Divisione Infrastrutture e Mobilita'
Settore Parcheggi e Suolo
n. ord.
76
2003 02922/033
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARE IN DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA COMUNALE SITA IN P.ZA GUALA - CONCESSIONE ALLA TORINO IN PARCHEGGI S.R.L. - CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE CONCESSIONE IN C.SO TRIESTE ANG. C.SO MONTEVECCHIO. APPROVATA CON DELIBERAZIONE (MECC. 9709542/39). APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero.
La Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i., allart. 9, comma
4, dà la facoltà ai Comuni, previa determinazione
dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta
dei privati interessati o di società, anche cooperative,
costituite tra gli stessi, di prevedere nellambito del P.U.P.-
Programma Urbano dei Parcheggi la realizzazione di parcheggi da
destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o
nel sottosuolo delle stesse.
Con deliberazione n. 315 del Consiglio Comunale del 18 settembre
1995 (mecc. 9505526/06), esecutiva dal 13 ottobre 1995, è
stata approvata lindizione del bando pubblico per la presentazione
delle domande intese ad ottenere la concessione del diritto di
superficie su spazi od aree comunali o nel sottosuolo delle stesse,
per la realizzazione di parcheggi ad uso privato a cura e spese
dei privati, da parte di quei privati cittadini interessati o
società, anche cooperative appositamente costituite tra
gli stessi, ai sensi dellart. 9 - comma 4 - della Legge
n. 122/89.
Nellambito del suddetto bando con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc. 97 09542/39), esecutiva
dal 23 febbraio 1998 è stata approvata lindividuazione
dellarea comunale sita in corso Trieste angolo corso Montevecchio
per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato
per n. 84 posti auto, approvando altresì la concessione
in diritto di superficie della suddetta area alla Società
Cooperativa "Torino in parcheggi", con sede a Torino
in corso Matteotti 36 nella persona del presidente Sig.
Alberto Camurati, nato a Biella il 1° dicembre 1940 - C.F.
CMR LRT 40T01 A859B.
Nel corso della redazione da parte del concessionario del progetto
definitivo del parcheggio ed esecutivo della sistemazione superficiale,
previsti dal bando come successivo passo per giungere alla realizzazione
dellintervento, sono sorte da parte della Città perplessità
in merito allubicazione del manufatto interrato, che avrebbe
comportato labbattimento di diversi esemplari dellesistente
filare di alberi (cercis siliquastrum albero di Giuda).
Nel corso di diversi incontri avvenuti tra il concessionario,
lAssessorato, e gli uffici competenti della Città
si è verificata limpossibilità di traslare
il manufatto in area adiacente, data la presenza di analoghi filari
di piante.
Il concessionario si è però dichiarato disponibile
ad accettare la proposta di trasferimento dellintervento
in altro sito, rinunciando allarea già concessa con
la citata deliberazione a favore dellassegnazione di una
porzione di piazza Guala e più precisamente dellangolo
prossimo agli incroci delle vie Piobesi, Nichelino, Piazza e Cercenasco.
Tale area, è stata ritenuta idonea anche da parte della
Città. Una precedente proposta del medesimo concessionario
per la localizzazione di un intervento nella parte di piazza occupata
dal mercato non era invece stata ritenuta adatta, proprio per
le interferenze con tale attività, né era stato
accettato il trasferimento dellintervento sulla limitrofa
aiuola alberata prospiciente via Vigliani: con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 14 marzo 2000 (mecc. 2000 01815/06),
esecutiva dal 4 aprile 2000 la Città aveva infatti provveduto
a deliberare la non accoglibilità di questa ulteriore proposta
(84 posti auto su due piani interrati) per i previsti danni alle
alberate del viale.
Lambito di piazza Guala è nel frattempo stato inserito
nel concorso bandito da parte della Città denominato "Torino
100 piazze": tale iniziativa si è conclusa per lambito
in questione con lindividuazione di un progetto vincitore
che prevede la realizzazione di aree pedonali e spazi per la sosta,
con relative opere di arredo urbano ed alberate. Il presente progetto
è stato coordinato con la soluzione vincitrice, nel senso
che sostanzialmente i due progetti non si sovrappongono né
interferiscono.
La soluzione ora proposta dal concessionario (a livello di progetto
preliminare, come previsto dal bando) prevede la realizzazione
di una autorimessa di due piani interrati per totali 125 box auto
con ingresso carraio da via Piobesi ed uscita carraia su via Piazza.
Per ciò che concerne la risistemazione superficiale conseguente
alla costruzione del manufatto interrato viene sostanzialmente
riproposto il ripristino della viabilità esistente; per
lesecuzione dei lavori è però necessario labbattimento
di due essenze arboree dei filari esistenti. Tali abbattimenti
saranno però ampiamente compensati dalla realizzazione
del progetto vincitore del concorso "Torino 100 piazze"
che prevede il piantamento di numerose nuove essenze.
Il progetto è stato positivamente valutato dai competenti
Settori ed Uffici della Città.
La Circoscrizione IX cui è stato richiesto, in data 22
novembre 2002, apposito parere ai sensi degli articoli 43 e 44
del Regolamento sul decentramento, non ha provveduto a far pervenire
indicazioni al riguardo: i diversi incontri e le diverse Commissioni
Consiliari appositamente riunite sullargomento non hanno
prodotto una specifica posizione della Circoscrizione.
Si rimanda a successivo provvedimento deliberativo della Giunta
Comunale lapprovazione del progetto definitivo inerente
la realizzazione del parcheggio ed esecutivo per ciò che
concerne la risistemazione superficiale, a cui seguirà
la stipula della relativa convenzione regolante i rapporti tra
il Concessionario richiedente e la Città di Torino.
La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo
della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6
mesi dalla notifica al concessionario richiedente, dellesecutività
del presente provvedimento deliberativo, con possibilità
di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta
di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo
senza che il progetto sia stato presentato, si procederà
a deliberare la revoca della concessione dellarea oggetto
della presente deliberazione.
Il progetto sia per quanto riguarda la parte interrata, sia per
quanto riguarda la sistemazione superficiale, potrà essere
modificato in relazione a sopravvenute necessità od esigenze
di pubblico interesse manifestate successivamente allapprovazione
del progetto medesimo ed in relazione alle richieste di carattere
tecnico degli Enti (VV.FF. etc.) e dei Settori della Città
chiamati ad esprimere parere di competenza.
Con la presente deliberazione si approva altresì il subentro
di un nuovo operatore nelliniziativa: una modifica del comma
4 dellarticolo 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 (prevista
dalla Legge 30/1998) ha infatti ammesso la possibilità
che anche le imprese di costruzione o le società anche
cooperative possano provvedere alla realizzazione di parcheggi
da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali
o nel sottosuolo delle stesse. La Città, con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 1° marzo 1999 (mecc. 9900736/06),
esecutiva dal 15 marzo 1999, ha ritenuto di poter ammettere al
subentro delle società, anche cooperative, costituite tra
residenti aventi titolo, nuovi soggetti quali le imprese di costruzioni
e le società, anche cooperative, indicandone le modalità
di attuazione. Avvalendosi di tale facoltà, la Società
Cooperativa "Torino in parcheggi" ha richiesto di far
subentrare la "Torino in parcheggi s.r.l." con sede
a Torino in corso Matteotti n° 36, iscritta al Registro delle
imprese di Torino al n. 111350/2000 - C.F.
07998160019, la quale si è dichiarata disposta a
farsi carico di tutti gli oneri che conseguiranno alla convenzione
costitutiva del diritto di superficie. Poiché tale società
possiede tutti i requisiti indicati nella sopracitata deliberazione
del Consiglio Comunale, come risulta dalla documentazione prodotta
ed acquisita agli atti dagli uffici, occorre con il presente provvedimento
esprimere anche il consenso a detto subentro, liberando così
la società cedente da ogni obbligazione nei confronti della
Città.
Da ultimo, con il presente provvedimento si approva la revoca
della precedente concessione dellarea in corso Trieste,
approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale in data
9 febbraio 1998 (mecc. 9709542/39), esecutiva dal 23 febbraio
1998.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, considerate le motivazioni esplicitate in
narrativa e che qui integralmente si richiamano, lindividuazione
dellarea comunale di piazza Guala in prossimità degli
incroci con le vie Piobesi, Nichelino, Piazza e Cercenasco per
la realizzazione di un parcheggio interrato ad uso privato per
n. 125 posti auto il cui progetto è meglio specificato
nellallegato unito alla deliberazione (all 1 - n. );
2) di approvare che il Concessionario, "Torino in parcheggi
s.r.l." con sede a Torino in corso Matteotti 36, iscritta
al Registro delle Imprese di Torino al n. 111350/2000, codice
fiscale 07998160019, nella persona
dellAmministratore unico D.ssa Roberta Simonetti, nata a
Torre Pellice il 6 luglio 1961 residente in via Sacra di San Michele
12, Torino C.F. SMN RRT 61L46 L277L, subentri nelliniziativa
alla "Società Cooperativa Torino in Parcheggi a r.l.",
ai sensi del comma 4 dellarticolo della Legge 24 marzo 1989
n. 122 e s.m.i.;
3) di approvare la concessione in diritto di superficie delle
aree di cui al punto 1) alla citata "Torino in parcheggi
s.r.l.";
4) di revocare la concessione dellarea precedentemente assegnata
alla citata Società Cooperativa Torino in Parcheggi a r.l
per la realizzazione dellintervento in corso Trieste angolo
corso Montevecchio, approvata con la deliberazione del Consiglio
Comunale in data 9 febbraio 1998 (mecc. 9709542/39), esecutiva
dal 23 febbraio 1998;
5) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo lapprovazione
del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo delle sistemazioni
superficiali, che verrà allegato alla convenzione che regolerà
i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario per quanto
attiene il parcheggio ad uso privato che verrà realizzato
con oneri a carico del Concessionario, compresi quelli relativi
alle eventuali opere stradali e di segnalamento necessarie per
garantire la fluidità del traffico.
La presentazione del progetto definitivo del parcheggio ed esecutivo
della sistemazione superficiale dovrà avvenire entro 6
mesi dalla notifica al Concessionario Richiedente dellesecutività
del presente provvedimento deliberativo, con possibilità
di ulteriori eventuali 6 mesi di proroga, allorché la richiesta
di proroga sia suffragata da motivate esigenze; decorso tale periodo
senza che sia stato presentato il progetto definitivo, si procederà
a deliberare la revoca della concessione dellarea oggetto
della presente deliberazione.
Il progetto definitivo potrà essere modificato rispetto
al presente progetto, in relazione a sopravvenute necessità
od esigenze di pubblico interesse manifestate dallapprovazione
del progetto medesimo (VV.FF., Soprintendenze, ecc..);
La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico
del Comune di Torino;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.