Divisione Corpo Di Polizia Municipale
Settore Comando
n. ord.68
2003 01831/048
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INTRODUZIONE DELL'ART. 6 BIS DEL REGOLAMENTO. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Bonino.
La Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha introdotto nel D.Lgs. 267/2000
il nuovo art. 7-bis che prevede che, salva diversa disposizione
di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, mentre l'organo competente
a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Al fine di eliminare vuoti sanzionatori e di adeguarsi alla nuova
disciplina della citata Legge 3/2003, risulta necessario prevedere
un apposito articolo del regolamento di Polizia Urbana che preveda
la punibilità dell’inottemperanza totale o parziale
(ivi compresa l’ottemperanza tardiva) rispetto ad ordinanze
di carattere generale emanate dal Sindaco o dai competenti Dirigenti,
quale violazione del regolamento medesimo.
In proposito il termine per l’ottemperanza viene fissato
dall’ordinanza o in mancanza , per i provvedimenti che per
loro natura non prevedono tale termine, i medesimi dovranno essere
ottemperati dalla data della loro notificazione o pubblicazione
ai sensi di legge.
Il suddetto articolo che risulta opportuno inserire dopo l’art.
6 del citato regolamento, quale art. 6-bis, consentirà,
nei casi in cui non sia prevista dalla legge una specifica diversa
sanzione, una maggiore efficacia prescrittiva degli obblighi previsti
in sede di ordinanze le cui violazioni, non coinvolgendo aspetti
di pubblica incolumità, non possono essere perseguite ai
sensi dell’art. 650 c.p..
Occorre dunque procedere alla suddetta modifica regolamentare
prevedendo l’introduzione del nuovo articolo.
In considerazione della carenza di interesse diretto delle Circoscrizioni
e visto il parere favorevole dell’Assemblea dei Presidenti,
si dà atto che non è risultato necessario provvedere
alla richiesta del parere previsto dall’art. 43 del Regolamento
per il Decentramento, ai sensi del combinato disposto degli art.
43, comma 1 e 44, comma 3, dello stesso regolamento.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare la seguente modifica al Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996 e s.m.i.,:
a) dopo l’art. 6 viene introdotto il seguente art 6 bis:
1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.";
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta
oneri di spesa;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.