Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Promozione della Città Relazioni
Internazionali
Turismo e Olimpiadi
n. ord. 20
2002 11927/072
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZ. CONVENZIONE TRA "CITTA' DI TORINO" - "AGENZIA PER SVOLGIMENTO GIOCHI OLIMPICI" E "COMITATO PER ORGANIZZAZ. DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006" PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PER SVOLGIMENTO TORNEO OLIMPICO DI PATTINAGGIO VELOCE.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano,
Montabone, Alfieri e Ortolano.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato
alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale
Sindaco della Città e il presidente del CONI, Gianni Petrucci,
sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna
la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare
le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento
dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva
dal 4 gennaio 2000 (mecc. 9910885/01), assunta a seguito della
scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale
Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione
della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC),
approvandone il relativo Statuto.
Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo
scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi
Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni
per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture
olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati
negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato,
dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la
stessa legge è stata altresì istituita lAgenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito
il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal
Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC
ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura
Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti
nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica
puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi
siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di
interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse
allappuntamento olimpico bensì anche in relazione
a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le
esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata
approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei
XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta
approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione
del 20 ottobre 2000.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 include un impianto
sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di Pattinaggio
Veloce.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001
(mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 prevede la
possibilità di realizzare l'impianto per le dispute delle
gare olimpiche di Pattinaggio Veloce, nell'area dello scalo ferroviario
Lingotto, compresa tra la proprietà Fiat Avio, la Rete
Ferroviaria ed il Lingotto Fiere S.p.A., di proprietà della
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., come ai mappali censiti al Nuovo
Catasto Terreni al Foglio 1401, subalterni: 56 - 63 - 74 - 78
- 79 - 80 (parte) - 91 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 -105 - 107
- 108 - 109 - 110 - 119 - 121 (parte) - 160 - 172 - 174 - 178
- 240 (parte) - 242.
La suddetta area, in forza di un protocollo d'intesa stipulato
tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Città di Torino
(avente valore di contratto preliminare di cessione), approvato
con deliberazione n. 145 del Consiglio Comunale in data 28 ottobre
2002 (mecc. 2002 05974/009), sarà immessa nel pieno possesso
della Città, entro 30 giorni dalla stipula del Protocollo
medesimo, che ne diverrà proprietaria entro il 28 febbraio
2004.
Il Sindaco, con lettera del 7 novembre 2002 n. prot. 09028, ha
richiesto alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nelle more della
stipulazione formale del Protocollo d'intesa, di mettere a disposizione
della Città, in via anticipata, le aree per la realizzazione
dell'impianto.
Il TOROC con nota prot. 133/02 del 1° febbraio 2002 ha trasmesso
allAgenzia il 13° stralcio del Piano degli Interventi
di cui alla Legge 285/2000, comprendente al numero d'ordine 35,
l'impianto per la disputa delle gare olimpiche di Pattinaggio
Veloce, corredato dallo Studio di Fattibilità tecnico economica.
Con il Protocollo dintesa succitato la Città si è
impegnata a provvedere a proprio costo, cura e responsabilità
alla demolizione delle infrastrutture ferroviarie ed edifici industriali
e delleventuale bonifica delle aree stesse, inclusi gli
eventuali avvii a discarica di materiali inquinanti.
Tale impegno è stato trasferito al TOROC per la definizione
da parte di questultimo del relativo piano finanziario ed
allAgenzia per quanto concerne lattuazione.
L'Agenzia ha già provveduto alla predisposizione del progetto
esecutivo delle opere di demolizione e di bonifica e del progetto
preliminare dell'impianto, trasmettendo gli stessi alla Città
ed al TOROC, e quindi le opere di demolizione e bonifica potranno
essere eseguite non appena la Città avrà a disposizione
le aree in questione.
La progettazione e la realizzazione dell'impianto, sono finanziate
per Euro 46.830.000,00= con i fondi di cui alla Legge n. 285/2000,
oltre che per Euro 7.000.000,00= con risorse finanziarie messe
a disposizione della Città. Le opere di demolizione e di
bonifica il cui costo presunto è pari alla somma di Euro
4.340.000,00, sono finanziate esclusivamente con i fondi di cui
alla Legge 285/2000.
LAgenzia provvederà altresì alla predisposizione
del progetto definitivo ed esecutivo.
Pertanto tra la Città, in qualità di titolare dei
diritti di acquisizione dell'area ove sarà realizzata lopera,
lAgenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla
Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti
istituzionali, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione
di una specifica Convenzione che disciplini le attività
di reciproca competenza relative alla realizzazione dellImpianto.
In particolare la Convenzione, oggetto della presente deliberazione,
prevede quanto segue:
- lAgenzia, nella sua qualità di stazione appaltante
ai sensi dellarticolo 3, comma 2, della Legge n. 285/2000,
con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte
e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare lImpianto
nel rispetto delle prescrizioni del 13° stralcio del Piano
degli Interventi;
- lImpianto una volta realizzato dall'Agenzia, sarà
utilizzato in via esclusiva dal TOROC per lorganizzazione
e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e delle competizioni preolimpiche;
- le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza,
ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di
favorire la realizzazione dellImpianto nel rispetto dei
termini previsti dal Piano e con le modalità della presente
Convenzione. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento,
le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente
normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro
dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un
Comitato tecnico composto dal responsabile unico del procedimento
e da tre membri nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti.
Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato
sono disciplinate dallo stesso con proprio provvedimento;
- le funzioni di stazione appaltante sono svolte dallAgenzia
in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000
e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante,
lAgenzia provvede allindividuazione del responsabile
unico del procedimento ai sensi dellart. 7 della Legge 11
febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.;
- lAgenzia provvede alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva dellImpianto in coerenza a quanto previsto
dal Piano;
- lAgenzia informa il Comitato degli eventuali contenziosi
e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi progettuali.
I progetti una volta approvati dallAgenzia, sono trasmessi
alla Città per la relativa approvazione, che dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento;
- la Città provvede alladozione di tutti gli atti
e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza, necessari
alla realizzazione dellImpianto, sempreché ne ricorrano
i presupposti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa
vigente;
- lAgenzia provvede alla realizzazione dellImpianto,
previa demolizione e bonifica delle aree interessate dalla realizzazione
dellimpianto stesso;
- l'Agenzia laddove consentito dalla normativa vigente, nomina
nelle commissioni di aggiudicazione degli appalti dei lavori,
un membro designato dalla Città;
- la Città si impegna, una volta ottenuta la disponibilità
delle aree, a mettere a disposizione mediante adozione di uno
specifico e formale atto, dellAgenzia e del TOROC, prima
dellinizio delle opere di demolizione e bonifica le aree
medesime. Tale atto sarà gratuito, non potrà avere
scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che
le aree saranno in uso allAgenzia sino al termine del 30
novembre 2004 e al TOROC da tale termine sino alla scadenza; dovrà
altresì espressamente prevedere lesonero da ogni
responsabilità e rischio per la Città, gli oneri
di manutenzione e custodia dellImpianto e le sue condizioni
di riconsegna alla Città senza oneri per questultima;
- la Città svolge funzioni di sorveglianza dei lavori,
anche tramite il Comitato. Il TOROC potrà svolgere attività
conoscitiva in merito allesecuzione dei lavori; a tal fine
avrà facoltà di richiedere al responsabile unico
del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere,
dintesa con la direzione lavori, allarea di cantiere;
- le eventuali varianti in corso dopera potranno essere
approvate dallAgenzia nei casi e nelle forme previste dalla
legge e, in particolare, nei limiti previsti dallart. 25
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., a seguito di esame
favorevole da parte del Comitato e previo formale benestare da
parte del TOROC e da parte della Città;
- la realizzazione dellImpianto dovrà essere ultimata,
in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non
oltre il 30 novembre 2004; tale data è da ritenersi come
data entro cui l'impianto sarà reso disponibile al TOROC.
Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione
dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà
informare tempestivamente il Comitato, illustrandone le ragioni.
La proroga potrà essere concessa solo previo formale benestare
del TOROC e sentita la Città;
- entro dieci giorni dalla data di redazione del certificato di
collaudo provvisorio, e comunque entro e non oltre il 30 novembre
2004, lImpianto sarà in uso esclusivo gratuito del
TOROC; di tale circostanza lAgenzia e il TOROC informeranno
la Città mediante lettera raccomandata a.r.. La Città
e il TOROC potranno regolamentare l'uso in virtù di sopravvenute
esigenze derivanti dall'esecuzione delle opere;
- durante il periodo di utilizzo da parte del TOROC, la Città
e lAgenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità
attinenti la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia
dellImpianto;
- l'impianto sarà di esclusiva proprietà della Città.
Le garanzie di cui allart. 30, comma 4, della Legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m.i., qualora siano state prestate, saranno trasferite
in capo alla Città;
- per la completa realizzazione dell'Impianto, è stanziato
un importo complessivo di Euro 53.830.000,00=, finanziato, quanto
a Euro 46.830.000,00 comprese le opere di demolizione di bonifica
con i fondi della Legge 285/2000, e quanto a Euro 7.000.000,00
con i fondi della Città.
La convenzione disciplina inoltre gli aspetti relativi ai collaudi,
alle varianti ed alle eventuali modifiche normative che potranno
sopravvenire.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che
integralmente si richiamano, lo schema di convenzione, che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
(all. 1 - da all. 1.1 ad all. 1.6.39 - nn.
), tra la Città, in qualità di titolare dei diritti
di acquisizione dellarea in cui sarà realizzata lopera,
lAgenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla
Legge n. 285/2000, ed il TOROC, in virtù dei propri compiti
istituzionali, richiamando in particolare:
oggetto della Convenzione (art. 2);
coordinamento (art. 3);
progettazione (art. 4);
esecuzione delle opere (art. 5);
risorse finanziarie (art. 6);
modifiche e clausola risolutiva (art. 7);
2) di demandare a successivi provvedimenti l'atto con cui verrà
concessa la disponibilità dell'area su cui verrà
realizzato lImpianto in oggetto;
3) di dare atto che per la progettazione e la realizzazione dell'impianto
è stanziato l'importo complessivo di Euro 53.830.000,00=,
finanziato quanto a Euro 46.830.000,00= con i fondi di cui alla
Legge 285/2000 e quanto a Euro 7.000.000,00 con i fondi della
Città;
4) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non
sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte
che vorrà procedervi;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, consistente nel caso
di specie nella necessità di attivare tempestivamente le
procedure per la realizzazione dellimpianto.