Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione della Città Relazioni
Internazionali Turismo e Olimpiadi
n. ord. 91
2003 03449/072
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA "LA CITTA' DI TORINO" ED "IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO OLIMPICO DI HOCKEY.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro e Montabone.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato
alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale
Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci,
sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna
la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare
le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento
dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc.
9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000 assunta a seguito della
scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale
Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione
della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC),
approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo
scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi
Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture
olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati
dalla legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte,
dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è
stata altresì istituita lAgenzia per lo svolgimento
dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito
di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato
organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC
ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura
Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti
nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica
puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi
siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di
interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse
allappuntamento olimpico bensì anche in relazione
a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le
esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata
approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei
XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta
approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 ne include diversi
per le gare del torneo olimpico di Hockey su ghiaccio.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede la
localizzazione dell'impianto Hockey 2 negli spazi di Torino Esposizioni
di proprietà della Città, compreso tra Corso Massimo
DAzeglio, Via Sclopis e Corso Raffaello, censito al Nuovo
Catasto Terreni al Foglio 1352, particella 1, 2 (parte) e al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano al Foglio 185, particelle 50 sub 1, 2,
5 ed attualmente già comprensivo, allinterno del
padiglione 3, di una pista utilizzata per il pattinaggio su ghiaccio.
Per la preparazione e lo svolgimento delle gare olimpiche è
necessario inoltre eseguire la riqualificazione funzionale del
salone Giovanni Agnelli (padiglioni 2 e 2b) ed eseguire allestimenti
temporanei allinterno dei padiglioni 1, 2, 2b, 3, 3b e 4.
Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria
degli immobili ove sarà realizzata lopera, ed il
TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, è
necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica
Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza
relative alla realizzazione dellImpianto e alle necessarie
opere di riqualificazione.
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione,
prevede quanto segue:
- la Città si impegna a concedere in uso al TOROC, a titolo
esclusivo e gratuito, i padiglioni 2 e 2b a partire dal 1°
giugno 2003, i padiglioni 1, 3, 3b a partire dal 1° agosto
2005, il padiglione 4 a partire dal 1° ottobre 2005 e a partire
dal 1° gennaio 2006 la manica di uffici collocata sopra latrio
del padiglione 2 del complesso Torino Esposizioni, con le sole
esclusioni del Teatro Nuovo e dei locali attualmente gestiti da
terzi che potranno essere comunque opportunamente perimetrati
a cura del TOROC;
- la scadenza della concessione duso è stabilita
al 31 luglio 2006, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5
dell'art. 5 della convenzione, con eventuale possibilità
di proroga resa necessaria dai lavori di disallestimento delle
strutture temporanee;
- la concessione duso dovrà prevedere inoltre che:
i locali interessati siano ad uso esclusivo e gratuito del TOROC
sino alle date di scadenza; lesonero di ogni onere e responsabilità
per la Città; il carico degli oneri di manutenzione ordinaria
e di custodia al TOROC esclusivamente nei periodi di gestione
di questultimo e che le strutture concesse in uso dalla
Città siano libere da ogni impedimento al momento della
consegna al TOROC;
- il TOROC provvederà, con le modalità e le tempistiche
riportate nella convenzione, ad effettuare i lavori di riqualificazione
funzionale del salone Giovanni Agnelli (padiglioni 2 e 2b) e a
realizzare gli allestimenti temporanei allinterno dei padiglioni
1, 2, 2b, 3, 3b, 4 per rendere idonee le aree allorganizzazione
ed allo svolgimento dei Giochi Olimpici;
- il TOROC inoltre provvederà a realizzare i lavori di
riqualificazione funzionale del salone Giovanni Agnelli, dei locali
tecnici pertinenziali e degli spazi esterni dedicati agli impianti
in conformità al progetto allegato alla convenzione;
- il TOROC si obbliga a mantenere attivi, nel corso della riqualificazione
dei locali, gli impianti e le reti tecnologiche al momento esistenti
che garantiscono lerogazione dellenergia elettrica,
dellacqua, del riscaldamento, raffrescamento, gas, etc.
a favore dei padiglioni non ad esso assegnati;
- il TOROC si impegna a completare la riqualificazione funzionale
e gli allestimenti temporanei allinterno dei padiglioni
2 e 2b (salone Giovanni Agnelli) entro 16 mesi dallinizio
dei lavori che dovranno essere ultimati entro il 30 settembre
2004;
- la Città avrà il diritto di usare in via esclusiva
dalla data del collaudo provvisorio dei lavori di riqualificazione
funzionale e sino al 31 luglio 2005, con correlativa sospensione
della concessione duso al TOROC, i padiglioni 2, 2b (salone
Giovanni Agnelli) con esonero del TOROC stesso in tale periodo
da ogni obbligo e responsabilità per la custodia, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, la conduzione e la gestione dei medesimi;
- la Città e il TOROC concorrono nel finanziamento degli
interventi medesimi nelle seguenti proporzioni: quanto alla Città,
l'importo presunto di Euro 3.249.350,00, rappresentanti il 49,99%
del costo di riqualificazione risultante dal progetto allegato
alla convenzione e, quanto al TOROC, l'importo presunto di Euro
3.250.650,00, rappresentanti il 50,01% del costo di riqualificazione
risultante dal medesimo progetto;
- il costo degli allestimenti temporanei necessari allo svolgimento
dei Giochi Olimpici sarà integralmente a carico del TOROC;
- la Città provvederà alladozione di tutti
gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza necessari
alla realizzazione dei lavori. A tal fine, la Città si
impegna a collaborare con il TOROC per la risoluzione, per la
parte di sua competenza, di tutte le problematiche inerenti la
realizzazione dei lavori. La Città svolgerà funzioni
di sorveglianza dei lavori, anche tramite il Comitato;
- eventuali varianti in corso dopera potranno essere introdotte
dal TOROC solo a seguito di esame favorevole da parte della Città
da svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
debitamente documentata trasmessa dal TOROC;
- ogni aumento dell'importo a carico della Città dovrà
essere specificatamente approvato;
- per tutta la durata dei Giochi Olimpici, e specificatamente
dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006, la Città si impegna
a mantenere chiuso e inattivo ladiacente Teatro Nuovo, e
si farà carico di disporre la chiusura dellesercizio
gestito da terzi, salvo che il TOROC ne richieda il mantenimento
in attività negoziandone direttamente le condizioni;
- per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al
precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite
dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono
entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione
un Comitato composto da quattro membri nominati rispettivamente
due dalla Città e due dal TOROC. Le modalità di
funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal Comitato stesso
con proprio provvedimento.
La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi,
varianti ed alle eventuali modifiche che potranno sopravvenire.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
(all. 1 - n. ), tra la Città, in qualità di proprietaria
degli immobili ove sarà realizzata lopera ed il TOROC,
in virtù dei propri compiti istituzionali, richiamando
in particolare:
a) oggetto della Convenzione (art. 2);
b) coordinamento (art. 3);
c) concessione d'uso (art. 4);
d) interventi di riqualificazione (art. 5);
e) risorse finanziarie (art. 6);
f) diritti della Città (art. 7);
g) ulteriori obblighi della Città (art. 8);
2) di prendere atto che allegato della convenzione è il
progetto esecutivo degli interventi (all. dal 2 al 2/78 - nn.
) previsti sugli immobili interessati allevento olimpico
in discorso, esaminato in linea tecnica dai competenti uffici
della Città. Si precisa che le opere saranno co-finanziate
dalla Città in misura inferiore al 50% dellimporto
totale delle opere in quanto il quadro economico è rispettoso
del disposto di cui allart. 2, comma C, della Legge 109/94
e s.m.i;
3) di demandare a successivi provvedimenti la concessione duso
dei beni su cui verrà realizzato lImpianto in oggetto,
nonché lapprovazione dellimpegno di spesa ed
il relativo finanziamento;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non
sostanziali;
5) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, consistente nel caso di specie nella necessità di
attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dellimpianto.