Divisione Economia e Sviluppo
Vice Direzione Sport e Tempo Libero
Settore Sport
n. ord. 104
2002 04886/010
OGGETTO: TERRENO MUNICIPALE SITO NELL'AREA COMPRESA TRA STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E VIA COGGIOLA. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "VECCHIO BORGO MIRAFIORI".
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del 10 maggio 2000 (mecc. 2000 03351/93), la Circoscrizione n.10 ha concesso, in via provvisoria per anni uno, limpianto sportivo sito fra Strada Comunale di Mirafiori e Via Coggiola, allAssociazione Bocciofila denominata "Vecchio Borgo Mirafiori", ponendo a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e con un canone annuo di Euro 26,21, la manutenzione straordinaria era posta a carico del Comune.
Detta Associazione rappresentata dal presidente sig. GROSSI Giacomo, Strada Comunale di Mirafiori n. 35/47, Torino, regolarmente costituita, in data 18 luglio 2001 ha richiesto la concessione dellimpianto sportivo citato di cui si allega planimetria (all. 3 n. ).
Alla bocciofila concessionaria, la civica Amministrazione, sta provvedendo ad installare un prefabbricato, ad uso sede sociale, con allacciamento ai pubblici servizi, che consentirà lo svolgimento delle attività in condizioni di maggiore sicurezza come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9900820/62), esecutiva dal 16 marzo 1999.
In ottemperanza alla deliberazione (mecc. 9410962/10), nonché alla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), il Consiglio della Circoscrizione n.10 con deliberazione del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00425/93), ha espresso parere favorevole alla concessione per anni tre dell'immobile in oggetto, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 n. ), che prevede un canone di Euro 51,65, la manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le utenze a carico del concessionario.
Si dà atto che la concessione oggetto della presente deliberazione non produce oneri aggiuntivi di nessun genere ed in particolare spese per limpiego di personale comunale in quanto il concessionario si accollerà tutte le spese di conduzione. Il canone di Euro 51,65 è stato così stabilito considerando lo stato di fatto e di diritto dellimpianto nonché della valenza sociale che limpianto potrà assumere per i cittadini.
Si propone, alla luce di quanto evidenziato dalla Circoscrizione n.10, vista la serietà, la competenza e la massima disponibilità dellAssociazione citata in premessa, di provvedere ad assegnare la gestione sociale, per anni cinque, dellarea in oggetto come previsto dalla deliberazione (mecc. 9410962/10), con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, alle condizioni previste nellallegato disciplinare (all. 2 n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di assegnare la gestione dell'area sportiva di proprietà comunale sita tra Strada Comunale di Mirafiori e Via Coggiola alla Associazione Bocciofila "Vecchio Borgo Mirafiori", Codice Fiscale 97620920013, nella persona del Presidente sig GROSSI Giacomo, nato a Montefino (TE) il 25 luglio 1941 e residente in Torino Strada Comunale di Mirafiori 35/47 (C.F. GRS GCM 41L25 F500L) per un periodo di anni 5 a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata;
2) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione con lAssociazione
Bocciofila "Vecchio Borgo Mirafiori" alle condizioni
ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in Euro 51,65 IVA inclusa,
da pagarsi in ununica rata anticipata, dovrà essere
versato al Cassiere della Circoscrizione n.10. Detto canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti
sportivi.
E altresì previsto che nel caso la Città effettui
opere di miglioria nellimpianto in concessione, a proprie
spese, il canone potrà essere rivisto.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del C.C., con preavviso di almeno
tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno. Tutte le eventuali spese datto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente,
ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo
provvedimento deliberativo.