Divisione Edilizia Ed Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 31
2003 00526/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 60 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. CONCERNENTE L'AREA OLIMPICA - STADIO COMUNALE E IMMOBILI UBICATI NEL COMPRENSORIO DI PIAZZA D'ARMI - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 in data 18
novembre 2002 (mecc. 2002 06007/009), esecutiva dal 2 dicembre
2002, è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7
della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 60 al vigente
P.R.G., relativa allarea olimpica, Stadio Comunale e immobili
ubicati nel comprensorio di Piazza dArmi.
La deliberazione predetta è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi,
dal 10 dicembre 2002 all8 gennaio 2003.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. n. 51 del 19 dicembre 2002.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, sono pervenute 2 osservazioni nel pubblico
interesse, alle quali occorre controdedurre.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi
e allegate integralmente al presente provvedimento.
1) OSSERVAZIONE Presentata da: Circoscrizione n. 2 - Santa
Rita -Mirafiori Nord.
Firmatari: Presidente Yuri Bossuto
Sintesi:
a) Si suggerisce di prendere in considerazione la possibilità
di collocare il nuovo albergo (previsto dalla Variante) sull'angolo
opposto del lotto, ovvero all'angolo tra corso Agnelli e via Filadelfia;
b) Si suggerisce di ribaltare anche la manica commerciale per
motivi di opportunità legati al peso che questa eserciterebbe
sull'area in oggetto;
2) OSSERVAZIONE Presentata da: Pro Natura Torino-Onlus;
Italia Nostra-Onlus; Legambiente Ecopolis-Volontariato
Firmatari: Emilio Delmastro, Roberto Lombardi, Eva Biginelli
Sintesi :
Deposito e pubblicazione della variante
a) Sono stati eccessivamente ristretti i termini di pubblicazione
e deposito della variante in oggetto, stabiliti dalle norme di
legge.
.. Data la complessità della variante si ritiene
doveroso richiamare l'attenzione sull'argomento della pubblicazione
e della necessaria pubblicità che non può tradursi
in mero aspetto procedurale, ma assume carattere sostanziale;
Motivazioni della variante
a) risulta carente linteresse pubblico;
b) si rilevano contrastanti le enunciazioni della Mozione 33 del
giugno 1998 e la futura destinazione dell'area Stadio Comunale
i rilievi evidenziati costituiscono palese violazione del pubblico
interesse e potrebbero costituire un serio danno erariale;
Contenuti della variante:
a) la variante ha carattere strutturale anche perché non
viene analiticamente dimostrato il mancato superamento dei limiti
di cui al comma 4 dellart. 17 della L.U.R. e s.m.i.;
b) Si modificano principi informatori del P.R.G. per le aree normative
servizi privati "SP";
c) Illegittima la deroga al regolamento edilizio ancorchè
prevista dall'articolo 34 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
d) La previsione di nuova edificazione ad usi ricettivi nelle
aree per servizi privati costituisce elemento di strutturalità
della variante;
e) Dimensionamento dei fabbisogni standard, parcheggi sfollamento
ecc .. non adeguato/non verificato rispetto dei D.M.;
f) Danno erariale la concessione in diritto di superficie per
la costruzione di un albergo su area pubblica;
g) Le nuove funzioni previste (stadio comunale, impianto Hochey)
modificano radicalmente il contesto urbano e pertanto la variante
assume carattere strutturale.
Sulle compatibilità ambientali:
a) Compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica;
b) Verifica e analisi di compatibilità ambientale ai sensi
della Legge Regionale 40/98.
Conclusioni:
c) Richiesta di partecipazione alla fase conclusiva del procedimento
di controdeduzione, ai sensi della Legge 241/90 come modificata
dalla Legge 340/2000.
Inoltre, poiché la variante
in oggetto prevede che gli interventi ricadenti allinterno
dellarea siano soggetti al parere preventivo favorevole
della competente Soprintendenza, al fine di verificare la compatibilità
della disciplina introdotta dalla variante con gli orientamenti
della Soprintendenza in merito alle soluzioni progettuali volte
al recupero ed al riuso funzionale del manufatto, sono stati svolti
i necessari approfondimenti in esito ai quali la Soprintendenza
ha formalizzato ulteriori indicazioni. In particolare, è
stata affermata la necessità di salvaguardare rigorosamente
la prospettiva frontale e più significativa dello Stadio,
caratterizzata dalla presenza della Torre Maratona, traslando
in altra zona lalbergo. Inoltre non è stata ritenuta
accettabile la trasformazione dellanello basamentale esterno
dello Stadio ad ospitare le nuove destinazioni ad ASPI previste,
che richiederebbero la realizzazione di un fronte sostanzialmente
"aperto" sulle aree esterne.
Alle seguenti osservazioni si controdeduce come segue.
CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE N. 1)
La localizzazione del ricettivo
e dellASPI è finalizzata a mediare un rapporto altrimenti
"duro" fra il parco e limpianto sportivo che offre
alladiacente parco un fronte di retro, onde costituire un
bordo vivo di servizi a supporto della funzione del parco. Tuttavia
alla luce delle indicazioni formulate dalla Soprintendenza tale
osservazione è da intendersi parzialmente accolta.
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 2)
- Deposito e pubblicazione della variante
Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.17 della L.R.
56 /77 e s.m.i., la deliberazione di adozione di una variante
parziale, con relativi allegati, viene pubblicata presso l'Albo
Pretorio della Città per la durata di 30 giorni consecutivi
e, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque
ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte.
La pubblicazione sul BUR è un adempimento aggiuntivo che
comunque non può aggravare il procedimento con termini
maggiori di quanto non espressamente previsto per legge. Tuttavia
la Città si riserva sempre di prendere in considerazione
eventuali osservazioni tardive presentate prima del deposito in
Segreteria Comunale della deliberazione di approvazione della
variante.
- Motivazioni della variante
La variante di cui trattasi riguarda una delle aree olimpiche
individuata come idonea ad ospitare manifestazioni sportive con
relativi impianti nonché la cerimonia inaugurale delle
Olimpiadi invernali del 2006. L'interesse pubblico che fa rendere
possibili e sostenibili per la Città tali interventi è
del tutto evidente anche in relazione agli effetti positivi sulle
zone limitrofe in ordine ad una più vasta ed articolata
serie di interventi di riqualificazione. Gli investimenti per
attuare gli interventi avranno tra l'altro notevoli ricadute anche
di carattere occupazionale sia durante la fase di realizzazione
delle opere sia nella fase successiva, a seguito dell'evento olimpico.
Il ricorso alla presente variante si è reso necessario
al fine di agire nell'ambito di un inquadramento territoriale
e urbanistico coerente, nonostante la necessità di accelerare
le procedure di approvazione dei progetti attuativi delle opere
previste.
Peraltro le motivazioni della variante sono già state espressamente
richiamate nell'atto che oltre le ragioni "olimpiche"
richiama la necessità di dare risposta al "problema
degli stadi cittadini", tra laltro sollecitato dalla
citata mozione del Consiglio Comunale n. 33 del 22 giugno 1998.
Si precisava, altresì, che sarà cura dell'Amministrazione
valutare, nel caso di concessione in diritto di superficie delle
aree in questione, la migliore remunerazione possibile degli immobili
concessi per il pubblico interesse, tenendo conto delle previsioni
urbanistiche, al fine di non cagionare "danno erariale".
Infine, premesso che il provvedimento in approvazione è
un atto di variazione urbanistica, avente ad oggetto esclusivamente
aspetti territoriali e di pianificazione urbanistica, non si può
in questa sede entrare nel merito di valutazioni diverse che non
siano i contenuti della variante urbanistica in discussione.
Si precisa, tuttavia, che tutti gli atti amministrativi approvati
dalla Giunta Comunale costituenti "accordi pre-contrattuali"
sono condizionati al perfezionamento della variante urbanistica
e, in caso di mancata approvazione della stessa, non produrebbero
effetto alcuno.
- Contenuti della Variante
Il Comune di Torino, in base ai disposti della Legge Urbanistica
Regionale, effettua il monitoraggio dei dati quantitativi del
Piano a seguito di modifiche derivanti dalle varianti, anche al
fine di valutare se il provvedimento di variazione urbanistica
determini o no gli effetti di cui al comma 4 dellarticolo
17 della L.U.R.. Solo dopo aver condotto queste verifiche viene
determinato il carattere di "parziale" o "strutturale"
del provvedimento.
Tali verifiche costituiscono parte integrante degli studi e analisi
propedeutiche alla predisposizione dei provvedimenti urbanistici
e rimangono depositati presso gli Uffici competenti.
Con riferimento alla verifica sulla quantità globale dei
servizi, sulle superfici territoriali, e sugli indici di edificabilità
del Piano Regolatore vigente, relativi alle attività economiche,
produttive, direzionali ecc. e ogni altra verifica analitica in
merito si rammenta che non è richiesta dai disposti normativi
lesplicitazione dei dati riguardanti tali analisi, è
viceversa richiesta una dichiarazione da parte dei Comuni a riguardo
della compatibilità con i Piani sovracomunali. Nel caso
specifico entrambe le condizioni sono state soddisfatte sia con
le specifiche attestazioni riportate nella relazione allegata
al provvedimento sia nella deliberazione di adozione.
La Variante di cui trattasi non modifica il sistema delle infrastrutture
urbane di rilevanza sovracomunale poiché non vengono sostanzialmente
modificate le condizioni generali di fruibilità dellimpianto
sportivo né vengono modificate sul piano funzionale le
previsioni del P.R.G..
Ciò che cambia è la natura giuridica dellimpianto
sportivo che da servizio "pubblico" diventa servizio
"privato di interesse pubblico".
Proprio in conseguenza di tale modifica si è reso necessario
introdurre precise limitazioni dimensionali non contenute nella
disciplina vigente che rinviava alla disciplina dei servizi pubblici.
Risultano tuttavia confermate sia lesercizio delle attività
sportivo - calcistiche, sia le funzioni ad esse connesse, attività
commerciali e ricettive, così come specificate dalla Variante
ma già previste dal Piano Regolatore. Il P.R.G. vigente,
infatti, che individua lambito tra quelli con prescrizioni
particolari di cui allarticolo 19 delle N.U.E.A., comprese
in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico, così
disciplina larea:
"Area del vecchio stadio comunale.
È oggetto di specifico progetto orientato al recupero fisico
e funzionale del complesso
Le destinazioni ammesse sono: servizi pubblici e per luniversità,
attività per lo sport, il tempo libero e la cultura, terziario
privato correlato alle funzioni insediate, attività ricettive
di supporto alle funzioni inserite nel complesso, area mercatale
ed attività commerciali al dettaglio connesse nei limiti
e nel rispetto di quanto disposto nellallegato C, esclusa
la grande distribuzione."
E evidente che tale ampia gamma di destinazioni duso
già configura larea come un centro polifunzionale
al quale il Piano ha assegnato un ruolo di primaria importanza
e nel quale il palazzetto dell'Hochey, lo stadio comunale e le
attività ricettive non si configurano come "nuove
funzioni" ma conferma di funzioni già previste tra
le destinazioni oggi ammesse (attività per lo sport e attività
ricettive). La variante ha viceversa escluso alcune funzioni quali
università e area mercatale - che non risulterebbero più
compatibili.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, la variante n. 60 al P.R.G.
non modifica limpianto strutturale ed i principi ispiratori
del P.R.G. vigente, nè modifica la funzionalità
delle strutture di rilevanza sovracomunale già riconosciute
come strategiche in sede di stesura del Piano.
Non si modificano i principi informatori del Piano a riguardo
dell'Area normativa Servizi Privati "SP" poiché
è errato il riferimento a tale area normativa. Infatti
come già sopra ampiamente richiamato lo Stadio Comunale
seppur destinato ad ospitare Servizi privati di interesse pubblico
è ricompreso tra le aree a servizi pubblici con prescrizioni
particolari di cui all'articolo 19 delle N.U.E.A. e pertanto non
è pertinente il richiamo allarticolo 9 punto 16 nelle
osservazioni pervenute, che tra l'altro, disciplina, elencandole,
le Zone Normative e non le Aree Normative.
Il ricorso all'articolo 34 delle N.U.E.A. per disciplinare elementi
progettuali in deroga dal regolamento edilizio è leggittimo
e coerente con l'impianto normativo del Piano. Infatti non si
tratta di "deroga" ai sensi dello specifico istituto
della deroga citato nellosservazione (L. 1150/1942 e s.m.i.),
ma di inserimento nellapparato normativo di esplicita prevalenza
della norma prevista ripetto alle corrispondenti indicazioni del
Regolamento Edilizio; pertanto tali disposti sono da considerarsi
corpo integrante della normativa introdotta dalla variante urbanistica.
Nello specifico l'articolo 34, comma 2 delle N.U.E.A. recita "Le
presenti norme prevalgono su quelle eventualmente in contrasto
con il R.E. ove specificamente indicato e con le norme a carattere
edilizio del Regolamento di Igiene corrispondenti."
Come espressamente prescritto nella variante urbanistica, in sede
attuativa degli interventi riguardanti l'intera area olimpica
e lo stadio comunale dovrà essere dimostrato analiticamente
il soddisfacimento dei fabbisogni, il rispetto dei Decreti Ministeriali
e di ogni altro vincolo imposto da Enti sovraordinati come la
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- Sulle compatibilità ambientali:
Il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli Uffici
competenti è stato avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021).
La predisposizione del presente provvedimento è stata avviata
prima di tale data come pure l'approvazione della proposta di
deliberazione al Consiglio Comunale da parte della Giunta Comunale,
avvenuta in data 25 luglio 2002. In considerazione dellintervenuto
avvio del Piano di Zonizzazione Acustica, in fase di adozione
della variante urbanistica è stata introdotta la seguente
condizione: "l'approvazione definitiva della presente variante
è, comunque, subordinata alla verifica di compatibilità
con il Piano di zonizzazione acustica, di cui alla L.R. 52/2000,
".
In tal senso ora si sta operando. Infatti in questa fase, allegato
alla deliberazione di approvazione, è stato fornito parere
dal Settore competente dal quale risulta formalmente che la variante
è coerente con la classificazione acustica.
Per quanto concerne gli eventuali impatti di natura ambientale,
anche per le motivazioni sopra espresse, non si ritiene che la
variante di cui è caso debba essere ritenuta sostanziale
e pertanto soggetta ai disposti dellart. 20 della Legge
Regionale 40/98, infatti la variante non prevede sostanziali interessamenti
diretti di aree sensibili, di zone soggette a vincolo, di zone
di tutela o conservazione, né di zone di rispetto.
Per quanto concerne i carichi di traffico, si specifica che gli
spettatori degli impianti sportivi, stadio comunale (a seguito
della ristrutturazione) e impianto dell'hochey, nella condizione
di massimo utilizzo, risulteranno complessivamente minori della
capienza originaria dello stadio (circa 65.000 posti). Tale condizione
presuppone tra l'altro che vi sia concomitanza di eventi sportivi
nei due impianti; eventualità rara ed episodica e non ordinaria,
pertanto si può ritenere non si determinino sostanziali
alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico rispetto
a quelli già previsti dal Piano Regolatore oggi vigente.
Infine, per gli utilizzi olimpici transitori, in base alla specifica
Legge 285/2000 tali opere non sono soggette ad analisi di impatto
ambientale ai sensi della citata legge regionale.
Il comma 4 dell'art. 1 della Legge 285/2000 prevede che le stesse
siano soggette a "valutazione ambientale strategica"
anche sulla base dello studio di compatibilità ambientale
definito dal proponente. Pertanto in sede attuativa degli interventi
saranno condotte analisi e verifiche volte a specificare eventuali
riverberazioni di impatto ambientale e tutte le azioni finalizzate
a mitigarle.
- Conclusioni (partecipazione alle controdeduzioni ai sensi
lex 241/90)
Ai sensi dellart. 13 della Legge n. 241/90 "Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attività della pubblica Amministrazione
diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione".
Pertanto, la partecipazione alla fase di controdeduzione e approvazione
della variante urbanistica viene regolato dalla legge urbanistica
che nello specifico, ai sensi dellart.17 comma 7 della LUR,
limita la partecipazione dei portatori di interessi alla presentazione
delle osservazioni durante il periodo della pubblicazione dellatto
adottato. La successiva fase delle controdeduzioni è di
competenza dellAmministrazione.
Tutto ciò premesso, in relazione alle osservazioni formulate
ed alle indicazioni della Soprintendenza si ritiene necessario
apportare al testo della variante adottata le modifiche e integrazioni
di seguito indicate (con contestuale modifica degli elaborati
grafici). In particolare, al fine di salvaguardare la prospettiva
frontale dello Stadio si prevede di ricollocare allangolo
di c.so Agnelli con via Filadelfia larea di concentrazione
delle destinazioni ricettive che sono ammesse allesterno
del manufatto Stadio; inoltre, al fine di salvaguardare lanello
basamentale esterno dello Stadio, si consente di portare allesterno
del manufatto, sul fronte di c.so Agnelli fino al risvolto su
c.so Sebastopoli, una ulteriore quota pari a 3000 mq di SLP destinata
ad ASPI.
Ne consegue la seguente proposta
di modifica dellart. 19 comma 13 delle NUEA:
<< Area Olimpica
Comprende le aree già oggetto di specifico bando di concorso
olimpico, nonché ulteriori spazi costituenti un unico comprensorio
organico di aree destinate a servizi, a carattere sportivo, ricreativo
e culturale, per le quali si prevede un complessivo recupero fisico
e funzionale.
Tutti gli interventi,
che devono essere inseriti in un progetto unitario di recupero
del complesso e adeguatamente connesso agli spazi pubblici circostanti,
potranno essere attuati per fasi e lotti di intervento.
Gli interventi ricadenti allinterno dellarea
sono soggetti al parere preventivo favorevole della competente
Soprintendenza.
Le aree del comprensorio
sono così disciplinate:
Area dello Stadio Comunale
Lambito, nel quale è compreso lo Stadio Comunale,
è delimitato dalla via Filadelfia, dai corsi Agnelli e
Sebastopoli e dalle aree immediatamente adiacenti destinate ad
ospitare il Palazzetto dellHockey, così come individuato
nello schema prescrittivo delle destinazioni duso allegato
alle presenti norme.
Limpianto è
destinato a Servizi Privati "SP", lettera "v"
impianti e attrezzature sportive, da utilizzarsi ordinariamente
per lo svolgimento dellattività calcistica e delle
attività ad essa connessa, nonché allattività
sportiva in genere.
In sede di progetto attuativo degli interventi, la dividente
tra larea dello Stadio Comunale e larea olimpica dellHockey
e spazi collegati, potrà essere specificata o parzialmente
modificata nel rispetto delle previsioni di massima indicate negli
elaborati grafici, senza che questo costituisca variante al P.R.G.
Gli spazi esistenti sotto le tribune/gradinate sono destinati
ad attività complementari al complesso sportivo, non commerciali,
compresi spogliatoi, servizi tecnici, magazzini, ecc
e a
servizi di supporto allattività sportiva.
Fino ad un limite massimo di mq 10.700 di Superficie Lorda di
Pavimento (SLP) è ammesso il riuso di tali spazi con destinazione
ad "Attività di servizio alle persone e alle imprese"
(A.S.P.I.) - esercizi pubblici, commercio, ricettivo, ecc
E ammessa la possibilità di realizzare nuova edificazione,
nellarea esterna allimpianto sportivo, fino a un massimo
di mq 9.000 di SLP secondo le destinazioni
di seguito specificate, trasferendo
dallinterno dellimpianto quota parte della SLP esistente.
In tal caso gli spazi rimanenti sotto le tribune/gradinate, nella
misura corrispondente alla SLP di nuova realizzazione, potranno
essere utilizzati per attività complementari al complesso
sportivo, non commerciali, compresi spogliatoi, servizi tecnici,
magazzini, ecc
e a servizi di supporto allattività
sportiva.
La nuova edificazione dovrà essere così localizzata:
- ad ovest, in corrispondenza di via Filadelfia angolo corso Giovanni
Agnelli, attività ricettive fino a mq 6.000;
- a nord-ovest, lungo corso Giovanni Agnelli fino a tutto langolo
di risvolto in corso Sebastopoli, attività di servizio
alle persone e alle imprese (ASPI), fino a mq. 3.000, con altezza
delle fronti non superiore a m 5.00.
Gli interventi, non impattanti, dovranno salvaguardare la prospettiva
dello Stadio e della Torre Maratona, in aderenza con quanto indicato
dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio.
A fronte della realizzazione della nuova edificazione dovrà
essere reperita una dotazione di servizi pubblici pari all80%
della nuova SLP prevista, oltre alle ulteriori dotazioni prescritte
dalle norme vigenti, da realizzarsi
anche nel sottosuolo di aree pubbliche nelle immediate vicinanze,
con modalità attuative e gestionali da disciplinarsi con
apposita convenzione.
Dovrà essere altresì verificata la dotazione di
servizi e parcheggi commisurata ai fabbisogni funzionali afferenti
allo Stadio Comunale, di cui al D.M. 25/08/89 (spazi attrezzati
a parcheggi) e al D.M. 18/03/96 (aree attrezzate per lo
sfollamento) dotazione che potrà essere garantita anche
attraverso lutilizzo di parcheggi esistenti o da realizzare
nelle immediate vicinanze.
Gli interventi nellarea sono subordinati al rilascio di
concessione edilizia. In particolare, gli interventi relativi
allimpianto sportivo sono ammessi fino alla ristrutturazione
edilizia e sono finalizzati a garantire la sicurezza, la messa
a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità
dellimpianto stesso.
Qualora i servizi pubblici vengano realizzati nellarea di
pertinenza si dovrà presentare idoneo atto di impegno unilaterale
di cui allart. 49, comma 5 della Legge Urbanistica Regionale,
da sottoscrivere prima del rilascio della concessione edilizia,
nel quale dovrà essere garantito lassoggettamento
alluso pubblico della dotazione di servizi pubblici commisurata
alla nuova edificazione.
Area olimpica dellHockey e spazi collegati
Comprende lo Stadio dellHockey e le aree adiacenti a corso
Galileo Ferraris, larea del parco Cavalieri di Vittorio
Veneto e la porzione centrale dellarea posta a sud di via
Filadelfia così come individuato nello schema prescrittivo
delle destinazioni duso allegato alle presenti norme.
Larea è destinata a Servizi Pubblici "S"
e più specificamente ad attività per lo sport, il
tempo libero e la cultura, terziario privato correlato alle funzioni
insediate, attività ricettive di supporto alle funzioni
inserite nel complesso, attività commerciali aventi superfici
di vendita non superiori a mq 250 (esercizi di vicinato).>>
Il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, per il parere
previsto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i., alla Provincia di Torino
che, con deliberazione in data 21 gennaio 2003 (n. 16-10128/2003)
ha espresso parere favorevole in quanto la variante non presenta
incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia, adottato dal Consiglio Provinciale in data 28
aprile 1999.
La presente variante risulta, altresì, conforme con il
Piano di zonizzazione acustica, la cui procedura di approvazione
è stata avviata con deliberazione della Giunta Comunale
26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come da Parere
di coerenza espresso dal Settore Tutela Ambiente in data 17 gennaio
2003.
Si può, pertanto, procedere allapprovazione definitiva
della Variante parziale n. 60 al P.R.G., ai sensi dell'art.17,
comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui in parte
si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute
due osservazioni nel pubblico interesse in merito alla Variante
parziale n. 60;
2) di approvare le controdeduzioni
alle osservazioni quali descritte nella premessa, nonché
le modifiche/integrazioni che conducono alla riformulazione dellart.
19, comma 13 delle NUEA nei termini espressamente indicati nelle
stesse premesse;
3) di approvare la Variante parziale n. 60 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 155
del 18 novembre 2002 (mecc. 2002 06007/009), esecutiva dal 2 dicembre
2002.
Sono allegati al presente provvedimento il testo della deliberazione
della Provincia (all. 1 - n. ), il testo delle osservazioni pervenute
(all.ti 2-3 - nn. ) e il Parere di coerenza con il Piano di zonizzazione
acustica (all. 4 - n. ).
Viene dato atto che non è
richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto
il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul
Bilancio;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti agli elaborati che costituiscono la Variante parziale n. 60 allegati alla deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 155 del 18 novembre 2002 (mecc. 2002 06007/009):
Sostituire il testo dellart. 19 comma 13 delle NUEA con la nuova formulazione (all. 5 - n. ), nellallegato tecnico -relazione illustrativa-, alle pagine 6 - 7 - 8 fino al punto c) escluso.
Nellallegato tecnico, pagina 16, sostituire la tavola n. 1 del P.R.G. di azzonamento fogli 12A (parte) e 12B (parte) alla scala 1:5.000- VARIANTE con la nuova (all. 6 - n. ).
Sostituire il testo dellart. 19 comma 13 delle NUEA con la nuova formulazione (all. 7 - n. ), nellallegato tecnico -estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. VARIANTE - alle pagine 21, 22 e 23 fino al comma 14 escluso.
Nellallegato tecnico,
ultima pagina, sostituire lo schema delle destinazioni duso
"Area Olimpica" alla scala 1:5.000 con il nuovo (all.
7 - n. ).