Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Parcheggi ed Esercizio
n. ord. 18
2002 07588/06
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO AL CONSORZIO PER LA MOBILITÀ NELL`AMBITO METROPOLITANO TORINESE, DENOMINATO "AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA" - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE.
Proposta dell'Assessora Sestero,
di concerto con lAssessore Peveraro.
Il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 ha conferito alle Regioni e
agli Enti Locali una serie di nuove funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale.
La Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 ha introdotto una nuova
normativa in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione
del decreto legislativo 422/97.
Larticolo 8 della L.R. 1/2000, al fine di coordinare le
politiche di mobilità nellambito metropolitano torinese,
prevede la costituzione di un Consorzio degli Enti Locali interessati,
promosso dalla Regione Piemonte, denominato "Agenzia per
la Mobilità Metropolitana", con il compito di gestire
tutte le funzioni trasferite o delegate agli enti aderenti in
materia di trasporto pubblico in ambito metropolitano.
Il 22 dicembre 2000 è stato sottoscritto un Accordo di
Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per il
rilancio del trasporto pubblico, la riorganizzazione della mobilità,
il miglioramento dellambiente nelle aree urbane.
Larticolo 8 dellAccordo di Programma sopra citato
impegna le Parti a sottoscrivere un Protocollo di Intesa per listituzione
di un Consorzio per la mobilità nellambito metropolitano
torinese, denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana".
Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 luglio 2002 (mecc.
2002 05770/006), dichiarata immediatamente eseguibile è
stato approvato il testo del Protocollo di Intesa, ed il cronoprogramma
ad esso allegato, tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune
di Torino per listituzione del Consorzio per la Mobilità
nellambito metropolitano torinese, denominato "Agenzia
per la Mobilità Metropolitana".
Con tale cronoprogramma sono stati concordati i tempi per la costituzione
del Consorzio affinché lo stesso possa essere operativo
entro il 1° gennaio 2003. In particolare entro ottobre 2002
i tre Enti dovranno sottoscrivere gli schemi di Statuto e Convenzione
e con Legge Regionale, che prevederà tra laltro la
proroga del periodo transitorio di cui allart. 21, comma
5, della L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, dovrà essere istituita
lAgenzia per la Mobilità Metropolitana. Inoltre,
il Consorzio dovrà essere presentato agli altri Comuni
che possono aderirvi.
In data 23 luglio 2002 è stato firmato il Protocollo di
Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino
per listituzione dellAgenzia per la Mobilità
Metropolitana.
Con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 5 agosto
2002 sono stati approvati gli schemi dello Statuto e della Convenzione
del costituendo Consorzio.
Lo Statuto e la Convenzione sono il risultato di un gruppo di
lavoro tra i tre Enti che ha visto anche la successiva verifica
ed approvazione dei tre Assessori competenti.
Il Consorzio verrà costituito inizialmente tra la Regione
Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino; inoltre
saranno chiamati ad aderire al Consorzio i Comuni compresi nellambito
territoriale di competenza del Consorzio stesso ed il cui elenco
è allegato alla Convenzione; alla Convenzione è
altresì allegato lelenco dei servizi di trasporto
pubblico trasferiti o delegati che verranno conferiti dai tre
Enti.
Il consorzio svolgerà i seguenti compiti:
- pianificazione del sistema della mobilità dellambito
metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di
coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità
redatti dai comuni;
- programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto
locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi
del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
- predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali
per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di
competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza
e poteri sanzionatori;
- gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
- monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza
ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità
percepita;
- eventuali altri compiti delegati direttamente dagli Enti aderenti
al Consorzio.
La quota di partecipazione al Consorzio relativa a ciascun Ente
contraente viene determinata in virtù del seguente criterio:
a) Regione Piemonte: trentasette virgola cinque per cento (37,5
%);
b) Comune di Torino: trentasette virgola cinque per cento (37,5
%);
c) Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5
%);
d) altri comuni: dodici virgola cinque per cento (12,5 %).
Ciascun Ente contribuirà alla costituzione dellAgenzia
con proprie risorse, secondo quanto è stabilito dalla Convenzione,
che per la Città ammontano ad Euro 937.500,00 da coprire
tramite versamento in contanti o con eventuale apporto di altri
beni. Le risorse finanziarie saranno reperite con mutuo della
Cassa DD.PP. a valere sul "Formale Impegno" pos. 4416471/00
del 23 luglio 2002.
Si rende perciò necessario approvare ladesione della
Città di Torino allAgenzia per la Mobilità
Metropolitana ed approvare gli schemi della Convenzione e dello
Statuto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. c) del Regolamento Comunale
del Decentramento è stato richiesto il parere dei Consigli
Circoscrizionali. Si prende atto di aver trasmesso alle Circoscrizioni,
con lettera prot. n. 30924/I.8.3 del 17 settembre 2002, copia
della proposta di deliberazione e degli allegati. Si dà
atto che nel termine previsto, è pervenuto il parere favorevole
della Circoscrizione 7, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (all. 3 - n. ). Non hanno presentato
parere le altre Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, ladesione della Città
di Torino allAgenzia per la Mobilità Metropolitana;
2) di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte,
Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione di
un consorzio denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana"
ai sensi e per gli effetti dellart. 8 della Legge Regionale
n. 1 del 4 gennaio 2000 (all. 1 - n. );
3) di demandare al legale rappresentante della Città, individuato
per la stipulazione della convenzione la possibilità di
apportare eventuali modifiche di carattere formale necessarie
per ladeguamento a norme di legge od opportune per una migliore
redazione dellatto;
4) di approvare lo schema di Statuto dellAgenzia della Mobilità
Metropolitana (all. 2 - n. );
5) di dare atto che la quota eccedente gli eventuali apporti di
beni che verranno definiti con apposito atto deliberativo sarà
finanziata ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti - per un importo massimo
di Euro 937.500,00 - a valere sul "Formale Impegno"
posizione 4416471/00 del 23 luglio 2002 per il triennio 2002/2004;
gli oneri finanziari trovano copertura nei fondi previsti nel
Bilancio pluriennale 2002/2004 approvato contestualmente al Bilancio
di previsione 2002 con deliberazione n. 39 del Consiglio Comunale
in data 6 marzo 2002 (mecc. 2002 00430/024), esecutiva dal 19
marzo 2002.
Lerogazione della spesa è subordinata alla concessione
definitiva del mutuo;
6) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali limpegno
della spesa e laccertamento di entrata del relativo mutuo
nonché la liquidazione dei fondi;
7) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO E COMUNE DI TORINO PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO DENOMINATO "AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLART. 8 DELLA L.R. N. 1 DEL 4 GENNAIO 2000.
- la Regione Piemonte (C.F. 899876016), di seguito denominata
"Regione", in persona del Presidente On.le Enzo Ghigo,
nato a ________ il ________, domiciliato per la carica presso
la sede della stessa;
- la Provincia di Torino (C.F. 01907990012), di seguito denominata
"Provincia", in persona della Presidente prof.ssa Mercedes
Bresso, nata a __________ il ______, domiciliata per la carica
presso la sede della stessa;
- il Comune di Torino (C.F. ), di seguito denominato "Comune
di Torino", in persona del Sindaco On.le Sergio Chiamparino,
nato a ________ il __________, domiciliato per la carica presso
la sede dello stesso
- che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e
per gli effetti dellart. 8 della legge regionale 4 gennaio
2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese,
da denominarsi "Agenzia per la mobilità metropolitana",
di seguito definito: "Agenzia";
- che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio
tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di
Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti
allambito metropolitano torinese;
- che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni
trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale
degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo
a:
- pianificazione del sistema della mobilità nellambito
metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di
coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità
redatti dai comuni;
- programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto
locale attraverso lapprovazione del programma triennale
dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
- predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali
per laffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
di competenza e dei relativi contratti di servizi;
- gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
- monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza
ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità
percepita;
- vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri
sanzionatori;
- che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso
il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità,
anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi
operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento
degli scopi istituzionali;
- che è necessario prevedere la possibilità per
i Comuni elencati nellAllegato 1, di essere ammessi a far
parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- che è inoltre necessario prevedere la possibilità
per i Comuni non compresi nellAllegato 1 che appartengano
allambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del
Consorzio previa deliberazione dellAssemblea;
- che risultano applicabili allistituendo Consorzio la normativa
di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché
le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate
dallart. 31 del Testo Unico sullOrdinamento degli
Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami
legislativi;
- che si rimanda sin dora allo Statuto dellistituenda
"Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profilo
strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente
disciplinato.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del
consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana"
per lesercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate
in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in
ambito metropolitano.
3. Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede,
ai sensi del citato art. 31 del T.U. sullOrdinamento degli
Enti Locali, i seguenti profili organizzativi:
a) le nomine e le competenze degli organi consortili;
b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti fondamentali del Consorzio;
c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle
quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;
d) la disciplina del periodo transitorio;
rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti lulteriore
disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata
normativa.
4. E rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più
completa, necessaria disciplina dellorganizzazione, della
nomina e delle funzioni degli organi consortili (art. 31, comma
III, del T.U. sullordinamento degli Enti Locali).
1. Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dellart. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 ed art. 31 del T.U. sullOrdinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, "lAgenzia per la mobilità metropolitana".
2. Sono conferite allAgenzia tutte le funzioni trasferite
o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti
consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto
pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nellallegato
2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio
relativo ai programmi desercizio aziendali, ad una banca
dati costituita presso la segreteria dellAgenzia. Con successive
convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare allAgenzia
ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.
3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente
viene determinata in virtù del seguente criterio:
- Regione Piemonte: trentotto per cento (37,5%)
- Comune di Torino: trentasette per cento (37,5%)
- Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%)
- Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici
virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme,
è attribuita una quota di partecipazione proporzionale
alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nellAllegato
1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può
superare in ogni caso il 12,5%.
4. Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti allambito
metropolitano, indicate nellAllegato 1, sono attribuite
alla Provincia di Torino. Nellipotesi in cui uno di detti
Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione,
la relativa quota di partecipazione è detratta da quella
complessiva della Provincia di Torino.
Il subentro o il recesso di un Comune appartenente allambito
metropolitano non compreso nellAllegato 1 determina la ridefinizione
delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune
di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione
proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.
5. Salvo quanto previsto dallart. 1, comma 4 dello Statuto
lammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione
dellAssemblea, assunta secondo le modalità descritte
allart. 8 dello Statuto.
1. Sono organi di governo:
- lAssemblea,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente dellAgenzia.
2. LAssemblea è composta dai rappresentanti degli
Enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota
di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto
al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può
rappresentare più di un Ente consorziato.
LAssemblea è organo di carattere permanente, di durata
coincidente con quella dellAgenzia, non soggetto a rinnovo
per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti
per mutamento della titolarità della carica.
Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta
dellAssemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni
dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti
allAgenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla
convocazione.
3. LAssemblea è lorgano di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
La medesima elegge e revoca:
a) il Consiglio dAmministrazione,
b) il Presidente dellAgenzia, scelto tra i componenti del
Consiglio di Amministrazione,
c) i Revisori dei Conti.
4. LAssemblea approva gli atti fondamentali dellAgenzia.
Sono fondamentali i seguenti atti:
d) il piano di mobilità dellambito metropolitano
e dei trasporti,
e) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale,
f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano,
in armonia con lart. 12 della Legge Regionale 4 gennaio
2000, n. 1;
g) la relazione revisionale e programmatica, i piani finanziari,
il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni,
il conto consuntivo;
h) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione
dei soggetti convenzionati.
E altresì di competenza dellAssemblea lapprovazione
dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti
degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.
5. LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAgenzia.
Al presidente dellAgenzia sono attribuiti i poteri di convocazione
e direzione dei lavori e delle attività dellAssemblea.
6. Il Consiglio dAmministrazione è composto dal Presidente
dellAgenzia e da sette consiglieri. I componenti del consiglio
damministrazione devono essere scelti dallAssemblea
consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti
per lelezione a consigliere comunale e provinciale ed una
speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti,
per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private,
per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono
essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli assessori,
competenti per materia, degli Enti consorziati.
LAssemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite
dallo Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla
nomina, i consiglieri durano in carica sino allelezione
dei nuovi.
Le dimissioni dalla carica di consigliere damministrazione
non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
I consiglieri damministrazione che non intervengono senza
giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
LAssemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari
o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque
giorni.
Le dimissioni di quattro componenti il Consiglio dAmministrazione
comporta la decadenza dellintero consiglio.
La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità,
delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa
allo Statuto.
7. Il Consiglio dAmministrazione compie tutti gli atti rientranti
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dallo statuto allAssemblea, e che non ricadano nelle competenze,
previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dellAgenzia,
del Direttore Generale o dei Dirigenti.
8. Il Presidente dellAgenzia è nominato dallAssemblea.
Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione
motivata di revoca dellAssemblea, assunta con la stessa
maggioranza necessaria per la nomina.
In caso di impedimento permanente, revoca dallincarico,
decadenza, sospensione o decesso del Presidente dellAgenzia,
lAssemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente,
previa integrazione del Consiglio dAmministrazione.
9. Il Presidente rappresenta lAgenzia, nellesercizio
delle proprie competenze, in particolare:
a) convoca e presiede lAssemblea e dirige i lavori e le
attività dellAssemblea;
b) convoca il Consiglio dAmministrazione e lo presiede;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, allesecuzione
degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dellente,
sovrintende allespletamento delle funzioni attribuite o
delegate dagli enti consorziati;
d) previa deliberazione dellorgano competente, stipula con
altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato,
di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma
e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve
le competenze dellAssemblea e degli altri organi dellAgenzia;
e) previa deliberazione del Consiglio dAmministrazione,
promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare
e transigere le controversie.
1. Sono organi di direzione amministrava e tecnica dellAgenzia
il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni
loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici
o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio
e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge,
del presente capo dello statuto e dei regolamenti.
2. Il Direttore Generale dellAgenzia è nominato dal
Consiglio dAmministrazione al di fuori della dotazione organica,
con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del
mandato del consiglio damministrazione, revocabile dallAssemblea
secondo quanto previsto dallo statuto.
Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione
del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi
di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso
dei requisiti per laccesso alle qualifiche dirigenziali
nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi
e professionali che ne comprovino le capacità tecniche,
gestionali ed organizzative.
3. Al direttore generale compete la responsabilità gestionale;
egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi
di governo dellente sulla base delle direttive impartite
dagli stessi; sovrintende alla gestione dellente; coordina
e indirizza i dirigenti dellAgenzia, perseguendo livelli
ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e lobbligo
del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso lequilibrio
delle spese e delle entrate.
4. Il consiglio damministrazione provvede, sulla base di
unistruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire
e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo
conto della natura e delle capacità professionali del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza;
gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza
delle direttive del presidente dellAgenzia, del Consiglio
dAmministrazione, del direttore generale; in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi
assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo
di gestione; per responsabilità particolarmente grave o
reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi
di lavoro.
5. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa,
partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni
dellassemblea e del consiglio damministrazione curandone
la verbalizzazione.
Il segretario è nominato dal consiglio damministrazione
tra i dirigenti amministrativi di ruolo dellAgenzia, previo
assenso dellamministrazione di provenienza, tra i dirigenti
amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.
Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.
6. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di
responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto
a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire.
7. E altresì istituito un Comitato Tecnico composto
da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con
le modalità previste nello Statuto.
8. Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative
in materia.
1. Lelezione, la composizione, la presidenza del collegio
dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di
incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei
suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo Unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali che disciplinano
lorgano di revisione economico-finanziario degli enti locali,
in quanto compatibile.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione
di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono
rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le
funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di
contabilità.
4. I revisori possono assistere alle sedute dellAssemblea
dei rappresentanti e, su invito del presidente dellAgenzia,
anche alle adunanze del consigli di amministrazione nelle quali
si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie
economiche finanziarie di rilevante interesse per lAgenzia.
1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dellAgenzia
sono comunicati e agli enti aderenti preventivamente nel termine
di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre
osservazioni. Gli organi dellAgenzia deliberano, contro
le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati,
con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti
regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio
2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi
minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante
dellente consorziato interessato.
1. Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue:
a) Conferimenti di valori numerari
1. Regione Piemonte Euro 937.500,00 (novecentotrentasettemilacinquecento);
2. Provincia di Torino Euro 625.500,00 (seicentoventicinquemila);
3. Comune di Torino Euro 937.500,00 (novecentotrentasettemilacinquecento).
La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è
versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come
quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500
(trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni
di cui allAllegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al
momento delladesione, i Comuni stessi versano allAgenzia
la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dallAgenzia
alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia
di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.
2. I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati
allAgenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.
3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento
dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto
pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite
dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti
locali.
Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi
complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza
trimestrale anticipata.
4. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente allAmbito
Metropolitano, non previsto nellelenco Allegato 1, non modifica
lentità del fondo consortile; la quota di partecipazione
del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli
altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.
5. Le spese derivanti dallesercizio delle funzioni saranno
finanziate come previsto dallart. 29 comma 2 dello Statuto.
1. Per lanno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà
a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico
locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.
2. In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il
finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti
allAgenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono
a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile
di cui allart. 7.
1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dellinformazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dellordinamento vigente.
1. Il presente atto è esente dallimposta di bollo
in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B
alla Tabella, art. 16.
2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente
convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato
"Agenzia per la mobilità metropolitana".
3. Le spese iniziali di costituzione dellAgenzia minute
e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.
La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene
sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente
allo statuto del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità
metropolitana".
Letto, approvato e sottoscritto.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte
Per la Provincia di Torino
Per il Comune di Torino
Allegato n. 1: Elenco dei Comuni
Allegato n. 2: Servizi trasferiti e delegati.
CAPO 1: Disposizioni generali |
2 |
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Art. 1 | Denominazione, Sede e Costituzione |
2 |
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Art. 2 | Durata, recesso, scioglimento |
2 |
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Art. 3 | Scopi |
2 |
|||||||
CAPO 2: Organi di governo |
3 |
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Art. 4 | Organi di governo |
3 |
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Sezione I: |
LAssemblea |
3 |
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Art. 5 | Composizione e durata dellAssemblea |
3 |
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Art. 6 | Prima adunanza |
4 |
|||||||
Art. 7 | Competenze |
4 |
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Art. 8 | Convocazione e quorum di validità delle sedute dellassemblea |
4 |
|||||||
Art. 9 | Presidenza dellAgenzia |
5 |
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Sezione II: |
Consiglio dAmministrazione |
5 |
|||||||
Art. 10 | Composizione, elezione e durata |
5 |
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Art. 11 | Ineleggibilità ed incompatibilità |
6 |
|||||||
Art. 12 | Competenze |
6 |
|||||||
Art. 13 | Convocazioni |
7 |
|||||||
Art. 14 | Deliberazioni |
7 |
|||||||
Sezione III: |
Il Presidente dellAgenzia |
7 |
|||||||
Art. 15 | Nomina, durata, cessazione |
7 |
|||||||
Art. 16 | Competenza |
8 |
|||||||
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica |
8 |
||||||||
Art. 17 | Organi di direzione amministrativa |
8 |
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Art. 18 | Il direttore generale dellAgenzia |
8 |
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Art. 19 | Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali |
9 |
|||||||
Art. 20 | Attribuzione incarichi di direzione a dirigenti enti consorziati |
9 |
|||||||
Art. 21 | Segretario dellAgenzia |
9 |
|||||||
Art. 22 | Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne |
9 |
|||||||
Art. 23 | Assunzioni tramite mobilità |
10 |
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CAPO 4: Comitato Tecnico |
10 |
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Art. 24 | Comitato Tecnico |
10 |
|||||||
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi: disposizioni generali |
10 |
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Art. 25 | Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo |
10 |
|||||||
Art. 26 | Assicurazione e tutela giudiziale degli organi |
10 |
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CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti |
11 |
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Art. 27 | Elezione, composizione e durata |
11 |
|||||||
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria |
11 |
||||||||
Art. 28 | Patrimonio |
11 |
|||||||
Art. 29 | Fonti di finanziamento |
11 |
|||||||
Art. 30 | Contrazione dei mutui |
12 |
|||||||
Art. 31 | Contabilità e bilanci |
12 |
|||||||
CAPO 8: Uffici |
13 |
||||||||
Art. 32 | Principi e criteri di organizzazione |
13 |
|||||||
CAPO 9: Informazione e partecipazione |
13 |
||||||||
Art. 33 | Informazione e partecipazione |
13 |
|||||||
CAPO 10: Norme finali e di rinvio |
14 |
||||||||
Art. 34 | Norme finali e di rinvio |
14 |
CAPO 1: Disposizioni generali
Art. 1 - Denominazione, Sede e Costituzione.
1. Ai sensi dellart. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000,
n. 1, è costituito il consorzio per la mobilità
metropolitana torinese.
2. Il Consorzio è denominato "Agenzia per la mobilità
metropolitana", di seguito definito: "Agenzia",
siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di
Agenzia per la Mobilità Torino.
3. Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino, il Comune di Torino e i comuni di cui allAllegato
1 che aderiscano.
4. Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio
dAmministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio
i comuni indicati nellAllegato 1 ricadenti nellambito
dellarea conurbata di Torino, fatti salvi gli adempimenti
previsti dallart. 31, comma secondo, del T.U.E.L.
5. Con deliberazione dellAssemblea possono essere ammessi
a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui allAllegato
1, fatti salvi gli adempimenti previsti dallart. 31 , comma
secondo, del T.U.E.L.
6. LAgenzia ha sede nel Comune di Torino. Con deliberazione
del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio
sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
Art. 2 - Durata, recesso, scioglimento.
1. Il Consorzio ha durata sino allesaurimento dello scopo
sociale.
2. Ogni ente consorziato può recedere dal consorzio con
un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto
del recesso. In caso di recesso, il recesso avrà effetto
solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento
della comunicazione di recesso.
3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno inviata al consorzio.
4. Il recesso può essere esercitato per la prima volta
a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione
triennale successivo alla costituzione del consorzio.
5. Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche
previsioni della convenzione.
6. Il consorzio si scioglie:
a) Per esaurimento dello scopo
b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune
di Torino, Provincia di Torino.
Art. 3 - Scopi
1. LAgenzia ha lobiettivo di promuovere la mobilità
sostenibile nellarea metropolitana di Torino, ottimizzando
i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
- La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della
mobilità;
- La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale
rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità
e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione
e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
- Lamministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti
degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie
di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione
e informazione con i cittadini;
- Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
- La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
- Limpiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte
le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e
di immagine del sistema di trasporto.
2. LAgenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate
in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in
ambito metropolitano con particolare riguardo alla:
- Pianificazione del sistema della mobilità dellambito
metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di
coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità
redatti dai comuni;
- Programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto
locale attraverso lapprovazione del programma triennale
dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
- Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali
per laffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza
e poteri sanzionatori;
- Gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
- Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza
ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità
percepita.
3. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso lAgenzia
funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche
diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione
o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento
degli scopi istituzionali.
4. LAgenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni
in materia di trasporto pubblico locale delegate da Enti non consorziati.
CAPO 2: Organi di governo
Art. 4 - Organi di governo
1. Sono organi di governo:
- Lassemblea,
- Il consiglio di amministrazione,
- Il presidente dellAgenzia.
Sezione I: LAssemblea
Art. 5 - Composizione e durata dellAssemblea
1. Lassemblea è composta dai rappresentanti degli
enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota
di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato
non può rappresentare più di un ente consorziato.
2. Lassemblea è organo di carattere permanente, di
durata coincidente con quella dellAgenzia, non soggetto
a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei
componenti per mutamento della titolarità della carica.
Art. 6 - Prima adunanza
1. Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima
seduta dellAssemblea, convocata dallo stesso entro venti
giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti
aderenti allAgenzia.
2. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Art. 7 - Competenze
1. Lassemblea è lorgano di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. LAssemblea elegge e revoca:
a) il consiglio damministrazione;
b) il presidente dellAgenzia, scelto tra i componenti del
consiglio di amministrazione;
c) i revisori dei conti.
3. LAssemblea approva gli atti fondamentali dellAgenzia.
Sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano di mobilità dellambito metropolitano
e il piano dei trasporti;
b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano,
in armonia con lart. 12 della Legge Regionale 4 gennaio
2000, n. 1;
d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari,
il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni,
il conto consuntivo;
e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione
dei soggetti convenzionati.
4. E altresì di competenza dellassemblea lapprovazione
dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti
degli organi di governo di cui allart. 4 e dei componenti
il collegio dei Revisori.
Art. 8 - Convocazione e quorum di validità delle sedute
dellassemblea
1. Lassemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità. Il presidente dellAgenzia è tenuto
a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni,
quando lo richiedono un numero di componenti dellassemblea
rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o
il consiglio damministrazione. In caso durgenza il
termine è ridotto a quarantotto ore.
2. La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno
e lora delladunanza e lelenco degli argomenti
da trattare. Essa è effettuata presso la sede degli enti
consorziati mediante lettera raccomandata o tramite fax, almeno
dieci giorni prima di quello fissato per ladunanza.
3. In mancanza delle formalità suddette, lassemblea
si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti
i rappresentanti degli enti consorziati.
4. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi
agli argomenti posti allordine del giorno sono depositati
nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti.
La presente disposizione non si applica ai casi durgenza
di cui al precedente comma uno.
5. Il presidente dellAgenzia, su richiesta dei revisori
dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella
gestione dellente, convoca lassemblea per gli adempimenti
di legge.
6. Le sedute dellassemblea si svolgono presso la sede dellAgenzia
o presso la sede di uno degli enti consorziati.
7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza
della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione.
A seguito di seduta deserta, lassemblea si riunisce, in
seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso,
la seduta è valida con lintervento di tanti componenti
che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione;
lorgano può deliberare sulle proposte comprese nellordine
del giorno della seduta dichiarata deserta.
8. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che
la legge disponga altrimenti.
9. I componenti del consiglio damministrazione e il presidente
dellAgenzia partecipano ai lavori dellAssemblea, intervenendo
nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può
altresì invitare a partecipare il direttore generale e
i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i
componenti del collegio dei revisori dei conti, senza diritto
di voto.
10) Lapprovazione degli atti dellassemblea avviene
con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano
il 66% delle quote di partecipazione.
11) Le deliberazioni dellassemblea constano da processi
verbali firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 9 - Presidenza dellAgenzia
1. Lassemblea è presieduta dal presidente dellAgenzia.
Al presidente dellAgenzia sono attribuiti i poteri di convocazione
e direzione dei lavori e delle attività dellassemblea.
Sezione II: Consiglio dAmministrazione
Art. 10 - Composizione, elezione e durata
1. Il consiglio damministrazione è composto dal presidente
dellAgenzia e da sette consiglieri.
2. Lassemblea consortile sceglie i componenti del consiglio
damministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che
hanno i requisiti per lelezione a consigliere comunale e
provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa,
per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche
o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula.
Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche
gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
3. Per lelezione del consiglio damministrazione, salvo
il caso di elezione unanime di tutti i componenti, lassemblea
provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati,
nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero
progressivo. Ciascun ente consorziato può esprimere il
suo voto per una sola lista.
4. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente
per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo
il numero di consiglieri da eleggere.
5. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati
di ciascuna lista, nellordine previsto e vengono disposti
in ununica graduatoria decrescente.
6. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più
elevati.
7. In caso di parità di quoziente per lultimo consigliere
da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto
il minor numero di voti.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla
nomina, i consiglieri durano in carica sino allelezione
dei nuovi
9. La dimissione di quattro componenti il consiglio damministrazione
comporta la decadenza del consiglio stesso.
10. Le dimissioni dalla carica di consigliere damministrazione
non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
I consiglieri damministrazione che non intervengono senza
giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11. Lassemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari
o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque
giorni.
Art. 11 - Ineleggibilità ed incompatibilità
1. Non possono essere candidati alla elezione a consigliere damministrazione
coloro che sono in lite con lAgenzia, nonché i titolari,
i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti
con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti
attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio,
ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi
o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2. Sono altresì ineleggibili coloro che si trovino nelle
condizioni di ineleggibilità previste dal Testo unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali.
3. Sono sospesi e decadono dalla carica di consigliere damministrazione
i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità
stabilite nel Testo unico delle leggi sullordinamento degli
enti locali e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di
ineleggibilità previste nel precedente comma 1.
Art. 12 - Competenze
1. Il consiglio damministrazione compie tutti gli atti rientranti
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dallo statuto allassemblea, e che non ricadano nelle competenze,
previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dellAgenzia,
del direttore generale o dei dirigenti.
2. E, altresì, di competenza del consiglio damministrazione:
a) ladozione dei regolamenti sullordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dallassemblea;
b) la nomina del direttore generale;
c) la nomina, su proposta del direttore generale, dei responsabili
dei servizi, lattribuzione e la definizione degli incarichi
dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione
esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento lordinamento
non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto
allattività di gestione, secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dallarticolo 22 che segue;
d) lautorizzazione al presidente dellAgenzia a promuovere
e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione
e transigere nelle controversie riguardanti lamministrazione;
e) ladozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità,
delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre
alla successiva ratifica dellassemblea entro i successivi
sessanta giorni, a pena di decadenza;
f) la nomina di un vicepresidente nellambito del consiglio
damministrazione che sostituisca il presidente in caso di
assenza o impedimento di questultimo;
g) la presa datto della composizione del Comitato Tecnico
e la definizione degli emolumenti.
Art. 13 - Convocazioni
1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta
lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La
convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno
richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due
consiglieri o il direttore generale o il collegio dei revisori.
La riunione in questo caso deve arrese fissata non oltre dieci
giorni dalla richiesta.
2. Il collegio si riunisce nella sede del consorzio o in altro
luogo indicato nellavviso di convocazione purchè
in Italia.
3. Lavviso di convocazione deve contenere il giorno, lora,
il luogo della riunione e lindicazione degli oggetti da
trattarsi nelladunanza e deve essere trasmesso per iscritto
anche a mezzo fax.
4. Lavviso di convocazione deve essere inviato ai componenti
il consiglio di amministrazione nel loro domicilio indicato in
sede di accettazione della nomina o successivamente modificato
mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri
almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro
ore.
Art. 14 - Deliberazioni
1. Le sedute del consiglio damministrazione sono valide
con lintervento della metà più uno dei suoi
membri.
2. Il consiglio damministrazione delibera a maggioranza
dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del consiglio damministrazione partecipa
il direttore generale dellAgenzia, senza diritto di voto.
4. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo
verbale dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario.
Sezione III: Il Presidente dellAgenzia
Art. 15 - Nomina, durata, cessazione
1. Il presidente dellAgenzia è nominato dallassemblea
tra i consiglieri di amministrazione.
2. Il presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.
3. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di
deliberazione motivata di revoca dellassemblea assunta con
la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
4. In caso di impedimento permanente, revoca dallincarico,
decadenza, sospensione o decesso del presidente dellAgenzia,
lassemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente,
previa integrazione del consiglio damministrazione.
5. Il presidente è sostituito dal vice-presidente in caso
di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 16 - Competenza
1. Il presidente rappresenta lAgenzia, nellesercizio
delle proprie competenze, in particolare:
a) convoca e presiede lAssemblea e dirige i lavori e le
attività dellassemblea;
b) convoca il consiglio damministrazione e lo presiede;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, allesecuzione
degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dellente,
sovrintende allespletamento delle funzioni attribuite o
delegate dagli enti consorziati;
d) previa deliberazione dellorgano competente, stipula con
altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato,
di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma
e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
e) previa deliberazione del consiglio damministrazione,
promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare
e transigere le controversie riguardanti lamministrazione.
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica
Art. 17 - Organi di direzione amministrativa
1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dellAgenzia
il direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni
loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici
o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio
e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge,
del presente statuto e dei regolamenti.
Art. 18 - Il direttore generale dellAgenzia
1. Il consiglio damministrazione nomina il direttore generale
dellAgenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto
a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio
damministrazione.
2. Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione
del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi
di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso
dei requisiti per laccesso alle qualifiche dirigenziali
nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi
e professionali che ne comprovino le capacità tecniche,
gestionali ed organizzative.
3. Al direttore generale compete la responsabilità gestionale;
egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi
di governo dellente sulla base delle direttive impartite
dagli stessi; sovrintende alla gestione dellente; coordina
e indirizza i dirigenti dellAgenzia, perseguendo livello
ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini
del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso lequilibrio
delle spese e delle entrate.
4. Il direttore generale può essere revocato dal consiglio
di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del
presidente dellAgenzia o del consiglio damministrazione;
di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario
degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione;
per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli
altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 19 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
1 Il consiglio damministrazione provvede, sulla base di
unistruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire
e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo
conto della natura e delle capacità professionali del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive
del presidente dellAgenzia, del consiglio damministrazione,
del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine
di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore
generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità
particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati
dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 20 - Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli
enti consorziati
1. Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono
essere conferiti, previo assenso dellamministrazione di
provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso
lAgenzia per la durata dellincarico.
Art. 21 - Segretario dellAgenzia
1. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa,
partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni
dellassemblea e del consiglio damministrazione curandone
la verbalizzazione.
2. Il segretario è nominato dal consiglio damministrazione
tra i dirigenti amministrativi di ruolo dellAgenzia, previo
assenso dellamministrazione di provenienza, tra i dirigenti
amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.
3. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.
Art. 22 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne
1. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di
responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto
a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno
essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità,
ovvero collaborazioni coordinate e continuative.
3. Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni
degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sullordinamento
degli enti locali, in quanto compatibili.
Art. 23 - Assunzioni tramite mobilità
1. In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità
necessarie allattività dellAgenzia, la copertura
di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante
mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con
la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con
i futuri aumenti contrattuali.
2. A tale personale è garantito, previo accordo con gli
enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso
di scioglimento dellAgenzia.
3. Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di
ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso
gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione
economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento,
coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati,
e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione
di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.
4. Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile,
a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore
previste dallambito contrattuale preesistente.
CAPO 4: Comitato Tecnico
Art. 24 - Comitato Tecnico
1. E istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti
o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione
Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli
Enti di appartenenza.
2. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto
del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni
di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione
e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito
dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza
delle iniziative dellAgenzia con quelle degli Enti Consorziati,
e viceversa.
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali
Art. 25 - Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione
e controllo
1. Agli atti amministrativi degli organi dellAgenzia si
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali
dal Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali.
Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
1. Il presidente dellAgenzia, i consiglieri damministrazione,
unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili dufficio
vengono assicurati contro i rischi inerenti allespletamento
delle loro funzioni.
2. LAgenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi lapertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti del presidente dellAgenzia,
del presidente dellassemblea, dei consiglieri damministrazione,
del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi
direttamente allespletamento delle funzioni del servizio
e alladempimento dei compiti dufficio, assume a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto dinteresse,
ogni onere di difesa sin dallavvio del procedimento, facendo
assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune
gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti
commessi con dolo o colpa grave, lente ripeterà dallassistito,
amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per
la sua difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti
Art. 27 - Elezione, composizione e durata
1. Lelezione, la composizione, la presidenza del collegio
dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di
incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei
suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle
leggi sullordinamento degli enti locali che disciplinano
lorgano di revisione economico-finanziario degli enti locali,
in quanto compatibili.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione
di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono
rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le
funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di
contabilità.
4. I revisori possono assistere alle sedute dellAssemblea
dei rappresentanti e, su invito del presidente dellagenzia,
anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali
si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie
economiche finanziarie di rilevante interesse per lAgenzia.
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria
Art. 28 - Patrimonio
1. LAgenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito
da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione
alle quote di partecipazione di ciascun ente allAgenzia,
dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni
dirette effettuati con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di
partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità
previste dallart. 2343 c.c..
3. I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dallAgenzia,
sono iscritti nel libro dei cespiti dellagenzia, e, a suo
nome presso i registri mobiliari o immobiliari.
4. AllAgenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione
o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
5. In caso di cessazione dellAgenzia o di separazione da
essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito
fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione,
salvo i diritti dei terzi.
Art. 29 - Fonti di finanziamento
1. Le entrate dellAgenzia sono rappresentate da:
a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale;
b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di
controllo e monitoraggio dellutenza e ad azioni di promozione
e di informazione del trasporto pubblico locale;
c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale
rotabile e dei beni strumentali aziendali;
d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari
a quelli minimi;
trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni
su commessa.
2. Gli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni conferite
allAgenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti
stanziati per lespletamento delle funzioni medesime. Tale
quota, determinata dal Consiglio dAmministrazione, non può
essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono
deliberate espressamente dallAssemblea contestualmente al
bilancio di previsione.
3. Leventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni
dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli enti consorziati:
- rimane a disposizione dellAgenzia con vincolo di destinazione
alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità,
se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi
di trasporto pubblico locale minimi;
- viene restituito allente conferente se si tratta di risorse
per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa
destinazione deliberata dallAssemblea.
4. I proventi derivanti da sanzioni a carico dellaffidatario
dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio,
sono acquisiti al bilancio dellAgenzia.
5. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti
consorziati allAgenzia sono definiti dalla convenzione.
Art. 30 - Contrazione dei mutui
1. LAgenzia può contrarre mutui o altre forme di
indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla
legge.
2. Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate
sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più
enti consorziati.
3. Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del
bilancio dellAgenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati,
oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo,
intendono accollarsi lonere.
Art. 31 - Contabilità e bilanci
1. Si applicano allAgenzia, per quanto riguarda la finanza
e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli
enti locali, in quanto compatibili.
CAPO 8: Uffici
Art. 32 - Principi e criteri di organizzazione
1. LAgenzia informa la propria attività amministrativa
ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo
spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione
amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di
direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza
e partecipazione.
2- Lorganizzazione degli uffici è determinata con
atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla
legge per la pubblica amministrazione.
3. LAgenzia è organizzata secondo processi basati
su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti
ISO.
4. Ove occorra, lAgenzia può assumere personale proprio
anche con listituto della mobilità tra enti pubblici,
oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni,
dellopera di quello dipendente dagli enti consorziati.
5. Le deliberazioni dassunzione sono assunte dal consiglio
damministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza
degli organi di direzione amministrativa.
6. Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi,
previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per
i comuni e le province.
7. Ai dipendenti del consorzio si applicano i contratti collettivi
nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione
delle norme stabilite per i Comuni di dimensione pari a quella
di Torino.
CAPO 9: Informazione e partecipazione
Art. 33 - Informazione e partecipazione
1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dellAgenzia
sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine
di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre
osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti Locali le proposte
saranno comunicate ai rispettivi Consigli. Gli organi dellAgenzia
deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento
motivato.
2. Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati,
con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti
regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio
2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi
minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dellente
consorziato interessato.
3. Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti
gli Enti aderenti a prescindere dallentità della
quota di partecipazione, lAgenzia promuove sedi di consultazione
con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; lAgenzia
promuove altresì sedi di consultazione con parte degli
Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse.
Inoltre, per quanto attiene allesercizio del diritto di
informazione e di accesso ai documenti in possesso dellAgenzia,
da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto
previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti
stessi.
4. LAgenzia è tenuta a promuovere ogni possibile
forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento
e allerogazione dei servizi, prendendo in considerazione
proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di
utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai
suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi
relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e
quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione
e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative
gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani
e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dallAgenzia.
CAPO 10: Norme finali e di rinvio
Art. 34 - Norme finali e di rinvio
1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dallAssemblea
e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dallart.
31 comma 2 del TUEL.