Divisione Economia e Sviluppo
Settore Sport
n. ord. 53
2002 01310/010
OGGETTO: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI. COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE DAOSTA. SEZIONE CALCIO A CINQUE. REVOCA CONCESSIONE IMMOBILE MUNICIPALE SITO IN VIA FILADELFIA 78/A E CORSO SEBASTOPOLI 115. (DEL. N. MECC. 1991 0159/08 E N. MECC. 94 01762/10).
Proposta dellAssessore Montabone,
di concerto con lAssessore Tessore.
In data 19 giugno 1999 a Seul, l'Assemblea del CIO ha assegnato alla Città di Torino l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006. In quell'occasione Valentino Castellani, quale Sindaco della Città e il Presidente del CONI, Gianni Petrucci, sottoscrissero l'Host City Contract (HCC): il contratto che impegna la città ospite e il Comitato Olimpico nazionale a rispettare le regole previste dal CIO per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi.
Successivamente, con deliberazione del 23 dicembre 1999, esecutiva dal 4 gennaio 2000 (mecc. 99 10885/01), assunta a seguito della scelta compiuta a Seul il 19 giugno 1999 dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), il Consiglio Comunale ha autorizzato la partecipazione della Città alla costituzione del "Comitato per lorganizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" (TOROC), approvandone il relativo Statuto.
Il Toroc è stato costituito il 27.12.1999 con lo scopo di curare lorganizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici.
Con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" sono state dettate le disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei giochi, indicati negli allegati 1, 2 e 3 della Legge stessa e finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e dai privati. Con la stessa Legge è stata altresì istituita lAgenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici alla quale è attribuito il compito di realizzare il piano degli interventi definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (TOROC).
In data 20 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione del TOROC ha adottato una proposta di revisione del dossier di candidatura Olimpica relativamente agli impianti e infrastrutture previsti nellarea torinese, elaborata sulla base di una verifica puntuale dellubicazione e delle relazioni tra i diversi siti in unottica di sistema e prospettando un quadro di interventi definiti non soltanto in funzione delle esigenze connesse allappuntamento olimpico bensì anche in relazione a prospettive di riutilizzo post olimpico e di coerenza con le esigenze di sviluppo e di risposta alle istanze sociali del territorio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 è stata approvata la localizzazione degli impianti e infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, quale risulta dalla proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del TOROC nella riunione del 20 ottobre 2000.
Tra gli impianti sportivi la Legge n. 285/2000 (all. 1) include un impianto sportivo, idoneo alla disputa del torneo olimpico di HOCKEY.
La deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 2001 05883/01), esecutiva dal 6 agosto 2001 stabilisce che per quanto riguarda gli impianti in cui si disputeranno le gare di hockey si prevede lintegrale recupero dellambito Stadio comunale Piazza dArmi per utilizzi post olimpici di carattere sportivo e per il tempo libero.
Detto impianto risulta affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 1991 (mecc. 91 00159/08), esecutiva dal 18 febbraio 1991 in concessione ventennale alla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Sezione Calcio a Cinque. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale dell8 marzo 1994 (mecc. 9401762/10), esecutiva dal 29 marzo 1994 venivano concesse in ampliamento nuove aree.
La concessione ha una durata ventennale a partire dal 13 luglio 1990, ed allart. 2 comma 4 prevede che la Città si riserva di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso di mesi tre, per ragioni di pubblico interesse senza corrispondere alcun indennizzo.
Nel caso di specie sussistono le ragioni di interesse pubblico che legittimano lesercizio di revoca della concessione in quanto detta struttura, è compresa fra gli impianti nei quali verranno disputati gli incontri Olimpici ed a tal fine sarà sottoposta ad interventi strutturali per renderla idonea allespletamento dei tornei Olimpici di hockey.
Durante lesecuzione di tali lavori nonché durante la fase di svolgimento delle Olimpiadi limpianto sarà affidato in concessione rispettivamente allAgenzia Torino 2006 ed al TOROC per lespletamento delle funzioni loro attribuite dalla Legge 285/2000, con i quali tra laltro la Città, a tal fine ed in qualità di proprietaria dellimpianto, provvederà a stipulare unapposita convenzione.
Per le motivazioni sopra richiamate risulta pertanto necessario al fine di realizzare il programma degli interventi come sopra definito procedere alla revoca della concessione dellimpianto sportivo sito in via Filadelfia 78/A e corso Sebastopoli 115, affidato in gestione con deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 1991 (mecc. 91 00159/08) e successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 9401762/10), in concessione ventennale alla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Sezione Calcio a Cinque.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Sezione Calcio a Cinque, laffidamento in gestione dellimpianto sportivo sito in via Filadelfia 78/A e corso Sebastopoli 115, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui allart. 2 ultimo comma della convenzione approvata con deliberazioni della Giunta Comunale del 29 gennaio 1991 (mecc. 91 00159/08), esecutiva dal 18 febbraio 1991, e dell8 marzo 1994 (mecc. 9401762/10), esecutiva dal 29 marzo 1994;
2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali lesecuzione della presente delibera nel rispetto dei termini previsti dallart. 2, ultimo comma, delle suddette convenzioni.