda eseguire in proprio le lavorazioni oggetto della presente concessione dovrà fornire l’indicazione di cui al punto 1 lettera g), l’omessa indicazione comporterà per l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. Uguale conseguenza avrà un’indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni.
In caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo per l’aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso in cui il concorrente non intenda eseguire direttamente le lavorazioni e intenda perciò appaltare a terzi l’esecuzione delle opere di cui si compone l’appalto in oggetto ,dovrà attenersi, nel concedere i subappalti relativi, alla normativa contenuta nella Legge 19 marzo 1990 n. 55.
L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; inoltre entro il termine indicato nella lettera della comunicazione di aggiudicazione dovrà perentoriamente sottoscrivere il contratto di affidamento con i relativi allegati ai sensi del comma 1 dell’art. 109 della L. 109/94 e s.m.i.
Si avverte che, in difetto degli adempimenti di cui sopra nei rispettivi termini, si procederà senza ulteriore preavviso, alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria.
Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
I lavori saranno affidati al concorrente che segue nella graduatoria.
L'amministrazione non intende avvalersi della verifica di cui all'art. 64 DPR 554/1999.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario l’Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all’art. 10, comma 1ter L. 109/1994 e s.m.i.
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria, con le modalità di cui all’art. 30 L. 109/1994 e s.m.i., nonchè polizza assicurativa di cui al comma 3 del citato art. 30 L. 109/94 e art. 103 del D.P.R. 554/1999 e con i massimali di cui all’art. 23 dello schema di convenzione.
L’aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione resa da un’agenzia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell’unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 30 comma 5 della legge 109/1994 s.m.i. dell’art. 105 del D.P.R. 554/1999. Il massimale previsto è pari a Euro 2.112.000,00.
Si precisa che l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I diritti di cui all’art. 13 della legge citata sono esercitabili con le modalità della Legge 241/1990 e del Regolamento comunale per l’accesso agli atti.
Il piano economico finanziario, il progetto preliminare e lo schema di convenzione saranno disponibili per gli invitati a presentare offerta presso il Settore Parcheggi e Suolo della Divisione Infrastrutture e Mobilità, Ufficio LL.PP. Piazza S. Giovanni 5 Torino, con le modalità che saranno stabilite nella lettera di invito.

 

(1) per importo si intende fatturato
(2) per importo si intende fatturato
(3) a decorrere dal 31° anno di concessione il concessionario dovrà corrispondere al concedente un canone non inferiore a 350 (trecentocinquanta) volte la tariffa oraria di riferimento vigente nell'anno di applicazione, approvata con apposito atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale, moltiplicata per il numero di posti auto a rotazione.
(4) Suddivisi in: n. addetti, attrezzature, orario presidio, pulizia, segnaletica, modalità di pagamento.
(5) Suddivisi in: organizzazione logistica dei lavori e del cantiere, modalità esecutive e tipologia della struttura, distribuzione interna, pavimentazione interna, numero dei posti auto.
(6) Suddivisi in: soluzioni architettoniche, soluzioni progettuali relative alle rampe ed alle uscite pedonali a livello superficiale, materiali e colori utilizzati, segnaletica interna per i pedoni.


RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO

PROGETTO PRELIMINARE DEL SECONDO AMBITO DI INTERVENTO:

PARCHEGGIO INTERRATO E RELATIVA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno              il giorno                  del mese di                                tra il Comune di TORINO, in persona a ciò autorizzato con delibera consiliare n.                           in data                                    domiciliato per la carica presso la Casa

Comunale,

e

la società                                  con sede in Torino,
in persona del legale rappresentante Sig.                                                   munito

dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,

Premesso che:

- è preminente interesse della Città di Torino pervenire alla realizzazione di parcheggi multipiano interrati - tra gli altri, nell’area sottostante alla piazza Vittorio Veneto - al fine di decongestionare il sedime viario soprastante e le aree circostanti, liberandole fin dove possibile, dalle auto, senza oneri a carico della Città;
- la Civica Amministrazione con deliberazioni G.M.U. 5 settembre 1989 Mecc.8910983/06 esecutiva ai sensi di legge, ratificata dal Consiglio Comunale il 21 marzo 1990 e G.M.U. 19 dicembre 1989 Mecc. n. 8916264/06, esecutiva a' sensi di legge, ratificata dal Consiglio il 7 febbraio 1990 ha formulato il Programma Urbano dei Parcheggi 1989-91 del Comune di Torino ai sensi e per gli effetti della legge 24 marzo 1989 n. 122;
- il Sindaco con attestazione in data 22 ottobre 1990 ha attestato l'intervenuto silenzio-approvazione del Programma predetto;
- il Programma Urbano dei Parcheggi è stato integrato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 (mecc. 9100616/06);
- il Nuovo Programma Urbano dei Parcheggi (PUP 2001) è stato adottato dalla Giunta Comunale il 24 aprile 2001 con deliberazione mecc. n. 200102865/06 e prevede, tra l’altro, la realizzazione del parcheggio interrato di P.zza Vittorio Veneto;
- con deliberazione del C.C. n. mecc. del è stato approvato il nuovo PUP e l’attribuzione del contributo ex lege 122/89 al suddetto parcheggio di piazza Vittorio Veneto;
- con deliberazione di G.C. n. mecc. del è stata approvata la realizzazione del parcheggio di piazza Vittorio Veneto da parte di un soggetto privato, scelto mediante procedura di licitazione privata ai sensi dell’art. 20 comma 2, della legge 109/1994 e s.m.i., a cui affidare in concessione ex 19 comma 2 della legge 109/1994 e s.m.i., la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione e la gestione del parcheggio stesso;
- con deliberazione del C.C.                    n. mecc.                       del                    è stata approvata la costituzione del diritto di superficie nel sottosuolo dell'area oggetto dell'intervento, come meglio individuata nella Tavola n… allegata alla deliberazione consiliare stessa, in favore del futuro concessionario individuato a seguito della gara di cui sopra;
- con determinazione dirigenziale n. mecc. del è stata autorizzata l’indizione della gara, con il relativo bando, al fine di individuare il soggetto realizzatore e gestore del suddetto parcheggio;
- visti i risultati della gara suddetta, approvati con……….. dalla quale è risultata aggiudicataria la Soc. alla quale pertanto con il presente atto si intende affidare la concessione per la realizzazione del parcheggio e per la relativa gestione per la durata di anni ….. e a favore della quale si intende costituire il diritto di superficie per …. anni nel sottosuolo dell'area sopra citata;
- con il presente atto la Città di Torino e la suddetta società intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa.
Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si stipula e si conviene quanto appresso.

ART. 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Città di Torino con il presente atto affida la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del parcheggio avente un numero complessivo di …… posti auto (di cui n°….pubblici a rotazione e n°…privati pertinenziali) da realizzare nel Comune di Torino, nel sottosuolo delle aree site in p.zza Vittorio Veneto tra le vie Bava - Bonafus e Vanchiglia- Della Rocca, individuate con retinatura nella planimetria allegata alla deliberazione………., aventi rispettivamente una superficie di mq……….e di mq ……….., descritte a catasto al Foglio 1279 numero di mappa….. e al Foglio 1279 numero di mappa……
Il parcheggio dovrà essere realizzato su …… piani interrati in conformità al progetto preliminare approvato dal Comune di Torino con deliberazione allegata al presente atto sotto la lettera ..., nonché alle varianti proposte dal concessionario con l’offerta…..
La concessione del parcheggio avrà durata di anni …… decorrenti dalla stipula della presente convenzione.

ART. 3: COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Il Comune di Torino, con il presente atto, costituisce in favore del Concessionario, che accetta, il diritto di superficie nel sottosuolo e, per quanto concerne le rampe veicolari e le uscite pedonali, sul suolo dell'area di cui all'articolo precedente, quale individuata nella planimetria allegata con perimetro colorato in …..; detta area risulta individuata al C.T. come segue: Foglio 1279…….
Il diritto di cui sopra viene costituito per la durata di anni …… decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, ed è rinnovabile alla sua scadenza previa intesa tra le parti; in caso di rinnovo l'ulteriore periodo non potrà superare la medesima durata. Dette condizioni saranno accettate dal Concessionario ed avranno pieno valore per sé e per i propri aventi causa per tutta la durata della medesima convenzione.
Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto Concessionario o dai suoi aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione, diverranno "de jure" di proprietà della Città al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine sopraindicato, senza corrispettivo alcuno.
È fatto obbligo al concessionario di dotarsi, a costruzione ultimata, di apposito regolamento di condominio da comunicare al concedente, così come previsto all’art.14 della presente convenzione.
Nel caso in cui durante il periodo di decorrenza della concessione o del diritto di superficie si abbia, per cause fortuite o di forza maggiore non imputabili al Concessionario o suoi aventi causa, il perimento della costruzione, il Concessionario e suoi aventi causa avranno diritto di scelta tra la risoluzione del presente contratto, con restituzione dell'area libera alla disponibilità del Comune, o la ricostruzione dell'impianto o della parte di esso in diritto di superficie. La relativa scelta dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'evento.
Alla scadenza del diritto di superficie cesseranno tutti i rapporti instaurati dal Concessionario con i privati sulla base di quanto previsto dall'art. 954 c.c. 1° e 2° comma, ferma restando la facoltà del Comune di procedere in tal caso al rilascio di concessioni d'uso a favore dei privati stessi.

ART.4: QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO - CANONE

Il costo complessivo della realizzazione dell’impianto, conformemente al piano economico-finanziario allegato al bando di gara ed alla presente convenzione è previsto in Euro 13.300.000,00.
La quota media annuale di ammortamento del costo sopra indicato è specificatamente indicata nel piano economico finanziario in Euro 387.608,85.
Il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali è pari a 0.
A decorrere dal 31° anno di concessione il concessionario è tenuto al pagamento di un canone che sarà determinato nella seguente misura: ….. (………………) volte la tariffa oraria di riferimento vigente nell'anno di applicazione, approvata con apposito provvedimento deliberativo dall'Amministrazione Comunale, moltiplicata per il numero di posti auto a rotazione ad esclusione dei posti di cui all’art.15 ultimo comma. Tale corrispettivo dovrà essere versato annualmente al concedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 5: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, quale controprestazione per il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il parcheggio, si impegna a provvedere a propria cura e spese:
a) alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere oggetto della presente convenzione come risultano descritte nel progetto preliminare approvato, alla relativa validazione ai sensi dell'art. 30/6 della Legge 109/94 in contraddittorio con il responsabile del procedimento, nonché agli adempimenti D.Lgs. 494/96 s.m.i., la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno comprendere anche il progetto dello spostamento di tutte le reti tecnologiche e manufatti per servizi esistenti nel sopra e sottosuolo dell'area interessata dal parcheggio e dell'area di risistemazione conformemente alle indicazioni del Comune e degli Enti erogatori. Il costo della validazione e degli adempimenti D.Lgs. 494/96 s.m.i. è a carico del concessionario. La progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere di sistemazione superficiale devono essere conformi alle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico;
b) all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, certificati, permessi e quant’altro sia necessario per la costruzione e successiva gestione dell’opera, ivi compreso il C.P.I, a proprie cure e spese;
c) alla esecuzione di tutte le opere a regola d'arte, allo spostamento ed al ripristino delle reti tecnologiche e manufatti per servizi del sopra e sottosuolo (che eventualmente risultassero interessati dai lavori per la costruzione del parcheggio, d'intesa con il Comune e con gli Enti erogatori dei servizi) al ripristino del sedime stradale e dell'area concessa secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'Ufficio Tecnico ed allegate al bando di gara, alla sistemazione della parte superficiale, per una superficie pari a circa mq. 9.850, come evidenziato nel progetto preliminare, nel capitolato tecnico- prescrizionale e nei successivi progetti definitivo ed esecutivo. Il Concessionario, per la realizzazione dell'opera, potrà avvalersi di tutti gli strumenti finanziari offerti dal mercato, ivi compresa la locazione finanziaria;
d) alla nomina del Direttore dei Lavori con contestuale comunicazione al Concedente;
e) alla gestione, per il periodo convenuto, dell'insieme dei parcheggi e degli impianti realizzati;
f) al pagamento delle operazioni di collaudo;
g) ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti , che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto della presente convenzione, sia nella fase di progettazione, che in quella di esecuzione e gestione, con particolare riguardo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
h) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera compresi gli impianti e le strutture sino alla scadenza del diritto di superficie;
i) al pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 4, nonché di tutti i canoni, imposte, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché quant’altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere in oggetto. Nulla è dovuto dal Concessionario per occupazione suolo pubblico in fase di costruzione dell’opera;
j) alla stipula a propria cura e spese delle polizze assicurative e fidejussorie di cui ai successivi articoli;
k) a tutto quanto espressamente previsto più dettagliatamente nei successivi articoli del presente contratto.

ART. 6: ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Concedente consente sin da ora l’eventuale costituzione di garanzie reali sul diritto di superficie ovvero sul manufatto realizzato nel rispetto dei termini di durata del diritto medesimo e dei vincoli di destinazione d'uso dell'opera stessa. I contratti di locazione finanziaria e gli atti costitutivi di diritto di garanzia sul diritto di superficie dovranno prevedere il vincolo di destinazione d'uso dell'opera.
Competono inoltre al Concedente i seguenti oneri:
1) consegnare l'area nel cui sottosuolo verrà realizzato il manufatto libera da vincoli, servitù, trascrizioni pregiudizievoli e concessioni precarie, fatta eccezione per le utenze del sottosuolo;
2) assumere tempestivamente, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative preliminari alla realizzazione delle opere, ed a consentire l’esercizio e la messa in funzione dell’impianto nei termini previsti dalla convenzione;
3) nominare il Responsabile del Procedimento;
4) validare i progetti ex art. 47 e seguenti DPR 554/99 anteriormente alla loro approvazione;
5) nominare la commissione di collaudo ex art. 28 legge 109/94 e s.m.i ed artt. 187 e 188 DPR 554/99;
6) effettuare idonea vigilanza sui lavori così come meglio successivamente specificato;
7) effettuare opportuno controllo sulla gestione dell’impianto in oggetto, sia contabile che tecnico-amministrativo;
8) prendere in consegna il manufatto alla scadenza, previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
Si intende ovviamente che la costruzione del manufatto in conformità al progetto esecutivo e la sua gestione non comportano né dovranno comportare in futuro oneri a carico del bilancio comunale, salvo che derivino da opere aggiuntive richieste dal Concedente, come meglio specificato al successivo art. 8.

ART. 7: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CONCESSIONE EDILIZIA

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il concessionario dovrà presentare al concedente il progetto definitivo, redatto in conformità ai disposti della legge 109/94 e s.m.i. e del D.P.R. 554/99 ed, in particolare, a mente dell’art.30 della stessa.
Il progetto definitivo dovrà essere costituito, di norma, dai seguenti elaborati:
1) relazione descrittiva;
2) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
3) relazioni tecniche specialistiche;
4) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
5) elaborati grafici;
6) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
7) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
8) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
9) computo metrico estimativo;
10) quadro economico.
Il concedente provvederà alla sua formale approvazione nei 60 giorni successivi. Il concessionario ha diritto, ai sensi dell’art.19 comma 2 quater legge 109/94, di partecipare, senza diritto di voto, all’eventuale conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti.
La deliberazione di approvazione del progetto definitivo de quo ha i medesimi effetti della concessione edilizia poichè il parcheggio è considerato un’opera pubblica ai sensi dell’art. 4 comma 16 della L. 493 del 4/12/93, modificato dall’art. 2, comma 60 della L.662 del 23/12/96.
A tal fine il progetto dovrà essere corredato da una relazione a firma del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto medesimo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo, il Concessionario provvederà a presentare al concedente il progetto esecutivo delle opere redatto in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed in particolare ai sensi della legge 109/94 e s.m.i. e del D.P.R. 554/99 nonché, conformemente al progetto definitivo.
Il progetto esecutivo dovrà essere costituito, di norma, dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica illustrativa generale;
b) relazioni specialistiche;
c) progetto di risistemazione superficiale;
d) piante di progetto di ogni piano con particolari costruttivi degli elementi più significativi dell'opera;
e) piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi degli elementi emergenti (rampe, griglie, scale ecc.);
f) piante, sezioni e schemi quotati delle strutture;
g) piante, sezioni e schemi quotati degli impianti tecnici;
h) progetto della organizzazione logistica dei lavori e della viabilità pubblica e privata da mantenersi durante l'esecuzione dei lavori, in relazione alle varie fasi di cantiere previste;
i) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
j) capitolato speciale di appalto;
k) cronoprogramma costruttivo ed abaco dei tempi di costruzione;
l) tavola con la destinazione d'uso dei posti auto nel rispetto della ripartizione tra uso pubblico a rotazione ed uso privato;
m) dichiarazione circa il rispetto della legge sulle barriere architettoniche;
n) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (redatto sulla base del prezziario Regione Piemonte vigente);
o) computo metrico estimativo di tutte le opere redatto in applicazione dei prezzi unitari assunti e quadro economico;
p) piano della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera opera e delle sue parti;
q) piani di sicurezza e di coordinamento;
r) eventuali altri elaborati prescritti dalla legislazione vigente;
Il progetto di cui sopra deve essere elaborato tenendo conto dell'esigenza, durante l'esecuzione dei lavori, del mantenimento della viabilità pubblica e privata esistente, per quanto tecnicamente possibile, nonché del mantenimento in servizio a carico del Concessionario di tutti i servizi e le utenze esistenti, sulla scorta della proposta di organizzazione logistica dei lavori e della viabilità provvisoria.
Il progetto del manufatto dovrà essere pertanto corredato anche dai progetti di sistemazione provvisoria e definitiva dei sottoservizi esistenti, quali risultanti da apposita indagine presso i competenti Uffici del Comune o degli Enti erogatori.
Si intende inoltre che il mancato benestare delle Soprintendenze e/o il parere sfavorevole dei Vigili del Fuoco e dell’A.S.L. non costituiranno titolo per richieste di risarcimento danni nei confronti del Concedente, ed eventuali modifiche richieste dai soggetti di cui sopra sui progetti definitivo ed esecutivo sono sempre a carico del Concessionario. Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità al programma costruttivo e al progetto esecutivo approvato dal concedente.

ART. 8: ESECUZIONE DELLE OPERE

Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo Comunale recante l'approvazione del progetto esecutivo, il Comune entro 60 giorni, adottato ogni provvedimento necessario ed opportuno, procederà, previo invito scritto, alla consegna formale al Concessionario dell'area mediante apposito verbale. Entro i successivi 30 giorni il Concessionario dovrà dare inizio all'esecuzione dei lavori.
Il Concedente, sulla base di motivata richiesta, potrà accordare proroghe ai termini di cui sopra, accertatane l'effettiva necessità.
In caso di ritardo per cause imputabili al Concessionario nella presa in consegna dell'area e/o nell'inizio dei lavori oltre il termine sopra indicato, il Comune, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, potrà revocare la concessione, l'attribuzione del diritto di superficie e, a titolo di penale, diventerà proprietario, senza oneri, dei progetti approvati relativi al parcheggio oggetto della concessione. In tal caso il Concessionario è obbligato alla sottoscrizione dell’atto di rinuncia al diritto di superficie.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Nel caso in cui venga constatata difformità rispetto al progetto approvato, il Comune ordinerà l'immediata sospensione dei lavori ed il Concessionario dovrà provvedere alle necessarie modificazioni. Si intende che tale sospensione non interrompe il decorrere del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.
Il Concedente potrà richiedere al Concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché non modifichino il quadro economico nel suo complesso.
Qualora le varianti modifichino il quadro suddetto, il Concedente ne sosterrà il conseguente onere, la cui valutazione sarà effettuata sulla base dell'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo e, per le opere non comprese in tali elenchi, con l'utilizzo di prezzi convenuti redatti in conformità alla legislazione sui LL.PP. vigente.
Tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il mantenimento in esercizio dei servizi in sottosuolo e soprassuolo, comunali e non, le sistemazioni definitive dei suddetti servizi, connessi e conseguenti alla costruzione del parcheggio, saranno eseguiti a cura e spese del Concessionario su progetti concordati con uffici ed enti gestori dei servizi stessi e conformemente agli elaborati del progetto esecutivo.
Il Concessionario dovrà tutelare il manufatto rispetto ad eventuali infiltrazioni di fluidi provenienti dal sedime stradale, dal terrapieno o dalle reti tecnologiche ad esso adiacenti. Il Concedente è comunque manlevato da qualsiasi responsabilità civile o danno provocato al manufatto da eventuali infiltrazioni per tutta la durata della concessione.
Dovrà inoltre essere osservata la vigente normativa in materia di scarichi ed immissioni in genere (acqua, gas, rumori, ecc.).
Tutte le opere previste dalla presente convenzione, ivi comprese quelle di risistemazione superficiale, dovranno essere eseguite entro …………….. giorni dalla data del verbale di consegna delle aree. Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore, riscontrabili oggettivamente, che impongano il procrastinarsi di tale data, dovranno essere comunicati alla Città che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare il maggior periodo necessario.
L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione redatta dal Concedente.
Entro e non oltre i successivi 15 giorni dal verbale di fine lavori il Concessionario dovrà richiedere tutti i certificati previsti da leggi e regolamenti per rendere agibile e funzionante in ogni sua parte l'opera a sua cura e spese. Ogni modifica, integrazione, adeguamento del manufatto da effettuarsi conseguentemente a prescrizioni degli enti preposti al rilascio di certificati ed autorizzazioni per consentire l'agibilità del manufatto medesimo, sono a carico del Concessionario.
Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, si applicherà una penale, pari allo 0,5 per mille del costo di costruzione delle opere quale risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso, fatto salvo quanto sopra indicato per imprevisti e cause di forza maggiore.
Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere assicurato, da parte del Concessionario, il mantenimento della viabilità pubblica e privata esistente, nonché della fruibilità di tutti i servizi ed utenze del sottosuolo e soprasuolo, per quanto tecnicamente possibile. Gli oneri relativi alle eventuali opere stradali e di segnalamento necessari per garantire la fluidità del traffico, in relazione ai lavori per la costruzione del parcheggio, sono a carico del Concessionario.
I lavori di scavo e di costruzione del parcheggio dovranno essere pertanto programmati in modo da rispettare le suddette esigenze.
Da parte sua il Concedente assumerà tutti i provvedimenti necessari ed idonei per disciplinare il traffico veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 9: OPERE APPALTATE A TERZI

Per la parte di lavori non eseguiti direttamente, il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della Legge 109/94 e s.m.i. la percentuale dei lavori che il concessionario intende appaltare a terzi è indicata nella misura del ….% (………………per cento).
S’intende che il Concessionario , qualora dovesse subappaltare una parte dei lavori da eseguire, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia, in specie dell’art.141 DPR 554/99, formulando apposita istanza al Concedente con la relativa documentazione allegata ex art. 18, 3° e 9° comma Legge 55/90, al fine di ottenere specifica autorizzazione.
Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti nella Provincia di Torino in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie.
Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella Provincia di Torino.
Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi dovranno vincolare le imprese appaltatrici dei lavori anche se non siano aderenti alle associazioni o recedano da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, struttura e dimensione di ciascuna impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Sarà altresì obbligo del Concessionario curare che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati dalle imprese appaltatrici i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato il Concedente.
Il Concessionario, infine, rimane obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ai sensi e per gli effetti del presente articolo il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dall'esecuzione delle opere affidate in concessione.

ART. 10: DIREZIONE LAVORI

I lavori oggetto della presente concessione saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici, muniti delle necessarie qualifiche professionali, nominati a cura e spese del Concessionario e comunicati al Concedente.
Il direttore dei lavori nello svolgimento delle sue funzioni si atterrà alla normativa di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 N. 554 (Regolamento di Attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.) nonché alle disposizioni legislative vigenti in materia anche intervenute durante il corso dei lavori.

ART. 11: RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Il Concessionario, nella redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, dovrà concordare con la Soprintendenza Archeologica le prescrizioni tecnico-scientifiche da adottare per la realizzazione degli scavi e la documentazione dell'intervento.
Inoltre nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle prescrizioni e raccomandazioni che saranno stabilite dalla Soprintendenza Archeologica, Settore Gestione Beni Ambientali, dei cui pareri devono essere corredati i progetti come sopra specificati.
La realizzazione degli scavi dovrà essere programmata secondo adeguate metodologie di indagine e documentazione e gli scavi dovranno essere continuativamente controllati da archeologi accreditati presso la Soprintendenza archeologica, in numero proporzionale ai mezzi meccanici contemporaneamente in azione ed alle squadre di operai addetti agli sbancamenti manuali. Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ed al Comune.
Nel caso in cui, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, sorgano oneri imprevisti, il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed al ristoro dei maggiori oneri subiti calcolati in contraddittorio tra le parti sulla base dell'elenco prezzi allegato al capitolato del progetto esecutivo. Detto ristoro consisterà, a scelta del concedente, nel prolungamento del periodo di durata del diritto di superficie nella misura di un anno per ogni importo di maggiori oneri pari ad un trentesimo del costo dell'opera, ovvero nella monetizzazione di detti maggiori oneri. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il Concessionario per sospensioni di lavori che non eccedano complessivamente un periodo di 60 giorni.
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse possibile l'utilizzazione dell'area in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti auto non inferiore all'80% del numero previsto all'art. 2, nulla potrà essere richiesto dal Concessionario al Concedente. Nel caso in cui il numero di posti auto sia invece inferiore all'80% di quello previsto all'art. 2, gli accordi della presente convenzione dovranno essere rinegoziati tra le parti.
Se l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area, o non si raggiungessero gli accordi di cui al comma precedente, il Comune sarà tenuto a corrispondere al Concessionario il 50% del costo documentato delle opere eseguite fino al momento della sospensione dei lavori e il Concessionario stesso sarà tenuto a riconsegnare al Comune l'area libera da materiali o macchinari entro 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Resta, comunque, in facoltà del Comune di richiedere al Concessionario l'esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando congruo termine per la loro esecuzione.
Il costo di tali opere verrà liquidato al Concessionario applicando i prezzi dell'elenco allegato al progetto esecutivo od in difetto applicando prezzi concordati tra le parti ai sensi del Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP. 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

ART. 12: COLLAUDO

Le opere realizzate in dipendenza del presente atto, comprese quelle affidate a terzi, saranno soggette a collaudo in corso d'opera da parte di una Commissione di collaudatori composta di tre membri nominati dal Concessionario ed a spese dello stesso, designati dall'Amministrazione concedente, ai sensi degli artt. 28 legge 109/94 e s.m.i ,187, 188 e seguenti DPR 554/99, fatte salve le eventuali disposizioni di legge intervenute nel corso dei lavori.
Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori ed opere che, nell’ambito dei progetti approvati, la Commissione di collaudo riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo.
Il collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 180 giorni dalla data di fine lavori, comunicata precedentemente all’Amministrazione ex artt.192 e 199 DPR 554/99.
Copia autentica dei certificati di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative all'usabilità dei locali e delle certificazioni di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico.
Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il Concessionario dovrà provvedere alla consegna provvisoria delle opere eseguite sul soprassuolo redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento dei Tecnici comunali. Dopo l’approvazione del certificato di collaudo, il Concessionario dovrà provvedere alla consegna definitiva al Concedente di tali opere, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.
In occasione del collaudo si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza ed alla descrizione particolareggiata del manufatto del parcheggio, degli impianti fissi, dei servizi accessori e delle opere di sistemazione del soprassuolo, che verranno fatti constare in apposito verbale sottoscritto da un rappresentante dell’Amministrazione e da un rappresentante del Concessionario.
Nello stato di consistenza di cui sopra dovranno essere altresì annotate tutte le variazioni ed innovazioni del manufatto edilizio, degli impianti fissi e dei servizi accessori del parcheggio.

ART. 13: VIGILANZA SUI LAVORI

Al Responsabile del Procedimento, individuato dal concedente tramite apposito provvedimento, spettano, attraverso apposito ufficio, i compiti di alta sorveglianza, atti a verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità cui la realizzazione dell’opera è destinata, assicurando uniformità di indirizzo nell’attività dei collaudatori, vigilando sull’avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere e assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti e verificando il rispetto della presente convenzione.
Il Concessionario dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento per ottemperare a quanto di sua competenza, fornendogli tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti e consentendogli di visitare il cantiere e di ispezionare i lavori allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi della presente convenzione.
Identica facoltà spetterà al Concedente anche dopo l'ultimazione dei lavori e per tutta la durata della concessione.

ART. 14: GESTIONE

Il parcheggio, sia per la parte destinata ad uso pubblico a rotazione, sia per la parte destinata all'uso privato, sarà gestito a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà assicurare la massima funzionalità ed efficienza del parcheggio stesso, assumendosi anche la responsabilità di tutti i servizi che vi ineriscono.
Il Concessionario, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, provvederà a redigere un apposito Regolamento che dovrà essere approvato dalla Città di Torino e dovrà essere portato a conoscenza di tutti gli utenti del parcheggio a rotazione e di quelli del parcheggio privato.
La destinazione d'uso del manufatto del parcheggio è così ripartita:
1) n. posti auto, n. posti moto destinati all'uso pubblico a rotazione con sistema di pagamento in base a tariffa oraria o abbonamento;
2) n. posti auto, destinati all'uso privato da locare o cedere in proprietà superficiaria, con vincolo pertinenziale ai sensi art. 9 Legge 122/89;
3) n. 14 posti auto da destinare al servizio di noleggio auto, anche elettriche, gestito dal concedente e/o suoi aventi causa, senza corrispettivo a favore del concessionario;
4) n. 8 posti moto da destinare alla sosta ed alla ricarica degli scooter elettrici, gestiti dal concedente e/o suoi aventi causa, senza corrispettivo a favore del concessionario;
5) n. …….. posti ciclo destinati all’uso pubblico a rotazione gratuito;
6) n° 2 locali tecnici per gli impianti relativi ai giochi d'acqua superficiali (vasca d'accumulo, pompo, ecc.);
7) n° locali adibiti a servizi igienici accessibili anche al pubblico che non utilizza il parcheggio.
Resta stabilito che i posti di sosta di uso privato di cui al precedente punto 2) non possono essere destinati ad uso diverso dal parcheggio né ceduti separatamente dall’unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza. Detta clausola sarà vincolante per il Concessionario e suoi aventi causa e dovrà essere inserita in tutti i successivi contratti di locazione o cessione.
Gli atti dispositivi e contrattuali non potranno in ogni caso superare la durata del diritto di superficie. Il Concessionario dovrà inserire negli atti di locazione o di trasferimento del diritto di superficie, a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con espressa approvazione ex art. 1341, 2° comma C.C., la precedente clausola, ed inoltre tutti gli obblighi assunti da esso Concessionario verso il Comune con il presente atto nonché il divieto per i cessionari di cedere in proprietà superficiaria a terzi il posto di sosta di cui sono titolari separatamente dall’unità immobiliare costituente bene principale.
Il Concessionario dovrà allacciarsi a propria cura e spese al Centro Controllo Parcheggi per la gestione della segnaletica di avvio e della monetica, mediante linee telefoniche dedicate, o mediante altre modalità, pagando al Concedente il canone di allacciamento che sarà da concordare sulla base del costo effettivo del servizio. A tal fine il Concessionario si impegna a fornire i dati necessari per il sistema di indirizzamento al parcheggio (stato di occupazione, modalità di esazione, etc.).
La Città si riserva di fornire le specifiche di interfacciamento tra il Centro Controllo Parcheggi ed il parcheggio in oggetto (protocollo di comunicazione e distinta dei dati da scambiare e loro formato). Il sistema hardware-software che il Concessionario installerà per la gestione del parcheggio dovrà essere compatibile con le specifiche fornite. Il progetto di tale sistema, comprensivo delle caratteristiche per quanto sopra richiesto, dovrà essere presentato al Concedente per l'approvazione, prima dell'installazione dello stesso.
Il Concessionario inoltre sarà tenuto a far parte dell'eventuale Ente, Società o Organizzazione Coordinatrice della gestione dei Parcheggi pubblici a rotazione, che potrà essere costituito per iniziativa della Città , tra il concedente stesso e i concessionari di tutti i parcheggi pubblici del territorio comunale.
Il Concessionario fin da ora espressamente si impegna alla gestione, ove richiesto dal Comune, del servizio noleggio biciclette del concedente e/o suoi aventi causa; le modalità per tale gestione ed i rispettivi obblighi ed adempimenti sono rinviate a successivo specifico provvedimento deliberativo.
Il concessionario si impegna inoltre a gestire i servizi igienici del parcheggio, come servizi pubblici, accessibili anche al pubblico che non utilizza il parcheggio, nonché alla gestione ed alla manutenzione dei locali tecnici e degli impianti relativi ai giochi d'acqua superficiali (vasca d'accumulo, pompi, ecc.), secondo modalità da concordare con la Città.
Per ragioni di sicurezza connesse con lo svolgersi di particolari manifestazioni sul plateatico superficiale, potrebbe essere richiesto dagli organismi preposti alla tutela della stessa, la chiusura parziale o totale del parcheggio od una limitazione oraria del suo utilizzo. In tal caso il Concessionario dovrà ottemperare a quanto verrà richiesto dal Concedente, senza per questo richiedere alcuna forma di risarcimento per il mancato utilizzo del parcheggio.
Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, fruitori di servizi, locatari o concessionari e terzi in genere.

ART. 15: TARIFFE

Il Concessionario dovrà mantenere funzionante e aperto il parcheggio a rotazione almeno 350 giorni all'anno da individuarsi d'accordo con il Concedente; il parcheggio, nei giorni di funzionamento, dovrà risultare aperto e funzionare a rotazione nell'intero arco delle 24 ore, e dovrà essere presidiato con personale almeno dalle ore 7,30 alle ore 24,00.
La tariffa oraria massima applicabile per i posti auto di sosta uso pubblico a rotazione viene stabilita in Euro 1,00 (IVA compresa ed ad Euro dell’anno 2003) per ora o frazione di ora pari ad almeno ½ ora; se inferiore a 30 minuti, la tariffa è pari a Euro 0,50=. E’ obbligatorio, pertanto, applicare la frazione di ora per almeno ½ ora per tutte le ore. Per i posti moto di sosta uso pubblico a rotazione la tariffa oraria massima applicabile viene stabilita in Euro 0,50 (IVA compresa ed ad Euro dell’anno 2002) per ora o frazione di ora pari ad almeno ½ ora; se inferiore a 30 minuti, la tariffa è pari a Euro 0,25=. Il Concessionario potrà prevedere, per l'utilizzo del parcheggio a rotazione, forme di abbonamento o tariffazioni agevolate.
A partire dall'anno di entrata in funzione del parcheggio, alla scadenza di ogni anno, entro il 31 dicembre, la tariffa applicata dal Concessionario potrà essere adeguata a valere dal 1° gennaio successivo, applicando la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie Torino, intervenuta entro il precedente 30 novembre, dandone comunicazione al Comune.
L'ammontare della tariffa dovrà essere sempre arrotondato ai 5 centesimi di euro superiori.
L'applicazione di tariffe diverse dovrà essere preventivamente subordinata a formale richiesta al Concedente, debitamente ed oggettivamente motivata, al fine di apposita espressa autorizzazione. Il mancato rilascio della stessa non equivale ad implicita accettazione da parte del Concedente.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare con preavviso di un mese non più del 10% dei posti auto di uso pubblico a rotazione realizzati nella struttura di parcheggio come depositeria comunale delle auto rimosse per intralcio al traffico, per i veicoli operativi o comunque per proprie esigenze. Il compenso mensile dovuto a tale titolo al Concessionario per l'utilizzazione di tali posti auto sarà pari a 100 volte la tariffa oraria applicata per posto auto moltiplicato il numero di posti auto utilizzati a tale scopo ad esclusione del primo 3% dei posti auto che sarà riservato a titolo gratuito alla Città.

ART. 16: MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTO

Poiché il parcheggio è stato ammesso al finanziamento ex lege 122/89 il concedente corrisponderà il contributo massimo pari ad Euro 10.329,14 per ogni posto auto pubblico a rotazione fino ad un massimo di Euro 5.164.570,00 con le seguenti modalità in conformità e successivamente all'erogazione del trasferimento regionale:
- 30% ad inizio lavori;
- 30% a presentazione dello stato di avanzamento al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto;
- 30% a presentazione dello stato finale;
- 10% a presentazione del certificato di collaudo.

ART. 17: PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE

Tutti i proventi della gestione vengono acquisiti dal Concessionario del parcheggio e più precisamente quelli derivanti da:
a) gestione del parcheggio pubblico a rotazione;
b) locazione, cessione in uso o cessione in proprietà superficiaria dei posti di sosta ad uso privato;
c) eventuali rimborsi corrisposti dai cessionari per gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) ogni altro introito connesso, dipendente o relativo alla gestione del parcheggio nel suo complesso.
Per contro il Concessionario sarà tenuto a:
- pagare tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica ed altri servizi, ivi compreso il servizio informatico di avvio ai parcheggi al quale il parcheggio è obbligato ad allacciarsi come previsto dal precedente art. 14;
- come previsto dal precedente art. 14 destinare i posti ciclo all’uso pubblico a rotazione a titolo gratuito, riservare i previsti posti di sosta per i veicoli a noleggio, gestire i servizi igienici del parcheggio, come servizi pubblici, accessibili anche al pubblico che non utilizza il parcheggio, gestire i locali tecnici e gli impianti relativi ai giochi d'acqua superficiali (vasca d'accumulo, pompo, ecc.), senza pretendere corrispettivo alcuno dal concedente o suoi aventi causa;
- pagare ogni onere tributario previsto per legge, con esclusione della tassa di occupazione di suolo pubblico per i passi carrabili delle entrate e delle uscite del parcheggio.
- pagare il canone come previsto dal precedente art. 4.

ART. 18: ONERI DI MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dell'edificio e degli impianti secondo il programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo, in modo da consegnare alla Città, alla scadenza della concessione, l'edificio e gli impianti realizzati in perfette condizioni di conservazione e funzionamento.
Le spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della soletta di copertura e delle relative strutture portanti sono a totale carico del Concessionario.
Parimenti, la sostituzione delle opere di impermeabilizzazione che non siano determinate da cause imputabili al Concedente o suoi aventi causa, s’intendono a totale carico del Concessionario, compreso lo smantellamento ed il ripristino delle opere sovrastanti.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sovrastanti la soletta di copertura di proprietà comunali (pavimentazione stradale, pubblica illuminazione, verde di arredo, segnaletica, ecc.) dev’essere invece eseguita a cura e spese del Concedente medesimo. Resta inteso che la manutenzione di queste opere, ancorché già consegnate al concedente è a totale carico del concessionario, sino all’approvazione del collaudo.
Nel corso del penultimo anno di concessione la Città provvederà, con apposito atto, in contradditorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario o suoi aventi causa.

ART. 19: ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE

Il concessionario, con la presente, si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la progettazione, costruzione e gestione della suddetta opera.
Qualora per la necessità di adeguamento a normative emanate dagli Enti competenti o per qualsiasi altro motivo non imputabile al concedente, si dovessero rendere necessari interventi di modifica alle strutture ed agli impianti o aggiunte onerose, l'onere di tali interventi e/o aggiunte sarà a carico del Concessionario.
Delle succitate modificazioni, aggiunte alle strutture ed agli impianti, nonché di quelle eventualmente richieste dal Concedente con onere a carico dello stesso, si dovrà in ogni caso dare annotazione nello stato di consistenza redatto a norma dell'art. 12.
Qualora norme legislative o regolamentari successive al presente contratto stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione tali da determinare una modifica dell’equilibrio del piano economico finanziario, si applicherà il disposto dell’art. 19 comma 2 bis legge 109/1994 e s.m.i..

ART. 20: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione ex art.1218 C.C.
In ogni caso, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione, della esecuzione dell'opera, degli interventi previsti dalla presente convenzione o dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali o da altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio.

ART. 21: PENALI E SANZIONI

Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni da parte del Concessionario degli obblighi manutentivi di cui al precedente art. 16, e a seguito di diffida del Concedente, il Concessionario non abbia provveduto, entro il termine assegnatogli, a ripristinare le condizioni previste dalla presente convenzione, sarà tenuto a rifondere il Concedente delle spese sostenute per il ripristino di cui sopra, nonché a corrispondere a titolo di penale una somma pari al 10% dell’ammontare complessivo delle spese di cui sopra.
Il Concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo art. 23 comma 4.
Per ogni giorno di chiusura totale o parziale del parcheggio senza autorizzazione comunale, sarà applicata una penale di importo pari al numero dei posti auto a rotazione, moltiplicato per 3 ore, moltiplicato per la tariffa oraria in corso. La penale dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla richiesta del Concedente. In difetto, l'Amministrazione si avvarrà della garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 23 comma 4.
In tutti i casi contemplati dal presente articolo, la predetta cauzione dovrà essere reintegrata nei successivi trenta giorni, pena la risoluzione di cui al punto 12 dell’articolo seguente.

ART. 22: CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Concedente, anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo potrà revocare, con provvedimento motivato, la concessione in caso di fallimento del Concessionario ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale.
La concessione potrà comunque in ogni momento essere revocata per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi, si applica l'art. 37 septies della L. 109/94 e s.m.i.
Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:
1) subconcessione totale o parziale della parte pubblica del parcheggio;
2) riscontro di gravi ritardi nell'osservanza dei termini stabiliti per l'esecuzione delle opere, tali da determinare l’applicazione di penali di entità superiore al massimo previsto al precedente art. 8;
3) riscontro di gravi ritardi nell'osservanza dei termini per la presentazione della progettazione;
4) esecuzione dei lavori in modo difforme dalle prescrizioni progettuali ovvero diminuzione del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggio a rotazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11;
5) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
6) chiusura totale o parziale del parcheggio senza autorizzazione comunale, per più di 15 giorni all'anno;
7) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente in tutto od in parte, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione;
8) violazione degli obblighi relativi ai posti ciclo o veicoli elettrici di cui al precedente articolo 14;
9) mancato rispetto per tre scadenze consecutive del programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo;
10) violazione delle disposizioni in materia di appalto e subappalto e in generale violazione delle disposizioni in materia di lavori pubblici;
11) reiterata violazione, per cause imputabili al Concessionario, degli obblighi gestionali, con particolare riguardo alla funzionalità ed efficienza del parcheggio a rotazione;
12) mancato rinnovo delle cauzioni ovvero mancato reintegro nei casi di escussione delle medesime;
13) mancata garanzia sulla gestione di cui al successivo articolo 23).
Il concedente potrà, altresì, risolvere il rapporto, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per altre cause attribuibili al soggetto concessionario, ferma restando l’applicazione dell’art. 37 octies della legge 109/94 e s.m.i.
Qualora si arrivi alla risoluzione o alla revoca della concessione nei casi previsti dal presente articolo, il Concedente si impegna a rispettare i contratti stipulati dal Concessionario - salvo quelli non strettamente connessi con la fruizione ed il funzionamento del parcheggio - con i terzi per tutta la durata della concessione originaria, nulla pretendendo da questi ad eccezione del rimborso della quota parte di spese a loro attribuita dal regolamento.
Qualora, per cause oggettive, indipendenti dalla volontà delle parti, l'area ed il manufatto non potessero essere utilizzate per i fini di cui alla presente convenzione, le parti medesime si impegnano a rinegoziare l'uso dell'area e della struttura.

ART. 23: GARANZIE E CAUZIONI

A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione dell'opera, il Concessionario, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione presterà, ai sensi dell’art. 30, 2° comma Legge 109/94 e s.m.i, garanzia corrispondente al 10% del costo di costruzione delle opere di cui al progetto preliminare, nei seguenti modi:
a) presso la tesoreria comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;
e/o
b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a favore del Concedente.
La mancata costituzione della garanzia determina in automatico la revoca dell'affidamento.
S’intende che la cauzione provvisoria presentata in sede di offerta sarà svincolata e sostituita di diritto dalla cauzione definitiva di cui al primo periodo precedente.
Quest’ultima è svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L. 109/94 e s.m.i.. L'ammontare residuo pari al 25% sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo. Entro 15 giorni da tale data dovrà inoltre essere rilasciata una seconda cauzione per l'ammontare di Euro 1.500.000,00 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi gestionali.
Detta garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto di concessione e dovrà comunque essere rivalutata ogni 5 anni in relazione alla intervenuta variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, serie Città di Torino.
E’ altresì posto a carico del Concessionario l’onere di far stipulare al progettista incaricato, adeguata polizza assicurativa ai sensi del disposto di cui all’art. 30, 5°comma Legge 109/94 e s.m.i il cui massimale è fissato in Euro 2.112.000,00 e di presentarne copia al Concedente unitamente al progetto esecutivo nei termini di cui all’art. 6 della presente convenzione.
Il Concessionario dovrà inoltre essere munito di polizza assicurativa, a copertura totale, ai sensi dell’ art. 30, 3°comma Legge 109/94 e s.m.i ed art. 103 DPR 554/99 come indicato nel bando di gara, senza franchigie o limitazioni di responsabilità da opporsi al Concedente, da presentarsi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La polizza assicurativa suddetta prevede anche la garanzia per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori di costruzione dell’opera in oggetto. Il massimale della suddetta polizza è fissato in Euro 2.000.000,00.
Il Concessionario è poi obbligato a presentare al Concedente ex art. 30, 4°comma Legge 109/94 e s.m.i ed art. 104 DPR 554/99 polizza indennitaria decennale il cui massimale è fissato in Euro 2.000.000,00, nonché polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, con massimale di Euro 4.000.000,00.
E’ altresì a carico del concessionario l’onere di stipulare - entro 15 giorni dal certificato di collaudo adeguata polizza assicurativa per tutta la durata della gestione dell’opera per danni a terzi ed alle cose, compresi furto ed incendio, il cui massimale è fissato in Euro 500.000,00.
Le fidejussioni dovranno essere rilasciate da Istituto di Credito di cui all'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 modificato con D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635; le polizze fidejussorie ed assicurative di cui sopra, dovranno essere emesse da primari Istituti Assicurativi, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 giugno 1982 n. 348 abilitate all’esercizio del ramo cauzioni e dovranno essere debitamente autenticate.
Dovranno inoltre contenere l'espressa condizione che il fidejubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta scritta del Concedente senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile.
All'erogazione dell'anticipazione del contributo ex L. 122/89 al concessionario, quest'ultimo è tenuto a costituire contestualmente una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera o secondo le diverse modalità di svincolo eventualmente imposte dalla Regione Piemonte, ente erogatore del contributo medesimo.
Qualora il concessionario proceda alla costituzione della società di progetto ex art. 37 quinquies Legge 109/94 e s.m.i, la suddetta società dovrà a sua volta rilasciare al Concedente tutte le garanzie e polizze assicurative previste dal presente articolo. In tal caso le garanzie e le polizze rilasciate dal Concessionario perderanno effetto e saranno svincolate all’atto del rilascio delle stesse da parte della società di progetto.
A seguito di quanto sopra il Concedente, come sopra rappresentato, per quanto possa occorrere, rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale derivante dal presente atto, espressamente esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari dall'obbligo di iscriverla e da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 24: SOCIETA’ DI PROGETTO

Il Concessionario può costituire specifica società di progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 quinquies Legge 109/94 e s.m.i, che subentrerà automaticamente nei rapporti di concessione della presente convenzione senza necessità di approvazione o autorizzazione, con tutto ciò che ne deriva.

ART. 25: FORO COMPETENTE

Le parti riconoscono ed accettano che per ogni controversia derivante dalla presente convenzione o più in generale dal rapporto concessorio oggetto del presente atto, è escluso il ricorso alla procedura arbitrale e che pertanto le stesse in caso di contestazioni ricorreranno all’autorità giurisdizionale competente.
Foro competente è esclusivamente quello di Torino.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Ai soli fini fiscali viene attribuito al diritto di superficie il valore di Euro 3.615,00 a posto auto pertinenziale.
Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del Concessionario, che chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1989 n. 122.