Divisione Economia e Sviluppo Settore Sport n.
ord. 68
2002
02842/010
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELLIMPIANTO SPORTIVO "EX VENCHI UNICA" DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA MONTE ORTIGARA N.° 78. RINNOVO.
Proposta dell'Assessore Montabone.
Con deliberazione del Consiglio comunale in data 3 marzo 1997
(mecc. 9700530/10), esecutiva dal 28 marzo 1997, veniva concessa
in gestione sociale fino al 31 dicembre 1999, ad un canone annuo
di 774,69, alla Società Sportiva Pozzomaina con
sede in Torino, via Cimone 2 P.IVA 06671550017, larea di
proprietà comunale sita in via Monte Ortigara n. 78, composta
da un campo di calcio m.100x60, un campo tennis in terra rossa
con copertura invernale, una piastra polivalente adibita al basket
ed al volley, una pista di atletica non regolamentare di m. 376
con 6 corsie nel rettilineo di m.100 e 4 corsie nellanello,
una centrale termica, un ufficio, un magazzino, due spogliatoi
e servizi.
La Società sportiva Pozzomaina in data 17 giugno 1999 ha
fatto richiesta di rinnovo ed ha presentato un progetto di massima
per ladeguamento del campo di calcio alla normativa C.O.N.I.,
la costruzione di un campo da calcetto, la ristrutturazione del
fabbricato ad uso spogliatoio, il rifacimento della pavimentazione
del campo di tennis, la riduzione della pista di atletica a quattro
corsie e relativo rifacimento del fondo ed altri interventi riguardanti
le tribune e la biglietteria, per una spesa complessiva di
387.342,67, cosi come riportato nellallegato progetto (all.
1 - n. ). Il progetto "de quo" otteneva i pareri favorevoli
del Settore Tecnico Edilizia Sportiva in data 20 settembre 1999
(all. 2 - n. ) e del Settore Amm.ne e Gestione del Patrimonio
in data 20 ottobre 1999 (all. 3 - n. ).
In ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio
comunale in data 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10), esecutiva
dal 17 luglio 1996, ad integrazione della deliberazione del Consiglio
comunale del 13 febbraio 1995 (mecc. 9410962/10), esecutiva dal
10 marzo 1995, la Circoscrizione III, esaminata la richiesta di
rinnovo ed il progetto di massima sopra citato, in data 12 marzo
2001, con deliberazione (mecc. 2001 01783/086), esecutiva dal
25 marzo 2001, proponeva il rinnovo della concessione dellimpianto
sportivo in oggetto, alla Società Pozzomaina, alle condizioni
citate nellallegato disciplinare (all. 4 - n. ).
In particolare il Consiglio di Circoscrizione n.3 proponeva una
concessione per anni nove ad un canone annuo di 849,57.
Permanendo linteresse della Circoscrizione alla continuità
della concessione e in considerazione della attività sociale
ed aggregativa che la Società Pozzomaina ha svolto in questi
anni e verificato che durante la vigenza della precedente concessione
non sono emerse cause ostative per il rinnovo, visto che il concessionario
ha continuato a pagare regolarmente il canone, in ossequio a quanto
disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 febbraio
1995 (mecc. 9410962/10), del 18 giugno 1996 (mecc. 9602474/10)
e dalla mozione n. 44 (mecc. 9506840/02), che prevedono laffidamento
in concessione, da parte del Consiglio Comunale, della gestione
di impianti sportivi di proprietà municipale per garantirne
sia un miglior utilizzo, sia il recupero dei costi di manutenzione
ad essi collegati, la proposta di rinnovo avanzata dal Consiglio
di Circoscrizione n. 3, può essere accolta stante laccollo
da parte del Concessionario di parte delle utenze così
come previsto dallallegato disciplinare, nonchè di
tutti gli oneri dei lavori di ristrutturazione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria dellintero complesso.
La durata della Concessione può essere stabilita in anni
nove, visto che la società sportiva si assumerà
una spesa dinvestimento di 387.342,67 per adeguare
limpianto alle norme vigenti e il canone annuo in
849,57 come proposto dalla Circoscrizione III. Detto canone sarà
rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà essere
oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero
di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti, di atti
amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti
sportivi. E altresì previsto che nel caso la Città
effettui opere di miglioria nellimpianto in concessione,
a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.
Per quanto concerne la pista di atletica, si ritiene che non possa
essere modificata come previsto nel progetto dal Concessionario,
se non per migliorarne le condizioni duso e pertanto non
potrà essere ridotta.
Si ritiene che le utenze possano essere cosi ripartite:
La raccolta rifiuti e tutte le utenze sono a carico del Concessionario,
fanno eccezione e restano in capo alla Città gli oneri
per la fornitura dellacqua potabile di tutto limpianto
nonché del riscaldamento ed energia elettrica riferiti
agli spogliatoi (con contatori separati da installare a spese
del concessionario).
Le spese poste a carico della Città, con larticolo
13 dellallegata convenzione, trovano capienza nei fondi
appositamente impegnati da parte dei Settori competenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale,
fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di concedere la gestione dellimpianto sportivo sito
in Torino, via Monte Ortigara n. 78, composta da un campo di calcio
m.100x60, un campo tennis in terra rossa con copertura invernale,
una piastra polivalente adibita al basket ed al volley, una pista
di atletica non regolamentare di m. 376 con 6 corsie nel rettilineo
di m.100 e 4 corsie nellanello, una centrale termica, un
ufficio, un magazzino, due spogliatoi e servizi, alla Società
Sportiva Pozzomaina con sede in Torino, via Monte Ortigara, 78
P. IVA 06671550017, rappresentata dal Presidente sig. Ottavio
Porta, nato a Crotone il 9 gennaio 1949 e residente in Torino,
via Tofane, 78, C.F. PRTTTV49A09D122I, come risulta da idonea
certificazione acquisita agli atti del Comune, per anni nove e
con un canone annuo di 849,57 IVA inclusa da pagarsi anticipatamente
in una sola rata al Cassiere della Circoscrizione n.3, a decorrere
dalla data di esecutività della presente deliberazione
che approva la convenzione allegata;
2) di porre a carico della Città le spese relative allacqua
dellimpianto sportivo e energia elettrica e riscaldamento
riguardante gli spogliatoi, di porre tutte le altre spese a carico
del concessionario;
3) di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte
integrante della presente deliberazione (all. 5 - n. ) con la
Società Sportiva Pozzomaina, alle condizioni ivi contenute.
Il corrispettivo annuo determinato in 849,57 IVA inclusa,
sarà rivalutato in base agli aggiornamenti Istat e potrà
essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute
ovvero di adozione, da parte degli Organi Comunali competenti,
di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni
di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario
limporto del canone, riservandosi la facoltà di recesso,
ai sensi dellart. 1373 del C.C., con preavviso di almeno
tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza
indennizzo alcuno. Tale facoltà di recesso potrà
essere esercitata entro un anno dalla data di stipulazione del
contratto. Tutte le eventuali spese datto, di contratto,
di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Alla scadenza il contratto non si rinnoverà automaticamente,
ma potrà essere rinnovato a nuove condizioni con successivo
provvedimento deliberativo.