Servizio Centrale Risorse Finanziarie
n. ord. 24
2002 00427/024
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2002 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.
Proposta del Sindaco Chiamparino,
di concerto con gli Assessori Peveraro, Bonino, Lepri, Lodi.
Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi, per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra laltro, allart. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui allart. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2002 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:
TRIBUTI
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)
Con leccezione di cui infra, dal 1997 non sono intervenute variazioni sostanziali al regime ICI: in particolare laliquota ordinaria del 6 per mille è stata introdotta nel 1993, quella agevolata (5,75 per mille) per labitazione principale appunto nel 1997 e non sono state modificate sino ad ora. Nel 1999, questa è leccezione, è stata aumentata la detrazione per la prima casa da £. 230.000 a £. 240.000 su base annua.
Tenuto conto, da un lato, del vincolo dellequilibrio
del bilancio e, dallaltro, dellindirizzo programmatico
dellAmministrazione di alleggerire, per quanto possibile,
lonere fiscale dei proprietari della sola unità immobiliare
in cui abitano (soggetti verosimilmente dotati di redditi modesti)
si propone di:
- ridurre di mezzo punto laliquota sulla prima casa e stabilire
in Euro 120,00 su base annua la detrazione per la stessa;
- aumentare di mezzo punto laliquota sugli altri fabbricati
del gruppo catastale A, sulle aree fabbricabili e sui terreni
agricoli;
- non modificare laliquota attuale sui fabbricati di gruppi
catastali B C D come misura non disincentivante
lo sviluppo delle attività economiche;
- mantenere le agevolazioni già previste per lunità
immobiliare e una pertinenza posseduta a titolo di proprietà
o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di riposo
o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti utilizzata, quella concessa dal proprietario
in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini di
1° grado a condizione che gli stessi la occupino a titolo
di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, quella
costituita da due o più unità immobiliari contigue
occupata a titolo di abitazione principale dallo stesso contribuente
a condizione che sia stata presentata richiesta di fusione allUTE,
quella destinata a uso abitativo ed assegnata dallATC a
residenti in Torino, quella di proprietà del CIT ed assegnata
dallATC a titolo di abitazione principale a residenti in
Torino, quella appartenente dalle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinata ad abitazione principale dal socio assegnatario
residente in Torino, quella costituente lunica proprietà
immobiliare della quale il proprietario non può entrare
in possesso pur avendo intimato lo sfratto (dopo almeno tre accessi);
- mantenere quanto previsto nel 2001 per lunità immobiliare
non occupata e per la quale non risulta essere stato registrato
contratto di locazione da almeno due anni nonché per quella
inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzabile;
- ridurre di un punto laliquota sullunità immobiliare
concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni
stabilite dallaccordo territoriale 14/7/99 ex Legge 431/98
art. 2, comma 3 al fine di incentivare la diffusione di tali contratti;
- eliminare lagevolazione per le unità immobiliari
realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese edili anche
in considerazione della relativa marginalità del fenomeno;
- fare decorrere le modificazioni di cui sopra dal 01/01/2002.
ADDIZIONALE IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
Istituita dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, laddizione comunale allIRPEF venne introdotta dal Comune di Torino a partire dal 1/1/99 nella misura dello 0,1% (invariata sino ad ora) con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9901226/13) del 22 marzo 1999.
La non ripetitività di alcune entrate di natura straordinaria realizzatesi negli ultimi anni rendono indispensabile per lequilibrio del bilancio provvedere alla copertura delle spese correnti con entrate ordinarie in coerenza, tra laltro, con corretti principi finanziari.
Si propone di conseguenza laumento dellaliquota alladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche dallo 0,1% allo 0,3% con decorrenza dal 1/1/2002.
TARSU (Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati)
Per lanno 2002 il sistema tariffario ed il relativo abbinamento con le categorie duso vanno rideterminati secondo il dettato dellart. 65 del D.Lgs. 507/93, coordinato con il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successivo DPR 158/99.
Per la Città di Torino lentrata a regime della tariffa Ronchi è il 01/01/2005, data nella quale le entrate tariffarie dovranno integralmente coprire i costi di gestione del servizio.
Pertanto, necessita ricostruire la TARSU secondo indici quali/quantitativi al metro quadrato di superficie occupata, determinarne il valore a "full cost" e procedere ad abbattimenti in percentuali omogenee e generalizzate, tali per cui la tariffa TARSU aumenti proporzionalmente ed in modo graduale nel tempo sino a copertura integrale dei costi AMIAT alla fine del 2004, come previsto, appunto, dal D.Lgs. 22/97 e DPR 158/99, salvo modifiche di legge.
A questo processo, si deve accompagnare la rideterminazione delle corrispondenti categorie duso della TARSU che dalle attuali 69 dovranno progressivamente ridursi a 30, come prevede il DPR 158/99.
Per quanto concerne lanno 2002 si dovrà in particolare prevedere un abbattimento degli incrementi tariffari risultanti dallapplicazione del full cost fino all80% generalizzato su tutte le categorie, salvo le abitazioni e gli ambulanti alimentari delle aree mercatali per le ragioni che seguono.
Per quanto riguarda le abitazioni si ritiene che limpatto sullutenza cittadina degli aumenti TARSU vada ammorbidito in rapporto alla qualità del servizio offerto, per cui si propone nel 2002 un abbattimento fino al 95% rispetto al full cost.
In modo analogo occorrerà procedere per la categoria degli ambulanti delle aree mercatali.
La pulizia dei mercati comporta alti costi complessivi per cui, mentre è ragionevole una accentuata gradualità della loro copertura, è necessario che nel frattempo, anche in ottica di responsabilizzazione degli utenti, vengano promosse azioni di gestione diretta da parte degli operatori del mercato, almeno per quanto riguarda la nettezza delle aree di appartenenza.
Pertanto si propone per il 2002 un abbattimento fino all82% rispetto al full cost per la categoria ambulanti alimentari.
Tutto quanto precede con decorrenza 01/01/2002.
CIMP (Canone installazione mezzi pubblicitari)
Per il 2002 la tariffa ordinaria per lapplicazione del Canone sulle iniziative pubblicitarie per la pubblicità permanente, quella per la pubblicità temporanea nonché quelle Giornaliere per tipologie specifiche di attività di cui al punto C dellallegato A del Regolamento CIMP sono pari a quelle in vigore nel 2001 aumentate dell1,7% pari al tasso di inflazione previsto dal D.P.E.F. 2002 2006.
La maggiorazione prevista dallart.4, comma 1 D.Lgs. 507/93
e recepita dallart. 4, comma 3 del Regolamento Pubbliche
Affissioni (Deliberazione - mecc. 200100573/13) viene confermata
come segue:
1) centocinquanta per cento per le affissioni commerciali;
2) settantacinque per cento per le affissioni commerciali nel
settore dello spettacolo-cultura.
Decorrenza 01/01/2002.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per il 2002 vengono confermate le tariffe applicate nel 2001 quali approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 febbraio 1999 (mecc. 9901225/13).
Decorrenza 01/01/2002.
COSAP (Canone occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Per il 2002 la tariffa ordinaria per lapplicazione del canone per loccupazione, sia permanente sia temporanea, di spazi ed aree pubbliche è pari a quella in vigore nel 2001 aumentata dell1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto da DPEF 2002 2006.
Decorrenza 01/01/2002.
Canone per lallontanamento e la depurazione delle acque
Si conferma anche per lanno 2002, con decorrenza dal 1° gennaio, la tariffa di 0,0878 (di cui 0,0826 a favore del Comune di Torino e 0,0052 a favore della Società Metropolitana Acque TORINO SMAT SPA, conferitaria dei beni dellAzienda Po Sangone) approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23/2/99 (mecc. 9901224/13).
Tariffe e rette per la fruizione dei servizi e dei beni
Nel 2002 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate dell'1,7% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2002-2004.
Le tariffe dei Servizi Cimiteriali rimangono invariate rispetto a quelle fissate nellanno 2001. Ciò è dovuto alla necessità di consolidare per lanno in corso un sistema tariffario profondamente variato dalla onerosità di quasi tutte le prestazioni cimiteriali disposta dalla legge finanziaria 2001, nonché dallopportunità di non modificare gli orizzonti economici di servizi gestiti direttamente e per i quali è in corso una proposta di esternalizzazione da parte della Giunta Comunale.
Le tariffe relative all'uso della fototeca dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994.
Le tariffe dei servizi educativi sono oggetto di separata deliberazione consiliare.
Le tariffe dei servizi socio-assistenziali necessiteranno nel prossimo futuro di un generale riordino conseguente allemanazione della normativa attuativa della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da parte della Regione Piemonte, cui compete la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo di tali prestazioni (art. 8, comma 3, lett. l) della legge n. 328/2000).
Nelle more di tale ridefinizione è necessario che:
- la deliberazione di Giunta attuativa del presente provvedimento
oltre ad individuare l'importo delle singole tariffe e rette per
l'anno 2002 riassuma anche in un unico atto i criteri attualmente
vigenti, ma contenuti in numerosi provvedimenti adottati nel tempo
in sede di istituzione delle singole prestazioni, in modo da costituire
la base per le future modifiche;
- le rette relative ai presidi residenziali per anziani, anche
in considerazione dello stato di avanzamento del piano di ristrutturazione,
vengano variate mediamente del 10% al fine di avviare il processo
di progressivo e graduale adeguamento alle tariffe previste dalle
deliberazioni regionali vigenti in relazione alle varie tipologie
di struttura;
- le tariffe e rette previste per tutte le altre prestazioni e
la quota mensile per le piccole spese degli ospiti di strutture
residenziali vengano variate dell1,7% per l'adeguamento
al tasso di inflazione programmata.
Le deliberazioni relative al sistema tariffario del 2002 già adottate dalla Giunta Comunale e coerenti con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, entreranno in vigore dopo l'approvazione dello stesso.
Canoni per le locazioni
Relativamente ai contratti ad uso abitativo si è in
presenza di una pluralità di regimi contrattuali:
- alcuni contratti, rinnovati nel corso del 1997 - 1998, sono
disciplinati, fino alla loro naturale scadenza, dalla Legge n.
359/92 sui "patti in deroga", e la determinazione del
canone tiene conto di quanto previsto dalla "Circolare Cristofori";
- altri invece, sempre fino alla loro scadenza, sono tuttora assoggettati
alla normativa dell'equo canone, in base alla Legge n. 392/78;
- i contratti scaduti dal 1998 al 2000 e quelli che verranno a
scadere, sono disciplinati sulla base della Legge n. 431/98, abrogativa
delle due precedenti citate, così come recepita dalla deliberazione
della Giunta Comunale dell11 maggio 2001 (mecc. 200104193/08).
Relativamente ai contratti ad uso commerciale, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 537/93, i canoni sono stati determinati sulla base dei valori correnti di mercato, mediante apposite stime analitiche.
Se ne conferma l'applicazione anche per l'anno 2002.
I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2002, è contenuta nellapposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore da luglio 1995.