OGGETTO: PARZIALE APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE -PROPRIETA'
QUAGLINO (LOTTO 3) E BERTONE E CHICCO (LOTTO 4) APPROVAZIONE VARIANTE N. 50 AL
P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 5 LEGGE N. 1/1978 E DELL'ART. 17 COMMA 7
L.U.R. - APPROVAZIONE PIANO D'ESPROPRIO.
Proposta dell'Assessora
Sestero.
di concerto con l'Assessore Viano.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25
marzo 2002 (mecc. 2002 01358/033), esecutiva dall'8 aprile 2002, è stato
riapprovato il progetto preliminare dell’opera concernente
l’ampliamento e l’urbanizzazione di strada del Portone relativamente
alla proprietà dei signori Dentis Giuseppina e Quaglino Angiolina (ora
soc. SACIM s.r.l.) (lotto 3) e dei signori Bertone Cesare, Bertone Maria Grazia
e Chicco Vittoria (lotto 4).
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22
luglio 1999 (mecc. 9905270/33), esecutiva dal 12 agosto 1999 è stato
approvato il progetto definitivo relatvo al lotto 3 e con successiva
determinazione del 16 agosto 1999 (mecc. 9907341/33), esecutiva dal 2 settembre
1999 è stata impegnata la spesa, finanziata con la 1^ emissione BOC
“Città di torino 1999/2019” mecc. 1591.
Con deliberazione
della Giunta Comunale del 4 novembre 1999 (mecc. 9909497/33), esecutiva dal 25
novembre 1999 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al lotto 4
e con successiva determinazione del 5 novembre 1999 (mecc. 9909863/33),
esecutiva dal 18 novembre 1999 è stata impegnata la spesa, finanziata con
2^ emissione BOC “Città di Torino 1999/2019” mecc.
1599.
Tali proprietà sono state stralciate, a causa di alcuni ricorsi
al giudice amministrativo che avevano portato al parziale annullamento del
procedimento, dal complessivo progetto preliminare dell’opera, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 1999 (mecc. 9901434/33),
esecutiva dal 6 aprile 1999 e inserito nel Programma Triennale OO.PP 1999/2001
approvato contestualmente al Bilancio di previsione 1999, con deliberazione n.
64 del Consiglio Comunale del 30 marzo 1999 (mecc. 9900452/24), esecutiva dal 7
aprile 1999 (al cod. op. 474 ed al cod. op. 1558 per l'anno 1999).
Tuttavia,
in data 21 aprile 2000, si era verificata la decadenza dei vincoli preordinati
all'espropriazione, come previsto dall'art. 2 Legge n. 1187/1968, che dispone la
perdita di efficacia dei vincoli stessi qualora, entro cinque anni dalla data di
approvazione del Piano Regolatore, non sia stata data esecuzione alle previsioni
ivi contenute.
Di conseguenza, con la suddetta deliberazione (mecc. 2002
01358/33), contestualmente all’approvazione del progetto preliminare
parziale dell’opera, si è provveduto ad adottare la variante n. 50
al P.R.G., ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
e della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, per la reiterazione del vincolo
espropriativo decaduto.
Tale deliberazione è stata depositata in
visione presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni
consecutivi, precisamente dal 2 al 31 maggio 2002. Dell’avvenuto deposito
è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso
l’Albo Pretorio del Comune nel periodo sopracitato e sul Bollettino
Ufficiale Regionale n. 18 del 2 maggio 2002.
La stessa deliberazione, con
gli allegati relativi alla variante, è stata trasmessa, per il parere
previsto dall’art. 17, comma 7, della Legge n. 56/1997, alla Provincia di
Torino che, con deliberazione n. 673-123690/2002 del 4 giugno 2002, ha espresso
parere favorevole alla compatibilità della variante al Piano Territoriale
Provinciale e ai progetti sovracomunali.
Si dà atto che le
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 ai
proprietari interessati al procedimento per la reiterazione del vincolo e per la
dichiarazione di pubblica utilità sono state regolarmente effettuate.
Entro i termini previsti hanno presentato osservazioni i signori Bertone Cesare
e Chicco Vittoria, con nota del 17 giugno 2002 alle quali si è provveduto
a controdedurre con il documento allegato al presente
provvedimento.
Pertanto, occorre ora procedere alla riapprovazione del
progetto definitivo, limitatamente alle proprietà sopracitate, che non
comporta variazioni agli impegni di spesa già approvati con le
determinazioni n. 408 del 16 agosto 1999 (mecc. 9907341/33), esecutiva dal 2
settembre 1999 per il lotto 3 e n. 562 del 5 novembre 1999 (mecc. 9909863/33),
esecutiva dal 18 novembre 1999 per il lotto 4.
I tecnici incaricati hanno
elaborato il progetto definitivo, limitatamente alle proprietà
suindicate, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della Legge 109/94, e s.m.i.
costituito dalla relazione tecnica illustrativa, stima lotto 3, stima lotto 4 ed
elenco prezzi sulla base dell'Elenco Prezzi - Dicembre 2001 - Regione Piemonte,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2001 (mecc.
2001 12221/29), esecutiva dal 16 gennaio 2002.
Il progetto è stato
validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la rispondenza
alle prescrizioni dell’art. 16.4 della Legge 109/94 e successive
modificazioni e integrazioni ed ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/99 con
dichiarazione allegata alla relazione tecnica illustrativa.
Inoltre è
necessario procedere all’approvazione definitiva della variante n. 50 al
P.R.G. con la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la
durata di anni cinque a decorrere dalla data di approvazione del presente
provvedimento. Come precisato nella suddetta deliberazione (mecc. 2002
01358/033), la reiterazione del vincolo, la cui motivazione è stata
esplicitata nello stesso provvedimento, comporta il riconoscimento di un
indennizzo in favore della proprietà, come ribadito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 179/1999, che ha rimandato al legislatore di
stabilire i criteri per la determinazione dell’indennità dovuta. Il
legislatore, con l’art. 39 del D.P.R. n. 237/2000, peraltro non ancora
entrato in vigore, si è limitato a commisurare l’indennizzo
“all’entità del danno effettivamente prodotto”, senza
dotare le amministrazioni di criteri definiti per la precisa determinazione
dell’ammontare dell’indennità in parola. Si potrebbe
legittimamente in questa sede limitarsi al riconoscimento del diritto
all’indennizzo dovuto ai proprietari
(l’an) senza procedere
alla sua liquidazione
(il quantum), non incidendo tale aspetto sulla
legittimità degli atti.
Spetterebbe, infatti, al giudice
eventualmente adito determinare l’ammontare dell’indennizzo dovuto
con riferimento alla data della reiterazione del vincolo.
Tuttavia,
considerato che dalla data di approvazione del presente provvedimento
decorrerebbero gli interessi fino alla data dell’effettivo pagamento, si
ritiene opportuno, anche in considerazione del fatto che i signori Bertone e
Chicco con la succitata nota hanno richiesto la liquidazione
dell’indennità dovuta per la reiterazione del vincolo, procedere
alla quantificazione dell’indennità stessa. In mancanza di criteri
normativi certi e di una prova del danno effettivamente prodotto, si può
assumere quale criterio di calcolo quello del saggio di interesse legale
corrente (3%) da applicare alla determinazione dell'indennità d'esproprio
per ogni anno di protrazione del vincolo espropriativo. Con la precisazione che,
nel caso il procedimento espropriativo si concluda prima dei cinque anni
previsti per l'ulteriore vigenza del vincolo, le somme eventualmente già
liquidate a titolo di indennità per la reiterazione del vincolo stesso,
saranno computate quale parte delle indennità
d’esproprio.
Tenuto conto che parte delle aree oggetto degli
interventi previsti non sono di proprietà comunale, si rende necessario
con il presente provvedimento approvare, ai sensi dell’art. 14 u.c. della
Legge n. 109/1994 e s.m.i. e dell’art. 33 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554, il piano particellare d’esproprio costituito dalla mappa catastale
delle aree da espropriare e dall’elenco catastale dei proprietari con
indicazione delle indennità a ciascuno spettanti e delle superfici
delle
aree, allegato al presente provvedimento e, contestualmente,
provvedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
I
termini per l’inizio del procedimento espropriativo e per i lavori sono
fissati alla data di approvazione del presente provvedimento. I termini per la
conclusione del procedimento espropriativo e per i lavori sono in cinque anni a
decorrere dall’approvazione del presente provvedimento.
Con successivo
provvedimento deliberativo il Settore scrivente provvederà alla
riapprovazione del progetto esecutivo relativamente alle proprietà
suindicate che non comporteranno variazioni agli impegni di spesa già
approvati con le determinazioni (mecc. 9907341/33) per il lotto 3 e (mecc.
9909863/33) per il lotto 4 già citate.
Poiché, alla luce di
quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale n. 850 del 16 maggio 2001
(mecc. 2001 04849/033) il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno
determinare, in attesa della riapprovazione di tutti gli atti amministrativi e
progettuali previa l’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa
vigente, la consegna dei lavori, limitandoli in modo tale da non interessare con
le lavorazioni previste le proprietà in oggetto ed a determinare
l’efficacia limitata della spesa, comunque contenuta nell’ambito del
quinto contrattuale, con ulteriore determinazione dirigenziale si
provvederà a riestendere l'affidamento delle opere per l'importo
complessivo di aggiudicazione, temporaneamente sospeso con la sopracitata
determinazione (mecc. 2001 04849/033).
Tutto ciò
premesso,
Con
successivo provvedimento deliberativo si provvederà alla riapprovazione
del progetto esecutivo relativamente alle proprietà suindicate che non
comporteranno variazioni agli impegni di spesa già approvati con le
determinazioni (mecc. 9907341/33) per il lotto 3 e (mecc. 9909863/33) per il
lotto 4 già citate in narrativa finanziati con la 1^ e 2^ emissione BOC
“Città di Torino 1999/2019” mecc. 1591/1599 e conservati nei
residui;