Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 134
2002 07565/002
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO - MODIFICA ART. 11.
Presentata dal Presidente Marino
e dalla Vicepresidente Fucini.
Lo Statuto della Città, agli artt. 23 - 26, norma la figura del Difensore Civico, ed in particolare prevede le sue competenze, le modalità di elezione, le condizioni di eleggibilità, la durata della carica e le cause di decadenza.
In particolare, l'art. 25 comma 1 dispone che "Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune", mentre, ai sensi dell'art. 26 comma 2 "Il Difensore Civico resta in carica tre anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta".
Essendo il mandato dell'attuale Difensore Civico scaduto nello scorso mese di luglio, occorre procedere al rinnovo della carica.
Peraltro, l'art. 24 comma 7 dello Statuto della Città afferma che "Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità, stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvare prima della votazione per la nomina del Difensore Civico".
Appare pertanto necessario che il Consiglio Comunale proceda preliminarmente alla determinazione della suddetta indennità, l'ammontare della quale è prevista dal Regolamento del Difensore Civico, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 27 aprile 1992 (mecc. 9203895/49), esecutiva dal 18 giugno 1992, che, all'art. 11, precisa "Al Difensore Civico spetta un'indennità annua lorda non inferiore alla retribuzione attribuita al Vice Segretario Generale con la maggiore anzianità di servizio e non superiore a quella del Segretario Generale".
La Conferenza dei Capigruppo, nella sua seduta del 6 settembre scorso, ha però ritenuto che tale norma non sia condivisibile, soprattutto perché prevede uno stretto collegamento tra l'indennità di funzione di un soggetto, il Difensore Civico appunto, avente forte rilevanza politica (nel senso di essere espressione di un Organo di Governo, quale è il Consiglio Comunale) con la retribuzione prevista per figure quali il Vicesegretario ed il Segretario Generale dell'Ente, caratterizzati evidentemente da compiti gestionali.
Si ritiene pertanto opportuno modificare l'art. 11 del Regolamento del Difensore Civico, prevedendo che l'indennità lorda annua del Difensore Civico sia parametrata, analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia per i componenti gli organi di governo aventi diritto a percepire un'indennità di carica (Presidente del Consiglio Comunale ed Assessori), all'indennità tabellare del Sindaco.
La Conferenza dei Capigruppo ha pertanto stabilito che l'indennità del Difensore Civico, determinata dal Consiglio Comunale ogni qual volta dovrà essere rinnovata la suddetta carica, non potrà essere superiore al 45% dell'indennità di base del Sindaco, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, tabella A, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
su parere unanime della Conferenza dei Capigruppo;
1) di sostituire il comma 1 dell'art. 11 del Regolamento del Difensore Civico, con il seguente: "Al Difensore Civico spetta un'indennità annua lorda non superiore al 45% dell'indennità di base prevista per il Sindaco dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, tabella A, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265";
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.