Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 84
2002 03669/009
OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE DEI PIANI ATTUATIVI DELLA CITTÀ DI TORINO AI SENSI DELLART. 1 COMMA 6 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443.
Proposta dellAssessore Viano.
Con Legge del 21 dicembre 2001, n. 443, concernente la "delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive", è stato previsto, tra le altre cose,
allarticolo 1 comma 6, che, a scelta dellinteressato,
il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie per lesecuzione
di una serie di interventi puntualmente elencati nella stessa
norma possa essere sostituito da una denuncia di inizio attività,
ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 e s.m.i.
Tra gli interventi per i quali è possibile esercitare tale
facoltà vi sono quelli specificamente disciplinati da piani
attuativi che contengano precise "disposizioni plano
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive", la cui
sussistenza sia stata dichiarata in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Per i piani attuativi approvati anteriormente allentrata
in vigore della presente legge, latto di ricognizione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta dellinteressato;
in caso di silenzio da parte dellAmministrazione, il privato
può prescinderne, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata lesistenza delle suddette caratteristiche nello
strumento urbanistico relativo allintervento previsto.
La Città di Torino ha approvato una serie di strumenti
urbanistici quali Piani Particolareggiati, Piani per lEdilizia
Economica e Popolare, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di iniziativa
privata Convenzionata, Concessioni Convenzionate, Programmi di
Riqualificazione Urbana, Programmi Integrati, che potrebbero dare
luogo a richieste del tipo sopra descritto.
A tal proposito, considerato che lentrata in vigore dellart.1
comma 6 è stabilita al novantesimo giorno dellentrata
in vigore della legge in oggetto ed è, quindi, di prossima
applicazione, si ritiene opportuno, con il presente provvedimento,
procedere, in via preventiva, alla ricognizione degli strumenti
attuativi già approvati e ancora vigenti, nella cui documentazione
non si riconosce la sussistenza di tutte le disposizioni plano
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive richieste
dalla succitata normativa e, di conseguenza, dichiarare la non
applicabilità agli stessi strumenti della disposizione
de quo.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che la ricognizione degli strumenti urbanistici
attuativi approvati e vigenti alla data di entrata in vigore della
Legge n. 443/2001, ha evidenziato che non ricorrono in alcun caso
le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a
rendere applicabili agli stessi strumenti urbanistici le disposizioni
di cui allart. 1 comma 6 della medesima legge in materia
di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia
di inizio attività.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
2) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.