Divisione Economia e Sviluppo
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio
n. ord. 81
2003 01233/016
OGGETTO: RAPPORTI TRA LE ASSOCIAZIONI DI VIA E LA CITTA' DI TORINO.
Proposta dell'Assessore Tessore
È in atto una profonda trasformazione del commercio.
È mutata la struttura della domanda e questo ha portato
ad ampi e profondi adeguamenti dal lato dellofferta. Una
fetta crescente dei consumi si è indirizzata verso la grande
distribuzione, caratterizzata da una presenza sempre più
capillare e da una crescente attrattività data anche dallintegrazione
con attività di ristorazione e intrattenimento.
La risposta del commercio al dettaglio a questa situazione si
sta delineando, anche grazie allapprovazione della Legge
114 del 31 marzo 1998, che ha introdotto nel settore una netta
diminuzione degli adempimenti e sottolineato limprenditorialità
della figura del commerciante. Sono quindi cambiati gli orari
di apertura al pubblico nellottica della flessibilità,
è cresciuta la specializzazione dei negozi e la personalizzazione
del servizio, i punti vendita si sono qualificati, si affermano
nuove forme di promozione collettiva nellottica del Centro
commerciale naturale. La forma aggregativa del Centro commerciale
naturale può risultare decisiva nel garantire una forte
capacità attrattiva della piccola distribuzione, coordinando
le iniziative promozionali, lofferta commerciale e sfruttando
la collocazione allinterno di aree urbane. È questa
la direzione in cui può sfociare la promozione e lo sviluppo
degli aggregati commerciali urbani che in questi anni è
stata affrontata attraverso la stesura dei Progetti di Qualificazione
Urbana, strumenti atti a definire delle immagini coordinate di
tali aggregati, sia dal punto di vista del miglioramento dellassetto
urbano, sia dal punto di vista del posizionamento commerciale.
Il legame con la dimensione locale può essere ancor più
garantito dalla nascita e dallo sviluppo, allinterno di
questo panorama, di nuove forme associative, come le Associazioni
di Via, con una precisa dimensione territoriale e che rispondono
allesigenza di disporre di forme organizzate di rappresentanza
riferite ad una precisa area.
Infatti, le Associazioni di Via sono cresciute nel tempo e si
sono poste come interlocutrici dellAmministrazione comunale,
delle Circoscrizioni e delle Associazioni di categoria, soprattutto
nel ruolo di sensori delle specificità di una ben definita
area e proponendosi quali soggetti organizzatori di momenti promozionali
e di animazione. La nascita di nuove forme associative è
di per se un elemento positivo che va lasciato alla sua piena
libertà organizzativa quando si caratterizza come momento
spontaneo ed informale. Quando invece, le Associazioni di Via
diventano interlocutrici dellEnte Locale con funzioni di
rappresentanza e da questo rapporto può anche derivare
lerogazione di risorse pubbliche finalizzate, è del
tutto evidente che è indispensabile per lAmministrazione
conoscere i meccanismi statutari che ne regolano la vita democratica,
il modo di utilizzo dei contributi erogati e il loro livello di
rappresentanza. Non solo, è inoltre opportuno che sia definito
con precisione lambito territoriale di riferimento e che
la base associativa non sia troppo spezzettata o polverizzata,
perché, di fatto, verrebbe meno il presupposto di unadesione
territorialmente omogenea ed ampia e quindi realmente rappresentativa.
Questo anche per far sì che il ruolo e le funzioni delle
Associazioni di Via siano chiari e ben definiti e non costituiscano
duplicazione o sovrapposizione con le Associazioni di categoria,
grazie alla chiarezza dei rispettivi compiti. In questo modo,
risultano definiti gli ambiti di rappresentanza e sono quindi
conseguenti e oggettivi i criteri che lAmministrazione utilizza
nellindividuazione degli interlocutori per la composizione
dei tavoli di confronto del settore.
Alle Associazioni di categoria compete la rappresentanza generale
degli interessi del settore sul più ampio ventaglio dei
problemi, ai sensi della legislazione vigente. A quelle di Via
la rappresentanza di unarea territoriale ben definita e
riferita ai suoi problemi specifici.
Per realizzare questi obiettivi, occorre che lAmministrazione
possa disporre di una serie di indicatori oggettivi relativi alle
sole Associazioni di Via che vogliono interloquire e collaborare
con lEnte locale. A tal fine, è opportuno istituire
un Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalle singole Circoscrizioni
e riferito a quelle territorialmente di loro competenza. Annualmente,
le Circoscrizioni provvederanno a trasmettere al Comune gli elenchi
aggiornati dellAlbo stesso.
Pare quindi opportuno che queste associazioni si dotino dello
Statuto dellAssociazione di Via nel quale siano previste:
- le modalità per lelezione degli organi, da effettuarsi
almeno ogni quattro anni;
- la rendicontazione annuale da approvare in sede di assemblea
dei Soci;
- i criteri per ladesione annuale dei soci;
- la definizione precisa dellambito territoriale alla quale
lassociazione si riferisce. Questambito dovrà
rappresentare unarea in cui sono presenti almeno sessanta
attività economiche. Potranno essere ammesse deroghe motivate
rispetto a questo principio, in funzione di peculiari caratteristiche
del territorio, che verranno di volta in volta valutate dalle
Circoscrizioni di competenza. In ogni caso, per ampliare lambito
territoriale, è possibile dar vita ad Associazioni di via
che rappresentino anche altre vie o zone limitrofe allasse
principale.
Lo Statuto dovrà essere depositato presso la Circoscrizione
di appartenenza, ed andranno tempestivamente comunicate alla stessa
per iscritto nel termine di trenta giorni, tutte le eventuali
variazioni.
Tutta la restante documentazione dovrà essere conservata
presso la sede sociale dellAssociazione. Entro il 31 marzo
di ogni anno, il Presidente dellAssociazione di Via, dovrà
presentare unautocertificazione, riferita al 31 dicembre
dellanno precedente, che attesti il livello di rappresentanza
dellAssociazione rispetto allinsieme degli esercizi
commerciali e delle attività economiche sul territorio,
che non potrà essere numericamente inferiore:
- almeno al 20% di tutte le attività o esercizi presenti
sul territorio di riferimento per il primo ed il secondo anno
di costituzione dellAssociazione;
- almeno al 35% di tutte le attività o esercizi presenti
sul territorio di riferimento dal terzo anno di costituzione dellAssociazione.
Nella stessa autocertificazione dovranno essere elencate le cariche
statutarie ed i relativi nominativi di chi le ricopre, con la
data dellultima elezione. Dal momento che molte associazioni
sono aperte alliscrizione anche dei residenti, ci pare importante
che il principio venga salvaguardato, ma la maggioranza assoluta
del consiglio direttivo dovrà essere composta esclusivamente
da operatori economici con attività sullarea di riferimento,
a ulteriore garanzia della rappresentatività delle attività
imprenditoriali associate.
Per le Associazioni di Via già esistenti, il primo anno
decorrerà dallesecutività della presente deliberazione.
LAmministrazione, si riserva la possibilità di verificare
la documentazione relativa agli adempimenti previsti dallo Statuto
associativo e la veridicità delle autocertificazioni presentate.
Dallesame di questi indicatori, si potranno trarre precise
valutazioni sul reale livello di rappresentanza delle diverse
Associazioni di Via interessate a formalizzare un rapporto con
il Comune di Torino. Questo consentirà di avviare rapporti
con un interlocutore del quale si conoscono oggettivamente le
caratteristiche salienti.
Secondo gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, sono
stati espressi i seguenti pareri delle Circoscrizioni:
- le Circoscrizioni 2, 4 e 5 hanno espresso parere favorevole
come da copia delle relative deliberazioni mecc. 2003-02212/085,
2003-02087/087, 2003-02515/088 (all. 2, 4 e 5 - nn.
);
- le Circoscrizioni 1, 7, 8 e 9 hanno espresso parere sfavorevole
con le seguenti motivazioni:
- occorre riconoscere alle Associazioni di Via un ruolo concertativo
con la Circoscrizione e a quest'ultima con il Comune;
- si considera eccessivo il numero minimo di 100 esercizi commerciali
presenti sul territorio di riferimento;
- non è indicato con chiarezza il soggetto deputato alla
concessione delle deroghe al suddetto numero di 100. Si ritiene
che debba essere indicato in modo esplicito che spetti alle Circoscrizioni
valutare la concessione della deroga;
come da copia delle relative deliberazioni mecc. 2003-2198/084,
2003-02422/090, 2003-02149/091 e 2003-0227/092 (all. 1-7-8-9 -
nn.
);
- la Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole con la proposta
di portare a settanta, anziché cento, il numero minimo
di attività economiche presenti sul territorio, come da
copia di deliberazione mecc. 2003-02265/086 (all. 3 - n.
);
- la Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole con il seguente
emendamento: a pag. 2 il 6° capoverso è da integrarsi
nel seguente modo: dopo "tempestivamente comunicate alla
stessa" aggiungere "per iscritto nel termine di trenta
giorni" di cui all'allegata copia della relativa deliberazione
mecc. 2003-01934/089 (all. 6 - n. );
- la Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole vincolato
all'indicazione che un'Associazione di Via è rappresentativa
di un'area se ad essa aderiscono oltre il 60% delle attività
economiche operanti su quell'area, anche se queste sono in numero
inferiore a 100, come da copia della deliberazione mecc. 2003-02825/093
(all. 10 - n. ).
Si precisa che le Circoscrizioni 3, 5, 8, 9 e 10 hanno espresso
il proprio parere oltre la data prevista.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voto unanime, espresso in forma palese,
1) di approvare le linee programmatiche espresse nella parte
narrativa, la quale integralmente si richiama, che disciplinano
la regolamentazione dei rapporti tra la Città di Torino
e le Associazioni di Via così regolarmente costituite;
2) di rinviare alladozione di successivi atti eventuali
provvedimenti per lesecuzione della presente deliberazione;
3) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.