Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Relazioni Internazionali Olimpiadi
n. ord. 120
2002 05590/072
OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA "CITTA' DI TORINO" - "AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO GIOCHI OLIMPICI", "COMITATO PER ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006" E "ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO" PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO MEDIA NELL'AREA BIT-OIL. (CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO).
Proposta dal Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Tessore, Peveraro, Sestero, Viano,
Montabone, Alfieri e Ortolano.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico Nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999 (mecc. 9910885/01), esecutiva dal 4 gennaio 2000, assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto. Il TOROC è stato costituito il 27 dicembre 1999 con lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2, 3 della legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa legge è stata altresì istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nell'area torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dell'ubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in un'ottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse all'appuntamento olimpico, bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico ed in coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, come predisposta dal TOROC.
Tra le infrastrutture tecniche funzionali all'esercizio dell'evento olimpico la Legge n. 285/2000 include un Villaggio Media, come indicato nell'allegato n. 2 della predetta legge. Per la realizzazione di una parte del Villaggio Media, come specificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2001, è stato individuato il comprensorio del B.I.T. (Bureau International du Travail - Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico) di proprietà comunale, che dovrebbe essere ristrutturato al fine di recuperare l'edificio esistente con il rispetto dei vincoli ambientali e idrogeologici e con la salvaguardia delle reti di fruizione e di accesso della fascia fluviale.
La struttura è localizzata in Torino Via Maestri del Lavoro n. 10 ed è affidata in concessione dal 29 luglio 1964 all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (di seguito OIL). In base alla predetta convenzione, l'OIL gode di un diritto di uso e di occupazione permanente degli immobili e la Città senza il consenso del concessionario non può disporre né totalmente, né in parte.
Il TOROC ha inviato all'Agenzia e alla Città l'ottavo stralcio del piano degli interventi, con annesso studio di Fattibilità Tecnica Economica relativo al Villaggio MEDIA da realizzare negli immobili della sede del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
La Città di Torino ha successivamente trasmesso lo Studio di Fattibilità all'OIL, ed inoltre l'Agenzia ha predisposto un documento "Linee Guida" che stabilisce, in conformità allo studio di Fattibilità, i criteri per la progettazione; anche quest'ultimo documento è stato trasmesso dalla Città di Torino all'OIL.
Allo stato attuale il complesso immobiliare è in condizioni di conservazione e manutenzione inadeguate per l'uso cui saranno destinate durante i Giochi Olimpici, quindi è necessario procedere alla ristrutturazione della parte del complesso che ospiterà i media in coincidenza con i Giochi Olimpici, secondo lo studio di Fattibilità Tecnica Economica eseguito dal TOROC, e delle Linee Guida elaborate dall'Agenzia; è tuttavia necessario garantire che la ristrutturazione dell'immobile ed il relativo utilizzo come Villaggio Media durante i Giochi Olimpici, non pregiudichino, compatibilmente alle esigenze del TOROC, le funzioni dell'OIL.
Pertanto tra la Città, in qualità di proprietaria dell'immobile che sarà sottoposto a ristrutturazione, l'Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali e l'OIL, in qualità di concessionario dell'immobile, è necessario che si addivenga alla sottoscrizione di una specifica Convenzione che disciplini le attività di reciproca competenza relative alla ristrutturazione dell'impianto ed all'uso dello stesso durante i Giochi Olimpici. Lo schema della Convenzione, ed i relativi allegati, costituiti:
In particolare la Convenzione prevede quanto segue:
- la Città, il TOROC, l'Agenzia e l'OIL si impegnano, nell'ambito
delle rispettive competenze ad operare in piena collaborazione
e coordinamento al fine di favorire nel rispetto dei termini e
delle modalità previste nel piano, nello studio di Fattibilità,
Linee Guida e nella presente Convenzione, gli interventi di ristrutturazione
degli immobili destinati ad ospitare il Villaggio MEDIA, durante
i Giochi Olimpici, come individuati nel piano e nello studio di
Fattibilità allegati alla Convenzione;
- Per favorire la collaborazione ed il coordinamento le Parti,
ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa
e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono, entro dieci
giorni dall'ultima sottoscrizione della presente Convenzione,
un Comitato Tecnico composto dal responsabile unico del procedimento
e da quattro membri nominati rispettivamente dalla Città,
dal TOROC, dall'Agenzia e dall'OIL;
- Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall'Agenzia,
in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 285/2000
e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante
l'Agenzia provvede all'individuazione del responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 1° febbraio
1994 n. 109 e s.m.i.;
- L'Agenzia provvede alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva del Villaggio Media in conformità a quanto
previsto nel piano e nello studio di Fattibilità predisposti
dal TOROC e dalle Linee Guida;
- L'Agenzia informa il Comitato Tecnico delle procedure concorsuali
delle aggiudicazioni degli incarichi di progettazione degli eventuali
contenziosi e dello stato di avanzamento di ciascuna delle fasi
progettuali. L'Agenzia, laddove consentito dalla normativa vigente,
nomina, nelle commissioni di aggiudicazione degli incarichi di
progettazione, un membro designato dalla Città;
- La progettazione delle opere e la pianificazione dei lavori
dovrà tenere in particolare considerazione le esigenze
dell'OIL in termini di necessaria disponibilità degli spazi
e di continuo esercizio delle attività;
- Le parti ed in particolare - per quanto di competenza di ciascuno
- l'Agenzia e L'OIL si impegnano a rispettare il cronoprogramma
degli interventi di ristrutturazione dei padiglioni destinati
al Villaggio Media che sarà definito in sede di progettazione
preliminare e che, comunque, dovrà prevedere - così
come indicato nelle linee guida allegate alla presente convenzione
- una consegna differenziata dei lavori in modo tale che venga
mantenuta una costante disponibilità degli spazi richiesti;
- L'Agenzia trasmette i progetti alla Città e all'OIL.
La Città, sentito l'OIL provvederà all'approvazione
dei progetti che dovrà essere formalizzata e comunicata
all'Agenzia nel più breve tempo possibile e comunque entro
trenta giorni dal ricevimento. La Città provvede all'adozione
di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi di sua competenza
e necessari all'esecuzione del Villaggio Media in conformità
al progetto, sempre che ne ricorrano i presupposti previsti dalle
legge, dai regolamenti locali e dalla normativa edilizia urbanistica
vigente;
- L'OIL garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dall'Agenzia
e dal TOROC, previo avviso da parte degli stessi, l'accessibilità
alle aree e agli immobili destinati al Villaggio Media per lo
svolgimento di tutte le attività necessarie alla predisposizione
dei progetti;
- La Città si impegna, con il consenso dell'OIL, da intendersi
prestato con la sottoscrizione della Convenzione, a mettere a
disposizione dell'Agenzia prima dell'avvio delle procedure di
scelta dell'appaltatore, le aree e gli immobili da destinare a
Villaggio Media secondo progetti ed il programma dei lavori stabiliti
per ciascun padiglione;
- Gli immobili da destinare a Villaggio Media dovranno essere
liberi da ogni impedimento almeno quindici giorni prima dell'inizio
dei lavori. La Città e l'OIL sono esonerati da ogni responsabilità
relativa all'esecuzione dei lavori;
- La realizzazione dei lavori dovrà avvenire in modo tale
da intralciare nella minor misura possibile le attività
dell'OIL e da garantirne la funzionalità per le esigenze
connesse per tale attività. Nel caso in cui il cronoprogramma
dei lavori mirante a mantenere in ogni momento la disponibilità
dei posti letto presso il Campus non sia rispettato, la Città
si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito presso la
propria Foresteria situata a Lingotto, un numero di posti letto
pari alla differenza tra quelli disponibili sul Campus e il numero
necessario per ogni mese dell'anno, come segue: gennaio 120, febbraio
120, marzo 150, aprile 190, maggio 190, giugno 190, luglio 150,
agosto 120, settembre 190, ottobre 190, novembre 190, dicembre
120. L'utilizzo da parte dell'OIL delle stanze rese disponibili
presso il Lingotto avverrà secondo le modalità che
regolano l'uso delle stanze sul Campus e in base alla corrispondenza
intercorsa tra l'OIL e la Città in data 17 e 23 aprile
2002;
- La Città svolgerà funzioni di sorveglianza dei
lavori, anche tramite il Comitato Tecnico;
- l'Agenzia si impegna a inserire nel bando di gara d'appalto
e conseguente atto di assegnazione dei lavori la clausola di responsabilità
legale e giuridica piena in capo all'appaltatore, anche per eventuali
subappalti stipulati, con pena di decadenza dall'aggiudicazione
del lavoro, in relazione al rispetto delle norme contrattuali
e di legge in materia di lavoro e lavoratori e di sicurezza dei
lavoratori;
- Il TOROC e l'OIL potranno svolgere tramite il suddetto Comitato
Tecnico attività conoscitiva in merito all'esecuzione dei
lavori, con facoltà di chiedere al responsabile unico del
procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere,
d'intesa con la direzione dei lavori, all'area di cantiere;
- La realizzazione del Villaggio Media dovrà essere ultimata,
in conformità a quanto previsto nel piano degli interventi,
entro e non oltre il mese di giugno 2005. Qualora sia necessario
una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile
unico del procedimento dovrà informare tempestivamente
il Comitato Tecnico, illustrandone le ragioni. La proroga potrà
essere concessa solo previa formale intesa con il TOROC e sentita
la Città;
- La Città, con il consenso dell'OIL, che si intende prestato
con la sottoscrizione della Convenzione, rilascerà in favore
del TOROC una specifica concessione d'uso dal 15 novembre 2005
al 31 marzo 2006 degli immobili ristrutturati e delle aree necessarie
all'idoneo e funzionale uso del Villaggio Media, come identificati
nel piano e nello studio di fattibilità;
- Durante il periodo di concessione al TOROC, la Città,
l'OIL e l'Agenzia saranno esonerati da ogni obbligo e responsabilità
attinenti la manutenzione ordinaria e la custodia degli immobili
facenti parte del Villaggio Media;
- Durante il periodo di concessione al TOROC, l'OIL continuerà
a svolgere la propria attività negli immobili non facenti
parte del Villaggio Media. Le modalità di coordinamento
delle attività connesse ai Giochi Olimpici, di competenza
del TOROC, con la funzionalità del centro ed il regime
di privilegi ed immunità previsto dall'accordo complementare
dell'08 aprile 1993 stipulato tra l'Italia e l'OIL, sono definite
nel Regolamento allegato alla presente convenzione;
- Alla fine della concessione d'uso, il Comitato Tecnico predisporrà
un verbale attestante lo stato dei luoghi. Eventuali interventi
di ripristino, ritenuti necessari dall'OIL, saranno eseguiti dal
TOROC con l'assicurazione che tali interventi saranno ultimati
entro il 15 aprile 2006, o, su richiesta del TOROC stesso, in
via sostitutiva, a cura dell'OIL. Il TOROC disporrà dei
beni mobili e degli arredi immessi ed utilizzati nel Villaggio
Media durante la vigenza della concessione d'uso in conformità
a quanto previsto dal proprio Statuto; in ordine a tali beni ed
arredi al fine di garantire la continuità di funzionalità
degli immobili costituenti il Villaggio Media dopo la scadenza
della concessione d'uso, la Città, quale proprietaria degli
immobili stessi, potrà presentare richiesta di assegnazione
e/o vendita a proprio favore, sulla quale il TOROC provvederà
a pronunciarsi;
- Per la completa realizzazione del Villaggio Media è stanziato
come risulta dall'ottavo stralcio del piano degli interventi un
importo complessivo di Euro 16.526.621 pari a Lire 32.000.000.000
finanziato, quanto al 62,5% pari a Euro 10.329.138 (Lire 20.000.000.000)
con fondi della Legge n. 285/2000 e quanto al 37,5% pari a Euro
6.197.483 (Lire 12.000.000.000) con fondi della Città.
L'importo complessivo dell'intervento sarà determinato
nel suo esatto ammontare in sede di progettazione definitiva,
fermo restando il limite di cui all'ottavo stralcio del piano
e la ripartizione percentuale predetta.
- La Convenzione sarà registrata solo in caso di uso e
tutte le spese di stipulazione e registrazione della stessa saranno
a carico di quella delle parti che vorrà procedervi con
possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste
dalla Legge;
- La Convenzione disciplina altresì gli aspetti relativi
alle varianti, collaudi, modifiche legislative e alle controversie;
Considerato infine che lo studio di Fattibilità prevede, tra laltro, la necessità di sopraelevare alcuni edifici di circa 110 cm (evitando in tal modo di demolire anche il solaio del piano rialzato) e, atteso che le norme dattuazione del Piano Regolatore Generale della Città ammettono in proposito una sopraelevazione di soli 40 cm, si rende pertanto necessario, per realizzare lintervento nelle modalità previste dal succitato studio, procedere allapprovazione del medesimo in deroga alle suddette disposizioni, ai sensi dellart. 26 comma 22 delle Norme dattuazione del P.R.G., che prevede: "per tutti gli edifici di particolare interesse storico o caratterizzanti il tessuto storico destinati a funzione di pubblica utilità sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio Comunale, interventi edilizi di adeguamento alle esigenze funzionali, in aggiunta a quelli indicati nella tabella di tipi dintervento".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1) per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, di approvare lo schema della Convenzione - tra la Città, in qualità di proprietaria degli immobili, l'Agenzia, in virtù delle funzioni attribuitele dalla Legge n. 285/2000, il TOROC, in virtù dei propri compiti istituzionali, l'OIL, in qualità di concessionario dell'immobile su cui verranno eseguiti gli interventi di ristrutturazione - per disciplinare le attività di reciproca competenza relative alla realizzazione del Villaggio Media. Tale Convenzione, nonché tutti i relativi allegati, costituiti da:
si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale richiamando in particolare i seguenti articoli
della Convenzione:
coordinamento (art. 2);
progettazione (art. 3);
esecuzione delle opere (art. 4);
ultimazione delle opere (art. 5);
funzionamento del Villaggio Media durante i Giochi Olimpici (art.
6);
risorse finanziarie (art. 7);
clausole particolari (art. 8);
2) demandare a successivi provvedimenti la concessione d'uso dei beni su cui verrà realizzato il Villaggio Media;
3) approvare gli interventi di sopraelevazione di alcuni edifici, previsti dal succitato studio di fattibilità, in deroga alle suddette disposizioni ai sensi dellart. 26 comma 22 delle Norme di attuazione del P.R.G.C.;
4) autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della parte che vorrà procedervi;
5) di dare atto che la progettazione e la realizzazione dell'impianto è finanziata, come risulta dall'ottavo stralcio del piano degli interventi un importo complessivo di Euro 16.526. 621 pari a Lire 32.000.000.000 finanziato, quanto al 62,5% pari Euro 10.329.138 (Lire 20.000.000.000) con fondi della Legge n. 285/2000 e quanto al 37,5% pari a Euro 6.197.483 (Lire 12.000.000.000) con fondi della Città. L'importo complessivo dell'intervento sarà determinato nel suo esatto ammontare in sede di progettazione definitiva fermo restando il limite di cui all'ottavo stralcio del piano e la ripartizione percentuale predetta;
6) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione della necessità di attivare tempestivamente le procedure per la realizzazione dell'impianto.