Direzione Generale

n. ord. 27
2002 11902/066

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 FEBBRAIO 2003

(proposta dalla G.C. 20 dicembre 2002)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA STADIO DELLE ALPI IN CAPO ALLA SOCIETA` JUVENTUS F.C. SPA. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco sentiti gli Assessori Peveraro e Montabone.

Da tempo le Società calcistiche torinesi Juventus F.C. S.p.A. e Torino Calcio S.p.A. esprimono alla Civica Amministrazione l’interesse, definito strategico, ad acquisire la disponibilità di uno stadio sociale, in linea con la tendenza europea che vede le società calcistiche professioniste di massimo livello dotarsi di strutture proprie.

In particolare, a fronte delle richieste delle società suddette, seguendo peraltro un orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che legittima la tendenza nazionale ed europea ad affidare direttamente alle squadre di club i grandi impianti calcistici, la Civica Amministrazione ha provveduto a verificare la possibilità di trasferire lo Stadio delle Alpi e le sue pertinenze alla Juventus F.C. S.p.A. e lo Stadio Comunale e le sue pertinenze al Torino Calcio S.p.A..

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 marzo 1997 n. 152, approvava un programma di riorganizzazione relativo allo Stadio delle Alpi che prevedeva, tra l’altro, l’impegno della Juventus F.C. S.p.A. e del Torino Calcio S.p.A. a giocare tutte le partite casalinghe di campionato, di coppa nazionale ed internazionale, sino al termine della stagione calcistica 2001/2002, presso il suddetto impianto e la disponibilità della Città, allo scadere di tale termine, ad affidare il vecchio Stadio Comunale a dette squadre torinesi, ovvero, con il loro accordo, ad una soltanto di esse, non escludendo di concedere alle stesse modalità e condizioni lo Stadio delle Alpi.

Con mozione del 22 giugno 1998 n. 33, il Consiglio Comunale impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale a proporre alla Juventus F.C. S.p.A., tra l’altro, di acquisire lo Stadio delle Alpi e l’area della "Continassa", per svolgervi l’attività agonistica anche della prima squadra.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2002 (mecc. 2002 04607/066), in coerenza ed in applicazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 152 del 17 marzo 1997, (mecc. 9701753/03) veniva approvata l’intesa tra la Città e le società calcistiche torinesi Juventus F.C. S.p.A. e Torino Calcio S.p.A., costituente linea guida per la predisposizione di appositi protocolli d’intesa da stipularsi con ciascuna delle suddette società al fine di definire gli accordi volti a risolvere in tal senso la problematica degli stadi torinesi.

Con provvedimento della Giunta Comunale in data 18 giugno 2002 (mecc. 2002 04608/066), veniva inoltre approvato il protocollo d’intesa tra la Città di Torino e la Juventus F.C. S.p.A., costituente premessa indispensabile per gli atti amministrativi e negoziali necessari alla sua attuazione. Con tale provvedimento gli uffici venivano altresì incaricati di individuare ed adottare i provvedimenti necessari per l’assunzione degli atti conseguenti.

Il trasferimento della proprietà superficiaria dello Stadio delle Alpi alla Juventus F.C. S.p.A. ha ricevuto inoltre il consenso della società Torino Calcio S.p.A. (come da protocollo d’intesa costituente allegato alla deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2002 mecc. 2002 04607/66), la quale esprimeva l’interesse ad ottenere, quale stadio sociale, quello Comunale.

La suddetta costituzione del diritto di superficie sull’area dello "Stadio delle Alpi" alla Juventus F.C. S.p.A., risulta inoltre in linea con la pronuncia resa dal Consiglio di Stato Sez. V. n. 1257 in data 4 novembre 1994, con la quale il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto legittima (pur trattandosi, nel caso di specie, di rapporto concessorio) l’individuazione della società la cui squadra locale di calcio militi nella massima divisione professionistica, quale soggetto cui direttamente affidare lo stadio della Città, poiché l’Amministrazione può ritenere ragionevolmente che l’interesse pubblico sia maggiormente soddisfatto se lo stadio venga utilizzato dalla squadra che maggiormente comporti utilità per la popolazione locale.

Medio tempore, con provvedimento del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2002 (mecc. 2002 08520/009), veniva approvata apposita variante parziale n. 56 al vigente P.R.G.C., intesa alla trasformazione dell’area dello Stadio delle Alpi da area per Servizi pubblici "S" – Spazi pubblici, parco gioco e sport, ad area destinata in parte anche ad attività terziarie ed attrezzature di servizio alle persone ed alle imprese (Z.U.T. ambito 4.23 "Stadio delle Alpi").

In particolare la variante urbanistica di cui sopra prescrive per l’impianto sportivo:

"Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con salvaguardia dell’impianto architettonico generale, finalizzati a garantire la sicurezza, la messa a norma, la funzionalità e la migliore fruibilità dell’impianto stesso.

L’impianto è destinato a servizi privati da utilizzarsi ordinariamente per lo svolgimento dell’attività calcistica. (…)".

Viene così a mancare il presupposto, in relazione anche ai numerosi impianti sportivi offerti al pubblico dalla Città, per mantenere ad uso pubblico l’impianto sportivo, con la conseguente possibilità di rendere patrimonialmente disponibile tale complesso immobiliare per il venir meno della sua destinazione diretta a pubblico servizio.

Tale trasformazione appare altresì conforme alle esigenze manifestate dalla Circoscrizione V° che, prendendo posizione in merito al destino dello Stadio delle Alpi, ha sottolineato la necessità che insieme alla soluzione del problema stadio, si provveda anche a dotare le aree circostanti di tutte le infrastrutture atte a renderle funzionali, oltre che alle manifestazioni sportive, alla riqualificazione dell’abitato urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini che vi risiedono. In questa ottica lo Stadio delle Alpi e l’area circostante si propongono quale ambito idoneo ad ospitare un incremento delle attività sportive, ricreative, per il tempo libero con annesse attività commerciali e terziarie di supporto, del resto già in parte previste dalle attuali destinazioni del Piano Regolatore.

Numerosi e successivi contatti con la Juventus F.C. S.p.A., consentivano di addivenire ad un accordo per la costituzione del diritto di superficie per 99 anni sull’area su cui sorge lo Stadio delle Alpi, verso corresponsione da parte della stessa società di una somma che, in relazione alla durata del costituendo diritto, è stata quantificata in Euro 25.000.000,00.

Considerato positivamente quanto su espresso che realizza l’indirizzo consigliare rappresentato nei provvedimenti summenzionati, qui integralmente richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si rende necessario al fine di portare a compimento l’indirizzo consigliare, provvedere alla costituzione del diritto di superficie per 99 anni sull’area su cui sorge lo Stadio delle Alpi a favore della Juventus F.C. S.p.A. sulla base dei termini e delle modalità meglio specificate nella parte dispositiva della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;


Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate:

1)  di prendere atto che l’area oggetto della variante urbanistica n. 56 approvata con provvedimento del 16 dicembre 2002 del Consiglio Comunale (mecc. 2002 08520/009) e per effetto della stessa appartiene al patrimonio disponibile e verrà conseguentemente classificata come tale ad inventario;

2)  di trasferire alla società Juventus F.C. S.p.A. la proprietà superficiaria, ai sensi dell’art. 952 e seguenti del codice civile, dello Stadio delle Alpi e dei fabbricati insistenti sulle aree limitrofe, individuate con le lettere C, D, ed F nella planimetria allegata (all. 1 - n.                   ) al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale. La realizzazione anche parziale delle costruzioni interromperà il termine di prescrizione previsto dall’art. 954 ultimo comma codice civile;

3)  di costituire il diritto per la durata di anni 99 (novantanove). Tale diritto potrà essere rinnovato previa richiesta scritta 24 mesi prima della scadenza naturale. È esclusa la predetta facoltà in capo ai cessionari della Juventus F.C. S.p.A. Alla scadenza del termine (salvo il caso di rinnovo) il diritto di superficie si estinguerà e gli immobili torneranno in piena proprietà della Città. Gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno proprietà della Città fatti salvi eventuali accordi per gli investimenti effettuati dalla Juventus F.C S.p.A. negli ultimi 15 anni prima della scadenza naturale del contratto;

4)  la costituzione del diritto di superficie viene effettuata in coerenza con i contenuti della Variante parziale al P.R.G.C., approvata definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale del 16 dicembre 2002 (mecc. 2002 08520/009). Alla Juventus F.C. S.p.A. è trasferito il diritto di fare e mantenere sulle aree citate quanto di seguito indicato:

Il tutto secondo le vigenti e richiamate previsioni urbanistiche del P.R.G.C. e previo i necessari provvedimenti amministrativi. In aderenza a eventuali mutate previsioni normative anche sportive, l’impianto potrà essere conseguentemente adeguato;

5) la costituzione del diritto di superficie avverrà, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica, alle seguenti condizioni:

a) la Juventus F. C. S.p.A. si obbligherà ad utilizzare lo Stadio delle Alpi come sede dell’attività calcistica ufficiale, casalinga, abituale (sia di tornei nazionali che internazionali) della prima squadra per tutta la durata del diritto;

b) il superficiario si obbligherà a preservare al massimo grado l’impianto architettonico generale dello Stadio delle Alpi;

c) il superficiario si obbligherà a mantenere lo Stadio delle Alpi in buono stato di conservazione per tutta la durata del diritto;

d) il superficiario subentrerà nel contratto di locazione sottoscritto dalla Città di Torino e dalla società Torino Calcio S.p.A. nella posizione della Città ed alle stesse condizioni economiche e giuridiche in esso previste per la stessa: rinvia inoltre sino alla data del 30 giugno 2006 la personalizzazione dello Stadio delle Alpi, ad eccezione dell’interno della sede sociale;

e) al superficiario sarà riconosciuta la facoltà di mutare la denominazione dello Stadio delle Alpi dandone comunicazione alla Città, la quale potrà opporsi esclusivamente per motivi di ordine pubblico legati alla presenza di tifoserie contrapposte delle due squadre utilizzatrici nell’impianto sportivo fino al 30 giugno 2006;

f) il superficiario potrà cedere, anche frazionatamente, il diritto di superficie e costituire diritti reali e obbligatori e favore di terzi;

g) la Città si impegna a promuovere e realizzare tutte le iniziative, attività e strutture idonee alla qualificazione dell’area limitrofa;

h) la Città si impegna a promuovere l’adeguamento della toponomastica e con la Provincia, la Regione e la Società il programma di miglioramento della viabilità al servizio dello Stadio delle Alpi e di conseguenza ad attuarlo prioritariamente in un contesto di valorizzazione della compatibilità ambientale, funzionale e di sicurezza adeguato ai realizzandi insediamenti;

i) la Città, prendendo atto della situazione di diritto che sopravverrà, si obbliga a consegnare l’intera area oggetto del presente contratto – a partire dal 1° luglio 2003 – libera da ogni insediamento di chioschi ed attività di commercio ambulante;

6) gli immobili saranno trasferiti a corpo, con tutti i diritti, ragioni, accessioni, attinenze, dipendenze e pertinenze, nello stato di fatto e condizioni di diritto in cui la Città li possiede, liberi da persone e cose (eccezione fatta per i sottoservizi), pesi, pegni, ipoteche, privilegi anche fiscali, vincoli, servitù passive, obblighi contrattuali di qualsiasi natura, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, gravami di ogni genere e natura, liti pendenti, nonché da diritti e ragioni comunque vantati da terzi;

7) a titolo di corrispettivo per la costituzione e il trasferimento del diritto di superficie, la Juventus F.C. S.p.A. corrisponderà alla Città la somma complessiva di Euro 25.000.000,00, con le seguenti modalità:

a)  quanto ad Euro 1.000.000,00, alla sottoscrizione del presente contratto;

b)  quanto ad Euro 6.000.000,00, al conseguimento dei permessi edilizi anche in forma di DIA, le cui istanze la Juventus F.C. S.p.A. si impegna ad inoltrare – anche contestualmente al PEC – entro il 30 giugno 2003 ovvero entro i cinque mesi – escluso il mese di Agosto – successivi alla data di sottoscrizione del presente contratto se successiva al 31 gennaio 2003. Allo spirare del termine come sopra individuato, in assenza delle istanze, la Juventus F.C. S.p.A. verserà comunque quanto sopra (Euro 6.000.000,00);

c)  quanto ad Euro 18.000.000,00 verranno corrisposti in 9 rate annuali dell’importo di Euro 2.000.000,00 ciascuna, con le seguenti modalità:
-  la prima rata verrà corrisposta dodici mesi dopo la data di pagamento di cui al precedente punto a);
-  le successive otto rate alla scadenza annuale, con riferimento alla data di pagamento della prima rata.
In caso di mancato conseguimento dei permessi edilizi come sopra richiesti, in conformità alla normativa vigente la Città si obbliga a restituire la somma capitale versata di Euro 1.000.000,00;

d)  in merito agli interessi, la relativa corresponsione degli stessi si effettua mediante le seguenti obbligazioni in capo alla Juventus F.C. S.p.A.:
-  realizzazione a cura e oneri esclusivi della società entro 24 mesi dall'individuazione dell'area da parte della Città di 2 campi da calcio e relativi spogliatoi per uso sportivo da parte della Città su un’area libera limitrofa, messa a disposizione dalla stessa;
-  ospitalità presso lo Stadio delle Alpi, fino al 30 giugno 2011 e compatibilmente con l’attività calcistica della prima squadra e con le esigenze dettate dai lavori di sistemazione dell’impianto, di due manifestazioni annuali promosse e/o organizzate dalla Città.
-  attribuzione alla Città, fino al 30 giugno 2011, di spazi per la sua pubblicità istituzionale, con le modalità riportate nell’allegato 2 al presente provvedimento deliberativo (all 2 - n. );

8)  nel caso in cui la Città, nel periodo di validità del diritto di superficie, decida di alienare la proprietà del suolo – o di parte del suolo – sul quale è costituito il diritto di superficie di cui in oggetto, è attribuito al superficiario il diritto di prelazione all’acquisto, una volta espletate le procedure di evidenza pubblica.
Qualora la Juventus F.C. S.p.A. presenti sull’area di proprietà comunale adiacente, della superficie di circa 180.000 metri quadrati, compresa tra strada Druento, corso Ferrara e via Traves, sulla quale insiste la cascina Continassa, un progetto, anche parziale, di utilizzo dal quale risulti un interesse pubblico rilevante, relativo alla riqualificazione di detta area ed alla migliore fruibilità da parte della cittadinanza, la Città, qualora non abbia avviato procedimenti incompatibili con la realizzazione del progetto stesso, si impegna ad aprire una procedura di evidenza pubblica sul progetto ai sensi dell’art. 37 bis e seguenti della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni o di altre norme di settore vigenti;

9)  la Città di Torino si impegna, in base al vigente accordo tra la medesima ed il Credito Sportivo, ad acconsentire alla Juventus F.C. S.p.A. l’accesso ai benefici ivi previsti, ricorrendone i presupposti;

10)  saranno cause di risoluzione dello stipulando contratto:

11)  a garanzia del pagamento del corrispettivo, la società contestualmente alla sottoscrizione del contratto, presenterà idonea polizza assicurativa a favore della Città;

12)  il Comune sarà manlevato da ogni responsabilità per danni derivanti a terzi dall’esercizio, da parte del superficiario, dei diritti ed obblighi nascenti dallo stipulando contratto;

13)  lo stipulando contratto assorbirà e sostituirà il contenuto del protocollo d’intesa approvato in data 18 giugno 2002 dalla Giunta comunale (mecc. 2002 04608/008).
Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà alla regolarizzazione contabile.
Si autorizza il legale rappresentante della Città, nonché l’ufficiale rogante, ad apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche di carattere non essenziale ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto;

14) di dichiarare, attesa l’urgenza in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.